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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINO GIAN Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOLINO GIAN MARIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENNARO STEFANIA e P_ C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GENNARO STEFANIA
APPELLATA
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'appellante: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello per la riforma della sentenza n. 110/2024 del Giudice di Pace di Busto Arsizio nella causa R.G.N.R. 1190/2019, accogliere le domande di parte appellante e quindi : - IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: a conferma dell'ordinanza del 18.09.24, accogliere la domanda dell'appellante in via pregiudiziale e cautelare di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi dedotti nell'atto di appello, con conseguente condanna in sentenza della parte appellata alle spese e competenze legali relative alla fase di trattazione dell'istanza di sospensiva, trattata all'udienza del 04.06.24, come per Legge. – IN PRINCIPALITA': CONFERMARE IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO n. 1629/2018 (R.G. n. 02960/18; Cro. n. 5704/2018) del Giudice di Pace di Busto Arsizio, con vittoria di spese e competenze di lite della fase monitoria e del giudizio di primo grado e del gravame (comprese le spese sopravvenute di cui al DOC. 5 appello) come da nota spese depositata come DOC. 6 appello ed in osservanza dei parametri dei compensi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e con distrazione in favore dell'Avv. Gian Maria Molino che si dichiara anticipatario;
- pagina 1 di 7 IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, riconoscere dovuto dalla OR a favore del SI. , ut supra, il credito di cui alla fattura n. 18 P_ Parte_1 del 21.11.2016; rigettare l'eccezione avversaria di compensazione del suddetto credito;
accertare, all'esito della prova per testi, l'attività legale svolta in sede stragiudiziale in favore del SI. e dichiarare il Parte_1 diritto del SI. a ripeterne la relativa spesa, a titolo di danno emergente, a carico della OR Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite della fase monitoria e del giudizio di primo grado e del P_ gravame (comprese le spese sopravvenute di cui al DOC. 5 appello) come da nota spese depositata come DOC. 6 appello ed in osservanza dei parametri dei compensi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 da distrarsi in favore dell'Avv. Gian Maria Molino che si dichiara anticipatario;
- IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, riconoscere dovuto dalla OR a favore del SI. , ut supra, il credito di cui alla P_ Parte_1 fattura n. 18 del 21.11.2016; rigettare l'eccezione avversaria di compensazione del suddetto credito;
Con vittoria di spese e competenze di lite della fase monitoria, eventualmente da rideterminare sulla base del valore riconosciuto se diverso rispetto a quello compreso tra € 3.000,00 ed € 5.000,00 di cui il Giudice di Pace ha tenuto conto nel Decreto opposto ai fini della liquidazione dei compensi della fase monitoria, e con vittoria delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del gravame (comprese le spese sopravvenute di cui al DOC. 5 appello) come da nota spese depositata come DOC. 6 appello ed in osservanza dei parametri dei compensi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e con distrazione in favore dell'Avv. Gian Maria Molino che si dichiara anticipatario;
In via istruttoria: Si insiste anche in appello sulle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello e, nello specifico, sulla prova per testi sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13 (previa revoca dell'ordinanza del 18.09.24) dedotti nella comparsa di risposta in primo grado dalla convenuta opposta - odierna appellante e sui capitoli di prova da n. 14 a n. 20 dedotti nella comparsa di risposta in primo grado dalla convenuta opposta - odierna appellante, capitoli preceduti da “Vero che”e con ammissione a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, indicando come testi: 1)
, via Villa Cortese n. 16 Busto Arsizio;
2) via Dei Mille n. 7, Lonate Pozzolo;
3) Testimone_1 Controparte_2
, via Corridoni n. 15, Busto Arsizio;
4) via Della Fiera n. 36, Rimini;
5) CP_3 Controparte_4 [...] ell'ASILIS, via Averardo Buschi 1, Milano;
6) via Italia n. 117, Controparte_5 Controparte_6
TE (VA); Si insiste sulla produzione in appello dei documenti prodotti dalla convenuta opposta in primo grado (odierna appellante) e di seguito elencati e si producono in appello, con numerazione in prosieguo, i seguenti documenti (indicati in grassetto): 1) Fattura n. 13 del 02.09.16; 2) Fattura n. 14 del 23.09.16 3) Estratto conto bancario con pagamenti alla data del 30.09.16; 4) Estratto conto bancario con pagamenti alla data del 30.11.16; 5) disdetta del contratto di locazione immobile locato dalla OR;
6) Parte_2 dichiarazione come Amm.re del Condominio Le Agari 2 di Lonate Pozzolo;
7) dichiarazione Pt_3 Pt_3 come Amm.re del Condominio Via Molino 8 - Baveno (VB); 8) fattura n. 3 del 23.11.16 di;
9) Testimone_1 fattura n. 18/16; 10) dichiarazione del 15.06.2018 Studio Natoli - Dottori commercialisti e revisori contabili;
11) fattura 26/18 spese legali stragiudiziali (danno emergente); 12) copia D. I. n. 1629/18; 13) copia citazione in opposizione al D. I. n. 1629/18; 14) procura alle liti;
DOC. 1 appello: procura alle liti;
DOC. 2 appello: sentenza; DOC. 3 appello: dichiarazione redditi 2023; DOC. 4 appello: estratto conto postale;
DOC. 5 appello: spese cancelleria ritiro fascicolo primo grado e copie verbali udienza. DOC. 6 appello: nota spese e competenze legali redatta ai sensi del D.M. 147/2022.
per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice dell'Appello, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, così giudicare:
- NEL MERITO
Rigettare il proposto appello per tutte le ragioni svolte ed indicate in premessa e, per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 110/2024, emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio in data
12.02.2024.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di giudizio
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. impugnava la sentenza n. 110/2024 resa Pt_1
inter partes dal Giudice di Pace di Busto Arsizio a definizione del procedimento di opposizione al DI n.
1629 del 2018 promosso dalla SI.ra ei riguardi del primo. P_
Precedentemente infatti il SI. aveva azionato in via monitoria nei riguardi della SI.ra Pt_1
un credito pari ad euro 4.852,83, oltre gli interessi e spese di cui euro 3.080,00 afferente a P_
lavori di ristrutturazione (oggetto della fattura n. 18 del 21.11.2016) ed euro 1.772,83 afferenti all'“attività assistenza legale stragiudiziale” per il recupero di tale credito (portata dalla fattura n.
26/2018 emessa dall'Avv. Gian Maria Molino).
Con tale pronuncia il GdP revocava il DI compensando il credito azionato dal SI. con il Pt_1
controcredito della SI.ra in relazione al canone locativo per immobile goduto dalla madre P_
del primo e dichiarando che nulla era dovuto con riferimento alla fattura n. 26/2018.
L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande sopra esposte.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 7/6/2024 veniva sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado.
Espletati gli incombenti di legge, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Credito di cui alla fattura n. 18/2016 e compensazione con il controcredito della SI.ra Pt_4
il credito del SI. per i lavori di ristrutturazione presso l'immobile della SI.ra
[...] Pt_1
controverso se sia opponibile al primo il credito maturato da quest'ultima in relazione alla P_
locazione alla SI.ra dell'appartamento di Lonate Pozzolo, via Dei Mille n. 7, Persona_1
per un importo pari ad euro 10.400,00.
La sentenza impugnata ha concluso per l'operatività della compensazione ritenendo che il contratto di locazione fosse simulato sul piano soggettivo essendo stato contratto, per parte conduttrice, dal SI.
(con intestazione fittizia alla SI.ra ). Pt_1 Pt_2
Come osservato nell'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la tesi della simulazione relativa del contratto locativo confligge con l'ordinanza di convalida di intimazione di sfratto nel procedimento promosso dalla SI.ra ei confronti della SI.ra . P_ Pt_2
pagina 3 di 7 Tale ordinanza infatti, accogliendo la tesi sostenuta in tale sede proprio dalla SI.ra ha P_
riconosciuto che il rapporto locativo era stato contratto da quest'ultima (e non dal SI. ). Pt_1
Esclusa dunque la simulazione soggettiva del contratto locativo si pone la questione della compensazione posto che l'appellata sostiene che sarebbe intervenuto un accordo tra le parti grazie all'intervento del SI. , fiduciario della SI.ra per compensare i crediti di Pt_3 P_ quest'ultima nei confronti della SI.ra (in relazione alla morosità di quest'ultima) con quelli Pt_2
del SI. nei riguardi della SI.ra Pt_1 P_
Ciò premesso si osserva che il richiamo all'utilizzo della compensazione deve intendersi in senso atecnico posto che ai sensi dell'art. 1241 c.c. la compensazione opera “quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra..“.
Tale infatti non è il caso di specie, a meno che non si intenda affermare la simulazione del contratto di locazione (nel qual caso il SI. sarebbe debitore in proprio dei canoni locativi) che però è Pt_1
stata esclusa per le ragioni esposte.
Dunque si tratterebbe di un accordo inter alios con il quale il SI. avrebbe assunto il debito Pt_1
della madre nei confronti della SI.ra (senza una delega da parte di quest'ultima, non P_
risultando coinvolta nell'operazione) e quest'ultima avrebbe accettato tale assunzione di responsabilità, grazie alla quale si sarebbe determinata l'estinzione per confusione del credito del primo fino alla concorrenza del debito della madre.
Il teste chiave della vicenda è il SI. , indicato dalla SI.ra ome amministratore Pt_3 P_
delle unità abitative poste nello stabile di proprietà della stessa.
In merito a tale deposizione l'appellante solleva varie contestazioni.
In questa sede non viene esaminata quella inerente all'interposizione fittizia afferente al contratto di locazione in quanto già superata né viene in rilievo alcuna questione sul piano probatorio circa la modifica del contratto di locazione perché il patto estintivo del credito del SI. , per come Pt_1 configurato, riguarderebbe unicamente quest'ultimo e la SI.ra (senza il coinvolgimento P_
della SI.ra ). Pt_2
Ciò detto la deposizione del SI. presenta diversi profili di criticità. Pt_3
Anzitutto la SI.ra nell'atto di citazione, non lo menziona come proprio rappresentante, ma P_
si limita a dire che questi e l'appellante si accordavano nei termini esposti (“Il SI. Parte_1
infatti, ben consapevole della pendenza debitoria in capo alla madre nei confronti della SI.ra P_
, si accordava con il SI. al fine di non richiedere il pagamento degli svolti lavori
[...] Parte_5
di ristrutturazione, portando in parziale compensazione la somma poi trasfusa nella fattura n. 16 del
pagina 4 di 7 21.11.2016 con il maggior importo dovuto dalla madre dello stesso, SI.ra , Persona_1 all'odierna opponente per morosità arretrata“).
Atteso il ruolo centrale del teste, spettava alla SI.ra chiarire quali poteri di rappresentanza P_
avesse il SI. , come e in che termini questi gli fossero stati conferiti (in modo da spenderli Pt_3
nei confronti del SI. ) né essa può dare per pacifico il riconoscimento di ruolo da parte del Pt_1
SI. per il fatto che questi abbia dichiarato nel ricorso monitorio che “la OR Pt_1 P_ aveva delegato l'amministratore dello stabile (ndr. ) a seguire i predetti lavori” (quelli per Pt_3
cui vi era ingiunzione).
E' evidente che l'incarico a seguire i lavori del SI. per conto della SI.ra cosa Pt_1 P_
ben diversa dal potere di rappresentare quest'ultima sul piano negoziale, tanto più se tale potere viene riferito ad un rapporto affatto diverso (quello locativo con la SI.ra ).q Pt_2
In secondo luogo, proprio perché il teste viene indicato dall'appellata come suo fiduciario Pt_3
per tutti i rapporti inerenti le citate proprietà, quest'ultimo è portatore di un interesse di fatto all'esito del giudizio - se non propriamente giuridico nell'ipotesi che il suo compenso fosse legato all'andamento degli affari - a difesa del proprio operato e degli interessi che questi rappresenta.
Il chè impone una valutazione rigorosa in punto di attendibilità e dunque il conforto di elementi esterni, di natura oggettiva, che avvalorino le sue dichiarazioni.
Tale riscontro non è stato fornito.
Per contro, vi sono elementi che confliggono con la versione resa dal teste . Pt_3
Quest'ultimo ha riferito che ab origine il contratto di locazione era stato intestato fittiziamente alla
SI.ra e che il deposito cauzionale ed i canoni venivano pagati dal SI. . Pt_2 Pt_1
Se così fosse, allora la SI.ra avrebbe dovuto agire nei riguardi dell'appellante già in sede di P_
convalida di sfratto (come si è già osservato).
In secondo luogo non vi sarebbe stato alcuna ragione per concludere un accordo ad hoc per la
“compensazione” del credito per i canoni locativi con il credito del SI. oggetto di causa. Pt_1
Tale compensazione infatti, stando a quanto riferito dal teste, avrebbe operato automaticamente in ragione della contitolarità da parte del SI. della posizione di creditore (per i lavori fatti) e Pt_1
di debitore (per i canoni locativi).
Alla luce di quanto esposto, l'appello sul punto è fondato dovendosi escludere l'estinzione del credito per la fattura inerente i lavori fatti dal SI. . Pt_1
Credito di cui alla fattura n. 26/2018 emessa dall'Avv. Gian Maria MOLINO
pagina 5 di 7 Il SI. ha azionato in via monitoria anche la fattura emessa nei suoi confronti dall'Avv. Pt_1
MOLINO per l'attività stragiudiziale inerente il recupero del credito sopra esposto.
Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga riconosciuto l'importo portato dalla fattura.
Tale domanda non può trovare accoglimento per le ragioni seguono.
Come osservato nella pronuncia impugnata, l'attività stragiudiziale in questione non riveste carattere autonomo rispetto a quella giudiziale, ma è strettamente connessa a quest'ultima. Ne discende che essa difetta dei presupposti per una liquidazione autonoma (art. 20 DM 10/3/2014).
Gli argomenti portati dall'appellante a sostegno della tesi contraria non paiono convincenti sotto un duplice profilo.
Appare forzata la tesi secondo la quale il legale dell'opponente avrebbe dovuto svolgere un'attività assimilabile a quella investigativa per la ricostruzione dei rapporti giuridici (la tipologia della controversia non si distacca in modo SInificativo da quella che ordinariamente si incontra nell'ambito di questo tipo di crediti).
In ogni caso l'espletamento di un'attività di tipo investigativo, nei termini configurati, risulterebbe eccessiva rispetto a quella necessaria per questo tipo di giudizi (con conseguente interruzione del nesso causale tra il mancato pagamento della fattura per il lavori fatti dall'appellante e le spese sostenute da quest'ultimo per le prestazioni stragiudiziali del proprio legale).
Infine si osserva che tale credito, di natura risarcitoria, non poteva essere azionato in via monitoria in quanto illiquido e che, nel merito, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare i presupposti dello stesso, compreso l'effettivo pagamento della fattura.
Spese di lite
Atteso l'esito del giudizio, stante la parziale reciprocità della soccombenza, le spese di lite vengono compensate per metà in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e poste per il residuo a carico della parte appellata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal SI. , ogni diversa Pt_1
domanda ed eccezione disattesa, così provvede in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Condanna la SI.ra a corrispondere al SI. la somma di euro 3.080,00 P_ Pt_1
oggetto della fattura n. 18 del 21.11.2016 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
2) Compensa per metà le spese con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio e condanna pagina 6 di 7 l'appellata a rifondere all'appellante le spese residue liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge, euro 25,00 per rimborso spese di trasferta ed intimazione testi ed euro 73,50 per le spese di iscrizione a ruolo.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINO GIAN Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOLINO GIAN MARIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENNARO STEFANIA e P_ C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GENNARO STEFANIA
APPELLATA
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'appellante: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello per la riforma della sentenza n. 110/2024 del Giudice di Pace di Busto Arsizio nella causa R.G.N.R. 1190/2019, accogliere le domande di parte appellante e quindi : - IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: a conferma dell'ordinanza del 18.09.24, accogliere la domanda dell'appellante in via pregiudiziale e cautelare di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi dedotti nell'atto di appello, con conseguente condanna in sentenza della parte appellata alle spese e competenze legali relative alla fase di trattazione dell'istanza di sospensiva, trattata all'udienza del 04.06.24, come per Legge. – IN PRINCIPALITA': CONFERMARE IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO n. 1629/2018 (R.G. n. 02960/18; Cro. n. 5704/2018) del Giudice di Pace di Busto Arsizio, con vittoria di spese e competenze di lite della fase monitoria e del giudizio di primo grado e del gravame (comprese le spese sopravvenute di cui al DOC. 5 appello) come da nota spese depositata come DOC. 6 appello ed in osservanza dei parametri dei compensi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e con distrazione in favore dell'Avv. Gian Maria Molino che si dichiara anticipatario;
- pagina 1 di 7 IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, riconoscere dovuto dalla OR a favore del SI. , ut supra, il credito di cui alla fattura n. 18 P_ Parte_1 del 21.11.2016; rigettare l'eccezione avversaria di compensazione del suddetto credito;
accertare, all'esito della prova per testi, l'attività legale svolta in sede stragiudiziale in favore del SI. e dichiarare il Parte_1 diritto del SI. a ripeterne la relativa spesa, a titolo di danno emergente, a carico della OR Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite della fase monitoria e del giudizio di primo grado e del P_ gravame (comprese le spese sopravvenute di cui al DOC. 5 appello) come da nota spese depositata come DOC. 6 appello ed in osservanza dei parametri dei compensi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 da distrarsi in favore dell'Avv. Gian Maria Molino che si dichiara anticipatario;
- IN ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, riconoscere dovuto dalla OR a favore del SI. , ut supra, il credito di cui alla P_ Parte_1 fattura n. 18 del 21.11.2016; rigettare l'eccezione avversaria di compensazione del suddetto credito;
Con vittoria di spese e competenze di lite della fase monitoria, eventualmente da rideterminare sulla base del valore riconosciuto se diverso rispetto a quello compreso tra € 3.000,00 ed € 5.000,00 di cui il Giudice di Pace ha tenuto conto nel Decreto opposto ai fini della liquidazione dei compensi della fase monitoria, e con vittoria delle spese e competenze del giudizio di primo grado e del gravame (comprese le spese sopravvenute di cui al DOC. 5 appello) come da nota spese depositata come DOC. 6 appello ed in osservanza dei parametri dei compensi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e con distrazione in favore dell'Avv. Gian Maria Molino che si dichiara anticipatario;
In via istruttoria: Si insiste anche in appello sulle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello e, nello specifico, sulla prova per testi sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13 (previa revoca dell'ordinanza del 18.09.24) dedotti nella comparsa di risposta in primo grado dalla convenuta opposta - odierna appellante e sui capitoli di prova da n. 14 a n. 20 dedotti nella comparsa di risposta in primo grado dalla convenuta opposta - odierna appellante, capitoli preceduti da “Vero che”e con ammissione a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, indicando come testi: 1)
, via Villa Cortese n. 16 Busto Arsizio;
2) via Dei Mille n. 7, Lonate Pozzolo;
3) Testimone_1 Controparte_2
, via Corridoni n. 15, Busto Arsizio;
4) via Della Fiera n. 36, Rimini;
5) CP_3 Controparte_4 [...] ell'ASILIS, via Averardo Buschi 1, Milano;
6) via Italia n. 117, Controparte_5 Controparte_6
TE (VA); Si insiste sulla produzione in appello dei documenti prodotti dalla convenuta opposta in primo grado (odierna appellante) e di seguito elencati e si producono in appello, con numerazione in prosieguo, i seguenti documenti (indicati in grassetto): 1) Fattura n. 13 del 02.09.16; 2) Fattura n. 14 del 23.09.16 3) Estratto conto bancario con pagamenti alla data del 30.09.16; 4) Estratto conto bancario con pagamenti alla data del 30.11.16; 5) disdetta del contratto di locazione immobile locato dalla OR;
6) Parte_2 dichiarazione come Amm.re del Condominio Le Agari 2 di Lonate Pozzolo;
7) dichiarazione Pt_3 Pt_3 come Amm.re del Condominio Via Molino 8 - Baveno (VB); 8) fattura n. 3 del 23.11.16 di;
9) Testimone_1 fattura n. 18/16; 10) dichiarazione del 15.06.2018 Studio Natoli - Dottori commercialisti e revisori contabili;
11) fattura 26/18 spese legali stragiudiziali (danno emergente); 12) copia D. I. n. 1629/18; 13) copia citazione in opposizione al D. I. n. 1629/18; 14) procura alle liti;
DOC. 1 appello: procura alle liti;
DOC. 2 appello: sentenza; DOC. 3 appello: dichiarazione redditi 2023; DOC. 4 appello: estratto conto postale;
DOC. 5 appello: spese cancelleria ritiro fascicolo primo grado e copie verbali udienza. DOC. 6 appello: nota spese e competenze legali redatta ai sensi del D.M. 147/2022.
per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice dell'Appello, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, così giudicare:
- NEL MERITO
Rigettare il proposto appello per tutte le ragioni svolte ed indicate in premessa e, per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 110/2024, emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio in data
12.02.2024.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di giudizio
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. impugnava la sentenza n. 110/2024 resa Pt_1
inter partes dal Giudice di Pace di Busto Arsizio a definizione del procedimento di opposizione al DI n.
1629 del 2018 promosso dalla SI.ra ei riguardi del primo. P_
Precedentemente infatti il SI. aveva azionato in via monitoria nei riguardi della SI.ra Pt_1
un credito pari ad euro 4.852,83, oltre gli interessi e spese di cui euro 3.080,00 afferente a P_
lavori di ristrutturazione (oggetto della fattura n. 18 del 21.11.2016) ed euro 1.772,83 afferenti all'“attività assistenza legale stragiudiziale” per il recupero di tale credito (portata dalla fattura n.
26/2018 emessa dall'Avv. Gian Maria Molino).
Con tale pronuncia il GdP revocava il DI compensando il credito azionato dal SI. con il Pt_1
controcredito della SI.ra in relazione al canone locativo per immobile goduto dalla madre P_
del primo e dichiarando che nulla era dovuto con riferimento alla fattura n. 26/2018.
L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande sopra esposte.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 7/6/2024 veniva sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado.
Espletati gli incombenti di legge, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Credito di cui alla fattura n. 18/2016 e compensazione con il controcredito della SI.ra Pt_4
il credito del SI. per i lavori di ristrutturazione presso l'immobile della SI.ra
[...] Pt_1
controverso se sia opponibile al primo il credito maturato da quest'ultima in relazione alla P_
locazione alla SI.ra dell'appartamento di Lonate Pozzolo, via Dei Mille n. 7, Persona_1
per un importo pari ad euro 10.400,00.
La sentenza impugnata ha concluso per l'operatività della compensazione ritenendo che il contratto di locazione fosse simulato sul piano soggettivo essendo stato contratto, per parte conduttrice, dal SI.
(con intestazione fittizia alla SI.ra ). Pt_1 Pt_2
Come osservato nell'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la tesi della simulazione relativa del contratto locativo confligge con l'ordinanza di convalida di intimazione di sfratto nel procedimento promosso dalla SI.ra ei confronti della SI.ra . P_ Pt_2
pagina 3 di 7 Tale ordinanza infatti, accogliendo la tesi sostenuta in tale sede proprio dalla SI.ra ha P_
riconosciuto che il rapporto locativo era stato contratto da quest'ultima (e non dal SI. ). Pt_1
Esclusa dunque la simulazione soggettiva del contratto locativo si pone la questione della compensazione posto che l'appellata sostiene che sarebbe intervenuto un accordo tra le parti grazie all'intervento del SI. , fiduciario della SI.ra per compensare i crediti di Pt_3 P_ quest'ultima nei confronti della SI.ra (in relazione alla morosità di quest'ultima) con quelli Pt_2
del SI. nei riguardi della SI.ra Pt_1 P_
Ciò premesso si osserva che il richiamo all'utilizzo della compensazione deve intendersi in senso atecnico posto che ai sensi dell'art. 1241 c.c. la compensazione opera “quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra..“.
Tale infatti non è il caso di specie, a meno che non si intenda affermare la simulazione del contratto di locazione (nel qual caso il SI. sarebbe debitore in proprio dei canoni locativi) che però è Pt_1
stata esclusa per le ragioni esposte.
Dunque si tratterebbe di un accordo inter alios con il quale il SI. avrebbe assunto il debito Pt_1
della madre nei confronti della SI.ra (senza una delega da parte di quest'ultima, non P_
risultando coinvolta nell'operazione) e quest'ultima avrebbe accettato tale assunzione di responsabilità, grazie alla quale si sarebbe determinata l'estinzione per confusione del credito del primo fino alla concorrenza del debito della madre.
Il teste chiave della vicenda è il SI. , indicato dalla SI.ra ome amministratore Pt_3 P_
delle unità abitative poste nello stabile di proprietà della stessa.
In merito a tale deposizione l'appellante solleva varie contestazioni.
In questa sede non viene esaminata quella inerente all'interposizione fittizia afferente al contratto di locazione in quanto già superata né viene in rilievo alcuna questione sul piano probatorio circa la modifica del contratto di locazione perché il patto estintivo del credito del SI. , per come Pt_1 configurato, riguarderebbe unicamente quest'ultimo e la SI.ra (senza il coinvolgimento P_
della SI.ra ). Pt_2
Ciò detto la deposizione del SI. presenta diversi profili di criticità. Pt_3
Anzitutto la SI.ra nell'atto di citazione, non lo menziona come proprio rappresentante, ma P_
si limita a dire che questi e l'appellante si accordavano nei termini esposti (“Il SI. Parte_1
infatti, ben consapevole della pendenza debitoria in capo alla madre nei confronti della SI.ra P_
, si accordava con il SI. al fine di non richiedere il pagamento degli svolti lavori
[...] Parte_5
di ristrutturazione, portando in parziale compensazione la somma poi trasfusa nella fattura n. 16 del
pagina 4 di 7 21.11.2016 con il maggior importo dovuto dalla madre dello stesso, SI.ra , Persona_1 all'odierna opponente per morosità arretrata“).
Atteso il ruolo centrale del teste, spettava alla SI.ra chiarire quali poteri di rappresentanza P_
avesse il SI. , come e in che termini questi gli fossero stati conferiti (in modo da spenderli Pt_3
nei confronti del SI. ) né essa può dare per pacifico il riconoscimento di ruolo da parte del Pt_1
SI. per il fatto che questi abbia dichiarato nel ricorso monitorio che “la OR Pt_1 P_ aveva delegato l'amministratore dello stabile (ndr. ) a seguire i predetti lavori” (quelli per Pt_3
cui vi era ingiunzione).
E' evidente che l'incarico a seguire i lavori del SI. per conto della SI.ra cosa Pt_1 P_
ben diversa dal potere di rappresentare quest'ultima sul piano negoziale, tanto più se tale potere viene riferito ad un rapporto affatto diverso (quello locativo con la SI.ra ).q Pt_2
In secondo luogo, proprio perché il teste viene indicato dall'appellata come suo fiduciario Pt_3
per tutti i rapporti inerenti le citate proprietà, quest'ultimo è portatore di un interesse di fatto all'esito del giudizio - se non propriamente giuridico nell'ipotesi che il suo compenso fosse legato all'andamento degli affari - a difesa del proprio operato e degli interessi che questi rappresenta.
Il chè impone una valutazione rigorosa in punto di attendibilità e dunque il conforto di elementi esterni, di natura oggettiva, che avvalorino le sue dichiarazioni.
Tale riscontro non è stato fornito.
Per contro, vi sono elementi che confliggono con la versione resa dal teste . Pt_3
Quest'ultimo ha riferito che ab origine il contratto di locazione era stato intestato fittiziamente alla
SI.ra e che il deposito cauzionale ed i canoni venivano pagati dal SI. . Pt_2 Pt_1
Se così fosse, allora la SI.ra avrebbe dovuto agire nei riguardi dell'appellante già in sede di P_
convalida di sfratto (come si è già osservato).
In secondo luogo non vi sarebbe stato alcuna ragione per concludere un accordo ad hoc per la
“compensazione” del credito per i canoni locativi con il credito del SI. oggetto di causa. Pt_1
Tale compensazione infatti, stando a quanto riferito dal teste, avrebbe operato automaticamente in ragione della contitolarità da parte del SI. della posizione di creditore (per i lavori fatti) e Pt_1
di debitore (per i canoni locativi).
Alla luce di quanto esposto, l'appello sul punto è fondato dovendosi escludere l'estinzione del credito per la fattura inerente i lavori fatti dal SI. . Pt_1
Credito di cui alla fattura n. 26/2018 emessa dall'Avv. Gian Maria MOLINO
pagina 5 di 7 Il SI. ha azionato in via monitoria anche la fattura emessa nei suoi confronti dall'Avv. Pt_1
MOLINO per l'attività stragiudiziale inerente il recupero del credito sopra esposto.
Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga riconosciuto l'importo portato dalla fattura.
Tale domanda non può trovare accoglimento per le ragioni seguono.
Come osservato nella pronuncia impugnata, l'attività stragiudiziale in questione non riveste carattere autonomo rispetto a quella giudiziale, ma è strettamente connessa a quest'ultima. Ne discende che essa difetta dei presupposti per una liquidazione autonoma (art. 20 DM 10/3/2014).
Gli argomenti portati dall'appellante a sostegno della tesi contraria non paiono convincenti sotto un duplice profilo.
Appare forzata la tesi secondo la quale il legale dell'opponente avrebbe dovuto svolgere un'attività assimilabile a quella investigativa per la ricostruzione dei rapporti giuridici (la tipologia della controversia non si distacca in modo SInificativo da quella che ordinariamente si incontra nell'ambito di questo tipo di crediti).
In ogni caso l'espletamento di un'attività di tipo investigativo, nei termini configurati, risulterebbe eccessiva rispetto a quella necessaria per questo tipo di giudizi (con conseguente interruzione del nesso causale tra il mancato pagamento della fattura per il lavori fatti dall'appellante e le spese sostenute da quest'ultimo per le prestazioni stragiudiziali del proprio legale).
Infine si osserva che tale credito, di natura risarcitoria, non poteva essere azionato in via monitoria in quanto illiquido e che, nel merito, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare i presupposti dello stesso, compreso l'effettivo pagamento della fattura.
Spese di lite
Atteso l'esito del giudizio, stante la parziale reciprocità della soccombenza, le spese di lite vengono compensate per metà in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e poste per il residuo a carico della parte appellata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal SI. , ogni diversa Pt_1
domanda ed eccezione disattesa, così provvede in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Condanna la SI.ra a corrispondere al SI. la somma di euro 3.080,00 P_ Pt_1
oggetto della fattura n. 18 del 21.11.2016 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
2) Compensa per metà le spese con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio e condanna pagina 6 di 7 l'appellata a rifondere all'appellante le spese residue liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge, euro 25,00 per rimborso spese di trasferta ed intimazione testi ed euro 73,50 per le spese di iscrizione a ruolo.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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