TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 94
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Sentenza breve 27 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Nullità per difetto assoluto di attribuzione – Violazione di Legge: art. 21 septies della Legge n. 241/1990

    Il Collegio ritiene che la domanda, pur occasionata dagli atti impugnati, abbia ad oggetto la tutela di diritti e prerogative del ricorrente quale genitore sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la cui interpretazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per sviamento di potere

    Il Collegio ritiene che la domanda, pur occasionata dagli atti impugnati, abbia ad oggetto la tutela di diritti e prerogative del ricorrente quale genitore sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la cui interpretazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà della motivazione

    Il Collegio ritiene che la domanda, pur occasionata dagli atti impugnati, abbia ad oggetto la tutela di diritti e prerogative del ricorrente quale genitore sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la cui interpretazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 3 Cost. ed eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e disparità di trattamento

    Il Collegio ritiene che la domanda, pur occasionata dagli atti impugnati, abbia ad oggetto la tutela di diritti e prerogative del ricorrente quale genitore sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la cui interpretazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Nullità per difetto assoluto di attribuzione – Violazione di Legge: art. 21 septies della Legge n. 241/1990

    Il Collegio ritiene che la domanda, pur occasionata dagli atti impugnati, abbia ad oggetto la tutela di diritti e prerogative del ricorrente quale genitore sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la cui interpretazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per sviamento di potere

    Il Collegio ritiene che la domanda, pur occasionata dagli atti impugnati, abbia ad oggetto la tutela di diritti e prerogative del ricorrente quale genitore sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la cui interpretazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà della motivazione

    Il Collegio ritiene che la domanda, pur occasionata dagli atti impugnati, abbia ad oggetto la tutela di diritti e prerogative del ricorrente quale genitore sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la cui interpretazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 3 Cost. ed eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e disparità di trattamento

    Il Collegio ritiene che la domanda, pur occasionata dagli atti impugnati, abbia ad oggetto la tutela di diritti e prerogative del ricorrente quale genitore sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la cui interpretazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 94
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 94
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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