Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/02/2026, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2025 - integrato da motivi aggiunti - proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato IO NI LL , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12-
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Annullamento - previa tutela cautelare -
del provvedimento di diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato da parte del Consolato Generale d’Italia a Calcutta del 2/9/2024 nonché di ogni altro atto anche non conosciuto dal ricorrente sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4\7\2025 :
Annullamento - previa tutela cautelare -
del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Calcutta del 12/5/2025 - notificato il 14/5/2025, con cui è stato confermato il precedente diniego di visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato
-risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. BE MA DA ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-il Collegio - con Ordinanza n.1998 del 4/4/2025 - ha accolto l’istanza cautelare, ai fini del riesame del diniego del 2/9/2024 di visto per motivi di lavoro subordinato - impugnato con il gravame introduttivo - “ previa effettuazione del colloquio con l’odierno ricorrente in lingua bengali”.
Nondimeno il competente Consolato Generale d’Italia a Calcutta ha confermato il precedente diniego, con provvedimento del 12/5/2025. Ad avviso della competente Rappresentanza , l’interessato - pure nel secondo colloquio consolare, avvenuto, come disposto nel remand. in lingua bengali - non avrebbe risposto in modo adeguato alle relative domande, alimentando i dubbi della ED sul suo reale intento.
Anche il secondo diniego del 12/5/2025 è stato gravato dal ricorrente - previa tutela cautelare - a mezzo di motivi aggiunti, depositati il 4/7/2025 - recanti, altresì, richiesta di condanna del MAECI al risarcimento dei danni subiti e subendi - in sintesi, denunciandone il deficit istruttorio e motivazionale.
Considerato che
-diversamente da quanto prospettato dal Consolato Generale d’Italia a Calcutta, le risposte fornite dal ricorrente nel corso seconda intervista consolare in lingua bengali non presentano profili di ambiguità, nè evidenziano alcun ragionevole rischio migratorio . Conseguentemente, il Collegio
- nel pronunciarsi sul ricorso - come integrato da motivi aggiunti - lo accoglie in parte.
In particolare, annulla entrambi gli impugnati dinieghi, rilevando come il provvedimento del 12/5/2025 costituisca una mera conferma - in base a una pseudo istruttoria - del precedente diniego del 2/9/2024. Né la competente ED SO potrà reiterare il rifiuto del visto per motivi di lavoro subordinato in base alle risultanze istruttorie sinora acquisite.
Invece, respinge l’ azione di condanna , in quanto il ricorrente – conformemente all’onere probatorio che grava alla parte in materia risarcitoria – avrebbe dovuto allegare e provare puntualmente gli elementi costitutivi della responsabilità civile a carico del MAECI e le conseguenze pregiudizievoli subite (Cfr. Consiglio di Stato – Sez. IV, n. 6394/2020).
Configurandosi il danno in termini di attualità e risarcibilità , in difetto della necessaria prova non è possibile sopperire con la valutazione equitativa ex art. 1226 cc, atteso che l’applicazione della relativa norma implica, comunque, l'esistenza di un danno risarcibile che “non può essere provato nel suo preciso ammontare”.
Le spese di lite - a carico del MAECI - vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso -come integrato da motivi aggiunti - in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e limiti indicati in motivazione e, per l’effetto : 1) annulla entrambi i provvedimento impugnati;
2)respinge la domanda di condanna del risarcimento del danno.
Condanna il MAECI alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500 (duemilacinquecento), oltre accessori come per legge, distraendo il relativo importo al legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC IL, Presidente
BE MA DA, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE MA DA | NC IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.