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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/11/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI IL
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 867/2025 ( cui è riunita la causa n. 958/2025)
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
1) (c.f. ) Parte_1 C.F._1
2) (c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova e dall'Avv. Domenico Naso del Foro di Roma
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute
Conclusioni
Per “- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della Parte_1
condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù Contr di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dei giorni di ferie maturati per ogni aa.ss. come indicati nella narrativa determinati secondo il seguente criterio di calcolo (giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale).
E PER L'EFFETTO
CONDANNARE l' Amministrazione resistente al riconoscimento dei giorni di ferie maturate per ogni aa.ss. calcolati (giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale)
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 –e
2023/2024 secondo le tabelle stipendiali previste dal CCNL Scuola, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.”
Per AR ES : “- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione
Pag. 2 di 27 della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù Contr di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dei giorni di ferie maturati per ogni aa.ss. come indicati nella narrativa determinati secondo il seguente criterio di calcolo (giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale).
E PER L'EFFETTO CONDANNARE l'Amministrazione resistente al riconoscimento dei giorni di ferie maturate per ogni aa.ss. calcolati (giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale)
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione all'a.s. 2023/2024 secondo le tabelle stipendiali previste dal CCNL Scuola, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
per accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni
Pag. 3 di 27 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni, e per l'effetto, di condannare il
[...]
al pagamento della relativa indennità. Controparte_1
( nella causa riunita n. 958/2025) ha convenuto il Parte_2
per accertare il proprio diritto Controparte_1
all'indennità per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni
2. Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
3. I ricorsi vanno accolto per quanto di ragione.
Si legge nel ricorso di “[…] Ed invero parte ricorrente, Parte_1
in forza dei contratti di lavoro stipulati come suindicati, ha maturato diversi giorni di ferie, calcolabili, come stabilito dalla recente giurisprudenza di merito e legittimità nelle modalità che verranno di seguito illustrate.
CRITERIO DI CALCOLO GIORNI DI FERIE: n. effettivo dei giorni di servizio lavorativi (da calcolarsi dalla data di stipula del contratto sino alla cessazione) x 30 / 360= giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico. A tali periodi di giorni di ferie maturati in ciascun anno scolastico, dovranno ulteriormente aggiungersi n. 4 giornate di ferie - riposo in sostituzione delle festività soppresse ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Difatti, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 8926/2024 ha stabilito che le festività soppresse seguono la stessa disciplina delle ferie e, conseguentemente,
Pag. 4 di 27 possono essere monetizzate. Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità, dal calcolo dei giorni di ferie maturati devono essere detratti i giorni di festività riconosciute dalla normativa
Statale vigente, ovvero i giorni i c.d. “rossi da calendario” (1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 01 gennaio, 06 gennaio, Santa
Pasqua, Lunedi dell'Angelo, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno) per un totale di 11 giorni per anno scolastico. Pertanto, parte ricorrente ha maturato il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE, determinato dalla sommatoria dei giorni calcolati secondo il precedente schema che qui si riporta: (giorni effettivi di servizio
* 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale) […]”.
Si legge nel ricorso di : “[…] Pertanto, parte ricorrente ha Parte_3
maturato il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE, determinato dalla sommatoria dei giorni calcolati secondo il precedente schema che qui si riporta: (giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale). […]”.
Ai sensi dell'art 118 disp att. cpc, va richiamata l'approfondita e condivisibile motivazione della sentenza del Tribunale di Torino n.
1287/2025:
“[…] Le regole normative in materia di ferie del personale docente.
16. Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente, a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (entrato in vigore l'1 gennaio
2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione ad esempio nella
Pag. 5 di 27 sentenza n. 14268/2022, applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico
2013/2014), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
17. Una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
18. Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso
Pag. 6 di 27 dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
19. Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024,
13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54.
20. Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
21. Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non
Pag. 7 di 27 possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”.
22. Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma
54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale non è applicabile nel caso di specie.
Le peculiarità del rapporto di lavoro dei docenti che rilevano nella disciplina delle ferie.
23. Il riferimento dell'art. 1 comma 54, ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” rende opportuno chiarire il contenuto specifico di detta espressione, anche in relazione ad altre utilizzate dalla normativa precedente.
24. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali
Pag. 8 di 27 emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal . CP_1
25. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
26. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta
Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di
Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
Pag. 9 di 27 27. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie ““nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
28. Come già esposto al punto 20, peraltro, ciò è stato già chiarito dalla
Corte di Cassazione con riguardo all'espressione equivalente “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”, utilizzata dall'art. 19 CCNL 2006/2009.
La questione di fondo da cui dipende la decisione
29. La soluzione del contrasto tra le parti in merito al fatto che parte ricorrente abbia o meno fruito delle ferie maturate negli anni scolastici dedotti in giudizio, accennato al punto 12, dipende essenzialmente dall'interpretazione dell'art. 1 comma 54: secondo il , la norma CP_1
lo autorizza a ritenere in ferie i docenti nei periodi di sospensione delle lezioni senza necessità di specifica richiesta e relativa autorizzazione, mentre parte ricorrente valorizza la mancanza di queste ultime per escludere di poter configurare la fruizione di ferie nei giorni in questione.
30. Per oltre un decennio dall'entrata in vigore della norma - fino a quando, valorizzando quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n.
16715/24 e poi nella 28587/24, le difese dei docenti a termine hanno modificato l'impostazione dei loro ricorsi, adottando quella sintetizzata ai punti 1 ss. - il contenzioso relativo al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie ai docenti a termine negli a.s. dal 2013/2014 in poi ha sempre avuto ad oggetto soltanto i giorni di ferie che residuano
Pag. 10 di 27 decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda nel restante periodo di lavoro.
31. Le domande, dunque, avevano ad oggetto proprio e soltanto quei giorni per cui, come si è visto al punto 4, di fatto, nel presente giudizio il riconosce la spettanza dell'indennità sostitutiva e la CP_1
magistratura del lavoro, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 comma
8 ultima parte, accoglieva tali domande.
32. In tale contesto i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico venivano indicati nei ricorsi e nelle memorie del come fruiti e le sentenze facevano riferimento ad essi in termini CP_1
di fruizione obbligatoria o automatica, senza necessità di approfondire il meccanismo giuridico posto alla base di tale concorde valutazione delle parti.
33. La diversa impostazione della domanda che forma oggetto del presente giudizio impone oggi di soffermarsi sull'interpretazione della norma e all'individuazione dei suoi effetti giuridici.
34. In realtà, a parere di questa giudice, ai fini della decisione non è necessario prendere posizione sulla possibilità di qualificare la fruizione delle ferie prevista dall'art. 1 comma 54 come “obbligatoria” o
“automatica” delle ferie e sul significato che si possa dare a tali concetti.
35. Ciò che conta, infatti, è che, come si illustrerà nei punti seguenti, l'art. 1 comma 54 indiscutibilmente destina i giorni di sospensione delle lezioni alle ferie del personale docente e che, alla luce della consolidata giurisprudenza ricordata al punto 14, ciò pone a carico del lavoratore
Pag. 11 di 27 l'onere di provare di non aver goduto delle ferie in detti giorni.
Interpretazione dell'art. 1 comma 54.
36. La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
38. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all' a.s. 2012/2013.
39. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022
(già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni –ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile
(ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che
Pag. 12 di 27 l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo.
La necessità o meno di una apposita domanda
40. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
Pag. 13 di 27 43. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
44. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45. Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
46. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione
“fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, CP_1
dunque, è comunque inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può
e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti
Pag. 14 di 27 dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Le ferie nel resto dell'anno scolastico
49. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
50. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
51. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n.
28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno,
d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato
Pag. 15 di 27 nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
52. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
53. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
54. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
55. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al
Pag. 16 di 27 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
57. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione
n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
Pag. 17 di 27 59. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
60. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale
“perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il
Pag. 18 di 27 docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa”
La giurisprudenza di legittimità […]
62. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie. 63. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24
e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del
CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
Pag. 19 di 27 64. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
66. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di
Pag. 20 di 27 sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico
è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
69. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n.
28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il CP_1
considerava goduti tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss. La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni.
70. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
Pag. 21 di 27 71. Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto 30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi.
72. In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza.
73. Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
74. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
Pag. 22 di 27 75. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29
CCNL 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni.
76. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati.
77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
78. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di
Pag. 23 di 27 notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
83. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.”
Con riguardo alla sentenza del 18 gennaio 2024 della CGEU causa C-
218/22, vanno richiamate le osservazioni del Tribunale di Torino: “… 8. … sentenza del 18 gennaio 2024 causa C-218/22, relativa ad una vicenda italiana in cui pacificamente un dipendente pubblico a tempo
Pag. 24 di 27 indeterminato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del medesimo, ma l'indennità sostitutiva delle stesse gli veniva negata in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012.
9. È soltanto in questo contesto che il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne -posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma.
10. Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuno di tali due presupposti di applicabilità dei principi in questione.
11. Per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, innanzi tutto, il divieto di monetizzazione preso in esame dalla CGUE non opera: laddove stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere”.
4.Venendo al caso di specie, le ricorrenti non hanno provato e neppure allegato di avere lavorato nei giorni di sospensione delle lezioni da calendario scolastico. In tali giorni nessuna attività scolastica viene svolta e, come si è detto, i docenti fruiscono obbligatoriamente delle ferie secondo la disposizione di legge. Alle ricorrenti era peraltro noto di essere state
Pag. 25 di 27 collocate in ferie Diversamente, per i periodi tra il 1° settembre e il 30 giugno al di fuori dei giorni di sospensione delle lezioni previste dai calendari scolastici, non vi è una sospensione dell'attività scolastica e va ribadito quanto sopra argomentato. Le domande risultano pertanto fondate e vanno accolte soltanto in relazione ai giorni che residuano, decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico, oltre le festività soppresse, i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici. Nulla può dirsi su eventuali ferie già godute su domanda del docente in mancanza di difese del . CP_1
5. Le spese sono a carico del e vanno liquidate come da CP_1
dispositivo tenuto conto del valore della causa e del che la stessa viene immediatamente decisa senza ulteriore attività processuale, applicato l'aumento per il numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra eccezione, deduzione respinta nella causa n.
867/2025 ( cui è riunita la causa n. 958/2025):
1) Dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente della indennità di Parte_1
ferie da calcolarsi sulla differenza fra i giorni di ferie maturati oltre festività soppresse e quelli di sospensione delle lezioni come da calendario scolastico regionale oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) Condanna il a pagare al ricorrente Controparte_1
con distrazione a favore del procuratore antistatario le spese di causa che
Pag. 26 di 27 liquida in euro 49,00+ 21,50 per esborsi ed euro 1.223,00 per spese oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia così deciso il 21/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI IL
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 867/2025 ( cui è riunita la causa n. 958/2025)
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
1) (c.f. ) Parte_1 C.F._1
2) (c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova e dall'Avv. Domenico Naso del Foro di Roma
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute
Conclusioni
Per “- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della Parte_1
condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù Contr di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dei giorni di ferie maturati per ogni aa.ss. come indicati nella narrativa determinati secondo il seguente criterio di calcolo (giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale).
E PER L'EFFETTO
CONDANNARE l' Amministrazione resistente al riconoscimento dei giorni di ferie maturate per ogni aa.ss. calcolati (giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale)
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022 –e
2023/2024 secondo le tabelle stipendiali previste dal CCNL Scuola, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.”
Per AR ES : “- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione
Pag. 2 di 27 della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù Contr di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dei giorni di ferie maturati per ogni aa.ss. come indicati nella narrativa determinati secondo il seguente criterio di calcolo (giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale).
E PER L'EFFETTO CONDANNARE l'Amministrazione resistente al riconoscimento dei giorni di ferie maturate per ogni aa.ss. calcolati (giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale)
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione all'a.s. 2023/2024 secondo le tabelle stipendiali previste dal CCNL Scuola, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
per accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni
Pag. 3 di 27 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni, e per l'effetto, di condannare il
[...]
al pagamento della relativa indennità. Controparte_1
( nella causa riunita n. 958/2025) ha convenuto il Parte_2
per accertare il proprio diritto Controparte_1
all'indennità per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni
2. Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
3. I ricorsi vanno accolto per quanto di ragione.
Si legge nel ricorso di “[…] Ed invero parte ricorrente, Parte_1
in forza dei contratti di lavoro stipulati come suindicati, ha maturato diversi giorni di ferie, calcolabili, come stabilito dalla recente giurisprudenza di merito e legittimità nelle modalità che verranno di seguito illustrate.
CRITERIO DI CALCOLO GIORNI DI FERIE: n. effettivo dei giorni di servizio lavorativi (da calcolarsi dalla data di stipula del contratto sino alla cessazione) x 30 / 360= giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico. A tali periodi di giorni di ferie maturati in ciascun anno scolastico, dovranno ulteriormente aggiungersi n. 4 giornate di ferie - riposo in sostituzione delle festività soppresse ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Difatti, recentemente la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 8926/2024 ha stabilito che le festività soppresse seguono la stessa disciplina delle ferie e, conseguentemente,
Pag. 4 di 27 possono essere monetizzate. Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità, dal calcolo dei giorni di ferie maturati devono essere detratti i giorni di festività riconosciute dalla normativa
Statale vigente, ovvero i giorni i c.d. “rossi da calendario” (1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 01 gennaio, 06 gennaio, Santa
Pasqua, Lunedi dell'Angelo, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno) per un totale di 11 giorni per anno scolastico. Pertanto, parte ricorrente ha maturato il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE, determinato dalla sommatoria dei giorni calcolati secondo il precedente schema che qui si riporta: (giorni effettivi di servizio
* 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale) […]”.
Si legge nel ricorso di : “[…] Pertanto, parte ricorrente ha Parte_3
maturato il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva ai sensi della direttiva 2003/88/CE, determinato dalla sommatoria dei giorni calcolati secondo il precedente schema che qui si riporta: (giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale). […]”.
Ai sensi dell'art 118 disp att. cpc, va richiamata l'approfondita e condivisibile motivazione della sentenza del Tribunale di Torino n.
1287/2025:
“[…] Le regole normative in materia di ferie del personale docente.
16. Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente, a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (entrato in vigore l'1 gennaio
2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione ad esempio nella
Pag. 5 di 27 sentenza n. 14268/2022, applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico
2013/2014), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
17. Una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
18. Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso
Pag. 6 di 27 dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
19. Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024,
13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54.
20. Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
21. Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non
Pag. 7 di 27 possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”.
22. Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma
54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale non è applicabile nel caso di specie.
Le peculiarità del rapporto di lavoro dei docenti che rilevano nella disciplina delle ferie.
23. Il riferimento dell'art. 1 comma 54, ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” rende opportuno chiarire il contenuto specifico di detta espressione, anche in relazione ad altre utilizzate dalla normativa precedente.
24. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali
Pag. 8 di 27 emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal . CP_1
25. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
26. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta
Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di
Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
Pag. 9 di 27 27. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie ““nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
28. Come già esposto al punto 20, peraltro, ciò è stato già chiarito dalla
Corte di Cassazione con riguardo all'espressione equivalente “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”, utilizzata dall'art. 19 CCNL 2006/2009.
La questione di fondo da cui dipende la decisione
29. La soluzione del contrasto tra le parti in merito al fatto che parte ricorrente abbia o meno fruito delle ferie maturate negli anni scolastici dedotti in giudizio, accennato al punto 12, dipende essenzialmente dall'interpretazione dell'art. 1 comma 54: secondo il , la norma CP_1
lo autorizza a ritenere in ferie i docenti nei periodi di sospensione delle lezioni senza necessità di specifica richiesta e relativa autorizzazione, mentre parte ricorrente valorizza la mancanza di queste ultime per escludere di poter configurare la fruizione di ferie nei giorni in questione.
30. Per oltre un decennio dall'entrata in vigore della norma - fino a quando, valorizzando quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n.
16715/24 e poi nella 28587/24, le difese dei docenti a termine hanno modificato l'impostazione dei loro ricorsi, adottando quella sintetizzata ai punti 1 ss. - il contenzioso relativo al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie ai docenti a termine negli a.s. dal 2013/2014 in poi ha sempre avuto ad oggetto soltanto i giorni di ferie che residuano
Pag. 10 di 27 decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda nel restante periodo di lavoro.
31. Le domande, dunque, avevano ad oggetto proprio e soltanto quei giorni per cui, come si è visto al punto 4, di fatto, nel presente giudizio il riconosce la spettanza dell'indennità sostitutiva e la CP_1
magistratura del lavoro, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 comma
8 ultima parte, accoglieva tali domande.
32. In tale contesto i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico venivano indicati nei ricorsi e nelle memorie del come fruiti e le sentenze facevano riferimento ad essi in termini CP_1
di fruizione obbligatoria o automatica, senza necessità di approfondire il meccanismo giuridico posto alla base di tale concorde valutazione delle parti.
33. La diversa impostazione della domanda che forma oggetto del presente giudizio impone oggi di soffermarsi sull'interpretazione della norma e all'individuazione dei suoi effetti giuridici.
34. In realtà, a parere di questa giudice, ai fini della decisione non è necessario prendere posizione sulla possibilità di qualificare la fruizione delle ferie prevista dall'art. 1 comma 54 come “obbligatoria” o
“automatica” delle ferie e sul significato che si possa dare a tali concetti.
35. Ciò che conta, infatti, è che, come si illustrerà nei punti seguenti, l'art. 1 comma 54 indiscutibilmente destina i giorni di sospensione delle lezioni alle ferie del personale docente e che, alla luce della consolidata giurisprudenza ricordata al punto 14, ciò pone a carico del lavoratore
Pag. 11 di 27 l'onere di provare di non aver goduto delle ferie in detti giorni.
Interpretazione dell'art. 1 comma 54.
36. La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
38. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all' a.s. 2012/2013.
39. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022
(già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni –ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile
(ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che
Pag. 12 di 27 l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo.
La necessità o meno di una apposita domanda
40. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
Pag. 13 di 27 43. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
44. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45. Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
46. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione
“fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, CP_1
dunque, è comunque inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può
e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti
Pag. 14 di 27 dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Le ferie nel resto dell'anno scolastico
49. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
50. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
51. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n.
28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno,
d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato
Pag. 15 di 27 nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
52. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
53. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
54. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
55. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al
Pag. 16 di 27 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
57. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione
n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
Pag. 17 di 27 59. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
60. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale
“perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il
Pag. 18 di 27 docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa”
La giurisprudenza di legittimità […]
62. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie. 63. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24
e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del
CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
Pag. 19 di 27 64. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
66. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di
Pag. 20 di 27 sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico
è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
69. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n.
28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il CP_1
considerava goduti tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss. La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni.
70. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
Pag. 21 di 27 71. Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto 30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi.
72. In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza.
73. Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
74. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
Pag. 22 di 27 75. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29
CCNL 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni.
76. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati.
77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
78. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di
Pag. 23 di 27 notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
83. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.”
Con riguardo alla sentenza del 18 gennaio 2024 della CGEU causa C-
218/22, vanno richiamate le osservazioni del Tribunale di Torino: “… 8. … sentenza del 18 gennaio 2024 causa C-218/22, relativa ad una vicenda italiana in cui pacificamente un dipendente pubblico a tempo
Pag. 24 di 27 indeterminato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del medesimo, ma l'indennità sostitutiva delle stesse gli veniva negata in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012.
9. È soltanto in questo contesto che il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne -posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma.
10. Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuno di tali due presupposti di applicabilità dei principi in questione.
11. Per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, innanzi tutto, il divieto di monetizzazione preso in esame dalla CGUE non opera: laddove stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere”.
4.Venendo al caso di specie, le ricorrenti non hanno provato e neppure allegato di avere lavorato nei giorni di sospensione delle lezioni da calendario scolastico. In tali giorni nessuna attività scolastica viene svolta e, come si è detto, i docenti fruiscono obbligatoriamente delle ferie secondo la disposizione di legge. Alle ricorrenti era peraltro noto di essere state
Pag. 25 di 27 collocate in ferie Diversamente, per i periodi tra il 1° settembre e il 30 giugno al di fuori dei giorni di sospensione delle lezioni previste dai calendari scolastici, non vi è una sospensione dell'attività scolastica e va ribadito quanto sopra argomentato. Le domande risultano pertanto fondate e vanno accolte soltanto in relazione ai giorni che residuano, decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico, oltre le festività soppresse, i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici. Nulla può dirsi su eventuali ferie già godute su domanda del docente in mancanza di difese del . CP_1
5. Le spese sono a carico del e vanno liquidate come da CP_1
dispositivo tenuto conto del valore della causa e del che la stessa viene immediatamente decisa senza ulteriore attività processuale, applicato l'aumento per il numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra eccezione, deduzione respinta nella causa n.
867/2025 ( cui è riunita la causa n. 958/2025):
1) Dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente della indennità di Parte_1
ferie da calcolarsi sulla differenza fra i giorni di ferie maturati oltre festività soppresse e quelli di sospensione delle lezioni come da calendario scolastico regionale oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) Condanna il a pagare al ricorrente Controparte_1
con distrazione a favore del procuratore antistatario le spese di causa che
Pag. 26 di 27 liquida in euro 49,00+ 21,50 per esborsi ed euro 1.223,00 per spese oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia così deciso il 21/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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