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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP ER Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 425/2023 R.G. discussa all'udienza del 30.4.2025 e promossa
da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MASSIMO GIAVAZZI e dall'avv. DANIELA CARRARA ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. MASSIMO GIAVAZZI.
APPELLANTE
contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO VI
IU TI ed elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN GIORGIO
15, FIORANO AL SERIO (BG) presso lo studio del difensore avv. CLAUDIO VI IU TI.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, pubblicata in data 13.4.2023 con il n.° 778/2023
CONCLUSIONI
Di : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
in via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento del al Controparte_1
contratto di appalto del 6/2/2015 e la concorrente responsabilità ex art. 1669 c.c. della società per i gravi vizi costruttivi derivanti dalle infiltrazioni d'acqua; Controparte_2
- per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 1669 c.c., il Controparte_1
(agli effetti della compensazione di quanto risultasse dovuto a saldo del
[...]
corrispettivo di appalto, e, per la restante parte, solo nell'ipotesi di suo ritorno in bonis)
e in via tra loro solidale, a risarcire al sig. (i) il danno Controparte_2 Parte_1
patrimoniale, pari all'importo di € 72.122,60 (DOCC. 20, 21, 22), o al diverso maggiore o minore importo che risultasse dovuto;
(ii) il danno non patrimoniale da disagio abitativo, nella misura che risultasse dovuta con valutazione equitativa ai sensi dell'art. in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inadempimento del al Controparte_1
contratto di appalto del 6/2/2015 e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 1667 c.c.,
la detta società a risarcire (agli effetti della compensazione di quanto risultasse dovuto a saldo del corrispettivo di appalto, e, per la restante parte, solo nell'ipotesi di suo ritorno in bonis) al sig. (i) il danno patrimoniale, pari all'importo di € Parte_1
72.122,60 (DOCC. 20, 21, 22), o il diverso maggiore o minore importo che risultasse dovuto, per i vizi dell'opera derivanti dalle infiltrazioni d'acqua; (ii) il danno non patrimoniale da disagio abitativo, nella misura che risultasse dovuta con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
in ogni caso:
- condannare il ai sensi dell'art. 1667 c.c., a Controparte_1
risarcire (agli effetti della compensazione di quanto risultasse dovuto a saldo del corrispettivo di appalto, e, per la restante parte, solo nell'ipotesi di suo ritorno in bonis)
il sig. del minore valore degli infissi per le scalfitture e i graffi, come Parte_1
accertato dal CTU nell'importo di € 19.476,11 (CTU/PAG. 13; INTEGRAZIONE
ALLA CTU/PAG. 4; REPLICA DEL CTU ALLE OSSERVAZIONI DEI CTP/PAG.
4), o nel diverso maggiore o minore importo che risultasse dovuto;
- condannare il (agli effetti della compensazione Controparte_1
di quanto dallo stesso preteso a saldo del corrispettivo di appalto, e, per la restante parte,
solo nell'ipotesi di suo ritorno in bonis) e la società in via tra loro Controparte_2
solidale, a rifondere al sig. l'importo di € 15.554,12, o il diverso Parte_1
importo che risultasse dovuto, per le spese di ATP (DOC. 23); - rigettare la domanda riconvenzionale del in quanto infondata in fatto Controparte_1
e in diritto;
- rigettare l'appello incidentale del Controparte_1
- pronunciare ogni consequenziale statuizione in merito alle spese di lite e di CTU;
- condannare le parti soccombenti al pagamento degli interessi legali (moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio) e disporre la rivalutazione monetaria sulle somme rivendicate.”
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, contrariis reiectis, voler così
giudicare:
Nel merito:
1) - rigettare l'appello di in quanto destituito di ogni fondamento in Parte_1
fatto e in diritto e,
- in parziale riforma della sentenza n. 778/2023 dell'11-13 aprile 2023 del Tribunale di
Bergamo, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Brambilla, emessa all'esito del
procedimento n. 3532/2019 R.G., condannare a rimborsare al Parte_1
le spese sostenute per l'intervento del consulente Controparte_1
di parte nominato da quest'ultimo per € 2.000,00, oltre Cassa Previdenziale ed IVA nelle
misure di Legge, e
- confermare per il resto la sentenza n. 778/2023 dell'11-13 aprile 2023 del Tribunale
di Bergamo, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Brambilla, emessa all'esito del
procedimento n. 3532/2019 R.G.;
2) in via subordinata, rigettare l'appello di in quanto destituito di ogni Parte_1 fondamento in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza n. 778/2023 del
10-13 aprile 2023 del Tribunale di Bergamo, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa
Brambilla, emessa all'esito del procedimento n. 3532/2019 R.G.;
3) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello
principale proposto da riformando la descritta sentenza n. 778/2023 Parte_1
dell'11-13 aprile 2023 del Tribunale di Bergamo, acclaratane la responsabilità ai sensi
dell'art. 1670 C.C., dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, tenuta a garantire il in relazione Controparte_1
agli effetti del predetto accoglimento delle richieste dell'attore in relazione ai difetti di
infiltrazione sui serramenti descritti nella citazione introduttiva del primo grado, ai vizi
relativi ai graffi ed effetti di rifrazione sulle vetrate, e per le conseguenti domande di
rimborso, ristoro e risarcimento e, conseguentemente, condannare a Controparte_2
rifondere al tutte le somme che venissero accertate e/o Controparte_1
liquidate in corso di causa a carico del medesimo e che quest'ultimo fosse CP_1
condannato a pagare in favore di Parte_1
4) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello
principale proposto da riformando la predetta sentenza n. 778/2023 Parte_1
dell'11-13 aprile 2023 del Tribunale di Bergamo, ove non venga riconosciuta l'azione
in regresso ex art. 1670 C.C., acclaratane la responsabilità ai sensi degli artt. 1667,
1668 e 1669 C.C., dichiarare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, tenuta a rifondere al quanto Controparte_1
quest'ultimo fosse tenuto a pagare ad in relazione ai difetti di Parte_1
infiltrazione sui serramenti descritti nella citazione introduttiva del primo grado, ai vizi relativi ai graffi ed effetti di rifrazione sulle vetrate, e per le conseguenti domande di
rimborso, ristoro e risarcimento, e conseguentemente condannare a Controparte_2
rifondere al tutte le somme che venissero accertate e/o Controparte_1
liquidate in corso di causa a carico del medesimo e che quest'ultimo fosse CP_1
condannato a pagare in favore di Parte_1
5) in estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale
proposto dal Dott. riformando la predetta sentenza n. 778/2023 Parte_1
dell'11-13 aprile 2023 del Tribunale di Bergamo, acclarata la responsabilità di
ai sensi dell'art. 2043 C.C., condannare in persona Controparte_2 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Controparte_1
tutte le somme cui quest'ultimo fosse condannato a pagare in corso di causa a
[...]
favore di Parte_1
6) in ogni caso: confermare la sentenza n. 778/2013 dell'11-13 aprile 2023 del
Tribunale di Bergamo, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Brambilla, nella parte in cui
ha condannato a versare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 67.253,52, oltre agli interessi moratori a decorrere dal 20
[...]
dicembre 2016 sino al saldo, rigettando l'appello di sul punto;
Parte_1
in subordine: acclaratane l'obbligazione, condannare a pagare al Parte_1
a titolo di parziale corrispettivo per i lavori svolti Controparte_1
da in relazione all'appalto oggetto del contratto del 6 Controparte_1
febbraio 2015, le seguenti somme: € 40.000,00 oltre IVA 10%, per il totale di €
44.000,00 a saldo della rata d'acconto in relazione al SAL n. 11 come da fattura 76/2016
(doc. 41 FPG) € 21.139,56, oltre IVA 10%, per il totale di € 23.253,52 a titolo di ritenute a garanzia il tutto oltre interessi moratori dal 20 dicembre 2016 sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: previa revoca parziale delle ordinanze istruttorie emesse dal
Tribunale di Bergamo nelle date del 21 gennaio 2021, 1° settembre 2021, 23 novembre
2021, 11 ottobre 2022, nonché di Questa Ecc.ma Corte del 27 settembre 2023, si chiede
di ammettere i seguenti capitoli di prova da sottoporre ai testi indicati in calce a
ciascuno di essi:
3) “E' vero che in periodo compreso fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2016 la
Direzione Lavori chiedeva la rimozione della pellicola di protezione delle vetrate dei
serramenti?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
4) “E' vero che la si opponeva alla rimozione delle pellicole di CP_1
protezione delle vetrate?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
5) “E' vero che il 6 febbraio 2016 la Direzione Lavori, per mezzo dell'arch. Per_1
ordinava la rimozione della pellicola da effettuarsi nella giornata stessa?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
6) “E' vero che l'8 febbraio 2016 personale della incaricata dalla Controparte_4
Direzione Lavori per la posa del parquet, procedeva alla rimozione della pellicola di
protezione dalle vetrate degli infissi?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
7) “E' vero che tra l'8 febbraio 2016 e il 22 febbraio 2016 presso il cantiere per la
ristrutturazione dell'appartamento dell'attore, il personale della Controparte_4 svolgeva lavorazioni in prossimità dei serramenti del lato nord?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
13) “E' vero che il Dott. e la Direzione Lavori davano il loro consenso Parte_1
all'appaltatrice all'intervento di ” CP_5 CP_1
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
14) “E' vero che le operazioni di rimozione dei graffi erano svolte da personale di
dal 29 marzo 2016 al 28 aprile 2016?” Controparte_6
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
15) “E' vero che i serramenti posati nell'appartamento del dott. sono Persona_2
stati consegnati dal personale di ” Controparte_2
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
16) “E' vero che il personale di ha proceduto alla posa in opera degli Controparte_2
infissi dell'appartamento del Dott. ” Parte_1
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
17) “E' vero che il personale di ha realizzato e posato il sistema di Controparte_2
drenaggio della vasca di contenimento del meccanismo di scorrimento dei serramenti?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
18) “E' vero che il 15 settembre 2016 il personale dell' svolgeva presso CP_1
l'appartamento del Dott. una prova di allagamento con getti d'acqua senza Pt_1
riscontrare alcuna infiltrazione dal serramento del lato nord?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
19) “E' vero che, durante il sopralluogo del 29 settembre 2016, il personale della
rimuoveva e ricollocava la soglia in metallo?” CP_2 Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
Si indicano a testimoni:
- Ing. via Fornaci, 12, AN BA, (BG) Testimone_1
- Geom. via Gustinelli, 3 AN BA (BG) Testimone_2
Si chiede interrogatorio formale del legale rappresentante di sui Controparte_2
capitoli qui formulati ed indicati ai nn. 15), 16), 17), 18), 19)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.4.2019 conveniva in giudizio, Parte_1
avanti il Tribunale di Bergamo, e esponendo: Controparte_1 Controparte_2
di aver concluso in data 6.2.2015 un contratto di appalto con Controparte_1
avente ad oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di ampliamento dell'unità immobiliare di sua proprietà, posta al sesto piano del condominio sito in
Bergamo, via San Benedetto 6;
che aveva subappaltato a la fornitura e la Controparte_1 Controparte_2
messa in opera dei serramenti in vetro, fissi e a scorrimento, costituenti una vetrata a chiusura, su un lato, del perimetro della casa;
che la parete finestrata era risultata affetta da infiltrazioni d'acqua, rilevanti quali gravi difetti costruttivi ai sensi dell'art. 1669 c.c., nonché, da graffi, scalfitture e problemi di rifrazione, rilevanti quali vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c.;
che aveva, a sua volta, denunciato l'esistenza dei vizi e difetti Controparte_1
lamentati dal committente alle subappaltatrici Controparte_7 Controparte_6
(quest'ultima era stata incaricata di eseguire un'operazione di rimozione dei graffi e delle scalfitture riscontrati sulle vetrate) ed aveva introdotto un procedimento per A.T.P.;
che la relazione peritale depositata al termine del procedimento per A.T.P. (Ing. Per_3
, aveva confermato la presenza di graffi e fenomeni di rifrazione sulle vetrate,
[...]
nonostante le operazioni di levigatura eseguite da stimando Controparte_6
un'incidenza media del danneggiamento sul valore a nuovo dei serramenti nella misura tra il 30% e il 40% e, quanto ai gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c., aveva ipotizzato che l'infiltrazione potesse insinuarsi da sotto la guaina adesiva superiore, connotata da criticità (parziali scollamenti e taglio isolato), sottostimando, per l'effetto, i costi necessari per l'eliminazione del fenomeno infiltrativo, prevedendo sostanzialmente il mero rifacimento della guaina;
che nell'agosto 2018 il tecnico Ing. da lui incaricato, all'esito di Persona_4
un'indagine invasiva con intervento di asportazione della finestratura e apertura della cassaforma, aveva individuato un insieme di concause del fenomeno infiltrativo,
determinate da vistosi errori di messa in posa riguardanti il sistema di drenaggio della vasca di contenimento del meccanismo di scorrimento dei serramenti, la realizzazione del cordolo di appoggio, la modalità di posa e realizzazione della cassaforma stessa;
che nei mesi di ottobre/novembre 2018, al fine di risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni d'acqua, aveva eseguito l'intervento di rifacimento complessivo della struttura di sostegno della parete finestrata, sostenendo una spesa di complessivi €
58.413,60.
Invocando la corresponsabilità ex art. 1669 c.c. di entrambe le società convenute per i gravi difetti costruttivi (infiltrazioni d'acqua provenienti dalla parete finestrata) e la responsabilità ex art. 1667 c.c. dell'appaltatrice per i vizi Controparte_1 dell'opera (graffi e le scalfitture), in principalità chiedeva: 1) la condanna ai sensi dell'art. 1669 c.c. di e di in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua per un totale di complessivi €
72.122,60, o al diverso maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 2) la condanna di ai sensi dell'art. 1667 Controparte_1
c.c., al risarcimento, in suo favore, del minore valore degli infissi per la scalfitture e i graffi, come accertato dal C.T.U. in sede di a.t.p. in complessivi € 42.700,00, o nel diverso maggiore o minore importo;
3) la condanna di e di Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento Controparte_2
per A.T.P., quantificate in € 15.554,12.
nel costituirsi per il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
quanto ai graffi e alle scalfitture eccepiva la decadenza del committente dall'azione ex art. 1667 c.c. per tardività della denuncia dei vizi e contestava ogni addebito di responsabilità, allegando che tali vizi non erano stati determinati dalle operazioni di pulizia eseguite dalla subappaltatrice bensì, erano presenti fin dalla Controparte_8
consegna dei serramenti da parte di ed, in subordine, eccepiva la Controparte_2
responsabilità del committente che, tramite la direzioni lavori e nonostante il parere contrario dell'appaltatrice, aveva ordinato la rimozione delle pellicole protettive esponendo le vetrate ai graffi derivanti dalle attività lavorative in essere nel cantiere;
quanto alle infiltrazioni d'acqua, rilevava l'assenza di prova del fenomeno infiltrativo,
contestava la relazione dell'Ing. in quanto redatta all'esito di un Persona_4
intervento invasivo eseguito dall'attore in difetto del contradditorio con le controparti, eccepiva l'inopponibilità della dichiarazione con cui il committente, in presenza di aveva escluso che le infiltrazioni d'acqua fossero imputabili a vizi dei Controparte_2
prodotti utilizzati dalla subappaltatrice o a difetti della posa in opera.
Chiedeva, dunque, in principalità, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, di essere manlevato ai sensi dell'art. 1670 c.c. da di quanto fosse tenuto a Controparte_2
versare in favore di ( e in via ulteriormente subordinata ai sensi degli Parte_1
artt. 1667-1668-1669 c.c. e art. 2043 c.c.); in via riconvenzionale, avanzava domanda di condanna avverso al pagamento della somma di complessivi € Parte_1
67.253,52, oltre interessi, a titolo di parziale corrispettivo per i lavori svolti.
nel costituirsi, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva quanto alla domanda avanzata ai sensi dell'art. 1669 c.c. per non avere il committente azione diretta avverso il subappaltatore;
nel merito, contestava ogni addebito di responsabilità a suo carico, valorizzando gli esiti della A.T.P. e la dichiarazione sottoscritta dal committente.
Acquisito il fascicolo del procedimento per A.T.P. ed istruita la causa mediante C.T.U.
a mezzo dell'Ing. e prova orale, con sentenza n.° 778/2023 il Tribunale di Per_3
Bergamo rigettava le domande attoree;
accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l'effetto, condannava l'attore a versare, Controparte_1
in favore di quest'ultimo, la somma di € 67.253,52, oltre interessi, nonché, poneva le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore.
Per quanto ancora rileva, così argomentava il Tribunale:
i)l'oggetto del giudizio è rappresentato dal contratto di subappalto concluso in data 5
maggio 2015 tra la subappaltatrice e l' avente Controparte_2 Controparte_1 ad oggetto la fornitura di quattro serramenti scorrevoli “IAM Luce” e di cinque serramenti “IAM Crystal Sculptures” per il complessivo importo di € 45.000,00;
ii) è infondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_2
in relazione alla domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 1669 c.c. poiché
[...]
tale norma, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale nella quale, a titolo di concorso con l'appaltatore, possono incorrere tutti i soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, per colpa professionale abbiano contribuito alla determinazione dell'evento dannoso (Cass. n.° 17874/2013, Cass. n.° 18289/2020);
iii) provata l'esistenza delle infiltrazioni, non sono condivisibili le conclusioni tratte dal
C.T.U. (Ing. in relazione all'individuazione delle cause: la conclusione elaborata Per_3
al termine del procedimento per A.T.P., laddove, aveva ipotizzato che l'infiltrazione potesse insinuarsi da sotto la guaina adesiva superiore e trovare un varco nella prima fascia di guaina bituminosa, stimando in € 2.161,84 il costo di ripristino, non è
supportata da alcun tipo di accertamento tecnico e di verifiche di riscontro, è stata contestata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio di merito ed è contraria alle stesse allegazioni contenute nel ricorso per A.T.P. depositato dall'appaltatrice; d'altro conto, l'esecuzione dell'intervento di rifacimento complessivo della struttura di sostegno della parete finestrata, eseguito, in via autonoma, dall'attore nei mesi di settembre/ottobre 2018, ha impedito di individuare nel contradditorio delle parti, sia lo stato dei serramenti sia il difetto costruttivo all'origine dei fenomeni infiltrativi e la relativa imputabilità all'appaltatore, ovvero, al subappaltatore, sia la necessità, o meno,
dell'intervento di riparazione eseguito dall'attore per un costo di complessivi € 58.413,60, essendo del tutto apodittiche e contradditorie le conclusioni tratte dal C.T.U.
sulla questione e di cui alla perizia depositata in data 27.10.2021; la condotta tenuta del committente, dunque, non ha consentito di accertare la dimensione e/o la gravità delle infiltrazioni, l'imputabilità delle stesse in capo all'appaltatore ovvero al subappaltatore,
né ha consentito alle società convenute di fornire la prova liberatoria, prevedendo l'art. 1669 c.c. una presunzione semplice di responsabilità a carico del costruttore;
iii) quanto alla domanda risarcitoria ex art. 1667 c.c., dalle risultanze documentali si evince che le vetrate installate da erano integre per cui i vizi lamentati Controparte_2
dall'attore (graffi, scalfitture e fenomeni di rifrazione) non rientrano nel concetto di vizio della cosa ai sensi dell'art. 1667 c.c., essendo riconducibili ad un'attività successiva ed indipendente alla posa del subappaltatore, a nulla rilevando la causa degli stessi, poiché
il committente e avevano concordato di porvi rimedio tramite Controparte_1
un intervento di levigatura eseguito da il cui costo è stato integralmente Controparte_6
sostenuto da Controparte_1
Secondo il Tribunale è' fondata l'eccezione di decadenza dell'attore per tardività della denuncia, avanzata da in quanto ha Controparte_1 Parte_1
denunciato i vizi che erano ancora presenti all'esito dell'intervento di levigatura solamente in data 21.9.2016, ossia oltre il termine di 60 giorni che decorre dall'ultimazione dei lavori eseguiti da (28.4.2016), mentre va accolta la Controparte_6
domanda riconvenzionale svolta da per la complessiva Controparte_1
somma di € 67.253,52 trattandosi di somma non contestata e non paralizzata dall'eccezione riconvenzionale di compensazione svolta dall'attore;
La sentenza veniva gravata, sia da (appellante principale), sia da Parte_1 (appellante incidentale), mentre Controparte_1 Controparte_2
restava contumace.
All'udienza del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di . Parte_1
Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1669 c.c. per aver il
Tribunale ritenuto che oggetto della causa fosse il contratto di subappalto concluso tra e con conseguente inapplicabilità del criterio Controparte_1 Controparte_2
disciplinante il riparto dell'onere della prova nelle ipotesi di responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto non condivisibili le conclusioni del C.T.U. relative alla causa delle infiltrazioni ed abbia omesso di valutare la copiosa documentazione fotografica e i filmati versati agli atti, comprovanti lo stato dei serramenti e le opere di riparazione progressivamente eseguite sino all'intervento risolutivo di rifacimento della struttura di sostegno della parete finestrata, sulla cui base lo stesso C.T.U., aveva elaborato le proprie considerazioni.
Lamenta, altresì, l'omesso esame delle dichiarazioni confessorie contenute negli atti del procedimento per A.T.P..
Con il terzo motivo contesta l'assunto del Tribunale secondo cui egli aveva prestato acquiescenza alle risultanze dell' e tramite l'intervento di rifacimento CP_9
complessivo della struttura di sostegno della parete finestrata, eseguito nei mesi di ottobre/novembre 2018, aveva impedito alle parti convenute di verificare nel contradditorio lo stato dei serramenti antecedenti ai lavori di riparazione e la necessità, o meno, degli interventi eseguiti.
Con il quarto motivo si duole dell'affermazione secondo cui le conclusioni sulla causa delle infiltrazioni rese dal C.T.U. sono state assunte senza un confronto con lo stato dei luoghi antecedente all'esecuzione dell'intervento risolutivo.
Con il quinto motivo lamenta che il primo giudice abbia attribuito al C.T.U. Ing. Per_3
una scarsa credibilità sul mero presupposto della contrarietà tra le conclusioni da ella rese al termine del procedimento per a.t.p. rispetto a quelle rese nel giudizio di primo grado.
Con il sesto motivo contesta l'affermazione secondo cui egli, eseguendo l'intervento di integrale rifacimento della struttura di sostegno della parete finestrata, avrebbe impedito alle parti convenute di individuare nel contraddittorio il difetto all'origine delle infiltrazioni e l'importo delle opere necessarie al ripristino della funzionalità dell'opera.
Con il settimo motivo censura la decisione nella parte in cui il primo giudice ha posto a suo carico l'assolvimento dell'onere probatorio della causa delle infiltrazioni,
nonostante l'art. 1669 c.c., configuri una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico dell'appaltatore.
Con l'ottavo motivo e il nono motivo censura l'accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c. per tardività della denuncia.
Deduce di aver azionato la domanda di garanzia ex art. 1667 c.c. in relazione al vizio originario delle vetrate, tempestivamente denunciato e riconosciuto dalla stessa appaltatrice che aveva incaricato per l'esecuzione dell'intervento di Controparte_6
rimozione.
In ogni caso, rileva di aver tempestivamente denunciato, con e-mail del 13.7.2016, anche i vizi residuati all'esito delle operazioni eseguite da Controparte_6
Appello incidentale di Controparte_1
Con il primo motivo lamenta l'omesso rimborso, in suo favore e da parte del soccombente , delle spese di C.T.P. sostenute nel giudizio di primo Parte_1
grado per un importo di complessivi € 2.000,00, oltre accessori, come da fattura allegata alla memoria di replica.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provato che avesse posato de,lle vetrate perfettamente integre. Controparte_2
Con il terzo motivo, per il caso di accoglimento delle domande attoree, reitera la domanda di regresso ex art. 1670 c.c. ed, in via subordinata, le domande di manleva ex artt. 1669-1667-1668 e 2043 c.c. nei confronti di Controparte_2
----------------
Appello principale di . Parte_1
I primi sette motivi di appello principale vengono trattati congiuntamente, attesa l'omogeneità delle questioni coinvolte.
La Corte non condivide la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha disatteso le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. (Ing. , in relazione alle cause del Per_3
fenomeno infiltrativo.
Non è, difatti, censurabile il modus operandi del consulente poiché la stessa, benché
intervenuta su uno stato dei luoghi modificato per effetto delle opere riparative eseguite dal committente, ha fondato le risposte ai quesiti sottoposti dal primo giudice su “tutto quanto è stato documentato agli atti (foto, filmati, fatture) e sulla narrazione e ricostruzione logica delle relative sequenze fatta con l'ausilio del CTP di parte attorea, che ha ricostruito la genesi degli interventi ed ampiamente documentato quello definitivo di indagine “distruttiva” e riparazione/ricostruzione in tutti i suoi sviluppi”
(cfr.: pag. 6 elaborato definitivo del 27.1.2022).
L'elaborato peritale non si risolve in un'acritica adesione alle valutazioni rese dal C.T.P.
attoreo (Ing. all'esito dell'indagine invasiva condotta (doc. 18 fascicolo Persona_4
attoreo) in quanto tutta la documentazione attorea in atti, tra cui filmati e fotografie,
prodotta al fine della prova del fenomeno infiltrativo e degli interventi riparativi eseguiti,
è stata attentamente esaminata e vagliata dal C.T.U. che, all'esito della disamina, l'ha ritenuta idonea a dimostrare, sia lo sviluppo del fenomeno infiltrativo sia il nesso causale tra l'intervento di rifacimento della struttura di appoggio della parete finestrata che i difetti accertati come concause del fenomeno.
In sostanza, questo Collegio ritiene di conformarsi alle risultanze del C.T.U. secondo cui il fenomeno infiltrativo, è stato determinato da una pluralità di concause: criticità
della guaina adesiva superiore (scollamenti/strappo) e inferiore (tagli e scollature in corrispondenza del risvolto al piede del blocco del serramento), disuniformità del cordolo d'appoggio, spessoramenti connessi a supporto della vasca, tassellature d'aggancio della vasca con foratura della guaina sottostante, incauta operazione di fiammatura della guaina che ha danneggiato le siliconature interne della vasca drenante d'acciaio, parziale otturazione e dubbia efficienza dei tubicini di drenaggio della vasca
(cfr.: pagg.14-15 relazione peritale del 17.12.2020).
Né, può ravvedersi una contraddittorietà tra le conclusioni suesposte e quelle rese al termine del procedimento per A.T.P., in quanto le criticità relative alla guaina adesiva,
erano già state riscontrate nel procedimento di A.T.P. e le ulteriori concause sono state individuate preso atto della sopravvenuta documentazione in atti comprovante l'espandersi del fenomeno infiltrativo e l'esecuzione degli interventi riparativi.
Individuate le cause delle infiltrazioni, il C.T.U., chiamato a fornire chiarimenti ed un'integrazione alla relazione peritale del 17.12.2020, ha individuato una pari quota di responsabilità tra e nella misura del 50% Controparte_1 Controparte_2
ciascuna, argomentando che le concause riscontrate sono da attribuire “all'effetto di una
scarsa sinergia” tra l'operatività dell'impresa edile e quella della ditta serramentista
“tanto vero che se alcune operazioni della possono aver danneggiato CP_2
irrimediabilmente la guaina isolante, responsabile della stessa e della sua integrità in
cantiere è l'impresa appaltatrice principale, che in più avrebbe dovuto CP_1
verificare e garantire l'idoneità del cordolo d'appoggio al peso e alle sollecitazioni dei
serramenti” (cfr.: pag. 8 elaborato definitivo del 27.1.2022, pag. 7 precisazioni e integrazioni alla consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, e sono solidamente Controparte_1 Controparte_2
responsabili, nella misura del 50% ciascuna, del danno da infiltrazioni ai sensi dell'art. 1669 c.c..
, invocando la corresponsabilità ex art. 1669 c.c. dell'appaltatrice e della Parte_1
subappaltatrice per i gravi difetti costruttivi, ha lamentato un danno patrimoniale di complessivi € 72.122,60, di cui € 58.413,60 pari alla spesa sostenuta per il rifacimento complessivo della struttura di sostegno della parete finestrata, € 1.586,00 pari alla spesa per il suo soggiorno in hotel durante l'esecuzione dell'intervento ed € 12.123,00 pari alla spesa per interventi di sistemazione parziali e attività di ricerca (rispettivamente,
docc. 20-21-22 fascicolo attoreo). L'intervento risolutivo di rifacimento complessivo della parete finestrata, realizzato dall'attore dal 29.10.2018 al 16.11.2018 a fronte di vari tentativi di riparazione rivelatisi infruttuosi, è da ritenersi congruo e legato da un nesso causale con i difetti accertati: lo stesso C.T.U,. aveva individuato l'intervento necessario ad eliminare i difetti riscontrati nel rifacimento completo della struttura di appoggio (cordolo-impermeabilizzazione-
vasca di contenimento e drenaggio) “così come effettivamente è stato operato” (cfr.:
pagg.15-17 elaborato peritale).
Tuttavia, dalla spesa complessiva denunciata dall'attore (€ 58.413,60, doc. 20 fascicolo attoreo) sono da decurtare i seguenti importi:
- € 976,00 di cui alla fattura n.° 101/2018 di OT AM per “smontaggio armadio a causa di allagamento del locale di alloggio dello stesso, trasporto in nostro magazzino e successivo rimontaggio” in quanto l'attore non ha specificatamente allegato, né si è
offerto di provare l'allagamento che avrebbe reso necessario l'intervento di smontaggio;
- € 7.320,00 di cui alla fattura n. 130/2018 di Traslochi Segnini, in difetto di specifica allegazione e prova della necessità di liberare l'unità abitativa da mobili e arredi durante l'intervento di riparazione limitato alla parete finestrata;
- € 8.052,00 per la posa parquet, in assenza di specifiche allegazioni.
Pertanto, il costo per l'intervento di riparazione va rideterminato in € 42.065,60, al netto delle menzionate spese di smontaggio, trasloco e posa parquet.
ha, inoltre, diritto al rimborso della spesa, di complessivi € 1.586,00 Parte_1
(doc. 21 fascicolo attoreo), sostenuta per il soggiorno in hotel durante l'esecuzione dei lavori nei mesi di ottobre/novembre 2018.
Non è dovuto, invece, il rimborso dell'importo di € 12.123,00 (doc. 22 fascicolo attoreo) in quanto spesa superflua non essendosi rivelati risolutivi gli interventi di sistemazione parziale.
Parimenti, nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo state genericamente allegate le circostanze di fatto integranti il disagio abitativo patito dal committente e dalla sua famiglia a causa delle infiltrazioni nell'unità abitativa.
L'ottavo e il nono motivo di appello principale sono infondati.
, azionando la domanda ai sensi dell'art. 1667 c.c. nei confronti di Parte_1
ha lamentato che la parete finestrata era risultata affetta da Controparte_1
“graffi e scalfitture diffusi su tutti i vetri e problemi di rifrazione” (pag. 2 atto di citazione), vizi che l'appaltatrice aveva a sua volta contestato alle subappaltatrici e e per cui aveva introdotto il procedimento per A.T.P.. Controparte_6 Controparte_2
I vizi delle vetrate per i quali il committente ha inteso far valere la garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c. sono, dunque, sia i graffi e le scalfitture ancora presenti nonostante l'intervento di molatura – levigatura eseguito da sia gli effetti di Controparte_6
rifrazione imputabili all'operato di quest'ultima, che avrebbe Pt_2 Parte_1
dovuto denunciare entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori di in data 28.4.2016, come correttamente evidenziato dal primo giudice. Controparte_6
La comunicazione via e-mail del 13.7.2016, invocata dall'appellante a sostegno della tempestività della denuncia, è dunque tardiva.
Appello incidentale di Controparte_1
In relazione al primo motivo la Corte osserva che Controparte_1
è risultato soccombente in relazione alla domanda attorea ex art. 1669 c.c. per cui nulla
è dovuto a titolo di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte sostenute nel giudizio di primo grado.
Il rigetto della domanda attorea avanzata ai sensi dell'art. 1667 c.c. assorbe
l'analisi del secondo motivo di appello incidentale.
Le domande di manleva nei confronti di riproposte espressamente con Controparte_2
il terzo motivo di appello incidentale, sono da rigettarsi, attesa l'accertata corresponsabilità di entrambe le parti convenute per i difetti costruttivi rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. e il rigetto della domanda attorea azionata ai sensi dell'art. 1667 c.c..
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, e Controparte_1
sono tenute a versare in solido tra loro, in favore di Controparte_2 Parte_1
l'importo di complessivi € 43.651,60, nella misura del 50% ciascuna, a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni ai sensi dell'art. 1669 c.c., oltre interessi dalla data della sentenza la saldo.
Va operata la compensazione del credito risarcitorio con il controcredito di € 67.253,53,
oltre interessi, che vanta nei confronti di Controparte_1 Pt_1
in forza della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, non oggetto
[...]
di una specifica censura, per cui va condannato a versare in favore di Parte_1
la somma di € 45.427,72, oltre interessi dalla data Controparte_1
della sentenza al saldo.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza si compensano per l'intero le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (appellante principale) e da Parte_1 [...] (appellante incidentale) avverso la sentenza n.° 778/2023 del Controparte_1
Tribunale di Bergamo, in sua parziale riforma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna e a corrispondere in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, in favore di la somma di complessivi € 43.651,60, nella Parte_1
misura del 50% ciascuna, a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni ai sensi dell'art. 1669 c.c., oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
- operata la compensazione del credito risarcitorio con il controcredito di € 67.253,52
che vanta nei confronti di Controparte_1 Parte_1
condanna a versare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 45.427,72, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
- conferma nel resto;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, nonché, quelle di
A.T.P. e di C.T.U.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al Controparte_1
contributo unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente estensore
EP ER
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1226 c.c.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP ER Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 425/2023 R.G. discussa all'udienza del 30.4.2025 e promossa
da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MASSIMO GIAVAZZI e dall'avv. DANIELA CARRARA ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. MASSIMO GIAVAZZI.
APPELLANTE
contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO VI
IU TI ed elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN GIORGIO
15, FIORANO AL SERIO (BG) presso lo studio del difensore avv. CLAUDIO VI IU TI.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, pubblicata in data 13.4.2023 con il n.° 778/2023
CONCLUSIONI
Di : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
in via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento del al Controparte_1
contratto di appalto del 6/2/2015 e la concorrente responsabilità ex art. 1669 c.c. della società per i gravi vizi costruttivi derivanti dalle infiltrazioni d'acqua; Controparte_2
- per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 1669 c.c., il Controparte_1
(agli effetti della compensazione di quanto risultasse dovuto a saldo del
[...]
corrispettivo di appalto, e, per la restante parte, solo nell'ipotesi di suo ritorno in bonis)
e in via tra loro solidale, a risarcire al sig. (i) il danno Controparte_2 Parte_1
patrimoniale, pari all'importo di € 72.122,60 (DOCC. 20, 21, 22), o al diverso maggiore o minore importo che risultasse dovuto;
(ii) il danno non patrimoniale da disagio abitativo, nella misura che risultasse dovuta con valutazione equitativa ai sensi dell'art. in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inadempimento del al Controparte_1
contratto di appalto del 6/2/2015 e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 1667 c.c.,
la detta società a risarcire (agli effetti della compensazione di quanto risultasse dovuto a saldo del corrispettivo di appalto, e, per la restante parte, solo nell'ipotesi di suo ritorno in bonis) al sig. (i) il danno patrimoniale, pari all'importo di € Parte_1
72.122,60 (DOCC. 20, 21, 22), o il diverso maggiore o minore importo che risultasse dovuto, per i vizi dell'opera derivanti dalle infiltrazioni d'acqua; (ii) il danno non patrimoniale da disagio abitativo, nella misura che risultasse dovuta con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
in ogni caso:
- condannare il ai sensi dell'art. 1667 c.c., a Controparte_1
risarcire (agli effetti della compensazione di quanto risultasse dovuto a saldo del corrispettivo di appalto, e, per la restante parte, solo nell'ipotesi di suo ritorno in bonis)
il sig. del minore valore degli infissi per le scalfitture e i graffi, come Parte_1
accertato dal CTU nell'importo di € 19.476,11 (CTU/PAG. 13; INTEGRAZIONE
ALLA CTU/PAG. 4; REPLICA DEL CTU ALLE OSSERVAZIONI DEI CTP/PAG.
4), o nel diverso maggiore o minore importo che risultasse dovuto;
- condannare il (agli effetti della compensazione Controparte_1
di quanto dallo stesso preteso a saldo del corrispettivo di appalto, e, per la restante parte,
solo nell'ipotesi di suo ritorno in bonis) e la società in via tra loro Controparte_2
solidale, a rifondere al sig. l'importo di € 15.554,12, o il diverso Parte_1
importo che risultasse dovuto, per le spese di ATP (DOC. 23); - rigettare la domanda riconvenzionale del in quanto infondata in fatto Controparte_1
e in diritto;
- rigettare l'appello incidentale del Controparte_1
- pronunciare ogni consequenziale statuizione in merito alle spese di lite e di CTU;
- condannare le parti soccombenti al pagamento degli interessi legali (moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio) e disporre la rivalutazione monetaria sulle somme rivendicate.”
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, contrariis reiectis, voler così
giudicare:
Nel merito:
1) - rigettare l'appello di in quanto destituito di ogni fondamento in Parte_1
fatto e in diritto e,
- in parziale riforma della sentenza n. 778/2023 dell'11-13 aprile 2023 del Tribunale di
Bergamo, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Brambilla, emessa all'esito del
procedimento n. 3532/2019 R.G., condannare a rimborsare al Parte_1
le spese sostenute per l'intervento del consulente Controparte_1
di parte nominato da quest'ultimo per € 2.000,00, oltre Cassa Previdenziale ed IVA nelle
misure di Legge, e
- confermare per il resto la sentenza n. 778/2023 dell'11-13 aprile 2023 del Tribunale
di Bergamo, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Brambilla, emessa all'esito del
procedimento n. 3532/2019 R.G.;
2) in via subordinata, rigettare l'appello di in quanto destituito di ogni Parte_1 fondamento in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza n. 778/2023 del
10-13 aprile 2023 del Tribunale di Bergamo, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa
Brambilla, emessa all'esito del procedimento n. 3532/2019 R.G.;
3) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello
principale proposto da riformando la descritta sentenza n. 778/2023 Parte_1
dell'11-13 aprile 2023 del Tribunale di Bergamo, acclaratane la responsabilità ai sensi
dell'art. 1670 C.C., dichiarare in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, tenuta a garantire il in relazione Controparte_1
agli effetti del predetto accoglimento delle richieste dell'attore in relazione ai difetti di
infiltrazione sui serramenti descritti nella citazione introduttiva del primo grado, ai vizi
relativi ai graffi ed effetti di rifrazione sulle vetrate, e per le conseguenti domande di
rimborso, ristoro e risarcimento e, conseguentemente, condannare a Controparte_2
rifondere al tutte le somme che venissero accertate e/o Controparte_1
liquidate in corso di causa a carico del medesimo e che quest'ultimo fosse CP_1
condannato a pagare in favore di Parte_1
4) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello
principale proposto da riformando la predetta sentenza n. 778/2023 Parte_1
dell'11-13 aprile 2023 del Tribunale di Bergamo, ove non venga riconosciuta l'azione
in regresso ex art. 1670 C.C., acclaratane la responsabilità ai sensi degli artt. 1667,
1668 e 1669 C.C., dichiarare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, tenuta a rifondere al quanto Controparte_1
quest'ultimo fosse tenuto a pagare ad in relazione ai difetti di Parte_1
infiltrazione sui serramenti descritti nella citazione introduttiva del primo grado, ai vizi relativi ai graffi ed effetti di rifrazione sulle vetrate, e per le conseguenti domande di
rimborso, ristoro e risarcimento, e conseguentemente condannare a Controparte_2
rifondere al tutte le somme che venissero accertate e/o Controparte_1
liquidate in corso di causa a carico del medesimo e che quest'ultimo fosse CP_1
condannato a pagare in favore di Parte_1
5) in estremo subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale
proposto dal Dott. riformando la predetta sentenza n. 778/2023 Parte_1
dell'11-13 aprile 2023 del Tribunale di Bergamo, acclarata la responsabilità di
ai sensi dell'art. 2043 C.C., condannare in persona Controparte_2 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Controparte_1
tutte le somme cui quest'ultimo fosse condannato a pagare in corso di causa a
[...]
favore di Parte_1
6) in ogni caso: confermare la sentenza n. 778/2013 dell'11-13 aprile 2023 del
Tribunale di Bergamo, Sezione IV Civile, Giudice Dott.ssa Brambilla, nella parte in cui
ha condannato a versare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 67.253,52, oltre agli interessi moratori a decorrere dal 20
[...]
dicembre 2016 sino al saldo, rigettando l'appello di sul punto;
Parte_1
in subordine: acclaratane l'obbligazione, condannare a pagare al Parte_1
a titolo di parziale corrispettivo per i lavori svolti Controparte_1
da in relazione all'appalto oggetto del contratto del 6 Controparte_1
febbraio 2015, le seguenti somme: € 40.000,00 oltre IVA 10%, per il totale di €
44.000,00 a saldo della rata d'acconto in relazione al SAL n. 11 come da fattura 76/2016
(doc. 41 FPG) € 21.139,56, oltre IVA 10%, per il totale di € 23.253,52 a titolo di ritenute a garanzia il tutto oltre interessi moratori dal 20 dicembre 2016 sino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: previa revoca parziale delle ordinanze istruttorie emesse dal
Tribunale di Bergamo nelle date del 21 gennaio 2021, 1° settembre 2021, 23 novembre
2021, 11 ottobre 2022, nonché di Questa Ecc.ma Corte del 27 settembre 2023, si chiede
di ammettere i seguenti capitoli di prova da sottoporre ai testi indicati in calce a
ciascuno di essi:
3) “E' vero che in periodo compreso fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2016 la
Direzione Lavori chiedeva la rimozione della pellicola di protezione delle vetrate dei
serramenti?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
4) “E' vero che la si opponeva alla rimozione delle pellicole di CP_1
protezione delle vetrate?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
5) “E' vero che il 6 febbraio 2016 la Direzione Lavori, per mezzo dell'arch. Per_1
ordinava la rimozione della pellicola da effettuarsi nella giornata stessa?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
6) “E' vero che l'8 febbraio 2016 personale della incaricata dalla Controparte_4
Direzione Lavori per la posa del parquet, procedeva alla rimozione della pellicola di
protezione dalle vetrate degli infissi?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
7) “E' vero che tra l'8 febbraio 2016 e il 22 febbraio 2016 presso il cantiere per la
ristrutturazione dell'appartamento dell'attore, il personale della Controparte_4 svolgeva lavorazioni in prossimità dei serramenti del lato nord?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
13) “E' vero che il Dott. e la Direzione Lavori davano il loro consenso Parte_1
all'appaltatrice all'intervento di ” CP_5 CP_1
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
14) “E' vero che le operazioni di rimozione dei graffi erano svolte da personale di
dal 29 marzo 2016 al 28 aprile 2016?” Controparte_6
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
15) “E' vero che i serramenti posati nell'appartamento del dott. sono Persona_2
stati consegnati dal personale di ” Controparte_2
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
16) “E' vero che il personale di ha proceduto alla posa in opera degli Controparte_2
infissi dell'appartamento del Dott. ” Parte_1
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
17) “E' vero che il personale di ha realizzato e posato il sistema di Controparte_2
drenaggio della vasca di contenimento del meccanismo di scorrimento dei serramenti?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
18) “E' vero che il 15 settembre 2016 il personale dell' svolgeva presso CP_1
l'appartamento del Dott. una prova di allagamento con getti d'acqua senza Pt_1
riscontrare alcuna infiltrazione dal serramento del lato nord?”
Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
19) “E' vero che, durante il sopralluogo del 29 settembre 2016, il personale della
rimuoveva e ricollocava la soglia in metallo?” CP_2 Testi: Ing. Geom. Testimone_1 Testimone_2
Si indicano a testimoni:
- Ing. via Fornaci, 12, AN BA, (BG) Testimone_1
- Geom. via Gustinelli, 3 AN BA (BG) Testimone_2
Si chiede interrogatorio formale del legale rappresentante di sui Controparte_2
capitoli qui formulati ed indicati ai nn. 15), 16), 17), 18), 19)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.4.2019 conveniva in giudizio, Parte_1
avanti il Tribunale di Bergamo, e esponendo: Controparte_1 Controparte_2
di aver concluso in data 6.2.2015 un contratto di appalto con Controparte_1
avente ad oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di ampliamento dell'unità immobiliare di sua proprietà, posta al sesto piano del condominio sito in
Bergamo, via San Benedetto 6;
che aveva subappaltato a la fornitura e la Controparte_1 Controparte_2
messa in opera dei serramenti in vetro, fissi e a scorrimento, costituenti una vetrata a chiusura, su un lato, del perimetro della casa;
che la parete finestrata era risultata affetta da infiltrazioni d'acqua, rilevanti quali gravi difetti costruttivi ai sensi dell'art. 1669 c.c., nonché, da graffi, scalfitture e problemi di rifrazione, rilevanti quali vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c.;
che aveva, a sua volta, denunciato l'esistenza dei vizi e difetti Controparte_1
lamentati dal committente alle subappaltatrici Controparte_7 Controparte_6
(quest'ultima era stata incaricata di eseguire un'operazione di rimozione dei graffi e delle scalfitture riscontrati sulle vetrate) ed aveva introdotto un procedimento per A.T.P.;
che la relazione peritale depositata al termine del procedimento per A.T.P. (Ing. Per_3
, aveva confermato la presenza di graffi e fenomeni di rifrazione sulle vetrate,
[...]
nonostante le operazioni di levigatura eseguite da stimando Controparte_6
un'incidenza media del danneggiamento sul valore a nuovo dei serramenti nella misura tra il 30% e il 40% e, quanto ai gravi difetti costruttivi ex art. 1669 c.c., aveva ipotizzato che l'infiltrazione potesse insinuarsi da sotto la guaina adesiva superiore, connotata da criticità (parziali scollamenti e taglio isolato), sottostimando, per l'effetto, i costi necessari per l'eliminazione del fenomeno infiltrativo, prevedendo sostanzialmente il mero rifacimento della guaina;
che nell'agosto 2018 il tecnico Ing. da lui incaricato, all'esito di Persona_4
un'indagine invasiva con intervento di asportazione della finestratura e apertura della cassaforma, aveva individuato un insieme di concause del fenomeno infiltrativo,
determinate da vistosi errori di messa in posa riguardanti il sistema di drenaggio della vasca di contenimento del meccanismo di scorrimento dei serramenti, la realizzazione del cordolo di appoggio, la modalità di posa e realizzazione della cassaforma stessa;
che nei mesi di ottobre/novembre 2018, al fine di risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni d'acqua, aveva eseguito l'intervento di rifacimento complessivo della struttura di sostegno della parete finestrata, sostenendo una spesa di complessivi €
58.413,60.
Invocando la corresponsabilità ex art. 1669 c.c. di entrambe le società convenute per i gravi difetti costruttivi (infiltrazioni d'acqua provenienti dalla parete finestrata) e la responsabilità ex art. 1667 c.c. dell'appaltatrice per i vizi Controparte_1 dell'opera (graffi e le scalfitture), in principalità chiedeva: 1) la condanna ai sensi dell'art. 1669 c.c. di e di in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua per un totale di complessivi €
72.122,60, o al diverso maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 2) la condanna di ai sensi dell'art. 1667 Controparte_1
c.c., al risarcimento, in suo favore, del minore valore degli infissi per la scalfitture e i graffi, come accertato dal C.T.U. in sede di a.t.p. in complessivi € 42.700,00, o nel diverso maggiore o minore importo;
3) la condanna di e di Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento Controparte_2
per A.T.P., quantificate in € 15.554,12.
nel costituirsi per il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
quanto ai graffi e alle scalfitture eccepiva la decadenza del committente dall'azione ex art. 1667 c.c. per tardività della denuncia dei vizi e contestava ogni addebito di responsabilità, allegando che tali vizi non erano stati determinati dalle operazioni di pulizia eseguite dalla subappaltatrice bensì, erano presenti fin dalla Controparte_8
consegna dei serramenti da parte di ed, in subordine, eccepiva la Controparte_2
responsabilità del committente che, tramite la direzioni lavori e nonostante il parere contrario dell'appaltatrice, aveva ordinato la rimozione delle pellicole protettive esponendo le vetrate ai graffi derivanti dalle attività lavorative in essere nel cantiere;
quanto alle infiltrazioni d'acqua, rilevava l'assenza di prova del fenomeno infiltrativo,
contestava la relazione dell'Ing. in quanto redatta all'esito di un Persona_4
intervento invasivo eseguito dall'attore in difetto del contradditorio con le controparti, eccepiva l'inopponibilità della dichiarazione con cui il committente, in presenza di aveva escluso che le infiltrazioni d'acqua fossero imputabili a vizi dei Controparte_2
prodotti utilizzati dalla subappaltatrice o a difetti della posa in opera.
Chiedeva, dunque, in principalità, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, di essere manlevato ai sensi dell'art. 1670 c.c. da di quanto fosse tenuto a Controparte_2
versare in favore di ( e in via ulteriormente subordinata ai sensi degli Parte_1
artt. 1667-1668-1669 c.c. e art. 2043 c.c.); in via riconvenzionale, avanzava domanda di condanna avverso al pagamento della somma di complessivi € Parte_1
67.253,52, oltre interessi, a titolo di parziale corrispettivo per i lavori svolti.
nel costituirsi, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva quanto alla domanda avanzata ai sensi dell'art. 1669 c.c. per non avere il committente azione diretta avverso il subappaltatore;
nel merito, contestava ogni addebito di responsabilità a suo carico, valorizzando gli esiti della A.T.P. e la dichiarazione sottoscritta dal committente.
Acquisito il fascicolo del procedimento per A.T.P. ed istruita la causa mediante C.T.U.
a mezzo dell'Ing. e prova orale, con sentenza n.° 778/2023 il Tribunale di Per_3
Bergamo rigettava le domande attoree;
accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da e, per l'effetto, condannava l'attore a versare, Controparte_1
in favore di quest'ultimo, la somma di € 67.253,52, oltre interessi, nonché, poneva le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore.
Per quanto ancora rileva, così argomentava il Tribunale:
i)l'oggetto del giudizio è rappresentato dal contratto di subappalto concluso in data 5
maggio 2015 tra la subappaltatrice e l' avente Controparte_2 Controparte_1 ad oggetto la fornitura di quattro serramenti scorrevoli “IAM Luce” e di cinque serramenti “IAM Crystal Sculptures” per il complessivo importo di € 45.000,00;
ii) è infondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_2
in relazione alla domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 1669 c.c. poiché
[...]
tale norma, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale nella quale, a titolo di concorso con l'appaltatore, possono incorrere tutti i soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, per colpa professionale abbiano contribuito alla determinazione dell'evento dannoso (Cass. n.° 17874/2013, Cass. n.° 18289/2020);
iii) provata l'esistenza delle infiltrazioni, non sono condivisibili le conclusioni tratte dal
C.T.U. (Ing. in relazione all'individuazione delle cause: la conclusione elaborata Per_3
al termine del procedimento per A.T.P., laddove, aveva ipotizzato che l'infiltrazione potesse insinuarsi da sotto la guaina adesiva superiore e trovare un varco nella prima fascia di guaina bituminosa, stimando in € 2.161,84 il costo di ripristino, non è
supportata da alcun tipo di accertamento tecnico e di verifiche di riscontro, è stata contestata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio di merito ed è contraria alle stesse allegazioni contenute nel ricorso per A.T.P. depositato dall'appaltatrice; d'altro conto, l'esecuzione dell'intervento di rifacimento complessivo della struttura di sostegno della parete finestrata, eseguito, in via autonoma, dall'attore nei mesi di settembre/ottobre 2018, ha impedito di individuare nel contradditorio delle parti, sia lo stato dei serramenti sia il difetto costruttivo all'origine dei fenomeni infiltrativi e la relativa imputabilità all'appaltatore, ovvero, al subappaltatore, sia la necessità, o meno,
dell'intervento di riparazione eseguito dall'attore per un costo di complessivi € 58.413,60, essendo del tutto apodittiche e contradditorie le conclusioni tratte dal C.T.U.
sulla questione e di cui alla perizia depositata in data 27.10.2021; la condotta tenuta del committente, dunque, non ha consentito di accertare la dimensione e/o la gravità delle infiltrazioni, l'imputabilità delle stesse in capo all'appaltatore ovvero al subappaltatore,
né ha consentito alle società convenute di fornire la prova liberatoria, prevedendo l'art. 1669 c.c. una presunzione semplice di responsabilità a carico del costruttore;
iii) quanto alla domanda risarcitoria ex art. 1667 c.c., dalle risultanze documentali si evince che le vetrate installate da erano integre per cui i vizi lamentati Controparte_2
dall'attore (graffi, scalfitture e fenomeni di rifrazione) non rientrano nel concetto di vizio della cosa ai sensi dell'art. 1667 c.c., essendo riconducibili ad un'attività successiva ed indipendente alla posa del subappaltatore, a nulla rilevando la causa degli stessi, poiché
il committente e avevano concordato di porvi rimedio tramite Controparte_1
un intervento di levigatura eseguito da il cui costo è stato integralmente Controparte_6
sostenuto da Controparte_1
Secondo il Tribunale è' fondata l'eccezione di decadenza dell'attore per tardività della denuncia, avanzata da in quanto ha Controparte_1 Parte_1
denunciato i vizi che erano ancora presenti all'esito dell'intervento di levigatura solamente in data 21.9.2016, ossia oltre il termine di 60 giorni che decorre dall'ultimazione dei lavori eseguiti da (28.4.2016), mentre va accolta la Controparte_6
domanda riconvenzionale svolta da per la complessiva Controparte_1
somma di € 67.253,52 trattandosi di somma non contestata e non paralizzata dall'eccezione riconvenzionale di compensazione svolta dall'attore;
La sentenza veniva gravata, sia da (appellante principale), sia da Parte_1 (appellante incidentale), mentre Controparte_1 Controparte_2
restava contumace.
All'udienza del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di . Parte_1
Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1669 c.c. per aver il
Tribunale ritenuto che oggetto della causa fosse il contratto di subappalto concluso tra e con conseguente inapplicabilità del criterio Controparte_1 Controparte_2
disciplinante il riparto dell'onere della prova nelle ipotesi di responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto non condivisibili le conclusioni del C.T.U. relative alla causa delle infiltrazioni ed abbia omesso di valutare la copiosa documentazione fotografica e i filmati versati agli atti, comprovanti lo stato dei serramenti e le opere di riparazione progressivamente eseguite sino all'intervento risolutivo di rifacimento della struttura di sostegno della parete finestrata, sulla cui base lo stesso C.T.U., aveva elaborato le proprie considerazioni.
Lamenta, altresì, l'omesso esame delle dichiarazioni confessorie contenute negli atti del procedimento per A.T.P..
Con il terzo motivo contesta l'assunto del Tribunale secondo cui egli aveva prestato acquiescenza alle risultanze dell' e tramite l'intervento di rifacimento CP_9
complessivo della struttura di sostegno della parete finestrata, eseguito nei mesi di ottobre/novembre 2018, aveva impedito alle parti convenute di verificare nel contradditorio lo stato dei serramenti antecedenti ai lavori di riparazione e la necessità, o meno, degli interventi eseguiti.
Con il quarto motivo si duole dell'affermazione secondo cui le conclusioni sulla causa delle infiltrazioni rese dal C.T.U. sono state assunte senza un confronto con lo stato dei luoghi antecedente all'esecuzione dell'intervento risolutivo.
Con il quinto motivo lamenta che il primo giudice abbia attribuito al C.T.U. Ing. Per_3
una scarsa credibilità sul mero presupposto della contrarietà tra le conclusioni da ella rese al termine del procedimento per a.t.p. rispetto a quelle rese nel giudizio di primo grado.
Con il sesto motivo contesta l'affermazione secondo cui egli, eseguendo l'intervento di integrale rifacimento della struttura di sostegno della parete finestrata, avrebbe impedito alle parti convenute di individuare nel contraddittorio il difetto all'origine delle infiltrazioni e l'importo delle opere necessarie al ripristino della funzionalità dell'opera.
Con il settimo motivo censura la decisione nella parte in cui il primo giudice ha posto a suo carico l'assolvimento dell'onere probatorio della causa delle infiltrazioni,
nonostante l'art. 1669 c.c., configuri una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico dell'appaltatore.
Con l'ottavo motivo e il nono motivo censura l'accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c. per tardività della denuncia.
Deduce di aver azionato la domanda di garanzia ex art. 1667 c.c. in relazione al vizio originario delle vetrate, tempestivamente denunciato e riconosciuto dalla stessa appaltatrice che aveva incaricato per l'esecuzione dell'intervento di Controparte_6
rimozione.
In ogni caso, rileva di aver tempestivamente denunciato, con e-mail del 13.7.2016, anche i vizi residuati all'esito delle operazioni eseguite da Controparte_6
Appello incidentale di Controparte_1
Con il primo motivo lamenta l'omesso rimborso, in suo favore e da parte del soccombente , delle spese di C.T.P. sostenute nel giudizio di primo Parte_1
grado per un importo di complessivi € 2.000,00, oltre accessori, come da fattura allegata alla memoria di replica.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provato che avesse posato de,lle vetrate perfettamente integre. Controparte_2
Con il terzo motivo, per il caso di accoglimento delle domande attoree, reitera la domanda di regresso ex art. 1670 c.c. ed, in via subordinata, le domande di manleva ex artt. 1669-1667-1668 e 2043 c.c. nei confronti di Controparte_2
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Appello principale di . Parte_1
I primi sette motivi di appello principale vengono trattati congiuntamente, attesa l'omogeneità delle questioni coinvolte.
La Corte non condivide la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha disatteso le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. (Ing. , in relazione alle cause del Per_3
fenomeno infiltrativo.
Non è, difatti, censurabile il modus operandi del consulente poiché la stessa, benché
intervenuta su uno stato dei luoghi modificato per effetto delle opere riparative eseguite dal committente, ha fondato le risposte ai quesiti sottoposti dal primo giudice su “tutto quanto è stato documentato agli atti (foto, filmati, fatture) e sulla narrazione e ricostruzione logica delle relative sequenze fatta con l'ausilio del CTP di parte attorea, che ha ricostruito la genesi degli interventi ed ampiamente documentato quello definitivo di indagine “distruttiva” e riparazione/ricostruzione in tutti i suoi sviluppi”
(cfr.: pag. 6 elaborato definitivo del 27.1.2022).
L'elaborato peritale non si risolve in un'acritica adesione alle valutazioni rese dal C.T.P.
attoreo (Ing. all'esito dell'indagine invasiva condotta (doc. 18 fascicolo Persona_4
attoreo) in quanto tutta la documentazione attorea in atti, tra cui filmati e fotografie,
prodotta al fine della prova del fenomeno infiltrativo e degli interventi riparativi eseguiti,
è stata attentamente esaminata e vagliata dal C.T.U. che, all'esito della disamina, l'ha ritenuta idonea a dimostrare, sia lo sviluppo del fenomeno infiltrativo sia il nesso causale tra l'intervento di rifacimento della struttura di appoggio della parete finestrata che i difetti accertati come concause del fenomeno.
In sostanza, questo Collegio ritiene di conformarsi alle risultanze del C.T.U. secondo cui il fenomeno infiltrativo, è stato determinato da una pluralità di concause: criticità
della guaina adesiva superiore (scollamenti/strappo) e inferiore (tagli e scollature in corrispondenza del risvolto al piede del blocco del serramento), disuniformità del cordolo d'appoggio, spessoramenti connessi a supporto della vasca, tassellature d'aggancio della vasca con foratura della guaina sottostante, incauta operazione di fiammatura della guaina che ha danneggiato le siliconature interne della vasca drenante d'acciaio, parziale otturazione e dubbia efficienza dei tubicini di drenaggio della vasca
(cfr.: pagg.14-15 relazione peritale del 17.12.2020).
Né, può ravvedersi una contraddittorietà tra le conclusioni suesposte e quelle rese al termine del procedimento per A.T.P., in quanto le criticità relative alla guaina adesiva,
erano già state riscontrate nel procedimento di A.T.P. e le ulteriori concause sono state individuate preso atto della sopravvenuta documentazione in atti comprovante l'espandersi del fenomeno infiltrativo e l'esecuzione degli interventi riparativi.
Individuate le cause delle infiltrazioni, il C.T.U., chiamato a fornire chiarimenti ed un'integrazione alla relazione peritale del 17.12.2020, ha individuato una pari quota di responsabilità tra e nella misura del 50% Controparte_1 Controparte_2
ciascuna, argomentando che le concause riscontrate sono da attribuire “all'effetto di una
scarsa sinergia” tra l'operatività dell'impresa edile e quella della ditta serramentista
“tanto vero che se alcune operazioni della possono aver danneggiato CP_2
irrimediabilmente la guaina isolante, responsabile della stessa e della sua integrità in
cantiere è l'impresa appaltatrice principale, che in più avrebbe dovuto CP_1
verificare e garantire l'idoneità del cordolo d'appoggio al peso e alle sollecitazioni dei
serramenti” (cfr.: pag. 8 elaborato definitivo del 27.1.2022, pag. 7 precisazioni e integrazioni alla consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, e sono solidamente Controparte_1 Controparte_2
responsabili, nella misura del 50% ciascuna, del danno da infiltrazioni ai sensi dell'art. 1669 c.c..
, invocando la corresponsabilità ex art. 1669 c.c. dell'appaltatrice e della Parte_1
subappaltatrice per i gravi difetti costruttivi, ha lamentato un danno patrimoniale di complessivi € 72.122,60, di cui € 58.413,60 pari alla spesa sostenuta per il rifacimento complessivo della struttura di sostegno della parete finestrata, € 1.586,00 pari alla spesa per il suo soggiorno in hotel durante l'esecuzione dell'intervento ed € 12.123,00 pari alla spesa per interventi di sistemazione parziali e attività di ricerca (rispettivamente,
docc. 20-21-22 fascicolo attoreo). L'intervento risolutivo di rifacimento complessivo della parete finestrata, realizzato dall'attore dal 29.10.2018 al 16.11.2018 a fronte di vari tentativi di riparazione rivelatisi infruttuosi, è da ritenersi congruo e legato da un nesso causale con i difetti accertati: lo stesso C.T.U,. aveva individuato l'intervento necessario ad eliminare i difetti riscontrati nel rifacimento completo della struttura di appoggio (cordolo-impermeabilizzazione-
vasca di contenimento e drenaggio) “così come effettivamente è stato operato” (cfr.:
pagg.15-17 elaborato peritale).
Tuttavia, dalla spesa complessiva denunciata dall'attore (€ 58.413,60, doc. 20 fascicolo attoreo) sono da decurtare i seguenti importi:
- € 976,00 di cui alla fattura n.° 101/2018 di OT AM per “smontaggio armadio a causa di allagamento del locale di alloggio dello stesso, trasporto in nostro magazzino e successivo rimontaggio” in quanto l'attore non ha specificatamente allegato, né si è
offerto di provare l'allagamento che avrebbe reso necessario l'intervento di smontaggio;
- € 7.320,00 di cui alla fattura n. 130/2018 di Traslochi Segnini, in difetto di specifica allegazione e prova della necessità di liberare l'unità abitativa da mobili e arredi durante l'intervento di riparazione limitato alla parete finestrata;
- € 8.052,00 per la posa parquet, in assenza di specifiche allegazioni.
Pertanto, il costo per l'intervento di riparazione va rideterminato in € 42.065,60, al netto delle menzionate spese di smontaggio, trasloco e posa parquet.
ha, inoltre, diritto al rimborso della spesa, di complessivi € 1.586,00 Parte_1
(doc. 21 fascicolo attoreo), sostenuta per il soggiorno in hotel durante l'esecuzione dei lavori nei mesi di ottobre/novembre 2018.
Non è dovuto, invece, il rimborso dell'importo di € 12.123,00 (doc. 22 fascicolo attoreo) in quanto spesa superflua non essendosi rivelati risolutivi gli interventi di sistemazione parziale.
Parimenti, nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, essendo state genericamente allegate le circostanze di fatto integranti il disagio abitativo patito dal committente e dalla sua famiglia a causa delle infiltrazioni nell'unità abitativa.
L'ottavo e il nono motivo di appello principale sono infondati.
, azionando la domanda ai sensi dell'art. 1667 c.c. nei confronti di Parte_1
ha lamentato che la parete finestrata era risultata affetta da Controparte_1
“graffi e scalfitture diffusi su tutti i vetri e problemi di rifrazione” (pag. 2 atto di citazione), vizi che l'appaltatrice aveva a sua volta contestato alle subappaltatrici e e per cui aveva introdotto il procedimento per A.T.P.. Controparte_6 Controparte_2
I vizi delle vetrate per i quali il committente ha inteso far valere la garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c. sono, dunque, sia i graffi e le scalfitture ancora presenti nonostante l'intervento di molatura – levigatura eseguito da sia gli effetti di Controparte_6
rifrazione imputabili all'operato di quest'ultima, che avrebbe Pt_2 Parte_1
dovuto denunciare entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori di in data 28.4.2016, come correttamente evidenziato dal primo giudice. Controparte_6
La comunicazione via e-mail del 13.7.2016, invocata dall'appellante a sostegno della tempestività della denuncia, è dunque tardiva.
Appello incidentale di Controparte_1
In relazione al primo motivo la Corte osserva che Controparte_1
è risultato soccombente in relazione alla domanda attorea ex art. 1669 c.c. per cui nulla
è dovuto a titolo di rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte sostenute nel giudizio di primo grado.
Il rigetto della domanda attorea avanzata ai sensi dell'art. 1667 c.c. assorbe
l'analisi del secondo motivo di appello incidentale.
Le domande di manleva nei confronti di riproposte espressamente con Controparte_2
il terzo motivo di appello incidentale, sono da rigettarsi, attesa l'accertata corresponsabilità di entrambe le parti convenute per i difetti costruttivi rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c. e il rigetto della domanda attorea azionata ai sensi dell'art. 1667 c.c..
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, e Controparte_1
sono tenute a versare in solido tra loro, in favore di Controparte_2 Parte_1
l'importo di complessivi € 43.651,60, nella misura del 50% ciascuna, a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni ai sensi dell'art. 1669 c.c., oltre interessi dalla data della sentenza la saldo.
Va operata la compensazione del credito risarcitorio con il controcredito di € 67.253,53,
oltre interessi, che vanta nei confronti di Controparte_1 Pt_1
in forza della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, non oggetto
[...]
di una specifica censura, per cui va condannato a versare in favore di Parte_1
la somma di € 45.427,72, oltre interessi dalla data Controparte_1
della sentenza al saldo.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza si compensano per l'intero le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (appellante principale) e da Parte_1 [...] (appellante incidentale) avverso la sentenza n.° 778/2023 del Controparte_1
Tribunale di Bergamo, in sua parziale riforma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna e a corrispondere in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, in favore di la somma di complessivi € 43.651,60, nella Parte_1
misura del 50% ciascuna, a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni ai sensi dell'art. 1669 c.c., oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
- operata la compensazione del credito risarcitorio con il controcredito di € 67.253,52
che vanta nei confronti di Controparte_1 Parte_1
condanna a versare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 45.427,72, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
- conferma nel resto;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, nonché, quelle di
A.T.P. e di C.T.U.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al Controparte_1
contributo unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente estensore
EP ER
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1226 c.c.;