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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4989/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, introitato dal collegio in decisione, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 28.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), già rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. PAOLO BONALUME (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano al C.so C.F._1
Magenta n. 84;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Dirigente scolastico pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), presso i cui uffici, in Napoli alla via Armando Diaz n.11 è P.IVA_2
domiciliata per legge;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3747/2024, pubblicata in data 8.4.2024, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dalla nei confronti dell' Parte_2 [...]
per ottenere il pagamento delle somme meglio specificate in atto di Controparte_1 citazione (€ 6.300,64 per sorte capitale portati dalla fattura n. 107870 cedutale dalla AN
S.C.P.A, oltre interessi di mora maturati e maturandi ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, interessi anatocistici maturati sui predetti interessi moratori ed € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n.
231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/12; nonché € 21.282,61 a titolo di ulteriori interessi di mora, fatturati mediante le Note di Debito Interessi, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre interessi anatocistici ed € 1.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/12), accogliendo l'eccezione preliminare della convenuta di “nullità dei contratti tra la cedente AN S.C.P.A. e
l'Amministrazione ceduta, stante la mancata prova scritta, da parte dell'attrice, del titolo contrattuale posto a base della pretesa creditoria”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 8.11.2024, ha proposto appello la
Part (d'ora innanzi solo ), la quale, richiamando la propria qualità di cessionaria Parte_1 del credito originariamente vantato da AN S.C.P.A. nei confronti dell' Controparte_1 appellato, ha lamentato, con il primo motivo di gravame, l'errore compiuto dal primo giudice nell'aver ritenuto necessaria, ai fini della sua validità, la conclusione scritta del contratto tra impresa e enti della P.A. e, comunque, nel non aver indicato le disposizioni che la prescrivono e nel non aver ritenuto provato il rapporto contrattuale sulla base delle prestazioni rese e delle fatture all'esito emesse;
con il secondo motivo, l'omessa valutazione del comportamento stragiudiziale e processuale dell' , il quale non solo non aveva mai rifiutato le prestazioni della AN, ma, CP_1
con le proprie difese processuali, aveva di fatto confessato la sussistenza del contratto, da ritenersi, quindi, provato anche con mezzi equipollenti alla forma scritta;
infine, con il terzo motivo,
l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite, quale conseguenza dell'erroneità della decisione di primo grado.
Costituendosi in giudizio l' appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 28.5.2025, concesso alle parti il termine a ritroso per il deposito di note conclusionali prima della discussione orale dinanzi al collegio, la causa, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata introitata in decisione e decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione,
2 sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito succintamente illustrate.
Va, preliminarmente, rilevato che, come già dichiarato dal primo giudice, manca agli atti la copia del contratto relativo alle prestazioni di cui è rivendicato il pagamento, né esso è stato depositato dalla società appellane nel presente giudizio di appello, dopo il rilievo compiuto sul punto nella sentenza appellata. Anzi, dall'esame dei motivi di impugnazione, risulta chiaramente che l'appellante ha invocato la non necessarietà della forma scritta ad substantiam e la possibilità di provare la conclusione del contratto anche sulla base di elementi equipollenti (nella specie, mancata contestazione in giudizio e pagamento delle prestazioni rese nel corso del rapporto).
Orbene, osserva la Corte che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità della forma scritta del contratto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sia di questa Corte, che della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass.
638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass., 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta
3 dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti
e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …”).
Deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione del Tribunale, che ha ritenuto non remunerabili le prestazioni rese dalla AN in favore dell' appellato, in mancanza di prova Controparte_1
della sottoscrizione del contratto scritto.
Per completezza si ribadisce che la prova della stipula del contratto non può, peraltro, essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell' CP_1
appellato, non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è, poi, il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la Pubblica Amministrazione e alla prova necessaria a dimostrare l'esistenza dei contratti stessi: tali norme, infatti, hanno statuito esclusivamente sulle conseguenze dell'inadempimento.
La richiesta dell'appellante, formulata nell'atto di citazione in appello, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana invocata e le direttive richiamate risulta, quindi, infondata.
Essa, in ogni caso, risulta anche inammissibile, non vertendosi in materia di violazione del diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. n. 19883/2019). Peraltro, non può sottacersi che il rinvio pregiudiziale è finalizzato ad ottenere una pronuncia della CGUE sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, risolvendosi in un quesito sull'applicazione dello stesso, mentre nella specie la richiesta sembra volta ad ottenere dalla CGUE una decisione sulla conformità delle norme italiane che prescrivono la forma scritta per la conclusione dei contratti con le PP.AA. Inoltre, poiché la Corte d'Appello adita non è organo di ultima istanza, non sussiste neppure l'obbligo ex art. 267, comma 3, TFUE di sollevare la questione.
Il rigetto dei primi due motivi di appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata rendono ultroneo l'esame del terzo motivo, inerente alla richiesta di riforma della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite contenuto nella sentenza impugnata, sul presupposto della sua erroneità.
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della
[...] alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_1
liquidate negli importi indicati in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento stante la non complessità delle questioni affrontate e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3747/2024, pubblicata l'8.4.2024, nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore dell' Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4989/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, introitato dal collegio in decisione, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 28.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), già rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. PAOLO BONALUME (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano al C.so C.F._1
Magenta n. 84;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Dirigente scolastico pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), presso i cui uffici, in Napoli alla via Armando Diaz n.11 è P.IVA_2
domiciliata per legge;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3747/2024, pubblicata in data 8.4.2024, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dalla nei confronti dell' Parte_2 [...]
per ottenere il pagamento delle somme meglio specificate in atto di Controparte_1 citazione (€ 6.300,64 per sorte capitale portati dalla fattura n. 107870 cedutale dalla AN
S.C.P.A, oltre interessi di mora maturati e maturandi ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, interessi anatocistici maturati sui predetti interessi moratori ed € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n.
231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/12; nonché € 21.282,61 a titolo di ulteriori interessi di mora, fatturati mediante le Note di Debito Interessi, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre interessi anatocistici ed € 1.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/12), accogliendo l'eccezione preliminare della convenuta di “nullità dei contratti tra la cedente AN S.C.P.A. e
l'Amministrazione ceduta, stante la mancata prova scritta, da parte dell'attrice, del titolo contrattuale posto a base della pretesa creditoria”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 8.11.2024, ha proposto appello la
Part (d'ora innanzi solo ), la quale, richiamando la propria qualità di cessionaria Parte_1 del credito originariamente vantato da AN S.C.P.A. nei confronti dell' Controparte_1 appellato, ha lamentato, con il primo motivo di gravame, l'errore compiuto dal primo giudice nell'aver ritenuto necessaria, ai fini della sua validità, la conclusione scritta del contratto tra impresa e enti della P.A. e, comunque, nel non aver indicato le disposizioni che la prescrivono e nel non aver ritenuto provato il rapporto contrattuale sulla base delle prestazioni rese e delle fatture all'esito emesse;
con il secondo motivo, l'omessa valutazione del comportamento stragiudiziale e processuale dell' , il quale non solo non aveva mai rifiutato le prestazioni della AN, ma, CP_1
con le proprie difese processuali, aveva di fatto confessato la sussistenza del contratto, da ritenersi, quindi, provato anche con mezzi equipollenti alla forma scritta;
infine, con il terzo motivo,
l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite, quale conseguenza dell'erroneità della decisione di primo grado.
Costituendosi in giudizio l' appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 28.5.2025, concesso alle parti il termine a ritroso per il deposito di note conclusionali prima della discussione orale dinanzi al collegio, la causa, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata introitata in decisione e decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro evidente connessione,
2 sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito succintamente illustrate.
Va, preliminarmente, rilevato che, come già dichiarato dal primo giudice, manca agli atti la copia del contratto relativo alle prestazioni di cui è rivendicato il pagamento, né esso è stato depositato dalla società appellane nel presente giudizio di appello, dopo il rilievo compiuto sul punto nella sentenza appellata. Anzi, dall'esame dei motivi di impugnazione, risulta chiaramente che l'appellante ha invocato la non necessarietà della forma scritta ad substantiam e la possibilità di provare la conclusione del contratto anche sulla base di elementi equipollenti (nella specie, mancata contestazione in giudizio e pagamento delle prestazioni rese nel corso del rapporto).
Orbene, osserva la Corte che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità della forma scritta del contratto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sia di questa Corte, che della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass.
638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass., 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta
3 dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il comma 2 dell'art. 1 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti
e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …”).
Deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione del Tribunale, che ha ritenuto non remunerabili le prestazioni rese dalla AN in favore dell' appellato, in mancanza di prova Controparte_1
della sottoscrizione del contratto scritto.
Per completezza si ribadisce che la prova della stipula del contratto non può, peraltro, essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell' CP_1
appellato, non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è, poi, il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la Pubblica Amministrazione e alla prova necessaria a dimostrare l'esistenza dei contratti stessi: tali norme, infatti, hanno statuito esclusivamente sulle conseguenze dell'inadempimento.
La richiesta dell'appellante, formulata nell'atto di citazione in appello, di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana invocata e le direttive richiamate risulta, quindi, infondata.
Essa, in ogni caso, risulta anche inammissibile, non vertendosi in materia di violazione del diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. n. 19883/2019). Peraltro, non può sottacersi che il rinvio pregiudiziale è finalizzato ad ottenere una pronuncia della CGUE sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, risolvendosi in un quesito sull'applicazione dello stesso, mentre nella specie la richiesta sembra volta ad ottenere dalla CGUE una decisione sulla conformità delle norme italiane che prescrivono la forma scritta per la conclusione dei contratti con le PP.AA. Inoltre, poiché la Corte d'Appello adita non è organo di ultima istanza, non sussiste neppure l'obbligo ex art. 267, comma 3, TFUE di sollevare la questione.
Il rigetto dei primi due motivi di appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata rendono ultroneo l'esame del terzo motivo, inerente alla richiesta di riforma della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite contenuto nella sentenza impugnata, sul presupposto della sua erroneità.
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
4 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della
[...] alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_1
liquidate negli importi indicati in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento stante la non complessità delle questioni affrontate e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3747/2024, pubblicata l'8.4.2024, nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore dell' Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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