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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8385 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Erminio
Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 65478/2021 del Ruolo generale per gli affari contenziosi
tra
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...] C.F._1 Tineo n. 21, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Golametto n. 2, presso lo studio dell'avv. M. Fabrizio Mischitelli
opponente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio n.63, e per essa quale mandataria la P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio n.63, Controparte_2 già (C.F.: e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Corteggiano con CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 suo studio sito in Roma, Via Enrico Mizzi n.19, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonello Senes, ed elettivamente domiciliata presso il predetto studio opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 12989/2021 del 12.7.2021 RG n. 37056/2021, emesso l'8.7.2021 dal Tribunale di Roma
CONCLUSIONI:
SENTENZA REDATTA AI SENSI DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 132 C.P.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha agito in opposizione al decreto ingiuntivo n. 12989/2021 (RG n. 37056/2021) del 12.7.2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di Roma l'8.7.2021 e notificatogli in data 23.9.2021 con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 7.167,09, oltre interessi e spese di procedura.
La somma oggetto di ingiunzione trae origine da un contratto di credito al consumo n. 10019595089392, a tempo indeterminato, da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) concluso dall'odierno opponente CP con l'opposta (d'ora in avanti ) in data 27.07.2004. Controparte_1
Parte opponente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito sostenendo che il credito sarebbe sorto nel 2004, anno di stipula del contratto e che, considerato il termine prescrizionale decennale, non ci sarebbero stati atti interruttivi della prescrizione posto che la prima comunicazione (comunicazione cessione del credito) inviata da parte opposta risale al 14.6.2016 e che nessun'altro atto sarebbe stato posto in essere prima della notifica, inviata in data 23.9.2021, del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Si è costituita in giudizio parte opposta chiedendo di rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in quanto palesemente infondata. In via preliminare, ha rilevato la necessità di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito ha dedotto che parte opponente si è limitata ad eccepire la prescrizione del credito, che comunque non si sarebbe verificata, senza contestare nell'an e nel quantum il rapporto di apertura di linea di credito a tempo indeterminato oggetto del ricorso monitorio, non avendo neanche contestato l'utilizzo della linea di credito per oltre quattro anni.
Infine, ha chiesto concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
Con ordinanza del 20.4.2022, Il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato termine alle parti per avviare la procedura di mediazione.
All'udienza dell'1.3.2023 il Giudice, dato l'esito negativo della mediazione, ha rinviato l'udienza assegnando i termini ex art. 183 c.p.c.
Nelle successive memorie parte opponente ha depositato denuncia/querela per sostituzione di persona presentata in data 2.3.2023 presso gli uffici del Commissariato di P.S. Sezionale “ , disconoscendo le firme apposte sul contratto CP_4 e sulla ricevuta di ritorno chiedendo in virtù di ciò la sospensione del procedimento ex art. 313 c.p.c.
Il Giudice, con ordinanza del 12.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini alle parti ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e pertanto va respinta.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di parte opponente circa l'avvenuta prescrizione del credito azionato è opportuno precisare che in base a quanto stabilito da consolidata giurisprudenza di merito, nonché di legittimità, la prescrizione che si applica, in caso di contratti di finanziamento, è quella decennale ex art. 2496 c.c. posto che le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome ma un'unica prestazione con pagamento rateizzato.
Nel caso di specie, trattasi di un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato mediante concessione di carta di credito revolving, ove il dies a quo per la prescrizione coincide con l'ultima attività posta in essere dal debitore.
Orbene, dall'esame dei documenti depositati parte opposta e, precisamente, dall'estratto conto depositato nel fascicolo monitorio (doc. 7), l'ultimo pagamento effettuato da parte opponente, nel rapporto oggetto di causa, risale al 10.2.2013 e pertanto il termine prescrizionale inizia a decorrere da questa data con conseguente spirare del termine decennale al 10.2.2023. Tuttavia, sempre dall'esame dei documenti, risulta che tale termine prescrizionale è stato interrotto da parte opposta con la richiesta di pagamento di cui alla lettera raccomandata datata 14/6/2016 (cfr. all.ti 5 e 6 del fascicolo monitorio), con la conseguenza che la prescrizione del credito azionato non è a tutt'oggi maturata perché si sarebbe verificata in data 14.6.2026.
Pertanto, il termine prescrizionale è stato validamente interrotto e l'eccezione deve essere respinta.
Quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 313 c.p.c. questa non può essere accolta.
Difatti, ai fini della predetta sospensione, è necessario che la parte che intende contestare la falsità di un documento oggetto del giudizio presenti, in persona o per mezzo del suo difensore munito di procura speciale, una querela di falso ex art. 221 c.p.c.
Invero, parte opponente si è limitata ad allegare un denuncia/querela presentata alle autorità e pertanto non può disporsi la sospensione del procedimento de quo in difetto della suddetta querela di falso anche perché non può certo ravvisarsi una necessità di sospensione per pregiudizialità con procedimento penale del quale non è neppure certa la pendenza.
Tra l'altro è bene sottolineare che il comportamento assunto da parte opponente, quale l'utilizzo della linea di credito, risulta incompatibile con il disconoscimento effettuato atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cassazione civile sez.III -
27/09/2017, n. 22460).
Venendo al merito, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando i contratti che costituiscono il titolo della pretesa creditizia, nonché gli estratti conto integrali. Sul punto, occorre precisare che gli estratti conto integrali del conto corrente hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass. Civ., n. 5675/2001; Cass. Civ., n. 14849/2000; Cass. Civ., n.
12169/2000; Cass. Civ., n. 9579/2000), contestazioni che nel caso di specie sono del tutto assenti.
Era dunque onere dell'opponente dare la prova di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Ebbene l'opponente non ha, ancor prima che provato, neanche allegato la sussistenza di qualsivoglia fatto estintivo limitandosi a contestare in modo del tutto generico e assertivo la prescrizione del credito azionato.
In ragione di quanto esposto il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12989/2021 del Parte_1 12.7.2021 RG n. 37056/2021, emesso l'8.7.2021 dal Tribunale di Roma;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 Controparte_1 che liquidano in complessivi €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 5.6.2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Erminio
Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 65478/2021 del Ruolo generale per gli affari contenziosi
tra
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...] C.F._1 Tineo n. 21, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Golametto n. 2, presso lo studio dell'avv. M. Fabrizio Mischitelli
opponente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio n.63, e per essa quale mandataria la P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, Via Terraglio n.63, Controparte_2 già (C.F.: e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Corteggiano con CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 suo studio sito in Roma, Via Enrico Mizzi n.19, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonello Senes, ed elettivamente domiciliata presso il predetto studio opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 12989/2021 del 12.7.2021 RG n. 37056/2021, emesso l'8.7.2021 dal Tribunale di Roma
CONCLUSIONI:
SENTENZA REDATTA AI SENSI DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 132 C.P.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. ha agito in opposizione al decreto ingiuntivo n. 12989/2021 (RG n. 37056/2021) del 12.7.2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di Roma l'8.7.2021 e notificatogli in data 23.9.2021 con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di euro 7.167,09, oltre interessi e spese di procedura.
La somma oggetto di ingiunzione trae origine da un contratto di credito al consumo n. 10019595089392, a tempo indeterminato, da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) concluso dall'odierno opponente CP con l'opposta (d'ora in avanti ) in data 27.07.2004. Controparte_1
Parte opponente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito sostenendo che il credito sarebbe sorto nel 2004, anno di stipula del contratto e che, considerato il termine prescrizionale decennale, non ci sarebbero stati atti interruttivi della prescrizione posto che la prima comunicazione (comunicazione cessione del credito) inviata da parte opposta risale al 14.6.2016 e che nessun'altro atto sarebbe stato posto in essere prima della notifica, inviata in data 23.9.2021, del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Si è costituita in giudizio parte opposta chiedendo di rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in quanto palesemente infondata. In via preliminare, ha rilevato la necessità di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito ha dedotto che parte opponente si è limitata ad eccepire la prescrizione del credito, che comunque non si sarebbe verificata, senza contestare nell'an e nel quantum il rapporto di apertura di linea di credito a tempo indeterminato oggetto del ricorso monitorio, non avendo neanche contestato l'utilizzo della linea di credito per oltre quattro anni.
Infine, ha chiesto concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
Con ordinanza del 20.4.2022, Il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato termine alle parti per avviare la procedura di mediazione.
All'udienza dell'1.3.2023 il Giudice, dato l'esito negativo della mediazione, ha rinviato l'udienza assegnando i termini ex art. 183 c.p.c.
Nelle successive memorie parte opponente ha depositato denuncia/querela per sostituzione di persona presentata in data 2.3.2023 presso gli uffici del Commissariato di P.S. Sezionale “ , disconoscendo le firme apposte sul contratto CP_4 e sulla ricevuta di ritorno chiedendo in virtù di ciò la sospensione del procedimento ex art. 313 c.p.c.
Il Giudice, con ordinanza del 12.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini alle parti ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e pertanto va respinta.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di parte opponente circa l'avvenuta prescrizione del credito azionato è opportuno precisare che in base a quanto stabilito da consolidata giurisprudenza di merito, nonché di legittimità, la prescrizione che si applica, in caso di contratti di finanziamento, è quella decennale ex art. 2496 c.c. posto che le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome ma un'unica prestazione con pagamento rateizzato.
Nel caso di specie, trattasi di un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato mediante concessione di carta di credito revolving, ove il dies a quo per la prescrizione coincide con l'ultima attività posta in essere dal debitore.
Orbene, dall'esame dei documenti depositati parte opposta e, precisamente, dall'estratto conto depositato nel fascicolo monitorio (doc. 7), l'ultimo pagamento effettuato da parte opponente, nel rapporto oggetto di causa, risale al 10.2.2013 e pertanto il termine prescrizionale inizia a decorrere da questa data con conseguente spirare del termine decennale al 10.2.2023. Tuttavia, sempre dall'esame dei documenti, risulta che tale termine prescrizionale è stato interrotto da parte opposta con la richiesta di pagamento di cui alla lettera raccomandata datata 14/6/2016 (cfr. all.ti 5 e 6 del fascicolo monitorio), con la conseguenza che la prescrizione del credito azionato non è a tutt'oggi maturata perché si sarebbe verificata in data 14.6.2026.
Pertanto, il termine prescrizionale è stato validamente interrotto e l'eccezione deve essere respinta.
Quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 313 c.p.c. questa non può essere accolta.
Difatti, ai fini della predetta sospensione, è necessario che la parte che intende contestare la falsità di un documento oggetto del giudizio presenti, in persona o per mezzo del suo difensore munito di procura speciale, una querela di falso ex art. 221 c.p.c.
Invero, parte opponente si è limitata ad allegare un denuncia/querela presentata alle autorità e pertanto non può disporsi la sospensione del procedimento de quo in difetto della suddetta querela di falso anche perché non può certo ravvisarsi una necessità di sospensione per pregiudizialità con procedimento penale del quale non è neppure certa la pendenza.
Tra l'altro è bene sottolineare che il comportamento assunto da parte opponente, quale l'utilizzo della linea di credito, risulta incompatibile con il disconoscimento effettuato atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cassazione civile sez.III -
27/09/2017, n. 22460).
Venendo al merito, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando i contratti che costituiscono il titolo della pretesa creditizia, nonché gli estratti conto integrali. Sul punto, occorre precisare che gli estratti conto integrali del conto corrente hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass. Civ., n. 5675/2001; Cass. Civ., n. 14849/2000; Cass. Civ., n.
12169/2000; Cass. Civ., n. 9579/2000), contestazioni che nel caso di specie sono del tutto assenti.
Era dunque onere dell'opponente dare la prova di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Ebbene l'opponente non ha, ancor prima che provato, neanche allegato la sussistenza di qualsivoglia fatto estintivo limitandosi a contestare in modo del tutto generico e assertivo la prescrizione del credito azionato.
In ragione di quanto esposto il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12989/2021 del Parte_1 12.7.2021 RG n. 37056/2021, emesso l'8.7.2021 dal Tribunale di Roma;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 Controparte_1 che liquidano in complessivi €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese
[...] generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 5.6.2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari