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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3848 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. MAGNOLI LARA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Cavallotti n.2, presso il difensore avv. MAGNOLI LARA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GALETTO ROBERTO, con domicilio eletto in CORSO EUROPA, 64 SOLARO, presso il difensore avv.
GALETTO ROBERTO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: l'attore e la convenuta hanno convissuto more uxorio dal 2012; le parti hanno aperto nel 2016 un conto cointestato i cui versamenti provenivano solo dall'attore; nel mese di febbraio del 2023 veniva accreditata sul conto la somma di euro 230.000,00 riconosciutagli quale indennizzo;
all'inizio del 2023 la CP_2 coppia decideva di ristrutturare l'immobile sito in Samarate alla via Augusto del Noce di proprietà della madre della per poi andarci a vivere con i figli;
la convenuta ha pagato una serie di spese necessarie alla CP_1 ristrutturazione pari a complessivi euro 120.598,00; nel giugno del 2023 l'attore ha lasciato l'immobile; l'attore è venuto a conoscenza che in data 03.03.2025 l'immobile è stato acquistato dalla convenuta;
l'attore non ha ottenuto la restituzione delle somme di cui sopra.
Ha concluso chiedendo di accertare l'indebito arricchimento della convenuta e per l'effetto ha chiesto di condannarla al versamento a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c. al pagamento della somma pari ad euro
120.598,00 ( diminuita ad euro 119,877,77 in sede di prima memoria) oltre interessi dal dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda di parte attrice e concludendo chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda di parte attrice;
in via subordinata ha chiesto di accertare l'esatto importo dovuto all'attore defalcando le voci non dovute al netto dell'importo di euro 18609,00 quale beneficio fiscale a vantaggio del solo attore.
- 1 - La causa è stata istruita documentalmente, ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio ai sensi dell'articolo 2041 c.c al fine di accertare l'indebito arricchimento da parte della convenuta con riferimento ai lavori di ristrutturazione dell'immobile nel quale le parti hanno convissuto e che a seguito del venir meno della convivenza è stato acquistato dalla convenuta divenutane unica proprietaria.
In via generale si può affermare che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art.2034 c.c., a condizione però che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, n.
4659, secondo cui “È accoglibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. dall'ex convivente more uxorio nei confronti dell'ex partner diretta alla corresponsione di un indennizzo per avere contribuito economicamente alla costruzione di un immobile intestato al solo convenuto, non potendosi ritenere di per sé inapplicabile l'azione di ingiustificato arricchimento in ambito di convivenza di fatto in presenza di prestazioni a vantaggio di uno dei conviventi esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza — il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto — e travalicanti i limiti di proporzionalità e adeguatezza”.
Si veda anche Cass. Civ., ordinanza n. 14732/2018, che ha precisato che "deve puntualizzarsi che all'interno dell'azione di indebito arricchimento, la volontarietà del conferimento è idonea ad escludere il diritto alla ripetizione di quanto spontaneamente pagato in quanto (o come anche si usa dire, nella misura in cui) essa è spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in cui favore viene effettuato il conferimento, ovvero in quanto essa sia una volontaria attribuzione patrimoniale a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attività o iniziativa, o esigenza. Ciò
non fa venir meno il fatto che la volontarietà del conferimento fosse indirizzata non al vantaggio esclusivo del partner, ma alla formazione e poi alla fruizione comune di un bene e non costituisse né una donazione né una attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato. Nel momento in cui lo stesso progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni è venuto meno, perché si è sciolto il rapporto sentimentale tra i due ed è stato accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento (…).
Premesso quanto sopra in relazione alla applicabilità della disciplina sull'ingiustificato arricchimento qualora le prestazioni siano state spontaneamente erogate non in favore esclusivo del partner ma in vista della realizzazione di un progetto comune, occorre poi verificare se all'applicabilità delle norme sull'ingiustificato arricchimento osti la disciplina delle obbligazioni naturali, o se nel caso di specie le somme erogate non fossero ripetibili perchè effettuate in adempimento di una obbligazione naturale.
- 2 - Nel caso di specie, va osservato che non è contestato che sul conto cointestato alle parti sia stata versata la somma di euro 230.000,00 nel febbraio del 2023 quale somma di spettanza del solo attore in quanto proveniente da un indennizzo di erogato per il decesso del padre. CP_2
Essendo state effettuate da parte della convenuta delle spese per la ristrutturazione dell'immobile con denaro di cui non ha provato la fonte attributiva e quindi anche alla luce delle tempistiche degli acquisti ( successive al suddetto versamento delle somme spettanti all'attore) di spettanza esclusiva dell'attore (con superamento quindi della presunzione della comproprietà delle somme impiegate), occorre evidenziare che le spese effettuate per la ristrutturazione di un immobile intestato poi alla sola fanno sì che si esuli dal mero adempimento CP_1 delle obbligazioni, normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza, travalicando i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza, non potendosi ritenere proporzionale e adeguato rispetto alla situazione delle parti, per come risulta dagli atti di causa, una elargizione di 230.000,00 euro a fronte dell'intestazione in capo solo alla convenuta dell'immobile.
Si determina infatti una deminutio nel patrimonio del soggetto che provvede all'erogazione della somma e un correlato e ingiustificato arricchimento a beneficio dell'intestatario dell'immobile, che acquisisce la disponibilità di un bene a un costo inferiore a quello effettivamente dovuto, con un vantaggio eccessivo di uno dei conviventi ai danni dell'altro.
Di conseguenza, risulta esperibile l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., successivamente al venir meno della convivenza (Cass., civ., 15 maggio 2009, n. 11330), non sussistendo un'inconciliabilità logico- giuridica tra la convivenza more uxorio e l'azione di arricchimento senza giusta causa, posto che quando risulti che le prestazioni rese da un convivente e convertite (in tutto o in parte) a vantaggio dell'altro esorbitano dagli indicati limiti di proporzionalità e adeguatezza, allora è configurabile una mera operazione economico-patrimoniale, comportante un ingiustificato arricchimento del convivente more uxorio con pregiudizio dell'altro.
Ciò detto in relazione all'an della pretesa e venendo al quantum va osservato quanto segue.
Devono accogliersi le eccezioni formulate sul punto da parte convenuta sia in relazione alla voce indicata in citazione sub c) ( e in tale senso l'attore ha modificato le sue conclusioni) e sia con riferimento alla somma di cui alla lettera o) ( non trattandosi di spese per la ristrutturazione ma di spesa effettuata per il trasloco pari ad euro
4709,20) e dei bonifici indicati alla lettera z) ad esclusione di quello del 30.06.2023 in quanto non indicata la causale e quindi non essendovi prova che tali somme siano state utilizzate per la ristrutturazione ( e quindi con una decurtazione di euro 4700,00).
Sono invece dovute le altre spese indicate da parte attrice comprese quelle relative all'arredo, solo genericamente contestate dalla parte convenuta.
Va altresì decurtato dalla somma dovuta l'importo di euro 18609,00 in quanto come dedotto da parte convenuta e non contestato da parte attrice che sul punto non ha preso alcuna posizione trattasi di beneficio fiscale a favore del solo attore.
deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma pari ad euro Euro 91.859,57, importo che risulta corrispondere al giusto indennizzo, e cioè pari alle spese di ristrutturazione effettuate con denaro proveniente dall'attore per un immobile che, a seguito della cessazione della convivenza, è stato acquistato dalla convenuta.
- 3 - Poiché il debito da ingiustificato arricchimento costituisce un debito di valore, deve altresì essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, il tutto a decorrere dal verificarsi dell'arricchimento, che nel caso di specie può essere rinvenuto nella stipula dell'atto pubblico del 3.3.2023 (cfr. Cass. n. 1889/2013).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza di parte convenuta tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si precisa che le spese sono liquidate in favore dell'attore in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie integrative e decisionale consistita nella discussione orale della causa previsti dallo scaglione compreso tra 52.001,00 e
260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 ex articolo 2041 c.c. della somma pari ad euro 91.859,57 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali
[...] dal 3.3.2023 al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 9940,80 (di cui 9142,00 euro per compensi e 798,80 per spese) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 28/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3848 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. MAGNOLI LARA, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via Cavallotti n.2, presso il difensore avv. MAGNOLI LARA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GALETTO ROBERTO, con domicilio eletto in CORSO EUROPA, 64 SOLARO, presso il difensore avv.
GALETTO ROBERTO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: l'attore e la convenuta hanno convissuto more uxorio dal 2012; le parti hanno aperto nel 2016 un conto cointestato i cui versamenti provenivano solo dall'attore; nel mese di febbraio del 2023 veniva accreditata sul conto la somma di euro 230.000,00 riconosciutagli quale indennizzo;
all'inizio del 2023 la CP_2 coppia decideva di ristrutturare l'immobile sito in Samarate alla via Augusto del Noce di proprietà della madre della per poi andarci a vivere con i figli;
la convenuta ha pagato una serie di spese necessarie alla CP_1 ristrutturazione pari a complessivi euro 120.598,00; nel giugno del 2023 l'attore ha lasciato l'immobile; l'attore è venuto a conoscenza che in data 03.03.2025 l'immobile è stato acquistato dalla convenuta;
l'attore non ha ottenuto la restituzione delle somme di cui sopra.
Ha concluso chiedendo di accertare l'indebito arricchimento della convenuta e per l'effetto ha chiesto di condannarla al versamento a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c. al pagamento della somma pari ad euro
120.598,00 ( diminuita ad euro 119,877,77 in sede di prima memoria) oltre interessi dal dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda di parte attrice e concludendo chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda di parte attrice;
in via subordinata ha chiesto di accertare l'esatto importo dovuto all'attore defalcando le voci non dovute al netto dell'importo di euro 18609,00 quale beneficio fiscale a vantaggio del solo attore.
- 1 - La causa è stata istruita documentalmente, ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio ai sensi dell'articolo 2041 c.c al fine di accertare l'indebito arricchimento da parte della convenuta con riferimento ai lavori di ristrutturazione dell'immobile nel quale le parti hanno convissuto e che a seguito del venir meno della convivenza è stato acquistato dalla convenuta divenutane unica proprietaria.
In via generale si può affermare che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art.2034 c.c., a condizione però che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, n.
4659, secondo cui “È accoglibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. dall'ex convivente more uxorio nei confronti dell'ex partner diretta alla corresponsione di un indennizzo per avere contribuito economicamente alla costruzione di un immobile intestato al solo convenuto, non potendosi ritenere di per sé inapplicabile l'azione di ingiustificato arricchimento in ambito di convivenza di fatto in presenza di prestazioni a vantaggio di uno dei conviventi esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza — il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto — e travalicanti i limiti di proporzionalità e adeguatezza”.
Si veda anche Cass. Civ., ordinanza n. 14732/2018, che ha precisato che "deve puntualizzarsi che all'interno dell'azione di indebito arricchimento, la volontarietà del conferimento è idonea ad escludere il diritto alla ripetizione di quanto spontaneamente pagato in quanto (o come anche si usa dire, nella misura in cui) essa è spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in cui favore viene effettuato il conferimento, ovvero in quanto essa sia una volontaria attribuzione patrimoniale a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attività o iniziativa, o esigenza. Ciò
non fa venir meno il fatto che la volontarietà del conferimento fosse indirizzata non al vantaggio esclusivo del partner, ma alla formazione e poi alla fruizione comune di un bene e non costituisse né una donazione né una attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato. Nel momento in cui lo stesso progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni è venuto meno, perché si è sciolto il rapporto sentimentale tra i due ed è stato accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento (…).
Premesso quanto sopra in relazione alla applicabilità della disciplina sull'ingiustificato arricchimento qualora le prestazioni siano state spontaneamente erogate non in favore esclusivo del partner ma in vista della realizzazione di un progetto comune, occorre poi verificare se all'applicabilità delle norme sull'ingiustificato arricchimento osti la disciplina delle obbligazioni naturali, o se nel caso di specie le somme erogate non fossero ripetibili perchè effettuate in adempimento di una obbligazione naturale.
- 2 - Nel caso di specie, va osservato che non è contestato che sul conto cointestato alle parti sia stata versata la somma di euro 230.000,00 nel febbraio del 2023 quale somma di spettanza del solo attore in quanto proveniente da un indennizzo di erogato per il decesso del padre. CP_2
Essendo state effettuate da parte della convenuta delle spese per la ristrutturazione dell'immobile con denaro di cui non ha provato la fonte attributiva e quindi anche alla luce delle tempistiche degli acquisti ( successive al suddetto versamento delle somme spettanti all'attore) di spettanza esclusiva dell'attore (con superamento quindi della presunzione della comproprietà delle somme impiegate), occorre evidenziare che le spese effettuate per la ristrutturazione di un immobile intestato poi alla sola fanno sì che si esuli dal mero adempimento CP_1 delle obbligazioni, normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza, travalicando i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza, non potendosi ritenere proporzionale e adeguato rispetto alla situazione delle parti, per come risulta dagli atti di causa, una elargizione di 230.000,00 euro a fronte dell'intestazione in capo solo alla convenuta dell'immobile.
Si determina infatti una deminutio nel patrimonio del soggetto che provvede all'erogazione della somma e un correlato e ingiustificato arricchimento a beneficio dell'intestatario dell'immobile, che acquisisce la disponibilità di un bene a un costo inferiore a quello effettivamente dovuto, con un vantaggio eccessivo di uno dei conviventi ai danni dell'altro.
Di conseguenza, risulta esperibile l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., successivamente al venir meno della convivenza (Cass., civ., 15 maggio 2009, n. 11330), non sussistendo un'inconciliabilità logico- giuridica tra la convivenza more uxorio e l'azione di arricchimento senza giusta causa, posto che quando risulti che le prestazioni rese da un convivente e convertite (in tutto o in parte) a vantaggio dell'altro esorbitano dagli indicati limiti di proporzionalità e adeguatezza, allora è configurabile una mera operazione economico-patrimoniale, comportante un ingiustificato arricchimento del convivente more uxorio con pregiudizio dell'altro.
Ciò detto in relazione all'an della pretesa e venendo al quantum va osservato quanto segue.
Devono accogliersi le eccezioni formulate sul punto da parte convenuta sia in relazione alla voce indicata in citazione sub c) ( e in tale senso l'attore ha modificato le sue conclusioni) e sia con riferimento alla somma di cui alla lettera o) ( non trattandosi di spese per la ristrutturazione ma di spesa effettuata per il trasloco pari ad euro
4709,20) e dei bonifici indicati alla lettera z) ad esclusione di quello del 30.06.2023 in quanto non indicata la causale e quindi non essendovi prova che tali somme siano state utilizzate per la ristrutturazione ( e quindi con una decurtazione di euro 4700,00).
Sono invece dovute le altre spese indicate da parte attrice comprese quelle relative all'arredo, solo genericamente contestate dalla parte convenuta.
Va altresì decurtato dalla somma dovuta l'importo di euro 18609,00 in quanto come dedotto da parte convenuta e non contestato da parte attrice che sul punto non ha preso alcuna posizione trattasi di beneficio fiscale a favore del solo attore.
deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma pari ad euro Euro 91.859,57, importo che risulta corrispondere al giusto indennizzo, e cioè pari alle spese di ristrutturazione effettuate con denaro proveniente dall'attore per un immobile che, a seguito della cessazione della convivenza, è stato acquistato dalla convenuta.
- 3 - Poiché il debito da ingiustificato arricchimento costituisce un debito di valore, deve altresì essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, il tutto a decorrere dal verificarsi dell'arricchimento, che nel caso di specie può essere rinvenuto nella stipula dell'atto pubblico del 3.3.2023 (cfr. Cass. n. 1889/2013).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza di parte convenuta tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si precisa che le spese sono liquidate in favore dell'attore in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie integrative e decisionale consistita nella discussione orale della causa previsti dallo scaglione compreso tra 52.001,00 e
260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 ex articolo 2041 c.c. della somma pari ad euro 91.859,57 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali
[...] dal 3.3.2023 al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 9940,80 (di cui 9142,00 euro per compensi e 798,80 per spese) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 28/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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