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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1494/2019, vertente tra
( , rappresentato e difeso dall'avv. DI MONDA Parte_1 C.F._1
RAFFAELE ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
(P. Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO RAFFAELE CP_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellata Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte ritenere fondati i motivi sopra esposti e, in riforma dell'impugnata sentenza: per l'effetto voglia condannare voglia condannare la in persona del Controparte_2
l.r.p.t. al pagamento, a titolo di indennizzo da furto parziale dell'autovettura Fiat 500 tg.
EL059WC, giusta obbligo nascente dal contratto di polizza n. DLI900000047, quantificato nella somma di euro 11.821,95, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
Condannare la in persona del l.r.p.t., alla refusione di spese, diritti ed Controparte_3 onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Conclusioni di parte appellata:
“Accertare e dichiarare, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello stante la violazione degli articoli 348-bis c.p.c.;
Accertare e dichiarare l'inamissibilità dell'appello stante la violazione dell'art 342 cpc;
In ogni caso rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Condannare l'appellante principale al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio.”
RAGIONE DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli la al fine di ottenere l'indennizzo contrattualmente previsto per Controparte_3 il furto parziale patito ai danni del proprio autoveicolo. Riferiva, nel merito, di essere proprietario di una vettura Fiat 500 tg. EL059WC, assicurata contro il furto a mezzo della polizza DLI900000047 stipulata con la compagnia convenuta, e che in data 31.5.2013, dopo averla parcheggiata sulla pubblica via, in Napoli, la aveva rinvenuta aperta e priva all'interno di diversi elementi, così come rendicontato nella denuncia prontamente sporta ai carabinieri. Evidenziava, altresì, che nonostante i numerosi solleciti ad ottenere dalla compagnia assicuratrice l'indennizzo a lui spettante, la compagnia era rimasta inadempiente.
La convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 10614/2018 pubblicata in data 6.12.2018, il Tribunale adito rigettava la domanda;
nello specifico, il giudice di prime cure riteneva contraddittorie le affermazioni dell'attore nell'elencazione dei beni asseritamente sottratti nell'abitacolo del veicolo, elemento che pregiudicava anche la generica deposizione del teste che aveva fatto esclusivo riferimento alla elencazione dei beni formulata nel capo di prova orale;
il carente quadro probatorio, osservava il
Tribunale, si caratterizzava anche per la totale assenza di documentazione fotografica dell'auto danneggiata, indicata nell'atto di citazione ma mai depositata in atti.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza impugnata, denunciando il vizio di motivazione in cui era incorso il giudice nel ritenere non provata nell'an la domanda proposta, nonché le errate considerazioni in relazione al quantum dei danni patiti, atteso che la produzione di un preventivo di spesa per l'acquisto dei pezzi asportati all'interno della vettura, era più che sufficiente a quantificare le spese da sostenersi per ovviare al danno patito.
L'appellante ha concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello, con riforma della pronuncia impugnata e conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Costituitasi, la compagnia appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello e la CP_1 infondatezza nel merito.
Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di appello proposto, l'appellante ha denunciato l'erroneità della pronuncia impugnata nell'aver ritenuto non raggiunta la prova del furto, nonostante la presenza in atti della denuncia sporta ai carabinieri, e la prova testimoniale espletata nel corso della istruttoria.
Invero, il Tribunale ha ritenuto carente il quadro indiziario da cui far discendere il positivo riscontro del fatto storico a sostegno della domanda sulla base di una evidente contraddittorietà nell'attività assertiva dell'attore atteso che, mentre nella denuncia sporta ai carabinieri in data 2.6.2013
l'elencazione dei beni asportati da ignoti era così formata: “tappezzeria interna compreso i sediolini anteriori e posteriori, air bag lato conducente, autoradio integrato della Fiat, centralina elettronica dell'auto posizionata all'interno del vano motore, cruscotto interno, coperture dello sterzo superiori ed inferiori”, nell'atto di citazione non venivano invece indicate le coperture dello sterzo, e nelle memorie istruttorie oltre ad esse non era indicato neanche il cruscotto. Da tale discrasia, che avrebbe reso confusiva ed ambigua l'elencazione dei beni asportati, sarebbe poi conseguita, secondo il giudicante, la inattendibilità del teste chiamato a rispondere sul capo di prova formulato nelle memorie istruttorie, e quindi a conferma di una sola delle versioni fornite circa la elencazione dei beni sottratti. L'appellante ha evidenziato come la discrasia rilevata dal giudice fosse in realtà ascrivibile ad un mero errore materiale, atteso che la denuncia sporta e depositata in atti e la prova per testi esperita costituivano in ogni caso un concreto riscontro di quanto accaduto.
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, va ricordato che, per giurisprudenza costante “in tema di onere della prova nel giudizio civile relativo all'indennizzo assicurativo per furto di veicolo, il fatto costitutivo della pretesa - ossia l'avvenuto furto del mezzo - deve essere dimostrato dall'attore sin dall'inizio della controversia mediante l'articolazione dei necessari mezzi istruttori nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. ... La mera produzione della denuncia-querela presentata alle forze dell'ordine, pur introducendo un elemento indiziario in quanto la simulazione di reato integrerebbe il delitto ex art. 367 c.p., è di per sé priva di valenza probatoria sufficiente a dimostrare il fatto.” (Cass.
32151/2024).
Ciò posto, pur dandosi atto che nel caso di specie, l'attore, oltre al deposito della denuncia, ha articolato prove orali sulla sussistenza dell'evento furto a mezzo dell'unico teste escusso, emergono una serie di contraddizioni che non consentono di valutare con certezza l'effettiva sussistenza dell'evento denunciato.
Ed infatti, non è di poco momento la circostanza per cui nei tre momenti (extraprocessuali e processuali) in cui l'attore era chiamato ad indicare con esattezza tutti i beni sottratti, egli abbia formulato delle elencazioni non pienamente coincidenti tra loro, fornendo una prima versione più ampia dinanzi ai carabinieri, una seconda nell'atto di citazione ed una terza nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., invece più contenute ed ancora diverse anche tra loro;
a ciò deve aggiungersi, osserva la Corte, che anche nel preventivo di spesa prodotto agli atti vi è una ulteriore discrasia invero non rilevata dal Tribunale, atteso che tutte le voci di danno elencate attengono alla imbottitura, telaio e rivestimento dei sedili, alla centralina ed al volante, senza che siano invece compresi gli altri elementi indicati nella originaria denuncia, di rilevante importanza (airbag, autoradio e cruscotto), circostanza difficilmente ascrivibile ad una ennesima e mera dimenticanza.
Dunque, sussistono marcati elementi di oggettiva incertezza circa gli effettivi elementi asseritamente asportati nel corso del furto, e tale incertezza è ascrivibile solo all'attività assertiva e probatoria dell'attore, sul quale gravava invece l'onere probatorio di fornire elementi precisi circa l'an dell'evento assicurato, al fine di valutare il fondamento in fatto della domanda proposta.
A ciò deve aggiungersi che la prova testimoniale esperita a mezzo del teste dichiaratosi presente insieme all'attore al momento della scoperta dell'avvenuto furto, contiene ulteriori elementi di criticità non solo in relazione a quanto evidenziato dal Tribunale (quanto alla conferma di una delle diverse elencazione dei beni sottratti da parte dell'attore, e segnatamente quella di cui alle memorie istruttorie), ma anche al riferimento di una circostanza anomala, e cioè del dichiarato intervento della Polizia, su richiesta del e nelle immediatezza del rinvenimento dell'auto, che “constatò Pt_1
l'accaduto ed invitò il a sporgere regolare denuncia, cosa che poi ha regolarmente fatto” Pt_1
(cfr. verbale udienza del 5.7.2018); appare circostanza infatti anomala quella per cui le forze dell'ordine intervenute non redassero alcun verbale di intervento, limitandosi ad una constatazione di fatto di un ipotetica notizia di reato, senza svolgere alcuna attività anche solo compilativa di quanto da loro osservato.
A tale quadro già di per sé gravemente ambiguo, va aggiunta la ulteriore e marcata criticità della mancanza in atti di materiale fotografico relativo allo stato della vettura al momento del suo rinvenimento da parte dell'attore, criticità valutabile sotto due distinti profili: la possibilità colpevolmente non concretizzata di poter documentare quanto denunciato, trattandosi di furto parziale, e la ulteriore anomalia rappresentata dalla circostanza per cui, sebbene nell'atto di citazione fosse indicata la produzione fotografica, a ciò la difesa attorea non ha invece mai provveduto, omettendo in questa sede qualsiasi controargomentazione rispetto a quanto rilevato sotto tale specifico aspetto già nel corso del giudizio di primo grado, allorquando il Tribunale ha espressamente fatto riferimento a tale criticità.
Le considerazioni sin qui esposte caratterizzano l'infondatezza del motivo di appello, e rendono superflua ogni altra valutazione circa il valore probatorio del preventivo di spesa, non essendo stata raggiunta la prova sull'an della pretesa dell'attore.
L'appello va rigettato, con conferma integrale della pronuncia impugnata.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1494/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 10614/2018 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 6.12.2018.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 2.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
1494/2019, vertente tra
( , rappresentato e difeso dall'avv. DI MONDA Parte_1 C.F._1
RAFFAELE ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
(P. Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO RAFFAELE CP_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellata Conclusioni di parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte ritenere fondati i motivi sopra esposti e, in riforma dell'impugnata sentenza: per l'effetto voglia condannare voglia condannare la in persona del Controparte_2
l.r.p.t. al pagamento, a titolo di indennizzo da furto parziale dell'autovettura Fiat 500 tg.
EL059WC, giusta obbligo nascente dal contratto di polizza n. DLI900000047, quantificato nella somma di euro 11.821,95, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
Condannare la in persona del l.r.p.t., alla refusione di spese, diritti ed Controparte_3 onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Conclusioni di parte appellata:
“Accertare e dichiarare, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello stante la violazione degli articoli 348-bis c.p.c.;
Accertare e dichiarare l'inamissibilità dell'appello stante la violazione dell'art 342 cpc;
In ogni caso rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Condannare l'appellante principale al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio.”
RAGIONE DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli la al fine di ottenere l'indennizzo contrattualmente previsto per Controparte_3 il furto parziale patito ai danni del proprio autoveicolo. Riferiva, nel merito, di essere proprietario di una vettura Fiat 500 tg. EL059WC, assicurata contro il furto a mezzo della polizza DLI900000047 stipulata con la compagnia convenuta, e che in data 31.5.2013, dopo averla parcheggiata sulla pubblica via, in Napoli, la aveva rinvenuta aperta e priva all'interno di diversi elementi, così come rendicontato nella denuncia prontamente sporta ai carabinieri. Evidenziava, altresì, che nonostante i numerosi solleciti ad ottenere dalla compagnia assicuratrice l'indennizzo a lui spettante, la compagnia era rimasta inadempiente.
La convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 10614/2018 pubblicata in data 6.12.2018, il Tribunale adito rigettava la domanda;
nello specifico, il giudice di prime cure riteneva contraddittorie le affermazioni dell'attore nell'elencazione dei beni asseritamente sottratti nell'abitacolo del veicolo, elemento che pregiudicava anche la generica deposizione del teste che aveva fatto esclusivo riferimento alla elencazione dei beni formulata nel capo di prova orale;
il carente quadro probatorio, osservava il
Tribunale, si caratterizzava anche per la totale assenza di documentazione fotografica dell'auto danneggiata, indicata nell'atto di citazione ma mai depositata in atti.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza impugnata, denunciando il vizio di motivazione in cui era incorso il giudice nel ritenere non provata nell'an la domanda proposta, nonché le errate considerazioni in relazione al quantum dei danni patiti, atteso che la produzione di un preventivo di spesa per l'acquisto dei pezzi asportati all'interno della vettura, era più che sufficiente a quantificare le spese da sostenersi per ovviare al danno patito.
L'appellante ha concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello, con riforma della pronuncia impugnata e conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Costituitasi, la compagnia appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello e la CP_1 infondatezza nel merito.
Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di appello proposto, l'appellante ha denunciato l'erroneità della pronuncia impugnata nell'aver ritenuto non raggiunta la prova del furto, nonostante la presenza in atti della denuncia sporta ai carabinieri, e la prova testimoniale espletata nel corso della istruttoria.
Invero, il Tribunale ha ritenuto carente il quadro indiziario da cui far discendere il positivo riscontro del fatto storico a sostegno della domanda sulla base di una evidente contraddittorietà nell'attività assertiva dell'attore atteso che, mentre nella denuncia sporta ai carabinieri in data 2.6.2013
l'elencazione dei beni asportati da ignoti era così formata: “tappezzeria interna compreso i sediolini anteriori e posteriori, air bag lato conducente, autoradio integrato della Fiat, centralina elettronica dell'auto posizionata all'interno del vano motore, cruscotto interno, coperture dello sterzo superiori ed inferiori”, nell'atto di citazione non venivano invece indicate le coperture dello sterzo, e nelle memorie istruttorie oltre ad esse non era indicato neanche il cruscotto. Da tale discrasia, che avrebbe reso confusiva ed ambigua l'elencazione dei beni asportati, sarebbe poi conseguita, secondo il giudicante, la inattendibilità del teste chiamato a rispondere sul capo di prova formulato nelle memorie istruttorie, e quindi a conferma di una sola delle versioni fornite circa la elencazione dei beni sottratti. L'appellante ha evidenziato come la discrasia rilevata dal giudice fosse in realtà ascrivibile ad un mero errore materiale, atteso che la denuncia sporta e depositata in atti e la prova per testi esperita costituivano in ogni caso un concreto riscontro di quanto accaduto.
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, va ricordato che, per giurisprudenza costante “in tema di onere della prova nel giudizio civile relativo all'indennizzo assicurativo per furto di veicolo, il fatto costitutivo della pretesa - ossia l'avvenuto furto del mezzo - deve essere dimostrato dall'attore sin dall'inizio della controversia mediante l'articolazione dei necessari mezzi istruttori nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. ... La mera produzione della denuncia-querela presentata alle forze dell'ordine, pur introducendo un elemento indiziario in quanto la simulazione di reato integrerebbe il delitto ex art. 367 c.p., è di per sé priva di valenza probatoria sufficiente a dimostrare il fatto.” (Cass.
32151/2024).
Ciò posto, pur dandosi atto che nel caso di specie, l'attore, oltre al deposito della denuncia, ha articolato prove orali sulla sussistenza dell'evento furto a mezzo dell'unico teste escusso, emergono una serie di contraddizioni che non consentono di valutare con certezza l'effettiva sussistenza dell'evento denunciato.
Ed infatti, non è di poco momento la circostanza per cui nei tre momenti (extraprocessuali e processuali) in cui l'attore era chiamato ad indicare con esattezza tutti i beni sottratti, egli abbia formulato delle elencazioni non pienamente coincidenti tra loro, fornendo una prima versione più ampia dinanzi ai carabinieri, una seconda nell'atto di citazione ed una terza nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., invece più contenute ed ancora diverse anche tra loro;
a ciò deve aggiungersi, osserva la Corte, che anche nel preventivo di spesa prodotto agli atti vi è una ulteriore discrasia invero non rilevata dal Tribunale, atteso che tutte le voci di danno elencate attengono alla imbottitura, telaio e rivestimento dei sedili, alla centralina ed al volante, senza che siano invece compresi gli altri elementi indicati nella originaria denuncia, di rilevante importanza (airbag, autoradio e cruscotto), circostanza difficilmente ascrivibile ad una ennesima e mera dimenticanza.
Dunque, sussistono marcati elementi di oggettiva incertezza circa gli effettivi elementi asseritamente asportati nel corso del furto, e tale incertezza è ascrivibile solo all'attività assertiva e probatoria dell'attore, sul quale gravava invece l'onere probatorio di fornire elementi precisi circa l'an dell'evento assicurato, al fine di valutare il fondamento in fatto della domanda proposta.
A ciò deve aggiungersi che la prova testimoniale esperita a mezzo del teste dichiaratosi presente insieme all'attore al momento della scoperta dell'avvenuto furto, contiene ulteriori elementi di criticità non solo in relazione a quanto evidenziato dal Tribunale (quanto alla conferma di una delle diverse elencazione dei beni sottratti da parte dell'attore, e segnatamente quella di cui alle memorie istruttorie), ma anche al riferimento di una circostanza anomala, e cioè del dichiarato intervento della Polizia, su richiesta del e nelle immediatezza del rinvenimento dell'auto, che “constatò Pt_1
l'accaduto ed invitò il a sporgere regolare denuncia, cosa che poi ha regolarmente fatto” Pt_1
(cfr. verbale udienza del 5.7.2018); appare circostanza infatti anomala quella per cui le forze dell'ordine intervenute non redassero alcun verbale di intervento, limitandosi ad una constatazione di fatto di un ipotetica notizia di reato, senza svolgere alcuna attività anche solo compilativa di quanto da loro osservato.
A tale quadro già di per sé gravemente ambiguo, va aggiunta la ulteriore e marcata criticità della mancanza in atti di materiale fotografico relativo allo stato della vettura al momento del suo rinvenimento da parte dell'attore, criticità valutabile sotto due distinti profili: la possibilità colpevolmente non concretizzata di poter documentare quanto denunciato, trattandosi di furto parziale, e la ulteriore anomalia rappresentata dalla circostanza per cui, sebbene nell'atto di citazione fosse indicata la produzione fotografica, a ciò la difesa attorea non ha invece mai provveduto, omettendo in questa sede qualsiasi controargomentazione rispetto a quanto rilevato sotto tale specifico aspetto già nel corso del giudizio di primo grado, allorquando il Tribunale ha espressamente fatto riferimento a tale criticità.
Le considerazioni sin qui esposte caratterizzano l'infondatezza del motivo di appello, e rendono superflua ogni altra valutazione circa il valore probatorio del preventivo di spesa, non essendo stata raggiunta la prova sull'an della pretesa dell'attore.
L'appello va rigettato, con conferma integrale della pronuncia impugnata.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1494/2019 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 10614/2018 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 6.12.2018.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 2.7.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano