Accoglimento
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/06/2025, n. 5188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5188 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05188/2025REG.PROV.COLL.
N. 01821/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2025, proposto da
GE EG, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 2845/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente appella la sentenza n. 2845/2024 con la quale il TAR Veneto, in esecuzione della sentenza n.276/2023 accoglieva il ricorso, concedendo al M.I.M. 60 gg. per la “ costituzione in favore della ricorrente della Carta Elettronica ”.
Il TAR., tuttavia, liquidava le spese di lite, “ in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento/00)” .
2.Deduce l’appellante la violazione dell’art. 4, comma 1, del dm 55/2014, così come modificato dall’art. 1 del d.m. n. 37 dell’8 marzo 2018.
Lamenta la ricorrente che la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata le aveva riconosciuto il compenso irrisorio di soli 300 euro a titolo di spese legali, in stridente violazione delle disposizioni richiamate che non consentono di liquidare un importo inferiore al 50% delle tariffe medie dovute in base ai parametri stabiliti dal decreto del ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (contenente i “parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”).
3. L’appello è fondato.
L’art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1), del D.M. n. 37/2018 ha infatti modificato l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, il quale, in seguito alle modifiche introdotte dal DM. n. 3 37/18, ora sancisce che il Giudice deve tenere “ conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento ”.
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
La Corte di Cassazione ha, inoltre affermato (Cass. 5 maggio 2023 n.11788) che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art.4, comma 1, del d.m. n.55 del 2014, come modificato dal d.m. n.37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate ai decreti parametrici.
Occorre, infatti, ricordare che in caso di apposita convenzione avvocato/cliente sul compenso, la pattuizione prevale sulle tabelle parametriche in quanto i parametri si applicano quando il compenso non è stato determinato in forma scritta.
Tale decisione, nel confermare le precedenti decisioni della Corte, afferma che in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al dm n.55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal dm n.37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. 13 aprile 2023 n. 9815; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n.9690).
Occorre evidenziare, altresì, che il dm n.147/2022 ha previsto un’unica percentuale volta a regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi base dei parametri, eliminando l’espressione “di regola” ove prevista nel precedente decreto.
In relazione all’applicazione dei valori tabellari, infatti, nel parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “ modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 ”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l’altro, dirette proprio a “ superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale ”, sicché il decreto intendeva “ limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare ”. La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l’intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “ di regola ”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
4.Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve, pertanto, ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “ numerosi, analoghi, precedenti ”.
In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell’appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l’importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
5.In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione, si valutano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell’appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge, oltre alla refusione del contributo unificato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO