Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 12668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12668 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12668/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2025, proposto da:
Formula Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9529388BBD, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, Colser Soc. Coop., Copma Soc. Coop, L’Operosa S.p.A., Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico - C.I.C.L.A.T. Soc. Cons. Stabile, Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
Coopservice Soc. Coop. p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Greco, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;
per la declaratoria di nullità
e/o per l’annullamento:
- della Determinazione Dirigenziale n. 4655 del 5 dicembre 2024, con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale ha annullato in autotutela la precedente Determinazione Dirigenziale del 27 maggio 2024, con cui aveva aggiudicato alla ricorrente il lotto n. 3 della gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili dei Comuni e delle Province della Regione Lazio (determinazione n. 4655 del 5/12/2024), in dichiarata esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 19910/2024, resa nel giudizio R.G. n. 7012/2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;
nonché per il risarcimento dei danni eventualmente patiti, in ipotesi di mancato conseguimento dell’aggiudicazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Coopservice Soc. Coop. p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 23.12.2024 e depositato il 2.1.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, ex art.112 cpa, per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento:
- della Determinazione Dirigenziale n. 4655 del 5 dicembre 2024, con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale ha annullato in autotutela la precedente Determinazione Dirigenziale del 27 maggio 2024, con cui aveva aggiudicato alla ricorrente il lotto n. 3 della gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili dei Comuni e delle Province della Regione Lazio (determinazione n. 4655 del 5/12/2024), in dichiarata esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 19910/2024, resa nel giudizio R.G. n. 7012/2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;
nonché per il risarcimento dei danni eventualmente patiti, in ipotesi di mancato conseguimento dell’aggiudicazione;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano l’atto impugnato;
Vista la costituzione in giudizio dei restanti soggetti in epigrafe;
Rilevato che all’esito della sentenza del Consiglio di Stato n.3411/2025 del 18.4.2025, che ha riformato la sentenza di questa Sezione n.19910/2024, la Città Metropolitana di Roma Capitale, con determinazione dirigenziale n.1497 del 22.4.2025, ha annullato in autotutela l’atto impugnato;
Ritenuto pertanto che, per quanto precede, essendo stato rimosso in autotutela l’atto impugnato, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art.34, co.5 del codice del processo amministrativo, quanto alla domanda volta alla declaratoria di nullità e/o annullamento degli atti impugnati, sussistendo dunque i presupposti per la definizione del ricorso in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria, come altresì confermato dalla concorde prospettazione fornita dalla difesa della parte ricorrente e di quella resistente. Quanto alla domanda risarcitoria per equivalente, spiegata cautelativamente con il ricorso di cui trattasi per l’ipotesi di impossibilità di conseguimento dell’aggiudicazione, va da sé che l’annullamento dell’atto impugnato determina la reviviscenza dell’originaria aggiudicazione, con conseguente improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda risarcitoria per equivalente;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere compensate, in ragione del conforme assenso manifestato dalle difese di parte ricorrente e di parte resistente, e tenuto altresì conto, quanto alla restante parte costituita, della definizione esclusivamente in rito della controversia e della natura formale degli scritti difensivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di declaratoria di nullità e/o annullamento dell’atto impugnato;
- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda risarcitoria per equivalente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO