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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/12/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa AN IT, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
19.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4603/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Vallefuoco Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Ministro pro
[...] tempore tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Valutazione servizio militare di leva reso non in costanza di impiego
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato- premesso di essere stato inserito, in qualità di docente, nella II^ fascia delle Graduatorie Provinciali di Circolo e di Istituto per le supplenze (classe di concorso B006- laboratorio di odontotecnica) valide per il biennio
2022/2023 e 2023/2024- ha adito l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo che gli era stato riconosciuto l'ulteriore punteggio di 12 punti per il servizio militare svolto dal 27.09.1989 al
19.09.1990, poiché prestato non in costanza di nomina.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi, il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare di leva ai fini del punteggio attribuito ai titoli di servizio nelle graduatorie provinciali per le supplenze scuole secondarie di I e II grado - II fascia docenti ITP cl. Conc. B006 – U.S.T. di CP_1
e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di inserire il ricorrente nelle dette graduatorie, con attribuzione di 12 punti o per quel punteggio diverso meglio visto dal giudicante;
-
Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore della sottoscritta avvocata che dichiara di non aver riscosso i diritti e gli onorari”.
2. Il , costituitosi tardivamente, ha contestato il ricorso, Controparte_1 invocandone il rigetto.
All' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 19.12.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione dei documenti dalle stesse prodotti.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto ritenersi documentale e pacifica sia la domanda del ricorrente di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto relative alla Provincia di Foggia per la scuola secondaria
(cfr. doc. 1 “Domanda inserimento GPS” del 31.05.2022, allegata al ricorso) che l'effettivo svolgimento da parte dello stesso del servizio militare (cfr. doc. 2 “Foglio di congedo illimitato” del
19.09.1990, allegata al ricorso).
Sulla questione della valutazione del servizio militare per il personale docente, viene in rilievo l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 (in atti) che non attribuisce alcun punteggio ai docenti precari che hanno svolto il servizio di leva non in costanza di nomina.
Sicché, il ricorrente ha censurato tale disposizione in quanto in contrasto con norme di rango primario, che invece impongono all'amministrazione di considerare come utile, ai fini del punteggio in sede di pubblici concorsi e procedure ad essi assimilate, il servizio di leva obbligatorio svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, indipendentemente dal fatto che esso sia espletato in costanza di nomina o meno.
Giova altresì precisare che non risulta utilmente richiamabile la disposizione di cui all'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, la quale disciplina non la valutazione del servizio militare o sostitutivo ai fini concorsuali o di graduatoria, bensì il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, come chiaramente emerge sia dall'intestazione della Sezione IV, Capo III, Parte Terza del citato decreto legislativo, sia dalla rubrica dell'art. 569. Si tratta, infatti, di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
3.1. Orbene, ai fini del decidere, è utile richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principi espressi nella sentenza n. 966/2025 pubblicata il 15.04.2025, giudice estensore dott.ssa De
Salvia, resi in fattispecie del tutto analoga alla presente e da questo Giudice condivisi:
“Su tale questione la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 104/2024 del 27.2.2024, ha statuito quanto segue.
<<… “in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che - a torto o a ragione - attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi - in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”.
Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina” (in senso conforme Cons. di Stato, sez. VII, 27.12.2023,
n. 11235).
Secondo il giudice amministrativo, dunque, il servizio di leva deve essere valutato come titolo utile ai fini delle graduatorie ad esaurimento indipendentemente dalla circostanza di essere stato prestato in costanza di nomina o meno, né a conclusioni differenti possono condurre le pronunce rese in senso favorevole all'Amministrazione scolastica dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. sent. 11602/2022), in altre fattispecie relative a personale ATA, non docente, riguardando esse ipotesi di servizio militare reso non in costanza di nomina valutato in misura inferiore, ossia con necessaria differente modulazione del punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 50 del 2021), diversamente dall'ipotesi oggetto di esame, in cui non vi è stata alcuna valorizzazione del servizio militare prestato al di fuori del periodo di nomina, non essendo per quest'ultimo attribuito alcun punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, art. 15 co. 6, che qui viene in rilievo); in altri termini, se può essere considerata legittima la minore valenza del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie, in quanto "tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010", altrettanto non può dirsi nella presente fattispecie, ove un tale riconoscimento di punteggio, pur inferiore, è completamente assente, in quanto l'ordinanza ministeriale che disciplina il conferimento di incarichi per il personale docente non riconosce alcun valore al servizio prestato in altre
Amministrazioni, di modo che il servizio militare obbligatorio, pur avendo ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro altrimenti consentito in base al titolo di studio già conseguito, non trova alcuna valorizzazione in sede di procedura concorsuale.
3.5. Applicando, dunque, alla fattispecie de qua i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza amministrativa e di legittimità, da cui questa Corte non ha ragione di discostarsi, dev'essere dichiarato illegittimo il decreto di rettifica n. prot. 0000889 del 3.02.2024, in relazione alla mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina dal 27.09.1989 al 19.09.1990 e, conseguentemente, dev'essere accertato il diritto dell'odierno appellante a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per detto servizio di leva ai fini delle graduatorie II Fascia GPS per l'anno scolastico 2023/2024, relativamente alla classe di concorso B006 – Scuola Secondaria di I e II grado, ordinando all'Amministrazione appellata di adottare ogni conseguente provvedimento >>.
Per la quantificazione del punteggio da attribuire al ricorrente nelle graduatorie in cui è inserito in qualità di docente può essere utilmente e analogicamente applicata la disciplina del D.M. n. 50 del
2021, che riguarda il personale ATA, che, come sopra riportato, così prevede: i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Potendo essere il servizio di leva obbligatorio assimilato ad un servizio prestato alle dirette dipendenze di altre P.A. (e non potendo, invece, assimilarsi ad un “servizio di insegnamento”), può dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il solo punteggio di 0,60, spettante per il servizio di leva reso non in costanza di nomina, ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024,”.
In considerazione delle argomentazioni innanzi esposte deve, quindi. dichiararsi il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuto il solo punteggio di 0,60, spettante per detto servizio di leva reso non in costanza di nomina, ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado, seconda fascia, valida per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 nella classe di concorso B006 e, per l'effetto, ordinarsi all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti, rappresentate dalla non univocità della disciplina che regolamenta la materia e dai contrasti giurisprudenziali registrati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 0,60 spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina nel periodo dal 27.09.1989 al 19.09.1990 ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto, scuola secondaria primo e secondo grado, seconda fascia docenti ITP, valida per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nella classe di concorso
B006 e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza con trattazione cartolare del 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
AN IT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa AN IT, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del
19.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4603/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Vallefuoco Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Ministro pro
[...] tempore tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Valutazione servizio militare di leva reso non in costanza di impiego
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato- premesso di essere stato inserito, in qualità di docente, nella II^ fascia delle Graduatorie Provinciali di Circolo e di Istituto per le supplenze (classe di concorso B006- laboratorio di odontotecnica) valide per il biennio
2022/2023 e 2023/2024- ha adito l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo che gli era stato riconosciuto l'ulteriore punteggio di 12 punti per il servizio militare svolto dal 27.09.1989 al
19.09.1990, poiché prestato non in costanza di nomina.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi, il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare di leva ai fini del punteggio attribuito ai titoli di servizio nelle graduatorie provinciali per le supplenze scuole secondarie di I e II grado - II fascia docenti ITP cl. Conc. B006 – U.S.T. di CP_1
e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta di inserire il ricorrente nelle dette graduatorie, con attribuzione di 12 punti o per quel punteggio diverso meglio visto dal giudicante;
-
Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore della sottoscritta avvocata che dichiara di non aver riscosso i diritti e gli onorari”.
2. Il , costituitosi tardivamente, ha contestato il ricorso, Controparte_1 invocandone il rigetto.
All' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 19.12.2025, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione dei documenti dalle stesse prodotti.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Occorre innanzitutto ritenersi documentale e pacifica sia la domanda del ricorrente di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto relative alla Provincia di Foggia per la scuola secondaria
(cfr. doc. 1 “Domanda inserimento GPS” del 31.05.2022, allegata al ricorso) che l'effettivo svolgimento da parte dello stesso del servizio militare (cfr. doc. 2 “Foglio di congedo illimitato” del
19.09.1990, allegata al ricorso).
Sulla questione della valutazione del servizio militare per il personale docente, viene in rilievo l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 (in atti) che non attribuisce alcun punteggio ai docenti precari che hanno svolto il servizio di leva non in costanza di nomina.
Sicché, il ricorrente ha censurato tale disposizione in quanto in contrasto con norme di rango primario, che invece impongono all'amministrazione di considerare come utile, ai fini del punteggio in sede di pubblici concorsi e procedure ad essi assimilate, il servizio di leva obbligatorio svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, indipendentemente dal fatto che esso sia espletato in costanza di nomina o meno.
Giova altresì precisare che non risulta utilmente richiamabile la disposizione di cui all'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, la quale disciplina non la valutazione del servizio militare o sostitutivo ai fini concorsuali o di graduatoria, bensì il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, come chiaramente emerge sia dall'intestazione della Sezione IV, Capo III, Parte Terza del citato decreto legislativo, sia dalla rubrica dell'art. 569. Si tratta, infatti, di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
3.1. Orbene, ai fini del decidere, è utile richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principi espressi nella sentenza n. 966/2025 pubblicata il 15.04.2025, giudice estensore dott.ssa De
Salvia, resi in fattispecie del tutto analoga alla presente e da questo Giudice condivisi:
“Su tale questione la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 104/2024 del 27.2.2024, ha statuito quanto segue.
<<… “in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che - a torto o a ragione - attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi - in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”.
Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina” (in senso conforme Cons. di Stato, sez. VII, 27.12.2023,
n. 11235).
Secondo il giudice amministrativo, dunque, il servizio di leva deve essere valutato come titolo utile ai fini delle graduatorie ad esaurimento indipendentemente dalla circostanza di essere stato prestato in costanza di nomina o meno, né a conclusioni differenti possono condurre le pronunce rese in senso favorevole all'Amministrazione scolastica dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. sent. 11602/2022), in altre fattispecie relative a personale ATA, non docente, riguardando esse ipotesi di servizio militare reso non in costanza di nomina valutato in misura inferiore, ossia con necessaria differente modulazione del punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 50 del 2021), diversamente dall'ipotesi oggetto di esame, in cui non vi è stata alcuna valorizzazione del servizio militare prestato al di fuori del periodo di nomina, non essendo per quest'ultimo attribuito alcun punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, art. 15 co. 6, che qui viene in rilievo); in altri termini, se può essere considerata legittima la minore valenza del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie, in quanto "tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010", altrettanto non può dirsi nella presente fattispecie, ove un tale riconoscimento di punteggio, pur inferiore, è completamente assente, in quanto l'ordinanza ministeriale che disciplina il conferimento di incarichi per il personale docente non riconosce alcun valore al servizio prestato in altre
Amministrazioni, di modo che il servizio militare obbligatorio, pur avendo ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro altrimenti consentito in base al titolo di studio già conseguito, non trova alcuna valorizzazione in sede di procedura concorsuale.
3.5. Applicando, dunque, alla fattispecie de qua i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza amministrativa e di legittimità, da cui questa Corte non ha ragione di discostarsi, dev'essere dichiarato illegittimo il decreto di rettifica n. prot. 0000889 del 3.02.2024, in relazione alla mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina dal 27.09.1989 al 19.09.1990 e, conseguentemente, dev'essere accertato il diritto dell'odierno appellante a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per detto servizio di leva ai fini delle graduatorie II Fascia GPS per l'anno scolastico 2023/2024, relativamente alla classe di concorso B006 – Scuola Secondaria di I e II grado, ordinando all'Amministrazione appellata di adottare ogni conseguente provvedimento >>.
Per la quantificazione del punteggio da attribuire al ricorrente nelle graduatorie in cui è inserito in qualità di docente può essere utilmente e analogicamente applicata la disciplina del D.M. n. 50 del
2021, che riguarda il personale ATA, che, come sopra riportato, così prevede: i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Potendo essere il servizio di leva obbligatorio assimilato ad un servizio prestato alle dirette dipendenze di altre P.A. (e non potendo, invece, assimilarsi ad un “servizio di insegnamento”), può dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il solo punteggio di 0,60, spettante per il servizio di leva reso non in costanza di nomina, ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024,”.
In considerazione delle argomentazioni innanzi esposte deve, quindi. dichiararsi il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuto il solo punteggio di 0,60, spettante per detto servizio di leva reso non in costanza di nomina, ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado, seconda fascia, valida per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 nella classe di concorso B006 e, per l'effetto, ordinarsi all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti, rappresentate dalla non univocità della disciplina che regolamenta la materia e dai contrasti giurisprudenziali registrati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 0,60 spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina nel periodo dal 27.09.1989 al 19.09.1990 ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto, scuola secondaria primo e secondo grado, seconda fascia docenti ITP, valida per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nella classe di concorso
B006 e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza con trattazione cartolare del 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
AN IT