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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6631 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1589/2019
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 12:00
Presidente Relatore Dott. AL CC
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TASSONI SARA presente avv. Spring in sost
Avv. TASSONI FRANCESCO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BALDASSARRI MARINA presente
CP_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti si riportano ai propri atti e discutono oralmente la causa.
L'avv. Baldassarri precisa che l'antistatarietà riguarda solo la propria posizione.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Dr AL CC
MA IA
Assistente giudiziario
R.G. 1589/2019 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL CC Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11-11-2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1589 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA
Parte_2
(c.f. ), con sede legale in Milano, in persona del
[...] P.IVA_1 procuratore dott. , in forza di procura notarile rep. 8025 del 16-5-2011, racc. Controparte_3 4272 per Notaio di Milano, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, Per_1 dagli Avv.ti Francesco Tassoni e Sara Tassoni, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via C. Colombo 440, giusta procura agli atti del giudizio di primo grado - appellante. E
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NA Baldassarri, con indirizzo P.E.C.:
, giusta procura allegata alla comparsa di Email_1 costituzione di nuovo difensore depositata il 2-3-2022 - appellato. E
- appellato, contumace. CP_2
[...] aveva citato in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, Parte_3 CP_2 e la per chiederne la condanna solidale Parte_2 al risarcimento in suo favore dei danni, quantificati in euro 80.000,00, subiti a seguito del sinistro del 12-11-2010, allorquando, verso le ore 13,00 circa, in Anzio, mentre attraversava a piedi la strada, veniva investito dal caravan condotto da ed assicurato CP_2 presso la suddetta Compagnia di Assicurazioni, che stava compiendo una manovra in retromarcia. Nella resistenza della contumace Parte_2
, e compiuta c.t.u. sui danni riportati dal danneggiato, l'adito Tribunale, con CP_2 la sentenza definitiva n. 16215/2018 depositata il 3-8-2018 (non notificata), così pronunciava: “condanna e Parte_4 CP_2 in solido al pagamento della somma di euro 41.883,00 in favore di Controparte_1 oltre agli interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in motivazione ed oltre agli interessi legali su dette somme dalla data della sentenza al soddisfo;
- condanna gli stessi convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in euro 660,00 di spese vive ed euro 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate”. In particolare, il Tribunale così determinava in motivazione gli interessi per ritardato pagamento: “si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento…. al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un
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ulteriore 2,5% annuo, calcolato dalla data dell'evento dannoso (novembre 2010) e sino alla data della sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19499). In applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito (novembre 2010), provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione”.
Parte_2
con atto di citazione per la udienza di comparizione del 22-7-2019 proponeva
[...] appello, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda e gradatamente nel merito rigettare la domanda, quantomeno compensare integralmente o pro quota le spese di lite, e con ripetizione di quanto corrisposto in ragione della sentenza di primo grado. L'atto di citazione veniva notificato in data 1-3-2019, e depositato il 7-3-2019, nei confronti di il quale si costituiva chiedendo di rigettare l'appello. A seguito del Controparte_1 negativo tentativo di notifica dell'atto di citazione in data 26-2-2019 nei confronti di CP_2
, la Corte con ordinanza del 10-9-2019 ne disponeva la rinnovazione per la nuova
[...] udienza del 12-5-2020 con termine sino al 30-12-2019; la notifica dell'atto di citazione veniva quindi eseguita nei confronti del medesimo in data 5-12-2019 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e la Corte con ordinanza del 13-5-2020 dichiarava la contumacia di . CP_2 All'odierna udienza i difensori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e discutevano oralmente la causa. DIRITTO Il primo motivo di appello di è del Parte_2 seguente tenore: “errato mancato accoglimento dell'eccezione di improponibilità della domanda attrice. Mancata indicazione, nella fase stragiudiziale, dei nominativi dei testimoni, poi escussi in corso di causa”. Si sostiene che i testimoni oculari del sinistro, ed escussi nel giudizio Per_2 Persona_3 di primo grado non erano mai stati indicati nella fase stragiudiziale - in violazione degli artt. 145 – 148 del Codice delle assicurazioni e dei doveri di correttezza e buona fede - né nel modello CAI, né nella lettera di richiesta di risarcimento danni, derivandone, poiché i testimoni sono stati indicati soltanto in giudizio, con le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che la Compagnia non aveva potuto valutare prima del giudizio tutti gli elementi su cui si fondava la pretesa attrice;
di conseguenza la domanda di risarcimento era improponibile ed inammissibile;
ha quindi errato il Tribunale a rigettare tale eccezione, già proposta in primo grado;
inoltre non poteva condividersi l'affermazione del Tribunale secondo cui la Compagnia assicurativa si sarebbe dovuta attivare per richiedere la documentazione necessaria per valutare se formulare una offerta di risarcimento, atteso che l'assicuratore non era presente ai fatti e non poteva presumere la presenza di testimoni, inspiegabilmente mai indicati nel CAI e nelle lettere inviate alla Assicurazione;
quanto sopra trovava peraltro conferma nelle modifiche recentemente apportate dall'art. 1, comma 15, della legge n. 124/2017 che, sul punto, ha introdotto il comma 3-bis all'art. 135 del Codice delle Assicurazioni. Il motivo è infondato. Al riguardo va sostanzialmente confermato il giudizio del Tribunale secondo cui “a fronte di una richiesta contenente tutti gli elementi essenziali idonei ad individuare il sinistro e la natura dei danni richiesti (cfr. doc. n. 3 fasc. attoreo), non risulta che la compagnia si sia attivata per richiedere l'integrazione della domanda con la documentazione necessaria per formulare l'offerta ovvero per negare il risarcimento richiesto…. Peraltro, dal tenore della lettera di in data 30 gennaio 2012 (doc. n. 5 fasc. attoreo) si evince che la stessa Pt_2 compagnia aveva modo di valutare la richiesta di risarcimento, giacché negava il suo accoglimento contestando il nesso di causalità tra le lesioni lamentate ed il sinistro”.
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Infatti aveva prodotto in giudizio in primo grado l'attore la missiva Controparte_1 redatta in data 30-11-2010 dal suo difensore ed indirizzata ad Parte_2 responsabile R.C.A. del veicolo di , e dalla stessa ricevuta a mezzo p.e.c. CP_2 il 14-12-2010 (all. 3 alla citazione, non contestata dall'appellante). Con tale missiva si riferiva, per conto di c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_ che “in data 12.11.2010 alle ore 13,00 circa in Anzio (RM), Via della Stazione, il sig. veniva violentemente investito dal veicolo Autocaravan FIAT 280/NA/65 tg. NA N09807, di proprietà e guidato dal sig. , c.f. il quale uscendo a CP_2 C.F._3 retromarcia dal parcheggio adiacente alla stazione non si avvedeva del mio assistito che CP_ stava regolarmente transitando e lo colpiva facendolo rovinare a terra. Il sig. veniva trasportato agli Ospedali riuniti di Anzio – Nettuno dove gli veniva diagnosticata la frattura pluriframmentaria scomposta della rotula e la frattura composta del capitello radiale, e veniva dimesso con prognosi di 30 gg. S.C.. La responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al Vostro assistito…. Si allega copia del modulo blu e del verbale di pronto soccorso”. Né nella missiva né nel modulo di constatazione amichevole dell'incidente (modulo blu), sottoscritto da , erano indicati testimoni;
veniva però indicato che era CP_2 intervenuto l'ambulanza del 118 (così anche risulta dall'allegato certificato del P.S. degli Ospedali riuniti di Anzio - Nettuno del 12-11-2010). Tutti gli elementi richiesti dalle norme degli artt. 145, 1 comma, e 148, 2 comma, del d.lgs. 7-9-2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) erano stati indicati nella denuncia all'Assicurazione, non essendo richiesta dalle predette norme la indicazione dei testimoni del sinistro. In ogni caso, sulla base di quanto così comunicatole la Compagnia di assicurazione ben poteva assumere le proprie determinazioni, essendo stata ottemperata la condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento da parte del danneggiato;
e non era applicabile “ratione temporis” il comma 3 bis dell'art. 135 stesso Codice, che pure richiede la identificazione dei testimoni del sinistro nella denuncia all'assicurazione, perché introdotto, successivamente al fatto per cui è processo, dalla l. 4-8-2017 n. 124, art. 1 comma 15. Il secondo motivo di appello di è del Parte_2 seguente tenore: “errato accoglimento della domanda del signor – Controparte_1 Errata valutazione degli elementi di prova in atti”. Sostiene l'appellante che “tutte le parti si sono rese irrintracciabili ed irreperibili e non è stato possibile effettuare perizia di riscontro sull'autocaravan…. non risulta intervenuto sul posto nessun organo pubblico per la constatazione e per la verbalizzazione del caso. Non CP_ sarebbero intervenuti mezzi di soccorso ed è inverosimile che il sia andato al Pronto Soccorso con le proprie gambe;
il medico fiduciario della avanzava dubbi sulla Pt_2 riferibilità delle lesioni all'investimento come descritto in citazione…. La deposizione del teste è molto generica…. Ha riferito che il Caravan era parcheggiato a Testimone_1 spina…. Riferisce che il pedone attraversava sulle strisce pedonali…. Non risulta che vi fossero strisce pedonali…. Il testimone ha tra l'altro riferito: 'il caravan…. era Persona_3 parallelo all'asse della strada'. V'è una vistosa contraddizione tra le due deposizioni sulla posizione del Caravan…. Inoltre l'attore non parla di strisce pedonali ed i testi parlano di CP_ ambulanza, mentre l'attore riferisce che il andò in Ospedale con le proprie gambe. Certo è che il convenuto non si è neppure degnato di venire a rendere CP_2 l'interrogatorio formale deferitogli da tutte le altre parti …. Sembra a questa difesa, che le prove raccolte siano contraddittorie ed insufficienti a ritenere provato il fatto”. Il motivo è infondato. Conformemente a quanto riferito con la succitata missiva del 30-11-2010, Controparte_1 veva dedotto con la citazione di primo grado che “in data 12.11.2010 alle ore 13.00
[...] c.a. …. procedeva a piedi in via della Stazione quando veniva improvvisamente investito dal
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veicolo Autocaravan FIAT 280/NA/65 tg. NA N09807, di proprietà e guidato dal sig.
[...]
. il quale uscendo a retromarcia dal parcheggio adiacente alla stazione non si Per_4 avvedeva …. [dell'attore] che stava regolarmente transitando e lo colpiva facendolo rovinare a terra. A seguito dell'impatto, l'odierno attore riportava lesioni fisiche, e pertanto veniva trasportato agli dove gli veniva diagnosticata la frattura Controparte_4 pluriframmentaria scomposta della rotula e la frattura composta del capitello radiale, e veniva ricoverato presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia con prognosi di 30 gg.
. CP_5
Ha dichiarato il testimone (ud. di primo grado 26-2-2015): “al momento Testimone_1 dell'incidente mi trovavo alla guida della mia auto e percorrevo la strada, che passa di fronte alla stazione di Anzio, in direzione Latina. L'incidente è avvenuto proprio davanti a me, a circa dieci metri di distanza. Ho visto un caravan che faceva retromarcia e investiva un pedone. Preciso che il caravan era parcheggiato e usciva da un parcheggio a spina….Il pedone attraversava la strada sulle strisce pedonali e venne colpito quando si trovava circa a metà dell'attraversamento. Era circa l'una e c'era una buona visibilità. A terra non era bagnato né era piovuto. Il caravan ha urtato il pedone con la parte posteriore centrale. A mio parere l'urto fu piuttosto violento. Arrivò l'autombulanza e io lasciai i miei dati all'infortunato”. Ha dichiarato il testimone (ud. di primo grado 26-2-2015): “Il caravan era Testimone_2 accostato al ciglio della strada ed ha effettuato una manovra a marcia indietro. Preciso che io ero a bordo, in qualità di trasportato, dell'auto del sig. Stavamo andando verso Per_2 Latina ed eravamo fermi al semaforo. Il caravan si trovava sul lato opposto della strada, rispetto al nostro senso di marcia. Anche il pedone attraversava iniziando dalla parte opposta, rispetto a quella ove noi ci trovavamo. Era sulle strisce pedonali e, ad un certo punto, non l'abbiamo visto più. Noi abbiamo suonato al caravan perché avevano avuto l'impressione che non avesse visto il pedone. Insieme ad altre persone abbiamo soccorso il pedone, qualcuno chiamò l'autombulanza che arrivò quasi subito. Abbiamo lasciato i nostri nomi al conducente del caravan perché l'infortunato era a terra molto dolorante…. Preciso che eravamo fermi al semaforo e ci trovavamo circa a 50-100 metri dal punto in cui è avvenuto l'incidente…. Preciso che il caravan era parallelo all'asse della strada”. Dunque concordemente i testimoni hanno dichiarato che il caravan aveva effettuato una manovra in retromarcia, uscendo da un parcheggio, così investendo il pedone che stava attraversando la strada. Vero è che l'odierno appellato non ha riferito di attraversare la strada sulle strisce pedonali, ma è sufficiente, per ritenere la colpa esclusiva del conducente del caravan, il fatto di essere uscito dal parcheggio in retromarcia così compiendo una manovra azzardata. Non vi è poi contraddizione tra le due testimonianze, atteso che il teste si è limitato a dire che il parcheggio era a spina e che entrambi i testimoni sono Per_2 stati concordi nel ricordare che il caravan stava compiendo una manovra in retromarcia così invadendo lo spazio di strada su cui si trovava il pedone. Si rileva poi che aveva sottoscritto - e tale sottoscrizione deve intendersi CP_2 riconosciuta stante la sua contumacia - il modello di costatazione di incidente, inviato con la richiesta di risarcimento del 30-11-2020 alla Assicurazione, nel quale così egli descriveva il sinistro: “mentre uscivo dal parcheggio adiacente alla stazione di Anzio, retrocedendo, per la scarsa visibilità, colpivo violentemente il pedone che rovinava a terra”. E nel costituirsi in primo grado la aveva prodotto la missiva senza data e scritta di pugno Parte_2 Pt_2 da , dal medesimo inviatale quale relazione del sinistro, con cui riferiva CP_2 quanto segue: “In data 12/11/2010 ero alla guida del mio e mi trovavo in Anzio Pt_5 all'altezza della ferrovia e nel mentre ripartivo dalla sosta dal parcheggio adiacente la stazione, nell'effettuare retromarcia non mi avvedevo di un pedone che stava transitando dietro il mio veicolo e lo urtavo in modo leggero. Il pedone dall'impatto cadeva al suolo ed io prontamente mi fermavo per rendermi conto dell'accaduto….”.
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Anche in tal caso la sottoscrizione della parte deve intendersi riconosciuta
CP_2 causa la sua contumacia ed entrambe le dichiarazioni, la prima resa sul modulo di constatazione di incidente, la seconda nella relazione inviata alla propria Assicurazione, devono poter essere liberamente apprezzate dal giudice (cfr. Cass. ord. n. 25770 del 14- 10-2019, Cass. S.U. 10311 del 5-5-2006; Cass. 4639 del 2-4-2002), nel senso di ritenere che aveva investito l'attore compiendo imprudentemente una manovra in
CP_2 retromarcia. Infine vale la mancata risposta, di cui dava atto il G.I. alla udienza del 26-2-2915, del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli sul seguente capitolo di
CP_2 prova dedotto dall'attore con l'atto di citazione di primo grado: “vero che, in data 12.11.2010 alle ore 13,00 ca. il sig. si trovava in via della Stazione ad Anzio Controparte_1 quando veniva improvvisamente investito da una autovettura Autocaravan FIAT 280/NA/65 tg. N09807, di proprietà e condotta dal sig. ”.
CP_2
In ragione di tutti questi elementi acquisiti in istruttoria, concordanti tra loro, si deve ritenere che aveva compiuto una pericolosa manovra in retromarcia per uscire da CP_2 uno spazio di parcheggio senza accertarsi che dietro il suo veicolo vi fossero pedoni, così investendo l'attore che stava transitando a piedi, facendolo cadere a terra. Si deve quindi ritenere che il sinistro è stato causato da colpa esclusiva di . CP_2
Il terzo motivo di appello di è del Parte_2 seguente tenore: “errata condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite e di ctu”. Si duole l'appellante della condanna alle spese di primo grado, stante che l'omessa comunicazione nella fase stragiudiziale circa la presenza di due testimoni oculari, aveva determinato la proposizione del processo;
e tale condotta, nel caso di conferma della sentenza di primo grado, dovrà in ogni caso valutarsi ai fini della compensazione totale, o quantomeno pro quota, delle spese di lite;
in ogni caso, aggiunge l'appellante, si era determinata una parziale soccombenza sul quantum del risarcimento, poiché la parte attrice aveva formulato una domanda introduttiva di euro 80.000,00 rispetto invece al riconoscimento in sentenza a titolo di danno del minore importo di euro 41.883,11, e ciò doveva indurre il Tribunale alla compensazione quantomeno parziale delle spese. Il motivo è infondato. Indubbiamente la è uscita soccombente dal giudizio di primo grado, la Parte_2 sua eccezione di improponibilità della domanda essendo stata rigettata, ed essendo stata accolta la domanda di risarcimento del danno;
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. doveva di conseguenza essere condannata alle spese di lite e di c.t.u.. Inoltre, la misura del risarcimento, sancita dal Tribunale in una somma inferiore (euro 41.883,11) a quella domandata con l'atto di citazione (euro 80.000,00), non determina parziale soccombenza dell'attore rispetto al giudizio, ma se mai che le spese di lite debbano essere parametrate al minore valore della causa, e l'appellante non ha dedotto che le spese come in concreto liquidate a suo carico dal Tribunale non siano conformi alla tabella ed allo scaglione corrispondenti della tariffa forense professionale. Conclusivamente l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese di appello seguono la soccombenza;
tali spese sono liquidate in favore di
[...]
sulla base del valore della causa di euro 41.883,11, ai sensi del d.m. n. CP_1
55/2014 (Tabella 12, scaglione 4°, valore minimo per la fase istruttoria attesa la ridotta attività espletata e valori medi per le restanti fasi), in complessivi euro 8.468,50, oltre accessori, di cui euro 4.992,50, corrispondenti alle fasi istruttoria e decisionale, sono da distrarsi in favore dell'Avv. NA Baldassarri, subentrata quale difensore di Controparte_1 on la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 2-3-2022. Va infatti precisato
[...] che l'Avv. NA Baldassarri ha dichiarato espressamente alla odierna udienza che la distrazione vale solo per la sua posizione. Nulla sulle spese tra l'appellante e la parte rimasta contumace. Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione
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dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_2
, in persona del procuratore dott.
[...]
, e conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 16215/2018 del Controparte_3 3-8-2018; 2. condanna Parte_2
, in persona del procuratore dott. al
[...] Controparte_3 pagamento, in favore di delle spese del grado, che liquida in Controparte_1 euro 8.468,50, di cui euro 4.992,50 sono da distrarsi in favore dell'Avv. NA Baldassarri dichiaratasi antistataria, oltre 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge per le parti corrispondenti;
3. nulla sulle spese con la parte contumace;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma 11-11-2025
Il Presidente estensore
AL CC
R.G. 1589/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1589/2019
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 12:00
Presidente Relatore Dott. AL CC
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TASSONI SARA presente avv. Spring in sost
Avv. TASSONI FRANCESCO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BALDASSARRI MARINA presente
CP_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti si riportano ai propri atti e discutono oralmente la causa.
L'avv. Baldassarri precisa che l'antistatarietà riguarda solo la propria posizione.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Dr AL CC
MA IA
Assistente giudiziario
R.G. 1589/2019 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL CC Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11-11-2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1589 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA
Parte_2
(c.f. ), con sede legale in Milano, in persona del
[...] P.IVA_1 procuratore dott. , in forza di procura notarile rep. 8025 del 16-5-2011, racc. Controparte_3 4272 per Notaio di Milano, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, Per_1 dagli Avv.ti Francesco Tassoni e Sara Tassoni, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via C. Colombo 440, giusta procura agli atti del giudizio di primo grado - appellante. E
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NA Baldassarri, con indirizzo P.E.C.:
, giusta procura allegata alla comparsa di Email_1 costituzione di nuovo difensore depositata il 2-3-2022 - appellato. E
- appellato, contumace. CP_2
[...] aveva citato in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, Parte_3 CP_2 e la per chiederne la condanna solidale Parte_2 al risarcimento in suo favore dei danni, quantificati in euro 80.000,00, subiti a seguito del sinistro del 12-11-2010, allorquando, verso le ore 13,00 circa, in Anzio, mentre attraversava a piedi la strada, veniva investito dal caravan condotto da ed assicurato CP_2 presso la suddetta Compagnia di Assicurazioni, che stava compiendo una manovra in retromarcia. Nella resistenza della contumace Parte_2
, e compiuta c.t.u. sui danni riportati dal danneggiato, l'adito Tribunale, con CP_2 la sentenza definitiva n. 16215/2018 depositata il 3-8-2018 (non notificata), così pronunciava: “condanna e Parte_4 CP_2 in solido al pagamento della somma di euro 41.883,00 in favore di Controparte_1 oltre agli interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in motivazione ed oltre agli interessi legali su dette somme dalla data della sentenza al soddisfo;
- condanna gli stessi convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in euro 660,00 di spese vive ed euro 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate”. In particolare, il Tribunale così determinava in motivazione gli interessi per ritardato pagamento: “si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento…. al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un
R.G. 1589/2019 3
ulteriore 2,5% annuo, calcolato dalla data dell'evento dannoso (novembre 2010) e sino alla data della sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19499). In applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito (novembre 2010), provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione”.
Parte_2
con atto di citazione per la udienza di comparizione del 22-7-2019 proponeva
[...] appello, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda e gradatamente nel merito rigettare la domanda, quantomeno compensare integralmente o pro quota le spese di lite, e con ripetizione di quanto corrisposto in ragione della sentenza di primo grado. L'atto di citazione veniva notificato in data 1-3-2019, e depositato il 7-3-2019, nei confronti di il quale si costituiva chiedendo di rigettare l'appello. A seguito del Controparte_1 negativo tentativo di notifica dell'atto di citazione in data 26-2-2019 nei confronti di CP_2
, la Corte con ordinanza del 10-9-2019 ne disponeva la rinnovazione per la nuova
[...] udienza del 12-5-2020 con termine sino al 30-12-2019; la notifica dell'atto di citazione veniva quindi eseguita nei confronti del medesimo in data 5-12-2019 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e la Corte con ordinanza del 13-5-2020 dichiarava la contumacia di . CP_2 All'odierna udienza i difensori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e discutevano oralmente la causa. DIRITTO Il primo motivo di appello di è del Parte_2 seguente tenore: “errato mancato accoglimento dell'eccezione di improponibilità della domanda attrice. Mancata indicazione, nella fase stragiudiziale, dei nominativi dei testimoni, poi escussi in corso di causa”. Si sostiene che i testimoni oculari del sinistro, ed escussi nel giudizio Per_2 Persona_3 di primo grado non erano mai stati indicati nella fase stragiudiziale - in violazione degli artt. 145 – 148 del Codice delle assicurazioni e dei doveri di correttezza e buona fede - né nel modello CAI, né nella lettera di richiesta di risarcimento danni, derivandone, poiché i testimoni sono stati indicati soltanto in giudizio, con le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che la Compagnia non aveva potuto valutare prima del giudizio tutti gli elementi su cui si fondava la pretesa attrice;
di conseguenza la domanda di risarcimento era improponibile ed inammissibile;
ha quindi errato il Tribunale a rigettare tale eccezione, già proposta in primo grado;
inoltre non poteva condividersi l'affermazione del Tribunale secondo cui la Compagnia assicurativa si sarebbe dovuta attivare per richiedere la documentazione necessaria per valutare se formulare una offerta di risarcimento, atteso che l'assicuratore non era presente ai fatti e non poteva presumere la presenza di testimoni, inspiegabilmente mai indicati nel CAI e nelle lettere inviate alla Assicurazione;
quanto sopra trovava peraltro conferma nelle modifiche recentemente apportate dall'art. 1, comma 15, della legge n. 124/2017 che, sul punto, ha introdotto il comma 3-bis all'art. 135 del Codice delle Assicurazioni. Il motivo è infondato. Al riguardo va sostanzialmente confermato il giudizio del Tribunale secondo cui “a fronte di una richiesta contenente tutti gli elementi essenziali idonei ad individuare il sinistro e la natura dei danni richiesti (cfr. doc. n. 3 fasc. attoreo), non risulta che la compagnia si sia attivata per richiedere l'integrazione della domanda con la documentazione necessaria per formulare l'offerta ovvero per negare il risarcimento richiesto…. Peraltro, dal tenore della lettera di in data 30 gennaio 2012 (doc. n. 5 fasc. attoreo) si evince che la stessa Pt_2 compagnia aveva modo di valutare la richiesta di risarcimento, giacché negava il suo accoglimento contestando il nesso di causalità tra le lesioni lamentate ed il sinistro”.
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Infatti aveva prodotto in giudizio in primo grado l'attore la missiva Controparte_1 redatta in data 30-11-2010 dal suo difensore ed indirizzata ad Parte_2 responsabile R.C.A. del veicolo di , e dalla stessa ricevuta a mezzo p.e.c. CP_2 il 14-12-2010 (all. 3 alla citazione, non contestata dall'appellante). Con tale missiva si riferiva, per conto di c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_ che “in data 12.11.2010 alle ore 13,00 circa in Anzio (RM), Via della Stazione, il sig. veniva violentemente investito dal veicolo Autocaravan FIAT 280/NA/65 tg. NA N09807, di proprietà e guidato dal sig. , c.f. il quale uscendo a CP_2 C.F._3 retromarcia dal parcheggio adiacente alla stazione non si avvedeva del mio assistito che CP_ stava regolarmente transitando e lo colpiva facendolo rovinare a terra. Il sig. veniva trasportato agli Ospedali riuniti di Anzio – Nettuno dove gli veniva diagnosticata la frattura pluriframmentaria scomposta della rotula e la frattura composta del capitello radiale, e veniva dimesso con prognosi di 30 gg. S.C.. La responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al Vostro assistito…. Si allega copia del modulo blu e del verbale di pronto soccorso”. Né nella missiva né nel modulo di constatazione amichevole dell'incidente (modulo blu), sottoscritto da , erano indicati testimoni;
veniva però indicato che era CP_2 intervenuto l'ambulanza del 118 (così anche risulta dall'allegato certificato del P.S. degli Ospedali riuniti di Anzio - Nettuno del 12-11-2010). Tutti gli elementi richiesti dalle norme degli artt. 145, 1 comma, e 148, 2 comma, del d.lgs. 7-9-2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) erano stati indicati nella denuncia all'Assicurazione, non essendo richiesta dalle predette norme la indicazione dei testimoni del sinistro. In ogni caso, sulla base di quanto così comunicatole la Compagnia di assicurazione ben poteva assumere le proprie determinazioni, essendo stata ottemperata la condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento da parte del danneggiato;
e non era applicabile “ratione temporis” il comma 3 bis dell'art. 135 stesso Codice, che pure richiede la identificazione dei testimoni del sinistro nella denuncia all'assicurazione, perché introdotto, successivamente al fatto per cui è processo, dalla l. 4-8-2017 n. 124, art. 1 comma 15. Il secondo motivo di appello di è del Parte_2 seguente tenore: “errato accoglimento della domanda del signor – Controparte_1 Errata valutazione degli elementi di prova in atti”. Sostiene l'appellante che “tutte le parti si sono rese irrintracciabili ed irreperibili e non è stato possibile effettuare perizia di riscontro sull'autocaravan…. non risulta intervenuto sul posto nessun organo pubblico per la constatazione e per la verbalizzazione del caso. Non CP_ sarebbero intervenuti mezzi di soccorso ed è inverosimile che il sia andato al Pronto Soccorso con le proprie gambe;
il medico fiduciario della avanzava dubbi sulla Pt_2 riferibilità delle lesioni all'investimento come descritto in citazione…. La deposizione del teste è molto generica…. Ha riferito che il Caravan era parcheggiato a Testimone_1 spina…. Riferisce che il pedone attraversava sulle strisce pedonali…. Non risulta che vi fossero strisce pedonali…. Il testimone ha tra l'altro riferito: 'il caravan…. era Persona_3 parallelo all'asse della strada'. V'è una vistosa contraddizione tra le due deposizioni sulla posizione del Caravan…. Inoltre l'attore non parla di strisce pedonali ed i testi parlano di CP_ ambulanza, mentre l'attore riferisce che il andò in Ospedale con le proprie gambe. Certo è che il convenuto non si è neppure degnato di venire a rendere CP_2 l'interrogatorio formale deferitogli da tutte le altre parti …. Sembra a questa difesa, che le prove raccolte siano contraddittorie ed insufficienti a ritenere provato il fatto”. Il motivo è infondato. Conformemente a quanto riferito con la succitata missiva del 30-11-2010, Controparte_1 veva dedotto con la citazione di primo grado che “in data 12.11.2010 alle ore 13.00
[...] c.a. …. procedeva a piedi in via della Stazione quando veniva improvvisamente investito dal
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veicolo Autocaravan FIAT 280/NA/65 tg. NA N09807, di proprietà e guidato dal sig.
[...]
. il quale uscendo a retromarcia dal parcheggio adiacente alla stazione non si Per_4 avvedeva …. [dell'attore] che stava regolarmente transitando e lo colpiva facendolo rovinare a terra. A seguito dell'impatto, l'odierno attore riportava lesioni fisiche, e pertanto veniva trasportato agli dove gli veniva diagnosticata la frattura Controparte_4 pluriframmentaria scomposta della rotula e la frattura composta del capitello radiale, e veniva ricoverato presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia con prognosi di 30 gg.
. CP_5
Ha dichiarato il testimone (ud. di primo grado 26-2-2015): “al momento Testimone_1 dell'incidente mi trovavo alla guida della mia auto e percorrevo la strada, che passa di fronte alla stazione di Anzio, in direzione Latina. L'incidente è avvenuto proprio davanti a me, a circa dieci metri di distanza. Ho visto un caravan che faceva retromarcia e investiva un pedone. Preciso che il caravan era parcheggiato e usciva da un parcheggio a spina….Il pedone attraversava la strada sulle strisce pedonali e venne colpito quando si trovava circa a metà dell'attraversamento. Era circa l'una e c'era una buona visibilità. A terra non era bagnato né era piovuto. Il caravan ha urtato il pedone con la parte posteriore centrale. A mio parere l'urto fu piuttosto violento. Arrivò l'autombulanza e io lasciai i miei dati all'infortunato”. Ha dichiarato il testimone (ud. di primo grado 26-2-2015): “Il caravan era Testimone_2 accostato al ciglio della strada ed ha effettuato una manovra a marcia indietro. Preciso che io ero a bordo, in qualità di trasportato, dell'auto del sig. Stavamo andando verso Per_2 Latina ed eravamo fermi al semaforo. Il caravan si trovava sul lato opposto della strada, rispetto al nostro senso di marcia. Anche il pedone attraversava iniziando dalla parte opposta, rispetto a quella ove noi ci trovavamo. Era sulle strisce pedonali e, ad un certo punto, non l'abbiamo visto più. Noi abbiamo suonato al caravan perché avevano avuto l'impressione che non avesse visto il pedone. Insieme ad altre persone abbiamo soccorso il pedone, qualcuno chiamò l'autombulanza che arrivò quasi subito. Abbiamo lasciato i nostri nomi al conducente del caravan perché l'infortunato era a terra molto dolorante…. Preciso che eravamo fermi al semaforo e ci trovavamo circa a 50-100 metri dal punto in cui è avvenuto l'incidente…. Preciso che il caravan era parallelo all'asse della strada”. Dunque concordemente i testimoni hanno dichiarato che il caravan aveva effettuato una manovra in retromarcia, uscendo da un parcheggio, così investendo il pedone che stava attraversando la strada. Vero è che l'odierno appellato non ha riferito di attraversare la strada sulle strisce pedonali, ma è sufficiente, per ritenere la colpa esclusiva del conducente del caravan, il fatto di essere uscito dal parcheggio in retromarcia così compiendo una manovra azzardata. Non vi è poi contraddizione tra le due testimonianze, atteso che il teste si è limitato a dire che il parcheggio era a spina e che entrambi i testimoni sono Per_2 stati concordi nel ricordare che il caravan stava compiendo una manovra in retromarcia così invadendo lo spazio di strada su cui si trovava il pedone. Si rileva poi che aveva sottoscritto - e tale sottoscrizione deve intendersi CP_2 riconosciuta stante la sua contumacia - il modello di costatazione di incidente, inviato con la richiesta di risarcimento del 30-11-2020 alla Assicurazione, nel quale così egli descriveva il sinistro: “mentre uscivo dal parcheggio adiacente alla stazione di Anzio, retrocedendo, per la scarsa visibilità, colpivo violentemente il pedone che rovinava a terra”. E nel costituirsi in primo grado la aveva prodotto la missiva senza data e scritta di pugno Parte_2 Pt_2 da , dal medesimo inviatale quale relazione del sinistro, con cui riferiva CP_2 quanto segue: “In data 12/11/2010 ero alla guida del mio e mi trovavo in Anzio Pt_5 all'altezza della ferrovia e nel mentre ripartivo dalla sosta dal parcheggio adiacente la stazione, nell'effettuare retromarcia non mi avvedevo di un pedone che stava transitando dietro il mio veicolo e lo urtavo in modo leggero. Il pedone dall'impatto cadeva al suolo ed io prontamente mi fermavo per rendermi conto dell'accaduto….”.
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Anche in tal caso la sottoscrizione della parte deve intendersi riconosciuta
CP_2 causa la sua contumacia ed entrambe le dichiarazioni, la prima resa sul modulo di constatazione di incidente, la seconda nella relazione inviata alla propria Assicurazione, devono poter essere liberamente apprezzate dal giudice (cfr. Cass. ord. n. 25770 del 14- 10-2019, Cass. S.U. 10311 del 5-5-2006; Cass. 4639 del 2-4-2002), nel senso di ritenere che aveva investito l'attore compiendo imprudentemente una manovra in
CP_2 retromarcia. Infine vale la mancata risposta, di cui dava atto il G.I. alla udienza del 26-2-2915, del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli sul seguente capitolo di
CP_2 prova dedotto dall'attore con l'atto di citazione di primo grado: “vero che, in data 12.11.2010 alle ore 13,00 ca. il sig. si trovava in via della Stazione ad Anzio Controparte_1 quando veniva improvvisamente investito da una autovettura Autocaravan FIAT 280/NA/65 tg. N09807, di proprietà e condotta dal sig. ”.
CP_2
In ragione di tutti questi elementi acquisiti in istruttoria, concordanti tra loro, si deve ritenere che aveva compiuto una pericolosa manovra in retromarcia per uscire da CP_2 uno spazio di parcheggio senza accertarsi che dietro il suo veicolo vi fossero pedoni, così investendo l'attore che stava transitando a piedi, facendolo cadere a terra. Si deve quindi ritenere che il sinistro è stato causato da colpa esclusiva di . CP_2
Il terzo motivo di appello di è del Parte_2 seguente tenore: “errata condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite e di ctu”. Si duole l'appellante della condanna alle spese di primo grado, stante che l'omessa comunicazione nella fase stragiudiziale circa la presenza di due testimoni oculari, aveva determinato la proposizione del processo;
e tale condotta, nel caso di conferma della sentenza di primo grado, dovrà in ogni caso valutarsi ai fini della compensazione totale, o quantomeno pro quota, delle spese di lite;
in ogni caso, aggiunge l'appellante, si era determinata una parziale soccombenza sul quantum del risarcimento, poiché la parte attrice aveva formulato una domanda introduttiva di euro 80.000,00 rispetto invece al riconoscimento in sentenza a titolo di danno del minore importo di euro 41.883,11, e ciò doveva indurre il Tribunale alla compensazione quantomeno parziale delle spese. Il motivo è infondato. Indubbiamente la è uscita soccombente dal giudizio di primo grado, la Parte_2 sua eccezione di improponibilità della domanda essendo stata rigettata, ed essendo stata accolta la domanda di risarcimento del danno;
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. doveva di conseguenza essere condannata alle spese di lite e di c.t.u.. Inoltre, la misura del risarcimento, sancita dal Tribunale in una somma inferiore (euro 41.883,11) a quella domandata con l'atto di citazione (euro 80.000,00), non determina parziale soccombenza dell'attore rispetto al giudizio, ma se mai che le spese di lite debbano essere parametrate al minore valore della causa, e l'appellante non ha dedotto che le spese come in concreto liquidate a suo carico dal Tribunale non siano conformi alla tabella ed allo scaglione corrispondenti della tariffa forense professionale. Conclusivamente l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese di appello seguono la soccombenza;
tali spese sono liquidate in favore di
[...]
sulla base del valore della causa di euro 41.883,11, ai sensi del d.m. n. CP_1
55/2014 (Tabella 12, scaglione 4°, valore minimo per la fase istruttoria attesa la ridotta attività espletata e valori medi per le restanti fasi), in complessivi euro 8.468,50, oltre accessori, di cui euro 4.992,50, corrispondenti alle fasi istruttoria e decisionale, sono da distrarsi in favore dell'Avv. NA Baldassarri, subentrata quale difensore di Controparte_1 on la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 2-3-2022. Va infatti precisato
[...] che l'Avv. NA Baldassarri ha dichiarato espressamente alla odierna udienza che la distrazione vale solo per la sua posizione. Nulla sulle spese tra l'appellante e la parte rimasta contumace. Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione
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dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_2
, in persona del procuratore dott.
[...]
, e conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 16215/2018 del Controparte_3 3-8-2018; 2. condanna Parte_2
, in persona del procuratore dott. al
[...] Controparte_3 pagamento, in favore di delle spese del grado, che liquida in Controparte_1 euro 8.468,50, di cui euro 4.992,50 sono da distrarsi in favore dell'Avv. NA Baldassarri dichiaratasi antistataria, oltre 15% per spese generali come previsto ai sensi dell'art. 2, comma secondo, d.m. 10-3-2014 n. 55, ed oltre IVA e CAP come per legge per le parti corrispondenti;
3. nulla sulle spese con la parte contumace;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma 11-11-2025
Il Presidente estensore
AL CC
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