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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 476/2021 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore Dott. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, con il patrocinio dell'avv. TAVERNITI CLAUDIA
[...]
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. LANDRO ANTONINO
OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a ingiunzione di pagamento;
canoni idrici
CONCLUSIONI
OPPONENTE:
Piaccia al Tribunale adito
1) In via preliminare sospendere l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento n°92 del 02.12.2020 che oggi si impugna sussistendone i requisiti di legge;
2) Sempre il via preliminare, ma gradata, dire e ritenere maturata la prescrizione e/o decadenza del diritto sotteso all'atto di ingiunzione di pagamento n° 92 del 02.12.2020;
3) nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n 92 del 02.12.2020 per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti nei modi e nei termini di legge. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
pagina 1 di 5 OPPOSTO:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: - preliminarmente, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 92/2.12.2020; - nel merito, accertare e dichiarare che le eccezioni articolate dal
attore sono infondate per le ragioni articolate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, Parte_1 condannare parte attrice al pagamento delle somme ivi indicate, ivi inclusi gli interessi di mora maturati e maturandi. Con vittoria di spese, compensi e oneri previdenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona dell'amministratore, Parte_1 Dott. , proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 92 del CP_1
02.12.2020, emessa dal , avente ad oggetto il Controparte_3 pagamento della complessiva somma pari ad € 11.928,17, dovuta a titolo di canoni idrici non pagati relativi agli anni 2002-2004 e 2007-2010.
A fondamento della proposta opposizione il opponente sosteneva;
Parte_1
-l'illegittimità e l'infondatezza dalla pretesa creditoria per intervenuta prescrizione della stessa, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione in questione, costituita dalla diffida n.133/2015 del 06.05.2015;
-l'illegittimità della pretesa creditoria vantata dal per mancanza di idonea Controparte_2 motivazione non essendo chiariti né i presupposti giuridici né la causale del pagamento richiesto;
-la maturata prescrizione del credito azionato, con conseguente decadenza dalla pretesa creditoria dell'Ente pubblico.
Chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento, e in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza d'ingiunzione per l'intervenuta prescrizione del credito con conseguente annullamento.
In data 03/06/2021 si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni avversarie, Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e la conferma dell'ingiunzione opposta.
Con ordinanza del 15/6/2021 veniva concessa la parziale sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., l'opponente contestava il documento n. 4 in quanto riproducente una ricevuta di raccomandata A/R sottoscritta da soggetto indicato come “condomino”, con firma non riconducibile a quella dell'amministratore e inviata presso lo stabile condominiale anziché presso la sede o l'indirizzo dell'amministratore e perciò inidonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
Il con la memoria 183, comma VI, n. 2, c.p.c., rilevava la mancata contestazione da Controparte_2 parte dell'opponente circa la debenza della somma ingiunta, insisteva sulla validità della notifica della diffida n. 133/2015 e sulla conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Va dato atto, inoltre, dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al d.lg n 28/2010, con esito negativo per mancata accettazione del condominio, come da verbale del
08.04.2024.
L'opposizione proposta dal avverso l'ingiunzione di pagamento n. 92 del Parte_1
02.12.2020 emessa dal per il pagamento di canoni idrici, è fondata e deve pertanto Controparte_2 pagina 2 di 5 essere accolta.
Occorre osservare che l'ingiunzione c.d. “fiscale”, prevista dall'art.2 del r.d. n. 639 del 1910 costituisce un atto amministrativo, emanato nell'esercizio di una funzione esecutiva, a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale. Essa ha, pertanto, natura bivalente di titolo esecutivo e di atto di precetto perché contiene l'ordine di pagare entro il termine di trenta giorni, con l'avvertimento al debitore che, in mancanza, l'ente emittente procederà ad esecuzione forzata (Corte di cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 24 febbraio 1993, n. 2279).
L'opposizione ad ingiunzione avvia un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato in cui la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
Ciò premesso, e considerato che l'opponente non ha contestato nel merito la debenza delle somme, ma ha eccepito solamente l'intervenuta prescrizione del credito azionato, in applicazione del criterio della ragione più liquida va immediatamente vagliata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Occorre rilevare che in materia di pagamento del canone idrico il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c. Sul punto, merita di essere richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc” (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ. sez. 2 del 21.06.2009 n. 6209).
Nel caso di specie, il con l'ingiunzione opposta ha richiesto il pagamento delle Controparte_2 fatture:
- n. 740 del 24/02/2012 per la somma di € 4.591,00 a titolo di canoni idrici dal 2002 al 2004
- n. 745 del 24/02/2012 per la somma di € 7.145,00 a titolo di canoni idrici dal 2007 al 2010
Ora va in primo luogo rilevato che la fattura n. 740, consegnata nel 2012, non dovrebbe valere ad interrompere una prescrizione già maturata, detta fattura riguardando canoni idrici dovuti fino al 2004; va poi considerato che il pagamento parziale di € 1147,75, fatto dal condominio, non può valere come riconoscimento di debito idoneo ad interrompere utilmente la prescrizione, in quanto esso è avvenuto, come indicato nella fattura, proprio nell'anno 2012.
Va poi in secondo luogo rilevato che, a seguito delle fatture consegnate all'amministratore dott.
il 24.2.2012, il Comune opposto ha inviato l'atto di diffida 133/2015, pervenuto presso lo CP_1 stabile condominiale con consegna a tale in qualità di “condomino”. Parte_2
La comunicazione della raccomandata, quale atto di messa in mora, è regolata dall'art. 1335 c.c., il quale stabilisce che la comunicazione si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario. Nel caso in esame la diffida è stata notificata ad un condomino anziché all'amministratore e quindi ad un soggetto non legittimato a ricevere l'atto in questione;
pertanto, non può costituire valido atto interruttivo della prescrizione, in quanto non pervenuto all'indirizzo del destinatario, che coincide con quello dell'amministratore.
Il condominio di edifici, che non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il
pagina 3 di 5 domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta (Cass. SSUU
976/2000).
Dall'avviso di ricevimento della diffida 133/2015 si evince che la stessa è pervenuta all'indirizzo ove è ubicato lo stabile condominiale, in Via Ragazzi del '99 n. 34, anziché in via Archimede n.476, ossia presso lo studio dell'amministratore che ne ha e ne aveva, anche a quel tempo, la rappresentanza giuridica;
né si rinvengono indizi sufficienti per ritenere che la diffida sia stata poi consegnata nelle mani dell'amministratore.
Sul punto, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che “la notifica al condominio, in quanto semplice ente di gestione privo di soggettività giuridica, va effettuata secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, in mani proprie, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto ufficio dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni” ( cfr. ex multis Cassazione n. 11303/2007 e Cassazione n. 27352/2016). Ancora: “La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un "ufficio" dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo” (Sez. 2, Sentenza n. 11303 del 16/05/2007).
Nel caso di specie non emerge agli atti la sussistenza di locali destinati allo svolgimento dei servizi comuni, anzi, all'opposto, emerge che: 1) l'atto è stato ricevuto semplicemente da un condomino e risulta semplicemente intestato al condominio (non risulta cioè indirizzato all'amministratore del condominio presso il portiere dello stabile o presso altra persona incaricata dall'amministratore, Pt_1 all'interno dell'edificio condominiale); 2) le fatture del 2012 già recavano nell'intestazione l'indirizzo dell'amministratore, in via Archimede 476, L'onere della prova sullo stato dei luoghi incombe CP_2 sul notificante o mittente (Cass. 8724/2011).
Accertata, dunque, l'inidoneità della diffida ad interrompere la prescrizione, deve rilevarsi che la successiva diffida e messa in mora n.130958 del 06.12.2017, avvenuta stavolta all'indirizzo dell'amministratore, è pervenuta al destinatario oltre il quinquennio rispetto alle fatture 740 e 745 consegnate il 24.2.2012.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere annullata l'ingiunzione di pagamento n. 92 del 02.12.2020, dichiarando l'avvenuta prescrizione dei crediti per canoni idrici.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo (si ritiene di tener conto del mancato pagamento del consumo di acqua).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 476/2021:
Annulla l'ingiunzione di pagamento n. 92 del 02/12/2020.
Dichiara prescritti i crediti oggetto dell'ingiunzione.
Condanna il a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano in Controparte_2 Parte_1
€ 237,00 per esborsi ed in € 2600,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
pagina 4 di 5 Ragusa, 10/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 476/2021 promossa da:
(C.F. , in persona dell'amministratore Dott. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, con il patrocinio dell'avv. TAVERNITI CLAUDIA
[...]
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. LANDRO ANTONINO
OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a ingiunzione di pagamento;
canoni idrici
CONCLUSIONI
OPPONENTE:
Piaccia al Tribunale adito
1) In via preliminare sospendere l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento n°92 del 02.12.2020 che oggi si impugna sussistendone i requisiti di legge;
2) Sempre il via preliminare, ma gradata, dire e ritenere maturata la prescrizione e/o decadenza del diritto sotteso all'atto di ingiunzione di pagamento n° 92 del 02.12.2020;
3) nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n 92 del 02.12.2020 per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti nei modi e nei termini di legge. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
pagina 1 di 5 OPPOSTO:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: - preliminarmente, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 92/2.12.2020; - nel merito, accertare e dichiarare che le eccezioni articolate dal
attore sono infondate per le ragioni articolate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, Parte_1 condannare parte attrice al pagamento delle somme ivi indicate, ivi inclusi gli interessi di mora maturati e maturandi. Con vittoria di spese, compensi e oneri previdenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona dell'amministratore, Parte_1 Dott. , proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 92 del CP_1
02.12.2020, emessa dal , avente ad oggetto il Controparte_3 pagamento della complessiva somma pari ad € 11.928,17, dovuta a titolo di canoni idrici non pagati relativi agli anni 2002-2004 e 2007-2010.
A fondamento della proposta opposizione il opponente sosteneva;
Parte_1
-l'illegittimità e l'infondatezza dalla pretesa creditoria per intervenuta prescrizione della stessa, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione in questione, costituita dalla diffida n.133/2015 del 06.05.2015;
-l'illegittimità della pretesa creditoria vantata dal per mancanza di idonea Controparte_2 motivazione non essendo chiariti né i presupposti giuridici né la causale del pagamento richiesto;
-la maturata prescrizione del credito azionato, con conseguente decadenza dalla pretesa creditoria dell'Ente pubblico.
Chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento, e in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza d'ingiunzione per l'intervenuta prescrizione del credito con conseguente annullamento.
In data 03/06/2021 si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni avversarie, Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e la conferma dell'ingiunzione opposta.
Con ordinanza del 15/6/2021 veniva concessa la parziale sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., l'opponente contestava il documento n. 4 in quanto riproducente una ricevuta di raccomandata A/R sottoscritta da soggetto indicato come “condomino”, con firma non riconducibile a quella dell'amministratore e inviata presso lo stabile condominiale anziché presso la sede o l'indirizzo dell'amministratore e perciò inidonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
Il con la memoria 183, comma VI, n. 2, c.p.c., rilevava la mancata contestazione da Controparte_2 parte dell'opponente circa la debenza della somma ingiunta, insisteva sulla validità della notifica della diffida n. 133/2015 e sulla conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Va dato atto, inoltre, dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al d.lg n 28/2010, con esito negativo per mancata accettazione del condominio, come da verbale del
08.04.2024.
L'opposizione proposta dal avverso l'ingiunzione di pagamento n. 92 del Parte_1
02.12.2020 emessa dal per il pagamento di canoni idrici, è fondata e deve pertanto Controparte_2 pagina 2 di 5 essere accolta.
Occorre osservare che l'ingiunzione c.d. “fiscale”, prevista dall'art.2 del r.d. n. 639 del 1910 costituisce un atto amministrativo, emanato nell'esercizio di una funzione esecutiva, a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale. Essa ha, pertanto, natura bivalente di titolo esecutivo e di atto di precetto perché contiene l'ordine di pagare entro il termine di trenta giorni, con l'avvertimento al debitore che, in mancanza, l'ente emittente procederà ad esecuzione forzata (Corte di cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 24 febbraio 1993, n. 2279).
L'opposizione ad ingiunzione avvia un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato in cui la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
Ciò premesso, e considerato che l'opponente non ha contestato nel merito la debenza delle somme, ma ha eccepito solamente l'intervenuta prescrizione del credito azionato, in applicazione del criterio della ragione più liquida va immediatamente vagliata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Occorre rilevare che in materia di pagamento del canone idrico il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c. Sul punto, merita di essere richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc” (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ. sez. 2 del 21.06.2009 n. 6209).
Nel caso di specie, il con l'ingiunzione opposta ha richiesto il pagamento delle Controparte_2 fatture:
- n. 740 del 24/02/2012 per la somma di € 4.591,00 a titolo di canoni idrici dal 2002 al 2004
- n. 745 del 24/02/2012 per la somma di € 7.145,00 a titolo di canoni idrici dal 2007 al 2010
Ora va in primo luogo rilevato che la fattura n. 740, consegnata nel 2012, non dovrebbe valere ad interrompere una prescrizione già maturata, detta fattura riguardando canoni idrici dovuti fino al 2004; va poi considerato che il pagamento parziale di € 1147,75, fatto dal condominio, non può valere come riconoscimento di debito idoneo ad interrompere utilmente la prescrizione, in quanto esso è avvenuto, come indicato nella fattura, proprio nell'anno 2012.
Va poi in secondo luogo rilevato che, a seguito delle fatture consegnate all'amministratore dott.
il 24.2.2012, il Comune opposto ha inviato l'atto di diffida 133/2015, pervenuto presso lo CP_1 stabile condominiale con consegna a tale in qualità di “condomino”. Parte_2
La comunicazione della raccomandata, quale atto di messa in mora, è regolata dall'art. 1335 c.c., il quale stabilisce che la comunicazione si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario. Nel caso in esame la diffida è stata notificata ad un condomino anziché all'amministratore e quindi ad un soggetto non legittimato a ricevere l'atto in questione;
pertanto, non può costituire valido atto interruttivo della prescrizione, in quanto non pervenuto all'indirizzo del destinatario, che coincide con quello dell'amministratore.
Il condominio di edifici, che non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il
pagina 3 di 5 domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta (Cass. SSUU
976/2000).
Dall'avviso di ricevimento della diffida 133/2015 si evince che la stessa è pervenuta all'indirizzo ove è ubicato lo stabile condominiale, in Via Ragazzi del '99 n. 34, anziché in via Archimede n.476, ossia presso lo studio dell'amministratore che ne ha e ne aveva, anche a quel tempo, la rappresentanza giuridica;
né si rinvengono indizi sufficienti per ritenere che la diffida sia stata poi consegnata nelle mani dell'amministratore.
Sul punto, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che “la notifica al condominio, in quanto semplice ente di gestione privo di soggettività giuridica, va effettuata secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, in mani proprie, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto ufficio dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni” ( cfr. ex multis Cassazione n. 11303/2007 e Cassazione n. 27352/2016). Ancora: “La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un "ufficio" dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo” (Sez. 2, Sentenza n. 11303 del 16/05/2007).
Nel caso di specie non emerge agli atti la sussistenza di locali destinati allo svolgimento dei servizi comuni, anzi, all'opposto, emerge che: 1) l'atto è stato ricevuto semplicemente da un condomino e risulta semplicemente intestato al condominio (non risulta cioè indirizzato all'amministratore del condominio presso il portiere dello stabile o presso altra persona incaricata dall'amministratore, Pt_1 all'interno dell'edificio condominiale); 2) le fatture del 2012 già recavano nell'intestazione l'indirizzo dell'amministratore, in via Archimede 476, L'onere della prova sullo stato dei luoghi incombe CP_2 sul notificante o mittente (Cass. 8724/2011).
Accertata, dunque, l'inidoneità della diffida ad interrompere la prescrizione, deve rilevarsi che la successiva diffida e messa in mora n.130958 del 06.12.2017, avvenuta stavolta all'indirizzo dell'amministratore, è pervenuta al destinatario oltre il quinquennio rispetto alle fatture 740 e 745 consegnate il 24.2.2012.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere annullata l'ingiunzione di pagamento n. 92 del 02.12.2020, dichiarando l'avvenuta prescrizione dei crediti per canoni idrici.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo (si ritiene di tener conto del mancato pagamento del consumo di acqua).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 476/2021:
Annulla l'ingiunzione di pagamento n. 92 del 02/12/2020.
Dichiara prescritti i crediti oggetto dell'ingiunzione.
Condanna il a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano in Controparte_2 Parte_1
€ 237,00 per esborsi ed in € 2600,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
pagina 4 di 5 Ragusa, 10/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5