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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 19/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, NO CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 517/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 278/2023”
TRA
(P.I. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Longarone 23 c/o avv. Francesco Bello Pt_1
) che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti e di CodiceFiscale_1 delibera G.M. 68/2024; - APPELLANTE -
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Po- Controparte_1 CodiceFiscale_2 licoro alla via Medaglia d'Oro Sinisi 43 c/o avv. Angelo Antonio Zito
) che lo difende e rappresenta per procura in atti;
CodiceFiscale_3
- APPELLATO -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a prece- denti conformi.
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2024 il ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 278 resa dal Giudice di Pace di Pisticci il 12.10.2023 che ha accolto la do- manda risarcitoria proposta da condannandolo a versare la somma di € Parte_2
1.500,00, a titolo di danni subiti dall'auto tg. DA479TH, di proprietà dell'attore in con-
1 seguenza del sinistro verificatosi alle ore 20.45 del 19.6.2018, alla locale via Puglia, a causa di una profonda disconnessione del manto stradale.
L'appellante ha lamentato come il primo giudice, pur avendo definito la buca di genero- se dimensioni e, quindi, visibile e prevedibile, avesse ritenuto la sua responsabilità nella causazione del sinistro per non avere provato la prevedibilità della stessa, inquadrando erroneamente la fattispecie nel paradigma di cui all'art.2051 c.c, anziché dell'art.2043
c.c.,nonostante l'incidente fosse accaduto fuori del centro abitato, ove non sarebbe stato esigibile dal custode dell'infrastruttura continua sorveglianza effettiva, dovendosi quali- ficare la buca come “anomalia” del bene, concetto più ampio di insidia o trabocchetto. Il
ha perciò dedotto che l'attore avrebbe dovuto fornire prova non Parte_1 soltanto del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente e l'evento lesivo, ma an- che della non visibilità e non prevedibilità della buca, laddove le risultanze istruttorie non avevano certo escluso la condotta negligente e imprudente del danneggiato, quale concausa dell'evento, ai fini della declaratoria del concorso del creditore nell'evento le- sivo. L'appellante ha, poi, contestato la legittimità dell'ordinanza resa in data 5.04.2024, con la quale era stata disposta con il procedimento di correzione materiale della senten- za la condanna dell'ente soccombente al pagamento in favore di parte attrice delle spese di consulenza che pure erano state quantificate e liquidate con separato provvedimento
(omettendo poi di porle nel dispositivo a carico del soccombente), avendo dovuto tale istanza formare specifico motivo di impugnazione, di talché ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese processuali in favore del procuratore antici- patario.
, nel costituirsi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_2 dell'appello per difetto del requisito della specificità dei motivi di gravame prescritti dall'art. 342 c.p.c.. Nel merito, ritenendo corretto l'inquadramento giuridico della do- manda nella responsabilità dell'ente,proprietario e custode della strada, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, essendosi limitato l'appellante -su cui gravava l'onere probatorio del caso fortuito, per effetto della presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c.- a sostenere che la buca sarebbe stata visibile e l'impatto evitabile, senza allegare alcunché
a sostegno della prova liberatoria, laddove egli aveva provato che l'insidia stradale non era visibile per la carenza di illuminazione pubblica e a causa dell'assenza di qualsivo- glia segnalazione del pericolo predisposta dal custode della strada, ciò che escludeva un
2 suo concorso causale nel verificarsi dell'evento. Inoltre, l'appellante ha evidenziato la riconducibilità dei danni riportati dalla sua auto al sinistro e sostenuto l'ammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale, avendo il primo giudice statuito sulla soccombenza totale del , ragion per cui ha chiesto il rigetto integrale Parte_1 dell'appello con condanna di controparte alle spese legali ed al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contenendo l'impugnazione una chiara individuazione delle questio- ni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze sull'affermazione di responsabilità del nella causazione del sinistro e sull'onere Pt_1 della prova dell'addebitabilità del fatto all'ente.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Infatti, muovendo dalla circostanza incontroversa posta dall'attore a fondamento della responsabilità dell'ente per la quale i danni subiti dall'auto di proprietà del sareb- CP_2 bero stati cagionati dalla presenza sull'arteria comunale di una buca, si reputa corretto l'inquadramento della fattispecie nel paradigma di cui all'art.2051 c.c., relativo ai danni da cose in custodia, in forza dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, se- condo il quale l'ente proprietario di strada aperta al pubblico transito si presume respon- sabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione se il dan- neggiato dimostra fatto dannoso e nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr.Cass.
Civ. Sez.III sent.9/7/2021 n.19610). Tale responsabilità è esclusa soltanto dal caso for- tuito, che può consistere sia nell'imprevista alterazione dello stato dei luoghi, non tem- pestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti, neanche con l'uso di ordinaria di- ligenza, sia nella condotta della vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. Sez. VI ord. 19/3/2018 n.6703),ma la prova dell'inesigibilità della prestazione,per effetto della presunzione di responsabilità, grava sull'ente custode, anche in caso di strade vicinali (cfr.Cass.Civ.Sez.III ord.16/10/2024
n.11942, sent. 27/3/2023 n. 11152).
All'uopo va precisato che la condotta del danneggiato che entra in interazione con la co- sa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento danno- so, in applicazione dell'art. 1227 primo comma c.c., richiedendo valutazione che tenga
3 conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più in- cidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamen- to interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento, quando sia tale da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva effi- cienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. Sez.VI sent.23/5/2022 n.16569).
Nella specie si reputa che il , quale proprietario-custode della cosa, Parte_1 non ha fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria del «caso fortui- to, né della corresponsabilità del danneggiato nel verificarsi dell'evento lesivo.
Infatti, la dinamica dell'evento rappresentata dall'attore è stata confermata dalle risul- tanze istruttorie, sicché può ritenersi acclarato che il veicolo di proprietà dell'attore, mentre percorreva via Puglia in direzione del centro abitato, all'altezza del civico 106, impattava in una buca posta sul manto stradale. Soccorre in tal senso la deposizione te- stimoniale di della cui attendibilità non può dubitarsi, avendo la stessa Testimone_1 dichiarato che la buca non era visibile in ora notturna, sia perché non presegnalata, sia per l'assenza di illuminazione della strada (come confermato da , Testimone_2 agente della Polizia Locale, intervenuto il giorno successivo) e che l'autovettura viag- giava a velocità moderata, quando la ruota anteriore destra dell'auto impattava in ragio- ne dell'improvviso ostacolo presente sulla sede stradale. L'esito dell'istruttoria orale ha trovato corrispondenza nella produzione documentale e, in particolare, nei rilievi foto- grafici del luogo del sinistro, nella relazione in atti redatta dall'Ass. P.M. , non- Tes_2 ché nelle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, basate su elementi oggettivi e su ricostruzione tecnico-scientifica, immune da vizi logici. In particolare, l'ausiliario del giudice ha accertato che nel tratto interessato da fondo con profonda sconnessione la strada si presenta con un'ampia curva ed una pendenza dapprima in salita e successiva- mente in discesa, con limite di velocità segnalato di 50 km/h, rispettato dal conducente del mezzo, essendo stata verificata l'andatura a circa 38-40 km/h, avuto riguardo anche alla mancata attivazione dell'airbag.
4 Si evidenzia, inoltre, come il consulente tecnico abbia considerato la compatibilità con il sinistro dei danni riportati dal mezzo (precisamente ai pneumatici anteriori e ai dischi), documentati dai rilievi eseguiti dall'Ass. P.M. nella relazione allegata dall'ente Tes_2 convenuto e descritti nella fattura dell'officina che aveva effettuato la riparazione, con- fermata dal teste , in cui sono descritti gli interventi sul mezzo inciden- Testimone_3 tato, corrispondenti a quanto rilevato dal verbalizzante.
Può concludersi, pertanto, che l'alterazione dello stato dei luoghi non era tale da potersi considerare per l'ente imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti neanche con uso di ordinaria diligenza, sì da integrare gli estremi del caso fortuito, onde escludere la responsabilità dell'ente proprietario-custode della cosa, non avendo quest'ultimo fornito prova in tal senso, né compiutamente dimo- strato una condotta negligente o imprudente del danneggiato, idoneo a prospettare un concorso di colpa dello stesso che consenta una riduzione della pretesa risarcitoria ed anzi avendo l'amministrazione provveduto a riparare il manto stradale subito dopo l'evento lesivo.
In assenza di rilievi sulla pretesa eccessiva velocità tenuta dal mezzo, considerata la li- mitata visibilità, determinata dall'oscurità e l'assenza di illuminazione della rete viaria, si reputa che la conducente del veicolo, pur con la dovuta diligenza, non potesse intra- vedere la profonda sconnessione del manto stradale.
Pertanto, va esclusa -come correttamente statuito dal primo giudice- l'interruzione del nesso causale tra condotta omissiva dell'ente e fatto dannoso per effetto di comporta- mento imprudente o negligente della conducente del veicolo danneggiato, non provato anche ai fini del concorso di colpa dello stesso.
Va da ultimo negata la lamentata illegittimità della procedura di correzione dell'errore materiale, oggetto dell'ordinanza del 5.4.2024, relativa alla condanna dell'ente al paga- mento in favore di parte attrice delle spese di consulenza tecnica, posto che nel disposi- tivo della sentenza impugnata, pur essendosi affermata la soccombenza del Parte_1
, si é omesso si statuire su tali oneri, quantificati e liquidati con apposito prov-
[...] vedimento. Infatti la procedura prevista dall'art. 287 c.p.c. è esperibile per rimediare all'omessa imputazione nel dispositivo della sentenza delle spese giudiziali, ivi compre- se quelle di consulenza tecnica, qualora l'omissione non evidenzi contrasto tra motiva- zione e dispositivo, ma una mera dimenticanza dell'estensore (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord.
5 n.16959/2014).
Da ciò consegue la conferma dell'impugnata sentenza, come corretta con l'ordinanza del 5/4/2024.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art.91 c.p.c., l'appellante va infine condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vitto- riosa, sono liquidate alla stregua dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in €
1.278,00 (€ 213 studio, € 213 fase introduttiva, € 426 trattazione, € 426 decisione) per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Di contro non sussiste presupposto giuridico alcuno per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dal CP_2
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002 e in considerazione del rigetto del gravame, l'appellante va dichiarato tenuto a versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 278 emessa dal Giudi- ce di Pace di Pisticci il 12.10.2023, proposto dal con atto di cita- Parte_1 zione notificato il 12.4.2024 a , così provvede nel contraddittorio delle CP_2 parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del pre- CP_2 sente giudizio, liquidate in € 1.278,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CNA co- me per legge;
- rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dall'appellato;
- dichiara il tenuto al versamento di somma pari al contributo unifi- Parte_1 cato.
Così deciso in Matera, il 18.12.2025.
Il Giudice
NO Catalani
6 7
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, NO CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 517/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 278/2023”
TRA
(P.I. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Longarone 23 c/o avv. Francesco Bello Pt_1
) che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti e di CodiceFiscale_1 delibera G.M. 68/2024; - APPELLANTE -
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Po- Controparte_1 CodiceFiscale_2 licoro alla via Medaglia d'Oro Sinisi 43 c/o avv. Angelo Antonio Zito
) che lo difende e rappresenta per procura in atti;
CodiceFiscale_3
- APPELLATO -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a prece- denti conformi.
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2024 il ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 278 resa dal Giudice di Pace di Pisticci il 12.10.2023 che ha accolto la do- manda risarcitoria proposta da condannandolo a versare la somma di € Parte_2
1.500,00, a titolo di danni subiti dall'auto tg. DA479TH, di proprietà dell'attore in con-
1 seguenza del sinistro verificatosi alle ore 20.45 del 19.6.2018, alla locale via Puglia, a causa di una profonda disconnessione del manto stradale.
L'appellante ha lamentato come il primo giudice, pur avendo definito la buca di genero- se dimensioni e, quindi, visibile e prevedibile, avesse ritenuto la sua responsabilità nella causazione del sinistro per non avere provato la prevedibilità della stessa, inquadrando erroneamente la fattispecie nel paradigma di cui all'art.2051 c.c, anziché dell'art.2043
c.c.,nonostante l'incidente fosse accaduto fuori del centro abitato, ove non sarebbe stato esigibile dal custode dell'infrastruttura continua sorveglianza effettiva, dovendosi quali- ficare la buca come “anomalia” del bene, concetto più ampio di insidia o trabocchetto. Il
ha perciò dedotto che l'attore avrebbe dovuto fornire prova non Parte_1 soltanto del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente e l'evento lesivo, ma an- che della non visibilità e non prevedibilità della buca, laddove le risultanze istruttorie non avevano certo escluso la condotta negligente e imprudente del danneggiato, quale concausa dell'evento, ai fini della declaratoria del concorso del creditore nell'evento le- sivo. L'appellante ha, poi, contestato la legittimità dell'ordinanza resa in data 5.04.2024, con la quale era stata disposta con il procedimento di correzione materiale della senten- za la condanna dell'ente soccombente al pagamento in favore di parte attrice delle spese di consulenza che pure erano state quantificate e liquidate con separato provvedimento
(omettendo poi di porle nel dispositivo a carico del soccombente), avendo dovuto tale istanza formare specifico motivo di impugnazione, di talché ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese processuali in favore del procuratore antici- patario.
, nel costituirsi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_2 dell'appello per difetto del requisito della specificità dei motivi di gravame prescritti dall'art. 342 c.p.c.. Nel merito, ritenendo corretto l'inquadramento giuridico della do- manda nella responsabilità dell'ente,proprietario e custode della strada, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, essendosi limitato l'appellante -su cui gravava l'onere probatorio del caso fortuito, per effetto della presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c.- a sostenere che la buca sarebbe stata visibile e l'impatto evitabile, senza allegare alcunché
a sostegno della prova liberatoria, laddove egli aveva provato che l'insidia stradale non era visibile per la carenza di illuminazione pubblica e a causa dell'assenza di qualsivo- glia segnalazione del pericolo predisposta dal custode della strada, ciò che escludeva un
2 suo concorso causale nel verificarsi dell'evento. Inoltre, l'appellante ha evidenziato la riconducibilità dei danni riportati dalla sua auto al sinistro e sostenuto l'ammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale, avendo il primo giudice statuito sulla soccombenza totale del , ragion per cui ha chiesto il rigetto integrale Parte_1 dell'appello con condanna di controparte alle spese legali ed al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contenendo l'impugnazione una chiara individuazione delle questio- ni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze sull'affermazione di responsabilità del nella causazione del sinistro e sull'onere Pt_1 della prova dell'addebitabilità del fatto all'ente.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Infatti, muovendo dalla circostanza incontroversa posta dall'attore a fondamento della responsabilità dell'ente per la quale i danni subiti dall'auto di proprietà del sareb- CP_2 bero stati cagionati dalla presenza sull'arteria comunale di una buca, si reputa corretto l'inquadramento della fattispecie nel paradigma di cui all'art.2051 c.c., relativo ai danni da cose in custodia, in forza dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, se- condo il quale l'ente proprietario di strada aperta al pubblico transito si presume respon- sabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione se il dan- neggiato dimostra fatto dannoso e nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr.Cass.
Civ. Sez.III sent.9/7/2021 n.19610). Tale responsabilità è esclusa soltanto dal caso for- tuito, che può consistere sia nell'imprevista alterazione dello stato dei luoghi, non tem- pestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti, neanche con l'uso di ordinaria di- ligenza, sia nella condotta della vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. Sez. VI ord. 19/3/2018 n.6703),ma la prova dell'inesigibilità della prestazione,per effetto della presunzione di responsabilità, grava sull'ente custode, anche in caso di strade vicinali (cfr.Cass.Civ.Sez.III ord.16/10/2024
n.11942, sent. 27/3/2023 n. 11152).
All'uopo va precisato che la condotta del danneggiato che entra in interazione con la co- sa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento danno- so, in applicazione dell'art. 1227 primo comma c.c., richiedendo valutazione che tenga
3 conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più in- cidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamen- to interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento, quando sia tale da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva effi- cienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. Sez.VI sent.23/5/2022 n.16569).
Nella specie si reputa che il , quale proprietario-custode della cosa, Parte_1 non ha fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria del «caso fortui- to, né della corresponsabilità del danneggiato nel verificarsi dell'evento lesivo.
Infatti, la dinamica dell'evento rappresentata dall'attore è stata confermata dalle risul- tanze istruttorie, sicché può ritenersi acclarato che il veicolo di proprietà dell'attore, mentre percorreva via Puglia in direzione del centro abitato, all'altezza del civico 106, impattava in una buca posta sul manto stradale. Soccorre in tal senso la deposizione te- stimoniale di della cui attendibilità non può dubitarsi, avendo la stessa Testimone_1 dichiarato che la buca non era visibile in ora notturna, sia perché non presegnalata, sia per l'assenza di illuminazione della strada (come confermato da , Testimone_2 agente della Polizia Locale, intervenuto il giorno successivo) e che l'autovettura viag- giava a velocità moderata, quando la ruota anteriore destra dell'auto impattava in ragio- ne dell'improvviso ostacolo presente sulla sede stradale. L'esito dell'istruttoria orale ha trovato corrispondenza nella produzione documentale e, in particolare, nei rilievi foto- grafici del luogo del sinistro, nella relazione in atti redatta dall'Ass. P.M. , non- Tes_2 ché nelle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, basate su elementi oggettivi e su ricostruzione tecnico-scientifica, immune da vizi logici. In particolare, l'ausiliario del giudice ha accertato che nel tratto interessato da fondo con profonda sconnessione la strada si presenta con un'ampia curva ed una pendenza dapprima in salita e successiva- mente in discesa, con limite di velocità segnalato di 50 km/h, rispettato dal conducente del mezzo, essendo stata verificata l'andatura a circa 38-40 km/h, avuto riguardo anche alla mancata attivazione dell'airbag.
4 Si evidenzia, inoltre, come il consulente tecnico abbia considerato la compatibilità con il sinistro dei danni riportati dal mezzo (precisamente ai pneumatici anteriori e ai dischi), documentati dai rilievi eseguiti dall'Ass. P.M. nella relazione allegata dall'ente Tes_2 convenuto e descritti nella fattura dell'officina che aveva effettuato la riparazione, con- fermata dal teste , in cui sono descritti gli interventi sul mezzo inciden- Testimone_3 tato, corrispondenti a quanto rilevato dal verbalizzante.
Può concludersi, pertanto, che l'alterazione dello stato dei luoghi non era tale da potersi considerare per l'ente imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti neanche con uso di ordinaria diligenza, sì da integrare gli estremi del caso fortuito, onde escludere la responsabilità dell'ente proprietario-custode della cosa, non avendo quest'ultimo fornito prova in tal senso, né compiutamente dimo- strato una condotta negligente o imprudente del danneggiato, idoneo a prospettare un concorso di colpa dello stesso che consenta una riduzione della pretesa risarcitoria ed anzi avendo l'amministrazione provveduto a riparare il manto stradale subito dopo l'evento lesivo.
In assenza di rilievi sulla pretesa eccessiva velocità tenuta dal mezzo, considerata la li- mitata visibilità, determinata dall'oscurità e l'assenza di illuminazione della rete viaria, si reputa che la conducente del veicolo, pur con la dovuta diligenza, non potesse intra- vedere la profonda sconnessione del manto stradale.
Pertanto, va esclusa -come correttamente statuito dal primo giudice- l'interruzione del nesso causale tra condotta omissiva dell'ente e fatto dannoso per effetto di comporta- mento imprudente o negligente della conducente del veicolo danneggiato, non provato anche ai fini del concorso di colpa dello stesso.
Va da ultimo negata la lamentata illegittimità della procedura di correzione dell'errore materiale, oggetto dell'ordinanza del 5.4.2024, relativa alla condanna dell'ente al paga- mento in favore di parte attrice delle spese di consulenza tecnica, posto che nel disposi- tivo della sentenza impugnata, pur essendosi affermata la soccombenza del Parte_1
, si é omesso si statuire su tali oneri, quantificati e liquidati con apposito prov-
[...] vedimento. Infatti la procedura prevista dall'art. 287 c.p.c. è esperibile per rimediare all'omessa imputazione nel dispositivo della sentenza delle spese giudiziali, ivi compre- se quelle di consulenza tecnica, qualora l'omissione non evidenzi contrasto tra motiva- zione e dispositivo, ma una mera dimenticanza dell'estensore (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord.
5 n.16959/2014).
Da ciò consegue la conferma dell'impugnata sentenza, come corretta con l'ordinanza del 5/4/2024.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art.91 c.p.c., l'appellante va infine condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vitto- riosa, sono liquidate alla stregua dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in €
1.278,00 (€ 213 studio, € 213 fase introduttiva, € 426 trattazione, € 426 decisione) per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Di contro non sussiste presupposto giuridico alcuno per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dal CP_2
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002 e in considerazione del rigetto del gravame, l'appellante va dichiarato tenuto a versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 278 emessa dal Giudi- ce di Pace di Pisticci il 12.10.2023, proposto dal con atto di cita- Parte_1 zione notificato il 12.4.2024 a , così provvede nel contraddittorio delle CP_2 parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del pre- CP_2 sente giudizio, liquidate in € 1.278,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CNA co- me per legge;
- rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dall'appellato;
- dichiara il tenuto al versamento di somma pari al contributo unifi- Parte_1 cato.
Così deciso in Matera, il 18.12.2025.
Il Giudice
NO Catalani
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