Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca R. Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3149/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
CF. rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELLA Parte_1 C.F._1
LAURETTA ( ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CodiceFiscale_2 Trecase alla viaVesuvio n. 53, che indica, ai sensi dell' art. 2 lett. Q del D.L. n. 98/11, quali propri recapiti di fax i numeri 081/3621509 e 3621475, nonchè quale p.e.c. l'indirizzo
Email_1
Appellante
E
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc. , C.F._3
PEC: C
, giusta mandato generale alle liti Email_2 per notar in Roma del 22.3.2024 – repertorio 37875, e presso questi elett.te dom.to Persona_1 presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_3
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte l'appellate in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n.1825 depositata il 15.12.2023con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto la domanda da essa proposta tesa ad ottenere l'annullamento dell'indebito comunicato con missiva del 7.12.2022 di euro 1.040,83 somma erogata in relazione al periodo 1 gennaio/31 dicembre 07 a titolo di indennità di maternità e malattia. L'appellante ha impugnato la predetta decisione deducendo che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto non maturata la prescrizione per intervenuta interruzione durante la pendenza di un giudizio
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La vicenda trae origine dalla accertata mancanza dei presupposti legittimanti l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di con richiesta di restituzione delle Parte_1 somme erogate nel periodo gennaio-dicembre 2007 a titolo di indennità di malattia e maternità, per l'importo complessivo di euro 1.040,83. La AZ impugnava il provvedimento di cancellazione chiedendo anche che venisse accertata l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di prestazioni assistenziali e previdenziali (vedi ricorso introduttivo del 3.7.2023 rg.3695/13).
Segnatamente la AZ, premesso di aver ricevuto in data 21.10.21 la richiesta di restituzione dell'importo di euro 1.040,83 per indennità di malattia e maternità percepita nel periodo 1.1/31.12.2007, concludeva chiedendo, tra l'altro :”disapplicare le richieste di restituzione delle indennità corrisposte dichiarando le stesse, per le ragioni di cui ai punti che precedono, dovute nell'an e nel quantum”. Instaurato regolare contraddittorio, il giudizio veniva definito con sentenza n.1633/2016 del 12.9.2016 in cui si accertava l'intempestività dell'azione a mente dell'art.22 legge 7/1970 nonché il mancato decorso della prescrizione eccepita .
Tanto premesso, nella presente fattispecie, il primo Giudice, ripercorso il precedente contesto processuale, rilevato che in esso si faceva riferimento al medesimo importo oggetto di causa, evidenziava che nel precedente giudizio giammai era stata posta in discussione la circostanza dell'effettiva erogazione degli importi sicchè la sentenza 1633/16 , con il passaggio in giudicato, aveva determinato l'intangibilità dell'accertamento negativo della “debenza” delle somme corrisposte alla nonché il mancato decorso della prescrizione . Pt_1
A fronte di tali statuizioni, il Tribunale ha poi ritenuto che il nuovo termine di prescrizione decennale , il cui dies a quo era da considerarsi il deposito del primo ricorso giudiziale - 3.7.2013 - non era ancora maturato e tanto in considerazione della notifica della richiesta del 7 dicembre 2022
.
La difesa attorea contesta la parte della decisione sulla interruzione della prescrizione posto che l'art.2943 c.c. richiede, a tali fini, la notifica della domanda giudiziale sul presupposto che si tratti di una domanda proposta dal creditore nei confronti del debitore e non viceversa.
Tale doglianza non appare meritevole di accoglimento.
In plurime pronunce della Corte di Cassazione si è statuito che la pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito – come quello de quo, stante la pretesa estinzione del credito per intervenuta prescrizione (maanche in altre fattispecie quali, ad esempio, l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione) – può comportare il verificarsi dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ., sebbene l'introduzione del processo sia avvenuta ad opera del debitore-opponente.
Si è ritenuto che anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art.2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (così, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in relazione ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass., Sez. 3,
2 Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, in tema di opposizione a precetto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 29/05/2013, in riferimento alla resistenza rispetto ad n'impugnazione per revocazione, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, con riguardo ad azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
1550 del 23/01/2018, in tema di opposizione a sanzione amministrativa). CP_ Nel caso in esame l' risulta costituito con memoria del 21.1.2014, come dedotto in sede di costituzione dell'istituto in primo grado e giammai contestato, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1633/2016 e, come si desume anche dalla disposta compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni e del disposto dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., aveva difeso la propria pretesa creditoria. Ai fini degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. , contrariamente a quanto sostenuto dall'attuale appellante, non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito – alla quale, peraltro, potrebbe non avere interesse (art. 100 cod.proc. civ.), in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l'esecuzione forzata –, ma è invece sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con una richiesta di suo rigetto (Cass. 31435/2024).
La difesa attorea impugna, ancora, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto comprovata l'avvenuta CP_ erogazione delle somme richieste , pur non avendo mai l' indicato una data ed un ufficio postale del pagamento. Sostiene che il primo giudice erroneamente ha dedotto tale circostanza dal precedente giudizio il cui oggetto era l'accertamento del rapporto di lavoro e l'impugnazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e solo specularmente si chiedeva la disapplicazione dei provvedimenti di richiesta delle somme erogate a titolo di prestazioni agricole, come conseguenza diretta dell'impugnazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Del pari anche tale doglianza non merita accoglimento.
La statuizione del Tribunale è corretta e deve essere confermata.
Nel ricorso conclusosi con la sentenza 1633/2016 la eccepiva la prescrizione sostenendo Pt_1 che le somme non sono “più chiedibili decorsi 5 anni dalla loro erogazione. Ne consegue che al ricorrente non può essere chiesta la restituzione degli importi percepiti a titolo di prestazione previdenziale e assistenziale risalenti addirittura all'anno 2007” – pag.
6 - e chiedendo - punto 4 pag.7 ricorso – che il Giudice disapplichi le richieste di restituzione delle indennità corrisposte dichiarando le stesse dovute nell'an e quantum. Orbene, è evidente che siffatte affermazioni presuppongono l'avvenuta percezione degli importi. Giammai è stata posta in discussione la effettiva erogazione di detti importi essendosi la AZ CP_ limitata soltanto a denunziare la tardività dell'azione di recupero dell' Inoltre l' ha prodotto in questo grado di giudizio l'attestazione con la quale CP_3 CP_4 conferma l'avvenuto incasso da parte della AZ delle somme di cui è causa in data 14.8.2007 Il documento in questione è rafforzativo della prova già offerta e può essere legittimamente acquisito dalla Corte in quanto l'eccezione di pagamento non è eccezione in senso stretto, per cui la relativa prova può essere offerta per la prima volta anche in grado di appello. Sulla questione, Corte di Cassazione sent. n. 20907/17:“Quanto al secondo motivo, pure infondato, va osservato che la Corte d'appello ha fatto correttaapplicazione del principio espresso da questa
Corte di cassazione (vd. Cass. n. 9965/2016;
6350/2010), secondo cui l'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poichè l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicchè la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello”.
Inoltre, in quanto confermativo di una pista probatoria già emersa in sede di prime cure e decisivo ai
3 fini decisori, il documento può essere legittimamente acquisito nel presente procedimento ai sensi dell'art. 437 secondo comma CPC.
Per tale motivo la sentenza di primo grado merita conferma in relazione all'accertamento di dovuta restituzione della somma di € 1.040,83 erogata a titoli di indennità di malattia e maternità.
Le spese non sono ripetibili a mente dell'art.152 disp. Att. C.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello ; spese non ripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 10.2.2025
Il Presidente est.
(dr. Anna Carla Catalano)
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