TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 65/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. IUSPA Parte_1
MARIA MADDALENA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNETTI CP_1
LUIGIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1
San Marzano di San Giuseppe (Ta) in data 23/03/1991, che dalla loro unione TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
erano nati tre figli a IA (Ta) il 05/08/1992, Persona_1 Persona_2
a IA (Ta) il 08/07/1994 e a IA (Ta) il Persona_3
18/06/1998, tutti maggiorenni, che in data 29/11/2023 con Sentenza n.
2871/2023 era stata dichiarata la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 24/02/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n.2871/2023 emessa il 29/11/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025 da CAPUZZIMATI
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
PALMA e , così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
23/03/1991 in San Marzano di San Giuseppe da Parte_1
, nato a [...] il
[...]
29/07/1967, e , nata a [...] CP_1
GIUSEPPE (TA) il 30/07/1959, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di San Marzano di San Giuseppe dell'anno 1991, parte 2, serie
A, numero 8;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San
Marzano di San Giuseppe (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25/04/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 65/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. IUSPA Parte_1
MARIA MADDALENA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNETTI CP_1
LUIGIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1
San Marzano di San Giuseppe (Ta) in data 23/03/1991, che dalla loro unione TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
erano nati tre figli a IA (Ta) il 05/08/1992, Persona_1 Persona_2
a IA (Ta) il 08/07/1994 e a IA (Ta) il Persona_3
18/06/1998, tutti maggiorenni, che in data 29/11/2023 con Sentenza n.
2871/2023 era stata dichiarata la loro separazione personale, adivano questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 24/02/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n.2871/2023 emessa il 29/11/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 10/01/2025 da CAPUZZIMATI
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
PALMA e , così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
23/03/1991 in San Marzano di San Giuseppe da Parte_1
, nato a [...] il
[...]
29/07/1967, e , nata a [...] CP_1
GIUSEPPE (TA) il 30/07/1959, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di San Marzano di San Giuseppe dell'anno 1991, parte 2, serie
A, numero 8;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San
Marzano di San Giuseppe (Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25/04/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3