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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 5855 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto: lesione personale.
vertente
TRA
CF. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato alla Via Montella n. 24 in Maddaloni (Ce) presso lo studio dell'Avv. Michele Rossi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo,
PARTE ATTRICE
e c.f. in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa giusta procura generale alle liti per atto del
10/06/2020, Notar dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il Persona_1
cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla
Via Ottaviano
PARTE CONVENUTA
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 11 e non costituito, Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Parte_1
chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
in occasione dell'evento sinistroso verificatosi il 17.10.2016, esponendo: - che “il giorno 17.10.2016 alle ore 99:30 circa il sig.
, si trovava a camminare a piedi in Giugliano in Parte_1
CAMPANIA (NA) la Via San Francesco A Patria conducendo con sé a mani la sua biciletta e con direzione del centro di accoglienza”; - che lo stesso, intento ad attraversare la strada, si fermava nello spartitraffico che divide le due carreggiate;
- che, dopo essersi accertato che da ambedue i lati non sopraggiungesse alcun veicolo, attraversava la strada;
- che, in tali circostanze di tempo e di luogo, veniva travolto dall'autovettura CITROEN C3 tg. EF498TH, di proprietà del sig.
, che “transitava ad andatura elevata occupando la Controparte_2
corsia di destra di detta via San Francesco”; - che, l'urto fu così violento che “il sig. dapprima veniva caricato sul cofano Parte_1
motore della vettura, successivamente veniva scaraventato a terra ad una distanza di circa 20 metri dal punto di investimento”; - che a seguito
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 11 del sinistro riportava lesioni personali meglio descritte in citazione;
- che sul luogo del sinistro interveniva, successivamente alla verificazione del fatto, pattuglia dei C.C. di in Campania. CP
L'attore ha quindi concluso come qui di seguito riportato: A ) Accertarsi che il sinistro per cui vi è causa e da cui il sig. Parte_1
subiva le lesioni fisiche si è verificato per esclusiva responsabilità della guida pericolosa ed imprudente del sig , conducente Controparte_3
della autovettura CITROEN C3 tg. EF498TH, di proprietà del sig.
; B ) Condannare l' Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di impresa
[...]
designata per la Campania alla gestione del F.G.V.S, in persona del suo
legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali,
non patrimoniali, biologici, nonché i morali subiti ivi compreso danno psicofisico e non residuati dall'istante di cui € ITT € 1.424,70 per 30gg al 100%, € 1.068,53 ITP per 30gg al 75%, € 712,35 per 30gg al 50%, €
356,18ITP per 30gg al 25%, nonché danno biologico da quantificarsi a mezzo di CTU medico legale che sin d'ora si richiede ed il morale pari ad 1/3 del biologico, oltre spese mediche sostenute, interessi dal giorno
della domanda e rivalutazione monetaria ed entro il limite di competenza per valore di € 52.000,00, con espressa rinuncia al superfluo. C ) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizi”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la impugnando e Controparte_1
contestando integralmente il contenuto dell'atto di citazione,
deducendone la totale inammissibilità, improponibilità, nullità e nel
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 11 merito, l'assoluta infondatezza sia in fatto, sotto i profili dell'an e del quantum, sia in diritto.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale deferito nei confronti dell'attore e con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse.
Al termine, essa è stata ritenuta matura per la decisione e,
conseguentemente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione il 17/03/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda benché procedibile è infondata nel merito.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP
, non comparso benché ritualmente citato, come
[...]
documentato nel fascicolo di ufficio cartaceo ove risulta depositata la notifica eseguita nei suoi confronti il 13.5.21 e perfezionatasi nelle mani di un familiare convivente (moglie).
Va ulteriormente rilevato che sebbene l'attore abbia omesso di indicare il codice fiscale del predetto convenuto, tale omissione, tuttavia, non è
suscettibile di determinare la nullità dell'atto di citazione bensì una mera irregolarità, in conformità alla giurisprudenza di merito che, sul punto,
anche in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, ha avuto il merito di ribadire che l'erronea indicazione o l'omissione del codice fiscale non può configurare una nullità dell'atto quando, a mente dell'art. 156 c.p.c., l'atto medesimo abbia raggiunto lo scopo cui è
preordinato, e cioè quando non abbia comportato incertezza di sorta in
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 11 ordine all'individuazione della parte processuale, integrando, al più, una mera irregolarità, nella specie sanata, atteso che tale soggetto è stato identificato ed escusso dal personale delle intervenute Pt_2
nell'immediatezza dei fatti.
Per altro verso, si è pure condivisibilmente osservato che il codice fiscale ha la funzione di identificare a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano e atteso che tale dato attiene unicamente ai rapporti fra le parti e l'amministrazione finanziaria e non a quelli fra i soggetti del processo, deve ritenersi che la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo non possa esplicare i suoi effetti sul medesimo sicchè la sua mancata indicazione non comporta la nullità
della citazione, sanzione peraltro che confliggerebbe con il principio di ragionevole durata del processo.
Va poi disattesa l'eccezione d'improcedibilità e d'improponibilità della domanda ex artt. 142, 145 e 148 Cod. ass., alla luce della missiva di messa in mora del 4.06.2020, in atti.
***
Nel merito, come anticipato, la domanda è infondata e andrà rigettata.
Sussiste una grave incertezza in ordine al reale accadimento dei fatti che non consente al giudicante di ritenere raggiunta la prova del verificarsi del sinistro per cui vi è causa, con le modalità indicate in citazione.
In proposito, al netto del fatto della mancata sottoposizione dell'attore alla visita medico-legale disposta su richiesta di parte convenuta, quale argomento di prova che sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. che depone per l'infondatezza della domanda (Cass. civ., Sez. III, 30 maggio 2019,
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 11 n. 14735), si osserva che i fatti di causa sembrano essersi verificati in modo diametralmente diverso rispetto a quanto indicato dall'attore in citazione.
Sul punto, è bene rimarcare che, secondo le prospettazioni attoree, egli il giorno 17.10.2016 “si trovava a camminare a piedi in Giugliano in
CAMPANIA (NA) la Via San Francesco A Patria conducendo con sé a mani la sua biciletta e con direzione del centro di accoglienza” e intento ad attraversare la sede stradale “si fermava nello spartitraffico che divide le due carreggiate” per poi essere travolto dal veicolo di proprietà del sig. , che “transitava ad andatura elevata occupando Controparte_2
la corsia di destra di detta via San Francesco”.
Ora, come evidenziato da parte convenuta, tale dinamica risulta smentita dallo stesso attore in altro diverso giudizio instaurato dinanzi al GdP di
Marano di Napoli, iscritto al n. R.G. 8013/2018 e dichiarato estinto all'udienza del 22.02.2019.
In occasione di tale procedimento, infatti, è emersa la seguente dinamica: “in data 17.10.2016 alle ore 20.00 circa in Giugliano in
Campania alla via Circumvallazione esterna, l'istante sig. Pt_1
transitava regolarmente in sella ad una bicicletta per via
[...]
circumvallazione dall'hotel Mango, dove lo stesso, come sopra detto domicilia e verso il Centro commerciale Auchan, quando all'improvviso veniva violentemente investito da tergo dal conducente dell'auto
Citroen C3 tg. EF498TH di proprietà del sig. ed Controparte_2
assicurata per la r.c.a. con la compagnia . Controparte_1
Diversamente, quindi, da quanto narrato in citazione, l'attore
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 11 rappresentò, in quella sede, di circolare in sella alla propria bicicletta e di essere stato investito da tergo mentre percorreva la Circumvallazione
in direzione del centro commerciale Auchan.
E' evidente come tale versione dei fatti risulti diametralmente incompatibile con le circostanze di tempo e luogo successivamente indicate nella presente causa.
La circostanza secondo cui l'attore stesse, in quel momento, circolando in sella al velocipede è d'altra parte emersa dallo stesso rapporto di sinistro redatto dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di
Giugliano in Campania intervenuti sul posto del 18.10.2016, laddove si legge che nelle circostanze di tempo e di luogo ivi descritte il conducente del veicolo in persona del non riusciva ad evitare Controparte_3
l'impatto con il velocipede che con una persona a bordo sbucava repentinamente dalla sua destra.
Ancora diversa, poi, la dinamica descritta nella denuncia - querela proposta dall'attore in data 26.06.2020 nei confronti del , CP
laddove si legge che l'autovettura investitrice transitava nella corsia di
sinistra e non di destra.
Né tali gravi incertezze appaiono dissipate dalle deposizioni testimoniali rese dal teste , della cui attendibilità e credibilità è Testimone_1
lecito dubitare;
in particolare, detta testimonianza è apparsa irrimediabilmente generica nella parte in cui il teste, pur avendo riferito che il conducente del veicolo investitore ha arrestato la marcia, ha soggiunto “non mi ricordo se alla guida ci fosse un uomo o una donna”; tale testimonianza è apparsa, ad ogni modo, inverosimile, laddove il
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 11 teste ha riferito di aver conosciuto per la prima volta l'attore al momento del sinistro e di non aver rilasciato i propri dati, mentre “dopo parecchio
tempo, che non so quantificare, il è venuto al negozio di frutta Pt_1
di mio padre che sta proprio dove è avvenuto l'incidente, si è ricordato di me e mi ha chiesto di testimoniare”.
Tale testimonianza risulta, per altro verso, radicalmente contraddetta da quella resa dal teste il quale ha riferito di aver visto a Testimone_2
poca distanza da sé “che all'altezza dell'MO c'era un signore straniero
(…) su una bicicletta” che “si è immesso sulla strada all'improvviso senza guardare”, finendo per essere investito dalla Citroen di proprietà dell'odierno convenuto che nulla poté fare per evitare l'impatto.
Il teste ha oltretutto aggiunto che “il ciclista non aveva il casco o
abbigliamento catarifrangente;
la bicicletta non aveva adesivi catarifrangenti”.
Preme evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I,
07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste attoreo, per quanto si è già detto, trattandosi di
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 11 deposizioni, si ripete, contrastante con quella resa dall'altro teste e, per altra via, del tutto generica e inattendibile.
Considerato poi che i testi sono testimoni oculari del fatto, tale circostanza ne mina fortemente la sua credibilità, credibilità che non è
stata in alcun modo corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
Peraltro, lo stesso attore ha riferito, in sede di interrogatorio formale,
“non avevo il casco né altro elemento catarifrangente”.
Il velocipede era quindi privo di dispositivi luminosi e catarifrangenti
(fanali, catadiottri, luce posteriore), in violazione dell'art. 182, commi 9
e 10, del Codice della Strada.
Ma per quanto maggiormente interessa in questa sede, l'attore in citazione ha totalmente omesso di riferire una circostanza di fondamentale importanza in ordine al reale accadimento dei fatti.
Egli ha, cioè, omesso di riferire che, per i fatti di causa, è stato imputato del delitto p. e p. dall'art. 187 co. 1 del c.d.s. perché dalle rilevazioni eseguite in esito al sinistro è emerso il suo stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi e oppiacei.
Tale circostanza, del tutto sottaciuta in citazione, seppur risultata infondata all'esito del giudizio penale svoltosi a suo carico, induce il
Tribunale a ritenere non credibile la narrazione dei fatti in citazione.
Va quindi fatta applicazione del principio secondo cui “Il mutamento ingiustificato della narrazione dei fatti rilevante ai fini della decisione
compromette irrimediabilmente la credibilità della parte, potendo
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 11 giustificare il rigetto della domanda per inattendibilità delle allegazioni” (Cass. civ., Sez. III, 26.05.2011, n. 11778).
Ciò posto, parte attrice era certamente onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c.
di fornire la prova del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra l'evento ed i danni lamentati.
In contrario, come si è visto, la dinamica del sinistro è risultata, anche all'esito della prova testimoniale, del tutto incerta.
Per quanto sopra, la domanda va dunque rigettata per non essere stata fornita la prova del fatto, né conseguentemente del nesso di causalità tra l'evento descritto e le lesioni allegate da parte attrice.
Non essendosi raggiunta la prova dell'an, si impone il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione proposta dalle parti.
***
Le spese seguono la soccombenza di e sono Parte_1
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 11 liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i.,
precisandosi che la parte provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è risultata, all'esito del giudizio,
soccombente, onde il pagamento non dovrà essere corrisposto in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Pt_1
contro , così provvede:
[...] CP_1
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
3) Condanna al pagamento in favore della Parte_1
convenuta delle spese di lite che qui si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 29/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 5855/2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 11