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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6751/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ricci e dall'Avv.
Romina Falugi
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Rufina (FI) in Via Piave n. 85, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Venturi
RESISTENTE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto dell'11/06/2025)
pagina 1 di 5 Posta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE come da accordo sottoscritto dalle parti in data 6/10/2025 e depositato in PCT in data 13/10/2025 in vista dell'udienza cartolare del
15/10/2025: “1) Nello spirito del c.d. “affido condiviso”, la minore viene affidata ad entrambi i
Per_1 genitori, i quali eserciteranno su di essa la potestà genitoriale. manterrà la residenza anagrafica
Per_1 presso la madre. 2) In merito alla gestione della figlia minore, tenuto conto degli orari di lavoro del sig. del fatto che quest'ultimo risiede attualmente in FI e IN DA (FI), ad una Pt_1 distanza di circa 30 km dal domicilio della piccola (residente in [...]) e dal fatto che il
Per_1 medesimo cercherà di trovare una sistemazione più vicina alla dimora della figlia, il padre starà con la minore tutti i martedì ed i giovedì dall'uscita dal lavoro fino alle 21.30; ciò al fine di consentire alla piccola di abituarsi alla nuova realtà e di poter pernottare dal padre senza subire traumi. Quindi, trascorso un po' di tempo che si quantifica, salvo imprevisti di sorta, in due mesi a decorrere alla data di sottoscrizione della presente memoria congiunta, starà col padre tutti i martedì ed i giovedì
Per_1 almeno fino alle 21.30, con possibilità in uno di questi due giorni (da concordare di volta in volta con la sig.ra ) di pernottare dal padre per poi essere accompagnata a scuola il mattino seguente. CP_1
3) Quanto ai fine settimana (sabato e domenica compresi), li trascorrerà alternativamente uno Per_1 con il padre ed uno con la mamma. Nei fine settimana destinati al padre, quest'ultimo andrà a prendere il sabato per poi riportarla dalla sig.ra la domenica sera. Per il pernotto Per_1 CP_1 vale la stessa regola di cui sopra, ovverosia lo stesso inizierà decorsi due mesi dalla sottoscrizione della presente memoria, salve diverse esigenze della minore. 4) I giorni delle feste comandate, tendenzialmente, saranno trascorsi da alternativamente con il padre o con la madre;
in Per_1 particolare: i giorni di Natale e Santo Stefano saranno trascorsi dalla minore ad anni alterni rispettivamente il primo con la madre ed il secondo con il padre;
lo stesso vale per le festività di
Capodanno ed Epifania e per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Eccezion fatta per siffatte festività, durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, verrà rispettata la cadenza dei giorni come indicata ai precedenti punti 2) e 3). 5) Durante le vacanze estive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e nel superiore rispetto delle esigenze della minore, quest'ultima trascorrerà 15 giorni (anche non consecutivi) con la madre e 15 giorni (anche non consecutivi) con il padre;
entrambi dovranno reciprocamente darsi, con congruo anticipo, comunicazione del periodo che intendono trascorrere con la figlia e del luogo di villeggiatura, prevedendo, nel caso in cui dovessero insorgere delle contestazioni sul periodo prescelto, che i genitori si riconosceranno il diritto di scelta del periodo ad anni alterni. In tale periodo saranno possibili videochiamate con la bambina, che saranno concordate tra i genitori. 6) Per eventuali viaggi fuori dal territorio della Repubblica Italiana sarà necessario il consenso di entrambi i genitori, i quali dovranno pagina 2 di 5 prestarlo in forma scritta almeno 15 giorni prima della data fissata per la partenza. 7) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario di anna versando all'ex compagna la somma mensile complessiva di € 300,00 (trecento/00). Tale importo, soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT, verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, tramite Pt_1 CP_1 bonifico bancario sulle coordinate indicate da quest'ultima. L'accredito sul conto della sig.ra avverrà fino al raggiungimento della maggiore età da parte di dopodiché la somma di CP_1 Per_1
€ 300,00 verrà accreditata su conto corrente o su carta prepagata intestati alla figlia divenuta maggiorenne. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla crescita, allo sviluppo ed all'educazione della figlia;
a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche (medicinali necessari per patologie non comuni e medicinali non rimborsati dal SSN), psicoterapeutiche, visite specialistiche in genere, eventuali interventi medico-chirurgici, spese scolastiche in genere (retta scuola media e superiore, tasse di iscrizione universitaria, mensa, libri ed altro materiale didattico, scuolabus, ripetizioni, laboratori, escursioni, gite didattiche), spese per le attività sportive ed artistiche, ludiche, ricreative e di svago;
spese relative alla scuola guida, al bollo ed all'assicurazione del veicolo della figlia. Il relativo pagamento avverrà con le modalità di volta in volta stabilite dai genitori, previa esibizione della documentazione fiscale comprovante gli sborsi. L'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra , che lo utilizzerà per le esigenze della figlia minore. Quanto sopra si CP_1 verificherà sino al raggiungimento da parte di di una indipendenza economica tale da Per_1 permetterle una vita dignitosa. 8) Tutte le eventuali deduzioni per la figlia a carico e le detrazioni per spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori nella stessa misura e proporzione in cui i medesimi avranno sopportato gli esborsi. 9) I sigg.ri e dovranno Pt_1 CP_1 darsi reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. 10) In considerazione dell'età della minore, entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare alla figlia gli eventuali partners con cui dovessero instaurare una relazione sentimentale, a meno che non si tratti di relazioni stabili e durature. 11) I sigg.ri e dovranno Pt_1 CP_1 comunicarsi reciprocamente qualunque cambio di residenza. 12) Ferma restando la contribuzione al mantenimento ordinario di ed alle spese straordinarie che riguardano la piccola nella misura di Per_1 cui al precedente punto 7), il sig. non corrisponderà alcunché all'ex compagna a Pt_1 CP_1 nessun titolo e per nessuna causale. 13)Non sussistono beni immobili e beni mobili registrati in comproprietà; sul punto, pertanto, gli ex conviventi non hanno nulla da regolamentare. Ciò precisato,
i sigg.ri e chiedono che venga revocata l'udienza del 15 ottobre Parte_1 Controparte_1
2025 e che la causa venga posta in decisione con compensazione delle spese di lite”. pagina 3 di 5
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 03/06/2025, ha adìto questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il Per_1
29/08/2019 dalla relazione more uxorio con , ad oggi cessata;
con comparsa Controparte_1 costitutiva del 12/08/2025, si è costituita in giudizio, contestando quanto dedotto dal Controparte_1 ricorrente e chiedendo una diversa disciplina in punto di affidamento, frequentazione e mantenimento della figlia rispetto a quella proposta nell'atto introduttivo;
in corso di causa, le Parti sono addivenute ad un accordo che è stato sottoscritto dalle stesse in data 6/10/2025 e depositato in PCT il 14/10/2025 in vista dell'udienza cartolare del 15/10/2025, all'esito della quale il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti, come in epigrafe riportate, meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minorenne Per_1
3. Quanto alle spese di lite, deve essere dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, stante l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle questioni controverse, come concordato dalle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
1) prende atto dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 6/10/2025 e depositato in PCT in data
14/10/2025, provvedendo in conformità;
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15/10/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Giudice rel.
dott.ssa Monica Tarchi
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6751/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ricci e dall'Avv.
Romina Falugi
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Rufina (FI) in Via Piave n. 85, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Venturi
RESISTENTE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto dell'11/06/2025)
pagina 1 di 5 Posta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE come da accordo sottoscritto dalle parti in data 6/10/2025 e depositato in PCT in data 13/10/2025 in vista dell'udienza cartolare del
15/10/2025: “1) Nello spirito del c.d. “affido condiviso”, la minore viene affidata ad entrambi i
Per_1 genitori, i quali eserciteranno su di essa la potestà genitoriale. manterrà la residenza anagrafica
Per_1 presso la madre. 2) In merito alla gestione della figlia minore, tenuto conto degli orari di lavoro del sig. del fatto che quest'ultimo risiede attualmente in FI e IN DA (FI), ad una Pt_1 distanza di circa 30 km dal domicilio della piccola (residente in [...]) e dal fatto che il
Per_1 medesimo cercherà di trovare una sistemazione più vicina alla dimora della figlia, il padre starà con la minore tutti i martedì ed i giovedì dall'uscita dal lavoro fino alle 21.30; ciò al fine di consentire alla piccola di abituarsi alla nuova realtà e di poter pernottare dal padre senza subire traumi. Quindi, trascorso un po' di tempo che si quantifica, salvo imprevisti di sorta, in due mesi a decorrere alla data di sottoscrizione della presente memoria congiunta, starà col padre tutti i martedì ed i giovedì
Per_1 almeno fino alle 21.30, con possibilità in uno di questi due giorni (da concordare di volta in volta con la sig.ra ) di pernottare dal padre per poi essere accompagnata a scuola il mattino seguente. CP_1
3) Quanto ai fine settimana (sabato e domenica compresi), li trascorrerà alternativamente uno Per_1 con il padre ed uno con la mamma. Nei fine settimana destinati al padre, quest'ultimo andrà a prendere il sabato per poi riportarla dalla sig.ra la domenica sera. Per il pernotto Per_1 CP_1 vale la stessa regola di cui sopra, ovverosia lo stesso inizierà decorsi due mesi dalla sottoscrizione della presente memoria, salve diverse esigenze della minore. 4) I giorni delle feste comandate, tendenzialmente, saranno trascorsi da alternativamente con il padre o con la madre;
in Per_1 particolare: i giorni di Natale e Santo Stefano saranno trascorsi dalla minore ad anni alterni rispettivamente il primo con la madre ed il secondo con il padre;
lo stesso vale per le festività di
Capodanno ed Epifania e per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Eccezion fatta per siffatte festività, durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, verrà rispettata la cadenza dei giorni come indicata ai precedenti punti 2) e 3). 5) Durante le vacanze estive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e nel superiore rispetto delle esigenze della minore, quest'ultima trascorrerà 15 giorni (anche non consecutivi) con la madre e 15 giorni (anche non consecutivi) con il padre;
entrambi dovranno reciprocamente darsi, con congruo anticipo, comunicazione del periodo che intendono trascorrere con la figlia e del luogo di villeggiatura, prevedendo, nel caso in cui dovessero insorgere delle contestazioni sul periodo prescelto, che i genitori si riconosceranno il diritto di scelta del periodo ad anni alterni. In tale periodo saranno possibili videochiamate con la bambina, che saranno concordate tra i genitori. 6) Per eventuali viaggi fuori dal territorio della Repubblica Italiana sarà necessario il consenso di entrambi i genitori, i quali dovranno pagina 2 di 5 prestarlo in forma scritta almeno 15 giorni prima della data fissata per la partenza. 7) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario di anna versando all'ex compagna la somma mensile complessiva di € 300,00 (trecento/00). Tale importo, soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT, verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, tramite Pt_1 CP_1 bonifico bancario sulle coordinate indicate da quest'ultima. L'accredito sul conto della sig.ra avverrà fino al raggiungimento della maggiore età da parte di dopodiché la somma di CP_1 Per_1
€ 300,00 verrà accreditata su conto corrente o su carta prepagata intestati alla figlia divenuta maggiorenne. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla crescita, allo sviluppo ed all'educazione della figlia;
a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche (medicinali necessari per patologie non comuni e medicinali non rimborsati dal SSN), psicoterapeutiche, visite specialistiche in genere, eventuali interventi medico-chirurgici, spese scolastiche in genere (retta scuola media e superiore, tasse di iscrizione universitaria, mensa, libri ed altro materiale didattico, scuolabus, ripetizioni, laboratori, escursioni, gite didattiche), spese per le attività sportive ed artistiche, ludiche, ricreative e di svago;
spese relative alla scuola guida, al bollo ed all'assicurazione del veicolo della figlia. Il relativo pagamento avverrà con le modalità di volta in volta stabilite dai genitori, previa esibizione della documentazione fiscale comprovante gli sborsi. L'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra , che lo utilizzerà per le esigenze della figlia minore. Quanto sopra si CP_1 verificherà sino al raggiungimento da parte di di una indipendenza economica tale da Per_1 permetterle una vita dignitosa. 8) Tutte le eventuali deduzioni per la figlia a carico e le detrazioni per spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori nella stessa misura e proporzione in cui i medesimi avranno sopportato gli esborsi. 9) I sigg.ri e dovranno Pt_1 CP_1 darsi reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. 10) In considerazione dell'età della minore, entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare alla figlia gli eventuali partners con cui dovessero instaurare una relazione sentimentale, a meno che non si tratti di relazioni stabili e durature. 11) I sigg.ri e dovranno Pt_1 CP_1 comunicarsi reciprocamente qualunque cambio di residenza. 12) Ferma restando la contribuzione al mantenimento ordinario di ed alle spese straordinarie che riguardano la piccola nella misura di Per_1 cui al precedente punto 7), il sig. non corrisponderà alcunché all'ex compagna a Pt_1 CP_1 nessun titolo e per nessuna causale. 13)Non sussistono beni immobili e beni mobili registrati in comproprietà; sul punto, pertanto, gli ex conviventi non hanno nulla da regolamentare. Ciò precisato,
i sigg.ri e chiedono che venga revocata l'udienza del 15 ottobre Parte_1 Controparte_1
2025 e che la causa venga posta in decisione con compensazione delle spese di lite”. pagina 3 di 5
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 03/06/2025, ha adìto questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il Per_1
29/08/2019 dalla relazione more uxorio con , ad oggi cessata;
con comparsa Controparte_1 costitutiva del 12/08/2025, si è costituita in giudizio, contestando quanto dedotto dal Controparte_1 ricorrente e chiedendo una diversa disciplina in punto di affidamento, frequentazione e mantenimento della figlia rispetto a quella proposta nell'atto introduttivo;
in corso di causa, le Parti sono addivenute ad un accordo che è stato sottoscritto dalle stesse in data 6/10/2025 e depositato in PCT il 14/10/2025 in vista dell'udienza cartolare del 15/10/2025, all'esito della quale il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti, come in epigrafe riportate, meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse della figlia minorenne Per_1
3. Quanto alle spese di lite, deve essere dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, stante l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle questioni controverse, come concordato dalle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
1) prende atto dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 6/10/2025 e depositato in PCT in data
14/10/2025, provvedendo in conformità;
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15/10/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Giudice rel.
dott.ssa Monica Tarchi
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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