Sentenza breve 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2026, proposto dallo avv. -OMISSIS-, in proprio ex art. 86 c.p.c., che agisce nella presente sede giurisdizionale nella qualità di padre della figlia minore I.P., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Istituto Statale di Istruzione Superiore Bonaldo GH, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASUFC, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Bacchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, nella qualità di tutore della minore I.P., rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Bacchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del giorno 02.02.2026 a firma del Dirigente pro tempore dell’ISIS GH di Udine e notificato all’odierno ricorrente in pari data;
- del provvedimento di rigetto del giorno 19.01.2026 a firma del Direttore Sostituto pro tempore dell’ASUFC e notificato all’odierno ricorrente in pari data 19.01.2026 poi integrato il 21.01.2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC e dell’-OMISSIS-, tutore della minore I.P.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa EL IG e uditi il ricorrente personalmente e, inoltre, l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni per il Ministero intimato e l’avv. Michela Bacchetti per l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC e per l’-OMISSIS-, tutore della minore I.P., come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avv. R.P. in proprio ex art. 86 c.p.c. - che agisce nella presente sede giurisdizionale nella qualità di padre della figlia minore I.P. e che espone di essere, allo stato, sospeso ex art. 333 c.c. dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore stessa, al pari della ex coniuge, con conseguente sottoposizione della minore a tutela (da ultimo nella persona dell’avv. M.G.M., giusta nomina in data 17 ottobre 2025 del Giudice tutelare del Tribunale di Udine) - chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare:
a) dell’atto in data 2 febbraio 2026, con cui il Dirigente scolastico dell’Istituto statale di istruzione superiore Bonaldo GH di Udine, a seguito della sua istanza in data 31 gennaio 2026 volta ad ottenere la rimozione di ogni impedimento all’accesso da parte sua al Registro Scolastico informatico “Classe Viva” riguardante la propria figlia, gli ha così risposto: “L’account menzionato nella Sua istanza è un account studente, le cui credenziali sono state fornite alla tutrice -OMISSIS-al fine di consentire alla minore (...) la visione della programmazione didattica. Le stesse credenziali, quindi, vengono gestite dalla tutrice, alla quale si chiede di rivolgersi per ogni necessità in merito. L’Istituto scolastico scrivente, dal proprio canto, Le garantisce il pieno diritto-dovere di istruzione di Sua figlia (...), in piena conformità a quanto previsto dagli artt. 30 e 34 Cost., nonché dall’art. 147 c.c., consentendoLe l’accesso alle informazioni didattico disciplinari della minore, che Le verranno fornite a mezzo e-mail, ove richieste, o consegnate personalmente in sede, previo appuntamento con l’ufficio didattica”;
b) dell’atto in data 19 gennaio 2026, con cui il Direttore sostituto della Struttura operativa complessa Affari Generali e Organizzazione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC, a seguito della sua istanza/diffida in data 19 dicembre 2026 volta ad ottenere il ripristino dell’accessibilità al fascicolo sanitario elettronico della figlia minore, dopo avere premesso che dall’attività istruttoria svolta è emerso che l’odierno ricorrente è stato sospeso dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della detta figlia e che la stessa gode della nomina di un tutore nella persona dell’avv. M.G.M., gli ha così risposto: “A fronte di tale nomina, unico soggetto legittimato a svolgere le funzioni di rappresentanza della minore I.P. risulta essere -OMISSIS-. Quanto sopra, con mero intento collaborativo, si trasmette copia delle indicazioni fornite dal nominato tutore, con riferimento all’argomento di Suo interesse, ai competenti uffici aziendali”.
1.1. Il ricorrente – che lamenta che la tutrice, l’ASUFC e l’I.S.I.S. GH avrebbero posto in essere atti discriminatori nei suoi confronti e che stigmatizza, in particolare, che le resistenti Amministrazioni gli «impediscono l’accesso ai registri (scolastico e sanitario) e, dunque, agli atti ivi contenuti, nonostante vi sia già un procedimento in corso in seno al quale (...) risulta quale parte processuale ed ha necessità di tali atti per l’esercizio concreto del proprio diritto alla difesa» , con la precisazione che «a tale primo profilo inerente l’interesse “difensivo” (...), se ne aggiunge un secondo, connesso alla tutela ed al dovere di essere a conoscenza di tutte le questioni riguardanti la salute e la frequentazione scolastica della propria figlia minorenne. Doveri ed obblighi che, di certo, non vengono meno con un provvedimento di mera sospensione della responsabilità genitoriale» - ha dedotto:
1) “Nullità per difetto assoluto di attribuzione – Violazione di Legge: art. 21 septies della Legge n. 241/1990”, denunciando, in particolare, che «soltanto l’A.G. può revocare un genitore dalla responsabilità genitoriale sui propri figli, non la Tutrice -OMISSIS-, l’ASUFC e l’ISIS GH», che con le loro condotte gli hanno cagionato «quantomeno gli stessi effetti di un arbitrario ed illegittimo provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, agendo contrariamente a quanto aveva stabilito l’Autorità Giudiziaria ed anche contrariamente a quanto i precedenti Tutori e precedenti Scuole avevano sempre diligentemente svolto»;
2) “Eccesso di potere per sviamento di potere”, denunciando il difetto di istruttoria/motivazione che affligge la decisione dell’ASUFC. Al riguardo, rappresenta, invero, di avere «sempre esercitato tale “accesso difensivo” al Fascicolo Sanitario “Sesamo”: la sospensione della responsabilità genitoriale è avvenuta nel 2020 con contestuale nomina del Tutore, ma fino al dicembre 2025 (...) ha sempre avuto accesso al Fascicolo Sanitario “SESAMO”» e che ora l’accesso gli è stato, invece, negato in assenza di specifica motivazione, sebbene «non sia assolutamente mutata la situazione giuridica che ne aveva in precedenza consentito l’accesso (...)».
3 ) “Eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà della motivazione”, denunciando il difetto di istruttoria/motivazione che affligge la decisione dell’I.S.I.S. GH;
4) “Violazione dell’art. 3 Cost. ed eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e disparità di trattamento”, denunciando che l’I.S.I.S. GH ha sempre agito in maniera gravemente discriminatoria nei suoi confronti.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con il patrocinio della difesa erariale, ponendo l’accento sul fatto che l’Istituto scolastico «non ha mai tenuto un comportamento contra legem né si è mai sostituito all’Autorità giudiziaria. Tantomeno ha violato norme o disposizioni giudiziarie o messo in atto azioni discriminatorie verso il padre di I., R.P., ma si è semplicemente attenuto a quanto deciso dai tutori che si sono succeduti nel tempo, fornendo loro la possibilità di far accedere anche il padre dell’alunna alle informazioni didattico-disciplinari della stessa». Ha, indi, precisato che «non ha adottato alcun provvedimento incidente sulla responsabilità genitoriale; non ha operato valutazioni discrezionali sulla posizione giuridica del ricorrente; si è limitato a gestire tecnicamente gli accessi al registro elettronico, in coerenza con il quadro giuridico risultante dagli atti ufficialmente comunicati», concludendo per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione dell’atto emesso.
3. La tutrice della minore, avv. M.G.M., costituita, ha sottolineato di essere il «soggetto che esercita legalmente la potestà genitoriale sulla minore (...), ne ha la rappresentanza legale ed è l’unico (...) legittimato rapportarsi con le Amministrazioni resistenti», precisando che «(...) in forza di tali poteri ha ottenuto l’accesso al fascicolo sanitario e a quello scolastico della minore, (doc. 2 e doc 3) escludendo e limitando quello dei genitori, attualmente sospesi dall’esercizio delle loro potestà genitoriali (doc. 4 doc.5) a tutela degli interessi e diritti della minore», nonché che ha «inteso assumere una linea di rigore e, pur garantendo il diritto ai genitori alle informazioni sulla situazione di salute e scolastica della loro figlia, ha ritenuto di escludere l’accesso diretto ed indiscriminato dei genitori al registro scolastico e al fascicolo sanitario, adottando un regime assolutamente protettivo per la minore e teso ad evitare che i genitori possano determinare, come già successo in passato, situazioni di stallo, condizionamenti ed interferenze nei percorsi educativi e di cura della minore, accentuando le fragilità».
3.1. Ha, indi, controdedotto alle avverse censure e concluso analogamente al Ministero per la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
4. L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC, costituita, ha svolto controdeduzioni in linea con le preliminari precisazioni della tutrice e pressoché sovrapponibili a quelle del Ministero, rassegnando conclusioni analoghe a tali parti.
5. Il ricorrente ha dimesso una memoria a migliore intelligenza dell’azione esperita e delle domande avanzate.
6. L’affare è stato chiamato all’udienza camerale del 10 marzo 2026, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, nel corso della quale il Presidente del Tribunale ha rilevato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per: a) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; b) proposizione di ricorso cumulativo in assenza dei presupposti legittimanti; c) confusione contenutistica, avendo proposto il ricorrente ricorso ordinario, ma lasciato intendere, in più parti, di tutelare l’accesso difensivo asseritamente esercitato.
6.1. Le parti hanno argomentato nel merito delle questioni poste, ribadendo sostanzialmente le tesi sostenute nei rispettivi atti difensivi.
6.2. A seguito di richiesta del relatore di avviare il contraddittorio sui profili di inammissibilità evidenziati dal Presidente, si sono, poi, così espressi:
- il ricorrente ha precisato che: i) ha inteso denunciare i comportamenti tenuti dalle Amministrazioni intimate e che, in seguito, si rivolgerà comunque al giudice tutelare; ii) il ricorso cumulativo trova giustificazione nel minimo comune denominatore dato dalla mala fede della tutrice; iii) ha esercitato (e vuole tutelare) non il proprio diritto all’accesso agli atti, ma all’accesso ai dati;
- il Ministero intimato ha dichiarato di condividere i rilievi ex officio sia per quanto concerne il ricorso cumulativo, che il rito in materia di accesso, osservando che il problema della giurisdizione si pone sullo sfondo, atteso che quanto lamentato dal ricorrente è di competenza del giudice tutelare;
- la tutrice si è allineata, condividendole, alle dichiarazioni/osservazioni del Ministero.
6.3. La causa è stata, indi, introitata per essere decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente, sussistendone i relativi presupposti.
7. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come da rilievo formulato dal Presidente nel corso dell’odierna udienza.
8. Premesso che l’originario atto di asserito ostracismo posto in essere dall’Istituto GH non risulta impugnato dal ricorrente, con conseguente irrilevanza delle considerazioni dal medesimo svolte nella memoria in data 5 marzo 2026 circa la responsabilità dell’Istituto stesso, e che gli atti specificamente gravati– emessi dalle Amministrazioni intimate attenendosi alle indicazioni fornite dalla nuova tutrice della minore I.P., avv. M.G.M. (vedesi all. 2 e 3 - fascicolo doc. Tutrice) - non paiono, comunque, né espressivi dell’esercizio di poteri autoritativi, né tali da involgere posizioni di interesse legittimo, al cospetto dei quali soli sussiste la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, il Collegio ritiene che devesi, in ogni caso, avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare – secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione – “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione” (Cass., Sez. un., 12 novembre 2020, n. 25578; Cass., Sez. un., 18 maggio 2021, n. 13492).
8.1. Nel caso di specie, pare, invero, pacifico che la domanda avanzata dal ricorrente, seppur occasionata dagli atti con cui l’I.S.I.S. GH e l’ASUFC gli hanno precluso l’accesso rispettivamente al registro scolastico elettronico e al fascicolo sanitario riguardanti la figlia minore I., abbia specificamente ad oggetto la tutela dei diritti e delle prerogative che ritiene gli spettino quale genitore, ancorché sospeso dall’esercizio della relativa responsabilità in forza di provvedimento giudiziale.
8.2. Viene, infatti, essenzialmente contestata la violazione da parte della tutrice dei limiti propri del munus esercitato, che trova fondamento nella sentenza del Tribunale di Udine, Prima sezione civile, -OMISSIS- in data 7 luglio 2020, confermata per la parte che qui rileva dalla Corte d’Appello di Trieste, Prima sezione civile, con sentenza-OMISSIS- in data 25 gennaio 2022.
8.3. Ovvero viene, sostanzialmente, in rilievo l’esatta portata del dispositivo della sentenza del Tribunale, laddove ha sospeso ex art. 333 C.C. “l’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore I.P. da parte dei genitori R.P. e F.G., salvo per le decisioni di ordinaria quotidianità, che potranno essere prese dal genitore con il quale la bambina si trova in quel momento” (pt. 1 dispositivo), nonché nominato un tutore alla minore stessa “per tutte le decisioni che esorbitino dalla ordinaria quotidianità” (pt. 2 dispositivo), confermato, per l’appunto, dalla pronuncia emessa all’esito del giudizio d’appello.
8.4. In tal senso, è del resto eloquente quanto dedotto dal ricorrente in esordio della citata memoria in data 5 marzo 2026, laddove denuncia che gli atti impugnati sono stati assunti in difformità rispetto a quanto statuito dall'A.G. e/o sostituendosi all'A.G. stessa.
8.5. Va, tuttavia, da sé che può essere solo il giudice che ha emesso la su indicata sentenza ad esplicitare gli effetti del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e i contenuti/limiti dei poteri del tutore, assicurando tutela, sussistendone i presupposti, alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente.
Non il giudice amministrativo.
8.6. La domanda azionata dal ricorrente va, in definitiva, correlata alla consistenza obiettiva della posizione giuridica soggettiva dal medesimo dedotta in giudizio, che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi di diritto soggettivo, con la conseguenza che essa, per come articolata, fuoriesce dal perimetro della giurisdizione amministrativa.
8.7. Ne deriva, che la domanda stessa appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), del c.p.a..
9.1. Va, conseguentemente, dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del c.p.a., a seguito della presente pronuncia il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, munito di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
10. Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Dà atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, in ogni caso, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della minore, del ricorrente e del soggetto esercente la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
EL IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.