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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
Dott.ssa Ilaria Pepe Giudice relatore
Dott. Paolo Lepidi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 420 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Avezzano, Via B. Cassinelli n. 2/B presso lo studio dell'Avv. Andrea
Cascianelli (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
- RICORRENTE -
E
(c.f. Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Marianna Dionigi n. 47 presso lo studio dell'Avv.
Matteo Santini (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero - SEDE
1 Conclusioni: per la ricorrente come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
26.1.2023 e da note di trattazione scritta depositate in data 27.2.2025; per il resistente come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 27.1.2023 e da note di trattazione scritta depositate in data 24.2.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2019 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 25.5.2019, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il resistente in data 10.10.1999 in Balsorano, che dall'unione sono nati in data
12.10.2001 il figlio ed in data 23.11.2008 il figlio e che con decreto del 15.12.2016 Per_1 Per_2
è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto
(condizioni successivamente modificate con decreto del 17.1.2018), ha convenuto in giudizio
[...]
chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporre CP_1
l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento degli stessi presso di sé e con Per_1 Per_2 regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del resistente la corresponsione sia di un assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di € 550,00 mensili (pari ad €
275,00 per ciascun figlio) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sia di un assegno divorzile in proprio favore nella misura di € 250,00 mensili.
A sostegno di tali domande la ricorrente ha dedotto che il resistente non ha assolto ai suoi obblighi nei confronti dei figli, disinteressandone del tutto tanto che il figlio , inizialmente collocato Per_1 presso il padre, ha manifestato la volontà di trasferirsi presso la madre e tanto che, con riferimento al figlio , il resistente ha proposto nel 2017 azione di disconoscimento della paternità (azione Per_2 dichiarata inammissibile per decorso del termine decadenziale normativamente previsto).
Sempre in ragione di tale completo disinteresse verso il figlio la ricorrente, in sede di prima Per_2 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ne ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Infine con riferimento al richiesto assegno divorzile la ricorrente ha prospettato la ricorrenza di un significativo squilibrio economico tra le parti ed ha dedotto in particolare di non essere economicamente autosufficiente in quanto dedicatasi durante il matrimonio ad accudire il marito e i figli e, conseguentemente, priva di esperienza professionale.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, ha contestato le avverse allegazioni e, in particolare, si è opposto al riconoscimento
2 dell'assegno divorzile in favore della ricorrente (essendo ella economicamente autosufficiente in quanto regolarmente assunta presso la società Essebi S.r.l.).
Quanto al mantenimento e collocamento dei figli ha chiesto l'adozione di ogni opportuno provvedimento, rappresentando tuttavia che è ormai prossimo al raggiungimento della Per_1 maggiore età e che, per quanto concerne , deve tenersi conto della pendenza dell'azione di Per_2 disconoscimento della paternità nelle more coltivata.
Da ultimo, ha contestato quanto affermato dalla ricorrente circa l'inadempimento degli obblighi posti a suo carico in sede di separazione, rappresentando di aver sempre provveduto, anche se in alcune occasioni con incolpevole ritardo, a fare fronte alle esigenze dei figli.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentito il figlio , con ordinanza Per_1 del 2.7.2019 i figli sono stati collocati presso la madre, è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli (di importo pari a complessivi € 550,00 mensili), è stata rigettata la domanda di attribuzione in via provvisoria di un contributo per il mantenimento della ricorrente e sono state confermate, per il resto, le condizioni di cui alla separazione, come modificate con l'ordinanza del 17.1.2018.
Con sentenza non definitiva n. 612/19 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quindi, ammessi i documenti prodotti e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del
6.3.2025 resa all'esito dell'udienza di remissione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il
3.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate con le note indicate in epigrafe, previo deposito di conclusionali e repliche.
4. All'esito della sentenza non definitiva sullo status residuano da valutare le domande relative all'affidamento ed al mantenimento della prole, nonché la domanda relativa all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente.
5. Per quanto concerne la prole occorre preliminarmente dare atto del raggiungimento della maggiore età da parte di , con conseguente venir meno dei presupposti per l'adozione di Per_1 provvedimenti in punto di affidamento e collocamento dello stesso.
Per quanto concerne è noto che alla regola di affidamento condiviso dei figli può derogarsi Per_2 soltanto ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà necessariamente fondarsi su una valutazione di idoneità del genitore affidatario e sulla inidoneità dell'altro genitore (cfr., ex multis, Cass., sent. n.
6535/19).
3 Nel caso in esame, incontestata l'idoneità della ricorrente, quest'ultima ha dedotto che il resistente ha del tutto omesso di curare, frequentare e seguire dal momento in cui, nel lontano 2017, ha Per_2 esperito l'azione di disconoscimento di paternità.
Tale prospettazione non è stata specificamente contestata dal resistente e, soprattutto, nel corso del presente giudizio è emerso come il disinteresse del resistente verso non si sia esaurito con la Per_2 proposizione della domanda di disconoscimento della paternità, ma si sia tradotto in una radicale non curanza delle sue esigenze anche sul piano della tutela del diritto alla salute.
Ed infatti la ricorrente ha dovuto ottenere dal Tribunale l'autorizzazione a somministrare a il Per_2 vaccino anti - Covid-19 e che in tale sede è emerso come il resistente, lungi dall'essere contrario al vaccino che anzi aveva provveduto a curare per sé, non si è sentito di assumere la responsabilità di acconsentire alla vaccinazione di in quanto dalla relazione peritale svolta nel giudizio di Per_2 disconoscimento era emerso che questi non era suo figlio biologico.
Può dunque ritenersi accertata l'impossibilità che le parti elaborino un comune progetto di cura e di educazione del minore, con conseguente sussistenza delle condizioni per disporre l'affidamento esclusivo di alla madre con la quale già stabilmente convive e che ormai è già da anni l'unico Per_2 genitore che segue e cura il minore.
Come noto, l'affidamento esclusivo non priva il genitore non affidatario della responsabilità genitoriale e del diritto-dovere di tenere ed avere con sé il figlio nei periodi all'uopo stabiliti.
Sul punto, tenuto conto sia della situazione sopra descritta sia dell'età di (che ha ormai Per_2 compiuto da qualche mese 16 anni), si ritiene di disporre che il resistente potrà vederlo e tenerlo con sé previo accordo con lo stesso , rispettandone la volontà, le esigenze ed i suoi impegni scolastici Per_2 ed extra-scolastici.
Per quanto concerne il mantenimento in favore della prole si rileva:
- che non è stato specificamente contestato che (attualmente di anni 23) frequenti Per_1
l'università e non abbia quindi ancora raggiunto l'autosufficienza economica;
- che pertanto allo stato non ricorrono i presupposti per disporre la revoca dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento da parte del resistente, obbligo che deve quindi essere confermato nella misura e con le modalità già stabilite (non essendo in questa sede emersi elementi da cui desumere un mutamento delle condizioni economiche delle parti);
- che del pari non ricorrono allo stato i presupposti per disporre la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore da parte del resistente, atteso che, allo stato, l'azione di Per_2
4 disconoscimento non è stata accolta né in primo né in secondo grado e che pende attualmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (cfr. Cass., ord. n. 27558/21 secondo cui la pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando ab origine l'inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio in ordine al mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo status operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione);
- che quindi anche con riferimento a deve essere confermato l'obbligo di corrispondere Per_2
l'importo a titolo di mantenimento già determinato per le motivazioni già sopra esposte con riguardo al figlio . Per_1
In conclusione deve essere confermato l'obbligo di contribuzione economica posto a carico di
[...]
per il mantenimento dei figli e mediante corresponsione di un assegno CP_1 Per_1 Per_2 di mantenimento in favore di questi ultimi nella misura di € 550,00 mensili (€ 275,00 per ciascun minore), oltre rivalutazione annuale ed oltre spese straordinarie nella misura del 50% nei termini già stabiliti in sede di separazione.
6. Quanto alla domanda relativa alla previsione di un assegno divorzile a favore della ricorrente giova premettere che ella ha dedotto che sussiste uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti e che tale squilibrio è diretta conseguenza delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi in costanza di matrimonio (segnatamente, l'accordo secondo cui il marito si sarebbe dedicato al lavoro mentre la moglie si sarebbe occupata della casa e dei figli).
6.1. Come noto, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., SS.UU., sent. n.
18287/18), il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa ex art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte di tale norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, nonché in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. 5 Occorre in particolare premettere che lo squilibrio - economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale per poi poter verificare la ricorrenza dei suesposti presupposti in ragione dei quali riconoscere o non il richiesto assegno.
Quindi, in presenza di un simile squilibrio, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare la riconducibilità dello squilibrio medesimo all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza dei presupposti di legge, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (cfr., Cass., ord. n. 32354/24, Cass., ord. n. 4328/24, Cass., sent. n. 24795/24, Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 50551/21).
Con tali pronunzie è stato infatti evidenziato:
- che la disciplina dell'assegno in funzione perequativo - compensativa è improntata a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare, dovendosi quindi verificare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente;
- che con tale disciplina viene data attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, sempre in presenza della precondizione di una apprezzabile e significativa disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, vuoi quando vi sia stata una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole in ragione di un accordo intervenuto fra i coniugi (in funzione quindi propriamente compensativa) vuoi a fronte del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge anche sotto forma di risparmio di spesa per essersi fatto carico in via esclusiva o preminente della cura della famiglia e della prole ovvero per aver messo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche (in funzione quindi propriamente perequativa);
- che, così inquadrata la funzione compensativo – perequativa dell'assegno, deve evidentemente valutarsi il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente tenendo conto del fatto che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato alla storia coniugale e familiare;
- che quindi è necessario tenere conto non dell'esigenza di raggiungere un grado di autonomia economica tale da garantire la mera autosufficienza, bensì dell'esigenza di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare avendo
6 riguardo, anche in chiave prospettica, alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, ad ogni altra forma di apporto al patrimonio familiare, alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente.
Deve da ultimo precisarsi che è il richiedente l'assegno a dover dimostrare sia la sussistenza, nei suesposti termini, di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi sia la riconducibilità di tale squilibrio a scelte fatte in costanza del matrimonio (cfr., Cass., ord. n. 9144/23, Cass., sent. n.
23583/22, Cass., ord. n. 38362/21).
In assenza della prova del suesposto nesso causale, da accertare rigorosamente, l'assegno può essere giustificato solo da esigenze assistenziali nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive, anche per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr., Cass., sent. n. 35434/23, Cass., ord. n. 26520/24).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, poiché in tal caso la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge (cfr., Cass., ord. n. 19341/23).
6.2 Tanto premesso, nel caso di specie deve in primo luogo escludersi che ricorrano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in funzione assistenziale non essendo stata né allegata né documentata l'indisponibilità di mezzi sufficienti a garantire il proprio sostentamento.
Dai contratti di lavoro a tempo determinato in atti può evincersi infatti la sussistenza di una concreta capacità lavorativa, coerentemente del resto con l'età non particolarmente avanzata della ricorrente, con l'essere ella in possesso di un diploma di licenza superiore e con l'assenza di impedimenti allo svolgimento di attività lavorativa.
Inoltre la ricorrente deve sostenere spese particolarmente contenute per fare fronte alle proprie esigenze abitative (in quanto assegnataria di un alloggio ERP con canone di € 20,00 mensili) e, stando alla visura catastale prodotta dal resistente, è titolare del diritto di proprietà su dei beni immobili (un immobile distinto al catasto dei fabbricati, un uliveto e due terreni).
Esclusa dunque la ricorrenza di una possibile funzione assistenziale, deve procedersi a valutare l'eventuale ricorrenza di una funzione perequativo – compensativa.
7 La ricorrente, pur in tal senso onerata, non ha puntualmente allegato a quali opportunità lavorative avrebbe rinunciato in virtù di scelte condivise in costanza di matrimonio, invero neanche rappresentando quali siano state le occupazioni eventualmente svolte prima del matrimonio contratto a circa 28 anni, quando quindi ella era ormai da tempo diplomata.
Esclusa quindi la ricorrenza della funzione propriamente compensativa dell'assegno, occorre verificare, in ottica perequativa, sia se sussista uno squilibrio significativo tra le due situazioni economiche sia la riconducibilità di tale squilibrio alla scelta della coppia che avrebbe visto contribuire la ricorrente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge sotto forma di risparmio di spesa per essersi ella fatta carico in via esclusiva o preminente della cura della famiglia e della prole.
Ebbene, pur non essendo stato specificamente contestato che in costanza del matrimonio (di non breve durata) la ricorrente si sia dedicata alla cura della casa e dei figli e pur potendosi ritenere tale scelta almeno tacitamente condivisa tra le parti, non si ritiene che la ricorrente abbia pienamente assolto all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare con il necessario rigore l'esistenza di un significativo squilibrio delle reciproche condizioni economiche e l'impossibilità di colmare tale squilibrio per ragioni oggettive, eziologicamente riconducibili alla suesposta scelta.
Al riguardo occorre premettere che in sede di separazione, intervenuta nel lontano 2016, alcun contributo per il mantenimento era stato previsto a favore della coniuge odierna ricorrente.
Ebbene, se è vero che l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento non hanno i medesimi presupposti (sicché può astrattamente riconoscersi il primo anche in caso di mancata previa attribuzione del secondo), è parimenti vero che la mancata richiesta di un qualsivoglia contributo per il mantenimento può certamente costituire un indice dell'assenza di un significativo – ed effettivo – squilibrio economico tra le parti e della sussistenza, invece, di una situazione di sostanziale autosufficienza di entrambi, situazione peraltro nella specie ormai in essere da numerosi anni.
Occorre altresì premettere che, con il sopra citato decreto del gennaio 2018, venne previsto il collocamento del figlio presso il padre e venne posto a carico dell'odierna ricorrente un Per_1 contributo per il suo mantenimento di € 200,00 mensili.
Tale regime è stato modificato solo con l'ordinanza presidenziale del luglio 2019 e solo perché il figlio ha manifestato il proprio desiderio di tornare a vivere con la madre. Per_1
Ebbene anche tale elemento contribuisce a ritenere che la ricorrente abbia, nella realtà, una effettiva ed apprezzabile capacità economica.
8 Ciò posto, nel corso del giudizio è emerso che, a fronte di entrate derivanti al resistente dall'attività lavorativa svolta per circa € 22.000,00 annui (quindi non particolarmente elevate ove si tenga conto di quanto corrisposto per i figli e di quanto necessario per il suo sostentamento), anche la ricorrente ha svolto attività lavorativa successivamente alla separazione.
Non è stato specificamente dedotto che tale attività, seppur fonte di entrate ben inferiori rispetto a quelle del coniuge, sia venuta meno all'attualità.
Peraltro, come detto, l'esistenza di una adeguata capacità lavorativa della ricorrente è del tutto sia coerente con la sua età sia con una situazione, in essere già all'epoca della separazione, di più che verosimile autosufficienza economica.
In tale complessivo quadro il resistente ha dedotto (producendo le relative visure catastali) e la ricorrente non ha contestato di essere titolare di immobili a lei pervenuti e non confluiti nel patrimonio familiare (tra cui anche un bene distinto al catasto dei fabbricati).
Ebbene in un quadro quale quello sopra descritto la ricorrente, anche tenuto conto delle contestazioni del resistente, avrebbe dovuto dedurre e documentare le modalità di utilizzazione degli immobili a lei pervenuti al fine di consentire l'approfondita analisi della effettiva situazione economica delle parti e di verificare compiutamente la ricorrenza del lamentato squilibrio.
E' rimasta infatti indimostrata la circostanza che tali immobili sarebbero impossibili da vendere e costituirebbero dunque solo voci di spesa.
Non può dunque trovare accoglimento, in questo quadro, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
7. La domanda di autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto avanzata dalla ricorrente deve infine ritenersi in questa sede inammissibile, stante la competenza del giudice tutelare ex art. 3 lett. b della L. n. 1185/1967.
8. Sussistono giustificati motivi – e, segnatamente, l'accoglimento solo parziale delle domande reciprocamente svolte – per compensare tra le parti le spese di lite.
Da ultimo si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati sia con riguardo alle parti sia con riguardo alla prole, di disporre ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento siano oscurate le generalità delle parti e dei loro figli.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 420 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 612/19 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DISPONE l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento Persona_3 Parte_1 presso la stessa e con modalità di visita del minore da parte di nei termini di Controparte_1 cui in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento di e di un assegno mensile di € 550,00 (€ 275,00 Persona_4 Persona_3 cadauno) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere con le modalità di cui all'ordinanza del 2.7.2019, nonché a corrispondere il 50% delle spese straordinarie come indicato nella predetta ordinanza;
- RIGETTA la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta da Parte_1
- DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto avanzata da Parte_1
- COMPENSA tra le parti le spese di lite;
- DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03.
Cosi deciso in Avezzano, in data 19.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
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