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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/07/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE RA TO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3462 del ruolo generale dell'anno 2022, cui risulta riunita la causa
R.G. n. 3465/2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Pomezia via Pontina Vecchia n. 6, presso Parte_1
Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a., rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Barbara
Morbinati
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del procuratore Controparte_1 speciale elettivamente domiciliata in Copertino (Lecce) via C. Battisti n. 124, Controparte_2 presso lo studio del procuratore Avv. Giuliana Petito, che la rappresenta e difende
OPPOSTA nel giudizio R.G. n. 3462/2022
CONVENUTA/CONTUMACE nel giudizio R.G. n. 3465/2022
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso il proprio Ufficio Legale Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Ivanoe Ciocca
OPPOSTO nel giudizio R.G. n. 3465/2022
CONVENUTO/CONTUMACE nel giudizio R.G. n. 3462/2022 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23 giugno 2022, ha rappresentato di aver Parte_1 ricevuto il 4 giugno 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229012352264000, relativo, tra l'altro all'avviso di addebito n. 39720150014952045, avente ad oggetto un credito per contributi IVS fissi e a percentuale sul reddito eccedente il minimale per gli anni 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 e 2014.
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la prescrizione del credito assicurativo, la mancata notifica del titolo impositivo, la illegittimità delle maggiorazioni e il CP_ difetto di motivazione dell'atto; ha quindi convenuto in giudizio e Controparte_1
, chiedendo che il giudice annulli l'intimazione di pagamento ricevuta, relativamente
[...] all'avviso di addebito n. 39720150014952045.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha eccepito il difetto Controparte_1 della propria legittimazione passiva e chiesto, nel merito, il suo rigetto. CP_
1.2. L pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio e con ordinanza del 12 marzo 2023 è stato dichiarato contumace.
2. Con ordinanza depositata 24 ottobre 2024, il giudice ha disposto la riunione al presente fascicolo della causa avente R.G. n. 3465/2022, incardinata su domanda proposta dal ricorrente nei CP_ confronti di (costituito) e (contumace), volta ad ottenere Controparte_1
l'annullamento della medesima intimazione di pagamento n. 09720229012352264000, limitatamente all'avviso di addebito n. 39720160027661484, avente ad oggetto l'asserito credito per contributi IVS fissi e in percentuale sul minimale per gli anni 2015 e 2016.
2.1. Con ordinanza del 9 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'11 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1.1. Parte ricorrente e hanno depositato Controparte_1 tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023. CP_
3. e hanno eccepito il difetto della rispettiva Controparte_1 legittimazione passiva.
3.1. In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass.. SS.UU. 8 febbraio 2022, n.
7514); e infatti sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs.49 del 1999-
l'agente della riscossione resta estraneo. Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34256).
3.2. Ritiene l'Ufficio, sulla base dell'insegnamento della Corte di cassazione, cui ritiene di uniformarsi, che in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ad avviso di addebito, che attiene al merito della pretesa, deve essere affermato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
, essendo legittimato passivo solo il titolare del credito.
[...]
Deve invece essere affermata la legittimazione passiva dell'opposta in relazione al difetto di motivazione e alla sostenuta illegittimità delle maggiorazioni indicate nel provvedimento impugnato, in cui devono essere compresi anche gli oneri di riscossione applicati dall'ente costituito in giudizio.
4. ha affermato che gli avvisi di addebito presupposti della intimazione Parte_1
CP_ oggetto di causa non sarebbero stati notificati, mentre (nella causa R.G. n. 3465/2022) e
(nella causa riunita) hanno sollevato una eccezione di Controparte_1 inammissibilità dell'opposizione, per tardività.
4.1. Nessuna prova è stata data della notifica dell'avviso di addebito n. CP_ 39720150014952045, stante la contumacia di nel giudizio R.G. n. 3462/2022 e considerata pertanto la decadenza dell'Istituto dalla possibilità di produrre documentazione. CP_ Quanto all'avviso di addebito n. 39720160027661484, l' ha depositato, nel giudizio riunito R.G. n. 3465/2022, la prova della relativa notifica, eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 21 dicembre 2016 (docc. 7 e 8 della memoria di costituzione).
4.1.1. Deve allora affermarsi che è stata data la prova della notifica dell'avviso di addebito n. 39720160027661484, ma non dell'avviso di addebito n. 39720150014952045.
4.2. Inoltre, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse e,
a fronte “della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, senza essere soggetto a termini di decadenza” (Cass. ord. 2 settembre 2020 n. 18256).
4.2.1. Ne deriva che deve essere affermata la ammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, in relazione all'avviso di addebito n. 39720150014952045, di cui non vi è prova della notifica, e all'avviso di addebito n. 39720160027661484, in quanto volta ad accertare la maturata prescrizione dei crediti, in epoca successiva alla notifica del titolo.
5. Essendo stata eccepita da parte del ricorrente la prescrizione del debito, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_4 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
5.2. Nel caso di specie, i crediti portati nell'avviso di addebito n. 39720150014952045 risultano maturati negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (doc. 2 di
[...]
) e il ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento opposta il 4 giugno Controparte_1
2022. 5.2.1. ha depositato, al riguardo, copia della intimazione Controparte_1 di pagamento n. 09720169064268517000, con avviso di mancata consegna, copia comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 D.P.R. n.
602/1973, attestata dall'ente (che recita: “in data 02/12/2016, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) non è risultato valido e attivo abbiamo provveduti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della , Parte_2 nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito informatico della medesima;
all'invio della presente comunicazione”) e copia avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata notificata tale comunicazione, del 21 dicembre 2016 (doc. 3 di
). Controparte_1
Con nota di trattazione scritta depositata per la prima udienza del 12 aprile 2023, parte ricorrente ha contestato la documentazione relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720169064268517000 prodotta da in mancanza di Controparte_1 produzione delle pec di notifica dell'atto, in quanto effettuata dal indirizzo telematico dell'ente di riscossione non contenuto in pubblici registri e per la mancata prova del deposito dei documenti presso la Camera di Commercio.
5.2.2. Sul punto, l'art. 60ter d.p.r. 602/193 prevede: “
1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo: […]
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA); c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.
L'art. 60 d.p.r. 602/1973 stabilisce: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.
In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell;
Controparte_1
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano”.
La giurisprudenza ha chiarito che l'attestazione delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l'atto, quando l'agente di riscossione esercita le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, ad esempio procedendo alla notifica, è assistita da fede pubblica e fa piena prova fino a querela di falso (Cass. 9 novembre 2017, n. 26519).
5.2.3. Tanto premesso, stanti la natura della attestazione del funzionario dell'ente di riscossione e la mancata presentazione di querela di falso, rilevata la ricezione della raccomandata informativa in data 21 dicembre 2016, si deve ritenere che in tale data si è perfezionata la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720169064268517000.
5.3. Sulla base di tale documentazione, rileva l'Ufficio che, affermata l'applicabilità della prescrizione quinquennale, i crediti portati nell'avviso di addebito n. 39720150014952045 e maturati negli anni 2008, 2009 e 2010 devono essere dichiarati prescritti, in quanto dalla loro maturazione alla notifica del primo atto interruttivo, eseguita il 21 dicembre 2016, è trascorso un periodo superiore a cinque anni.
Per i crediti portati nell'avviso di addebito n. 39720150014952045 e maturati negli anni
2011, 2012, 2013 e 2014 (doc. 2 di , stante la notifica Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 09720169064268517000 e dell'intimazione di pagamento opposta del 4 giugno 2022, anche alla luce della sospensione disposta dall'art. 83 comma 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 36 comma 1 d.l. 23/2020, rilevato che riguardo ad essi è non trascorso senza atti interruttivi un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla maturazione del credito dalla maturazione dei crediti alla notifica dell'intimazione di pagamento, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
Quanto all'avviso di addebito n. 39720160027661484, notificato il 21 dicembre 2016, stante la notifica dell'intimazione di pagamento opposta del 4 giugno 2022, anche in tale caso alla luce della sospensione disposta dall'art. 83 comma 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 36 comma 1 d.l. 23/2020, rilevato che riguardo ad essi è non trascorso senza atti interruttivi un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla maturazione del credito dalla maturazione dei crediti alla notifica dell'intimazione di pagamento, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
6. L'opponente ha affermato il difetto di motivazione degli avvisi di addebito, con conseguente illegittimità per violazione dell'art. 7 legge 212/2000.
6.1. Il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la violazione del termine di impugnazione per l'avviso di addebito n. 39720160027661484, e respinto per l'avviso di addebito n. 39720150014952045, in considerazione della genericità del motivo di ricorso e della rispondenza formale dell'intimazione di pagamento ai modelli ministeriali.
7. Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il motivo di ricorso relativo alla illegittimità delle maggiorazioni applicate, in quanto assolutamente generico.
8. Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento n.
09720229012352264000 deve essere annullata, in relazione all'avviso di addebito n.
39720150014952045, limitatamente ai crediti per contributi IVS fissi e a percentuale sul reddito eccedente il minimale per gli anni 2008, 2009 e 2010, in quanto prescritti.
9. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la parziale fondatezza CP_ dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, l' titolare del credito e soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e in relazione al valore dei crediti prescritti, con distrazione.
Le spese di lite tra parte ricorrente e carente di Controparte_1 legittimazione passiva in relazione al motivo di ricorso ritenuto fondato, devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento dei ricorsi, annulla l'intimazione di pagamento n.
09720229012352264000, in relazione all'avviso di addebito n. 39720150014952045, limitatamente ai crediti per contributi IVS fissi e a percentuale sul reddito eccedente il minimale per gli anni 2008,
2009 e 2010; rigetta nel resto le domande;
CP_
condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi di lite in favore di , liquidati in € 1.865,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, Parte_1 da distrarsi;
nulla sulle spese di lite tra parte ricorrente e . Controparte_1
Si comunichi.
Velletri, 10 luglio 2025
Il giudice
IE RA TO