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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2837/2020 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
19.6.2024, tra:
- (C.F.: ; P.I. Parte_1 P.IVA_1
: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Maria Dal Negro P.IVA_2
(C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_3
-appellata non costituita-
- (C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._2 P_
) e (C.F.: ), rappresentati e C.F._3 Controparte_4 C.F._4
difesi dall'avvocato Giuseppe Mauro (C.F.: ) C.F._5
-appellati ed appellanti incidentali-
1 e
- (P.I.: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Lettieri
(C.F.: ) C.F._6
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La concedeva un finanziamento alla con Controparte_6 Controparte_1
fideiussione concessa da (amministratore della , e Controparte_2 CP_1 P_
. Controparte_4
Tale finanziamento era garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ex art. 2 comma 100 della legge n° 662/1996, gestito dalla Banca del Mezzogiorno quale mandataria del Ministero dello Sviluppo economico.
Nel corso del rapporto la risultando la ed i suoi fideiussori inadempienti ai CP_6 CP_1
loro obblighi restitutori, si avvaleva nei confronti della Banca del Mezzogiorno della garanzia prestata dal fondo ex lege n° 662/1996.
La Banca del Mezzogiorno, a sua volta, per ottenere la restituzione di quanto versato alla agiva contro la ed i suoi garanti servendosi dell'esecuzione esattoriale, e CP_6 CP_1
quindi iscrivendo a ruolo il suo credito per euro 141.418,77 e procedendo a riscossione coattiva per il tramite dell' , che notificava le cartelle Controparte_7
esattoriali nn. 01220190002363757000, 01220190002363757001, 01220190002363757
002 e 01220190002363757003.
Contro tali cartelle esattoriali proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Avellino, la onché i suoi fideiussori , e . CP_1 Controparte_2 P_ Controparte_4
Con sentenza n° 2190/2019, pubblicata in data 22.11.2019, il Tribunale di Avellino osservava che: “A mente degli artt. 17 e 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999 l'ente che
è autorizzato a servirsi dell'esecuzione forzata esattoriale per la riscossione dei suoi crediti di natura privatistica, deve preliminarmente munirsi di titolo esecutivo nelle forme ordinarie previste dal codice di rito”; e che: “In realtà, l'art. 8 bis del decreto legge n. 3 del 2015, invocato dalla opposta Banca del Mezzogiorno stabilisce soltanto la natura privilegiata del
credito del Fondo e la possibilità per il Fondo medesimo di servirsi della riscossione mediante ruolo, ma nulla dice quanto all'accertamento del credito e alla natura di titolo
2 esecutivo del medesimo. Ne consegue, che il Fondo per accertare il suo credito in surrogazione e per munirsi del titolo esecutivo necessario ad accedere all'esecuzione forzata, sibbene esattoriale, ha da rivolgersi al giudice nelle forme di cui al codice di procedura civile, in ragione della natura privatistica del suo credito”.
Pertanto il Tribunale, rilevato che invece l'opposta non si era preventivamente munita di un titolo esecutivo da porre a base dell'escussione esattoriale, accoglieva l'opposizione.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la Banca del Mezzogiorno, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga rigettata l'opposizione a cartella esattoriale proposta in primo grado dalla onché da , e CP_1 Controparte_2 P_ CP_4
; e chiedendo inoltre, in via subordinata, che venga autorizzata la chiamata in causa
[...]
della già richiesta in primo grado e non autorizzata dal giudice, per essere Controparte_6
tenuta indenne ed essere manlevata da quest'ultima, con conseguente condanna della a restituire ad essa appellante le somme percepite a seguito della escussione della CP_6
garanzia.
Si sono costituiti gli appellati , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , che hanno chiesto il rigetto dell'appello e che hanno inoltre P_ Controparte_4
spiegato appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
Si è inoltre costituita l , che ha chiesto la conferma della Controparte_5
sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che nessun addebito le può essere mosso, nulla potendo essa conoscere circa i presupposti di diritto e di fatto su cui si fonda il titolo che origina la cartella di pagamento.
…
Con ordinanza del 13.12.2023 questa Corte, rilevato che il difensore dell'appellata
[...]
aveva documentato l'apertura del fallimento nei confronti della Controparte_1
predetta società, dichiarato con sentenza del Tribunale di Avellino n° 13/2021 del 5.5.2021, dichiarava l'interruzione del processo a far data dalla dichiarazione di fallimento, con termine perentorio per l'eventuale riassunzione ex art. 305 c.p.c. dalla data della notificazione alle parti dell'ordinanza interruttiva.
3 In data 11.3.2024 l'appellante depositava ricorso per la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela del fallimento della nonché nei Controparte_1
confronti degli originari appellati , e . Controparte_2 P_ Controparte_4
Con successiva ordinanza del 19.6.2024 questa Corte, evidenziato che, come documentato dall'appellante, il Tribunale di Avellino, con decreto depositato in data 21.3.2024 (e, quindi, successivamente sia alla dichiarazione di interruzione del presente processo che al deposito del ricorso in riassunzione), aveva dichiarato chiusa la procedura di fallimento della
[...]
ed aveva mandato al curatore di chiedere la cancellazione della Controparte_1
società dal registro delle imprese, ma rilevato tuttavia che non risultava l'irrevocabilità del decreto di chiusura del fallimento, ha dichiarato la contumacia della curatela fallimentare e,
preso atto delle conclusioni delle parti (avvenute mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 19.6.2024), ha assegnato la causa in decisione, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che l'eccezione di tardività della riassunzione, sollevata dagli appellati CP_2
, e , è palesemente infondata.
[...] P_ Controparte_4
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n°
12154 del 07/05/2021, “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o
prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle
ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre
dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a
conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione
della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti
o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”.
Orbene, nel caso che qui ci occupa l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'interruzione del processo è stata depositata in data 13.12.2023 e comunicata ai difensori in pari data: ne consegue che il ricorso per riassunzione, depositato dall'appellante in data 11.3.2024, risulta del tutto tempestivo.
4 Passando all'esame del merito della controversia, l'appellante principale contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto che essa appellante, per procedere all'iscrizione a ruolo esattoriale, dovesse preventivamente munirsi di titolo avente efficacia esecutiva;
a sostegno dell'appello richiama il disposto di vari articolati normativi.
Chiede pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga rigettata l'opposizione a cartella esattoriale proposta in primo grado dalla nonché da , CP_1 Controparte_2 [...]
e . P_ Controparte_4
Il motivo è fondato.
Il primo giudice non ha posto in discussione che l'odierna appellante - la quale, nella sua qualità di gestore del fondo di garanzia di cui all'art. 2 comma 100 lettera a) della legge n°
662/1996, era stata escussa in garanzia dalla per il recupero delle somme Controparte_6
da quest'ultima versate a titolo di finanziamento alla e non Controparte_1
restituite né dalla stessa né dai suoi fideiussori , e CP_1 Controparte_2 P_
– potesse procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. Controparte_4
n° 46/1999, per ottenere dalla beneficiaria del finanziamento e dai suoi Controparte_1
fideiussori la restituzione di quanto versato alla CP_6
Tale facoltà è, d'altronde, prevista testualmente dall'art.
8-bis comma 3 del d.l. n° 3/2015.
Tuttavia il primo giudice ha ritenuto che si trattasse della riscossione di somme di diritto privato, per cui andasse applicato l'art. 21 del d.lgs. n° 46/1999, che richiede che le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, per essere iscritte a ruolo, devono comunque risultare da un titolo avente efficacia esecutiva, nel caso di specie invece mancante.
La decisione del primo giudice è errata.
Ha chiarito la Suprema Corte che, anche se il diritto della banca erogatrice del finanziamento rappresenta un credito di natura privatistica, tuttavia una volta che essa ha escusso la garanzia prevista dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge n° 662/1996 per il recupero delle somme concesse in finanziamento, il diritto del gestore del fondo a recuperare nei confronti del beneficiario del finanziamento e dei suoi fideiussori quanto versato alla banca garantita costituisce un autonomo credito privilegiato di natura pubblicistica, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì volto a riacquisire alla disponibilità del fondo risorse pubbliche: con la conseguenza che, non
5 trattandosi di credito di natura privatistica, per la sua riscossione coattiva mediante ruolo non è necessario un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, come previsto dall'art. 21 del d.lgs. n° 46/1999 per le sole entrate aventi causa in rapporti di diritto privato
(cfr. Cass., sez. 3, n° 9657 del 10/04/2024, nella cui motivazione si legge: “Con il secondo motivo (illustrato da pag. 34 a pag. 40) i ricorrenti denunziano, in relazione all'art. 360, primo comma,
n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, violazione e/o falsa applicazione dell'art.
8-bis comma 3 del d.l. n. 03/2015 convertito in l. 33/2015 e violazione dell'art. 21 d.lgs. 46/1999››. Muovendo dalla considerazione che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, ossia è il Parte_2
medesimo diritto della Banca erogatrice e rappresenta, dunque, un credito di natura privatistica,
perché derivante dal mutuo, sostengono che, nella ipotesi di riscossione di entrate di natura
privatistica, come quella in esame, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, essendo
l'Ente onerato della precostituzione giurisdizionale del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla iscrizione a ruolo ed alla emissione della cartella di pagamento. Addebitano, quindi, alla Corte territoriale di non avere tenuto presente che sono suscettibili di riscossione mediante gli istituti dell'ingiunzione fiscale e della iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche e che, invece, le entrate che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante detti strumenti esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo. La censura è infondata. Come questa
Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Parte_2
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di
[...]
un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal
primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per
le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs.
n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508). Trattasi,
dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive”; conformi Cass., sez. 3, n° 1005 del 16/01/2023; Cass., sez. 3, n°
6 - eccepiscono che l'azione di recupero mediante cartella di pagamento può al più essere spiegata nei confronti della società beneficiaria del finanziamento, e non anche nei confronti dei suoi garanti;
- evidenziano che nei loro confronti la ha ottenuto il decreto ingiuntivo n° Controparte_6
316/2018 per conseguire la restituzione delle somme concesse in finanziamento nonché
per conseguire il pagamento delle somme asseritamente dovutele in virtù di rapporti di conto corrente, e che essi contro tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione, contestando la sussistenza del credito vantato nei loro confronti dalla per non essere chiare le CP_6
metodologie di calcolo ed i tassi di interesse applicati, e contestando l'usurarietà dei tassi di interesse applicati;
chiedono, pertanto, la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
- eccepiscono che le cartelle di pagamento risultano viziate in quanto non vi è una chiara ed univoca indicazione delle causali di cui alle pretese creditorie e circa la formazione degli importi pretesi in pagamento.
Tali motivi sono infondati e, l'ultimo, inammissibile.
Le stesse pronunce più sopra richiamate (Cass., sez. 3, n° 9657 del 10/04/2024; Cass., sez.
3, n° 32148 del 12/12/2024) hanno anche statuito che la riscossione coattiva mediante ruolo del diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 comma 100 lettera a) della legge n° 662/1996 è possibile non solo nei confronti del beneficiario del finanziamento, ma anche nei confronti dei prestatori di garanzia, e ciò anche in relazione ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore dell'art.
8-bis comma 3 del d.l.
n° 3/2015 (che ora prevede testualmente la possibilità di agire mediante iscrizione ruolo anche nei confronti dei prestatori di garanzia), trattandosi, quest'ultima, di norma ripetitiva di quella ex art. 9 comma 5 del d.lgs. n° 123/1998.
Infondata è anche la pretesa degli appellanti incidentali di sospendere il presente giudizio in attesa degli esiti del giudizio di opposizione intentato contro il decreto ingiuntivo conseguito nei loro confronti dalla per ottenere la restituzione delle somme concesse Controparte_6
in finanziamento nonché per ottenere il pagamento delle somme dovute in virtù di rapporti di conto corrente.
Ed invero, al di là del fatto che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto non solo la restituzione delle somme concesse in finanziamento ma anche, più in generale, per ottenere il
7 pagamento delle somme dovute in virtù di rapporti di conto corrente e che dall'atto di appello incidentale non si comprende le doglianze proposte con il giudizio di opposizione (il non essere chiare le metodologie di calcolo ed i tassi di interesse applicati;
l'usurarietà dei tassi di interesse applicati) a quali dei rapporti si riferiscano, assorbente è la considerazione che,
come evidenziato dalle succitate pronunce della Suprema Corte, il diritto del gestore del fondo a recuperare nei confronti del beneficiario del finanziamento e dei suoi fideiussori quanto versato alla banca garantita costituisce un autonomo credito privilegiato di natura pubblicistica, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì volto a riacquisire alla disponibilità del fondo risorse pubbliche.
Trattandosi, quindi, di credito, di natura pubblicistica, tutt'affatto diverso del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento e spettante alla banca che aveva concesso il finanziamento, è evidente la totale autonomia dei due rapporti e la non interferenza delle vicende processuali dell'uno sulle vicende processuali dell'altro.
Quanto infine alle doglianze circa le cartelle di pagamento, che risulterebbero viziate in quanto non vi sarebbe una chiara ed univoca indicazione delle causali di cui alle pretese creditorie e circa la formazione degli importi pretesi in pagamento, va evidenziato che il primo giudice le ha (correttamente) qualificate come opposizione agli atti esecutivi (cfr.
l'ultima pagina dell'impugnata sentenza).
Orbene, a tal proposito vale il principio che: “Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al
procedimento esecutivo assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data
dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile
l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre va
proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., qualora la definizione sia stata di opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass., sezione lavoro, n° 860 del 18/01/2006).
Costituisce d'altronde principio generale che: “L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio
dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta
effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione
che ne abbiano dato le parti;
tuttavia, occorre verificare se il giudice "a quo" abbia inteso
effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia fatto in riferimento ad essa una
8 affermazione meramente generica, in quanto, se si ritiene che il potere di qualificazione non
sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma altresì dell'ammissibilità' dell'impugnazione” (cfr. Cass., sez. 3, n° 4507 del 28/02/2006).
Né rileva la circostanza che, nel caso di specie, alcune delle domande proposte sono state dal giudice di primo grado qualificate come integranti opposizione all'esecuzione, atteso che: “Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda” (cfr. Cass., sez. 3, n° 3793 del 12/02/2024).
…
In conclusione, essendo fondato l'appello principale ed in parte infondato ed in parte inammissibile l'appello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza deve essere rigettata l'opposizione proposta in primo grado nei confronti delle cartelle esattoriali impugnate
(01220190002363757000, 01220190002363757001, 01220190002363757 002 e
01220190002363757003).
Va però precisato che la pronuncia di rigetto dell'opposizione vale nei confronti degli originari opponenti, ed odierni appellati ed appellanti incidentali, , e Controparte_2 P_
, mentre nei confronti della il fallimento Controparte_4 Controparte_1
di quest'ultima, intervenuto in data 5.5.2021, ha determinato l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42 (cfr. Cass., sez. 3, n°
29327 del 13/11/2019: “Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del
debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare
stabilita dall'art. 52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo”; in motivazione si legge: “Il giudizio di opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., non può
essere proseguito, successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore opponente,
dalla curatela fallimentare, in quanto, trattandosi di una causa di accertamento negativo
dell'esistenza del credito di cui è stato intimato il pagamento, resta attratta nella competenza
del tribunale fallimentare stabilita dall'art. 52, secondo comma, I.fall., secondo cui ogni
credito deve essere accertato secondo le norme stabilite per la verifica dello stato passivo").
9 …
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò premesso, per quanto riguarda i rapporti tra gli appellati ed appellanti incidentali CP_2
, e , da un lato, e dall'altro
[...] P_ Controparte_4 [...]
nonché (che è stata Controparte_8 Controparte_5
anch'essa destinataria dell'originaria opposizione e che, una volta citata in giudizio dall'appellante Banca del Mezzogiorno per ragioni di integrità del contraddittorio, è stata anch'essa destinataria dell'appello incidentale proposto dalla società dai ), CP_1 CP_2
le spese seguono la soccombenza e pertanto, attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva portata dalle cartelle opposte),
- per il primo grado si ritiene di liquidare, a favore della Parte_1
nonché a favore dell' , per
[...] Controparte_5
quest'ultima con distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, un onorario pari ad euro 9.100 per ciascuna (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 1.100,00; fase
10 istruttoria: euro 3.500,00; fase decisionale: euro 3.000,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge;
- per il grado di appello si ritiene di liquidare a favore della Parte_1
nonché a favore dell' , per
[...] Controparte_5
quest'ultima con distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, un onorario pari ad euro 7.400,00 per ciascuna (fase di studio: euro 2.200,00; fase introduttiva: euro 1.400,00;
fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.800,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge
(non risultano adempiuti gli oneri fiscali, per cui non vi sono spese vive da liquidare).
Quanto ai rapporti con la curatela fallimentare della (non Controparte_1
costituita), ritiene questa Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano una non ripetibilità delle spese processuali sostenute dalle parti vincitrici
[...]
ed , tenuto Parte_1 Controparte_5
conto: che il giudizio di opposizione era stato introdotto dalla società fallita, e non dalla curatela;
che, una volta chiamata in giudizio nel presente processo di appello, la curatela non si è costituita e non ha avanzato difese e pretese (non riproponendo, quindi, nemmeno l'appello incidentale proposto dalla;
che nei suoi confronti si è pervenuti ad una CP_1
pronuncia meramente processuale.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali , Controparte_2 P_
e di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Controparte_4
per la proposizione dell'appello incidentale (peraltro non versato).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
contro la sentenza n° 2190/2019, pubblicata dal Tribunale di Avellino in data
[...]
22.11.2019, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , e nei Controparte_2 P_ Controparte_4
confronti delle cartelle esattoriali nn. 01220190002363757000, 01220190002363757001,
11 - dichiara improcedibile ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42 l'opposizione proposta contro le succitate cartelle esattoriali dalla successivamente fallita;
Controparte_1
- rigetta in parte e dichiara inammissibili per il resto gli appelli incidentali proposti;
- condanna , e , in solido tra loro, al Controparte_2 P_ Controparte_4
pagamento a favore della e della Parte_1
, quanto a quest'ultima con distrazione al difensore Controparte_5
dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati per il primo grado in euro 9.100 per onorari per ciascuna, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e per il grado di appello in euro 7.400,00 per onorari per ciascuna, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellata non costituita curatela del fallimento della le spese processuali sostenute dalle parti vincitrici Controparte_1 [...]
ed ; Parte_1 Controparte_5
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali , Controparte_2 [...]
e di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a P_ Controparte_4
quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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32148 del 12/12/2024).
…
La fondatezza dell'appello principale proposto dalla Banca del Mezzogiorno costringe all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati, con il quale essi:
01220190002363757 002 e 01220190002363757003;
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2837/2020 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
19.6.2024, tra:
- (C.F.: ; P.I. Parte_1 P.IVA_1
: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Maria Dal Negro P.IVA_2
(C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_3
-appellata non costituita-
- (C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._2 P_
) e (C.F.: ), rappresentati e C.F._3 Controparte_4 C.F._4
difesi dall'avvocato Giuseppe Mauro (C.F.: ) C.F._5
-appellati ed appellanti incidentali-
1 e
- (P.I.: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Lettieri
(C.F.: ) C.F._6
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La concedeva un finanziamento alla con Controparte_6 Controparte_1
fideiussione concessa da (amministratore della , e Controparte_2 CP_1 P_
. Controparte_4
Tale finanziamento era garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ex art. 2 comma 100 della legge n° 662/1996, gestito dalla Banca del Mezzogiorno quale mandataria del Ministero dello Sviluppo economico.
Nel corso del rapporto la risultando la ed i suoi fideiussori inadempienti ai CP_6 CP_1
loro obblighi restitutori, si avvaleva nei confronti della Banca del Mezzogiorno della garanzia prestata dal fondo ex lege n° 662/1996.
La Banca del Mezzogiorno, a sua volta, per ottenere la restituzione di quanto versato alla agiva contro la ed i suoi garanti servendosi dell'esecuzione esattoriale, e CP_6 CP_1
quindi iscrivendo a ruolo il suo credito per euro 141.418,77 e procedendo a riscossione coattiva per il tramite dell' , che notificava le cartelle Controparte_7
esattoriali nn. 01220190002363757000, 01220190002363757001, 01220190002363757
002 e 01220190002363757003.
Contro tali cartelle esattoriali proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Avellino, la onché i suoi fideiussori , e . CP_1 Controparte_2 P_ Controparte_4
Con sentenza n° 2190/2019, pubblicata in data 22.11.2019, il Tribunale di Avellino osservava che: “A mente degli artt. 17 e 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999 l'ente che
è autorizzato a servirsi dell'esecuzione forzata esattoriale per la riscossione dei suoi crediti di natura privatistica, deve preliminarmente munirsi di titolo esecutivo nelle forme ordinarie previste dal codice di rito”; e che: “In realtà, l'art. 8 bis del decreto legge n. 3 del 2015, invocato dalla opposta Banca del Mezzogiorno stabilisce soltanto la natura privilegiata del
credito del Fondo e la possibilità per il Fondo medesimo di servirsi della riscossione mediante ruolo, ma nulla dice quanto all'accertamento del credito e alla natura di titolo
2 esecutivo del medesimo. Ne consegue, che il Fondo per accertare il suo credito in surrogazione e per munirsi del titolo esecutivo necessario ad accedere all'esecuzione forzata, sibbene esattoriale, ha da rivolgersi al giudice nelle forme di cui al codice di procedura civile, in ragione della natura privatistica del suo credito”.
Pertanto il Tribunale, rilevato che invece l'opposta non si era preventivamente munita di un titolo esecutivo da porre a base dell'escussione esattoriale, accoglieva l'opposizione.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la Banca del Mezzogiorno, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga rigettata l'opposizione a cartella esattoriale proposta in primo grado dalla onché da , e CP_1 Controparte_2 P_ CP_4
; e chiedendo inoltre, in via subordinata, che venga autorizzata la chiamata in causa
[...]
della già richiesta in primo grado e non autorizzata dal giudice, per essere Controparte_6
tenuta indenne ed essere manlevata da quest'ultima, con conseguente condanna della a restituire ad essa appellante le somme percepite a seguito della escussione della CP_6
garanzia.
Si sono costituiti gli appellati , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , che hanno chiesto il rigetto dell'appello e che hanno inoltre P_ Controparte_4
spiegato appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
Si è inoltre costituita l , che ha chiesto la conferma della Controparte_5
sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che nessun addebito le può essere mosso, nulla potendo essa conoscere circa i presupposti di diritto e di fatto su cui si fonda il titolo che origina la cartella di pagamento.
…
Con ordinanza del 13.12.2023 questa Corte, rilevato che il difensore dell'appellata
[...]
aveva documentato l'apertura del fallimento nei confronti della Controparte_1
predetta società, dichiarato con sentenza del Tribunale di Avellino n° 13/2021 del 5.5.2021, dichiarava l'interruzione del processo a far data dalla dichiarazione di fallimento, con termine perentorio per l'eventuale riassunzione ex art. 305 c.p.c. dalla data della notificazione alle parti dell'ordinanza interruttiva.
3 In data 11.3.2024 l'appellante depositava ricorso per la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela del fallimento della nonché nei Controparte_1
confronti degli originari appellati , e . Controparte_2 P_ Controparte_4
Con successiva ordinanza del 19.6.2024 questa Corte, evidenziato che, come documentato dall'appellante, il Tribunale di Avellino, con decreto depositato in data 21.3.2024 (e, quindi, successivamente sia alla dichiarazione di interruzione del presente processo che al deposito del ricorso in riassunzione), aveva dichiarato chiusa la procedura di fallimento della
[...]
ed aveva mandato al curatore di chiedere la cancellazione della Controparte_1
società dal registro delle imprese, ma rilevato tuttavia che non risultava l'irrevocabilità del decreto di chiusura del fallimento, ha dichiarato la contumacia della curatela fallimentare e,
preso atto delle conclusioni delle parti (avvenute mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 19.6.2024), ha assegnato la causa in decisione, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che l'eccezione di tardività della riassunzione, sollevata dagli appellati CP_2
, e , è palesemente infondata.
[...] P_ Controparte_4
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n°
12154 del 07/05/2021, “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o
prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle
ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre
dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a
conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione
della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti
o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”.
Orbene, nel caso che qui ci occupa l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'interruzione del processo è stata depositata in data 13.12.2023 e comunicata ai difensori in pari data: ne consegue che il ricorso per riassunzione, depositato dall'appellante in data 11.3.2024, risulta del tutto tempestivo.
4 Passando all'esame del merito della controversia, l'appellante principale contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto che essa appellante, per procedere all'iscrizione a ruolo esattoriale, dovesse preventivamente munirsi di titolo avente efficacia esecutiva;
a sostegno dell'appello richiama il disposto di vari articolati normativi.
Chiede pertanto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga rigettata l'opposizione a cartella esattoriale proposta in primo grado dalla nonché da , CP_1 Controparte_2 [...]
e . P_ Controparte_4
Il motivo è fondato.
Il primo giudice non ha posto in discussione che l'odierna appellante - la quale, nella sua qualità di gestore del fondo di garanzia di cui all'art. 2 comma 100 lettera a) della legge n°
662/1996, era stata escussa in garanzia dalla per il recupero delle somme Controparte_6
da quest'ultima versate a titolo di finanziamento alla e non Controparte_1
restituite né dalla stessa né dai suoi fideiussori , e CP_1 Controparte_2 P_
– potesse procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. Controparte_4
n° 46/1999, per ottenere dalla beneficiaria del finanziamento e dai suoi Controparte_1
fideiussori la restituzione di quanto versato alla CP_6
Tale facoltà è, d'altronde, prevista testualmente dall'art.
8-bis comma 3 del d.l. n° 3/2015.
Tuttavia il primo giudice ha ritenuto che si trattasse della riscossione di somme di diritto privato, per cui andasse applicato l'art. 21 del d.lgs. n° 46/1999, che richiede che le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, per essere iscritte a ruolo, devono comunque risultare da un titolo avente efficacia esecutiva, nel caso di specie invece mancante.
La decisione del primo giudice è errata.
Ha chiarito la Suprema Corte che, anche se il diritto della banca erogatrice del finanziamento rappresenta un credito di natura privatistica, tuttavia una volta che essa ha escusso la garanzia prevista dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge n° 662/1996 per il recupero delle somme concesse in finanziamento, il diritto del gestore del fondo a recuperare nei confronti del beneficiario del finanziamento e dei suoi fideiussori quanto versato alla banca garantita costituisce un autonomo credito privilegiato di natura pubblicistica, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì volto a riacquisire alla disponibilità del fondo risorse pubbliche: con la conseguenza che, non
5 trattandosi di credito di natura privatistica, per la sua riscossione coattiva mediante ruolo non è necessario un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, come previsto dall'art. 21 del d.lgs. n° 46/1999 per le sole entrate aventi causa in rapporti di diritto privato
(cfr. Cass., sez. 3, n° 9657 del 10/04/2024, nella cui motivazione si legge: “Con il secondo motivo (illustrato da pag. 34 a pag. 40) i ricorrenti denunziano, in relazione all'art. 360, primo comma,
n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, violazione e/o falsa applicazione dell'art.
8-bis comma 3 del d.l. n. 03/2015 convertito in l. 33/2015 e violazione dell'art. 21 d.lgs. 46/1999››. Muovendo dalla considerazione che il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, ossia è il Parte_2
medesimo diritto della Banca erogatrice e rappresenta, dunque, un credito di natura privatistica,
perché derivante dal mutuo, sostengono che, nella ipotesi di riscossione di entrate di natura
privatistica, come quella in esame, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, essendo
l'Ente onerato della precostituzione giurisdizionale del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla iscrizione a ruolo ed alla emissione della cartella di pagamento. Addebitano, quindi, alla Corte territoriale di non avere tenuto presente che sono suscettibili di riscossione mediante gli istituti dell'ingiunzione fiscale e della iscrizione a ruolo le sole entrate pubblicistiche e che, invece, le entrate che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante detti strumenti esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo. La censura è infondata. Come questa
Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Parte_2
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di
[...]
un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal
primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per
le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs.
n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508). Trattasi,
dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive”; conformi Cass., sez. 3, n° 1005 del 16/01/2023; Cass., sez. 3, n°
6 - eccepiscono che l'azione di recupero mediante cartella di pagamento può al più essere spiegata nei confronti della società beneficiaria del finanziamento, e non anche nei confronti dei suoi garanti;
- evidenziano che nei loro confronti la ha ottenuto il decreto ingiuntivo n° Controparte_6
316/2018 per conseguire la restituzione delle somme concesse in finanziamento nonché
per conseguire il pagamento delle somme asseritamente dovutele in virtù di rapporti di conto corrente, e che essi contro tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione, contestando la sussistenza del credito vantato nei loro confronti dalla per non essere chiare le CP_6
metodologie di calcolo ed i tassi di interesse applicati, e contestando l'usurarietà dei tassi di interesse applicati;
chiedono, pertanto, la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
- eccepiscono che le cartelle di pagamento risultano viziate in quanto non vi è una chiara ed univoca indicazione delle causali di cui alle pretese creditorie e circa la formazione degli importi pretesi in pagamento.
Tali motivi sono infondati e, l'ultimo, inammissibile.
Le stesse pronunce più sopra richiamate (Cass., sez. 3, n° 9657 del 10/04/2024; Cass., sez.
3, n° 32148 del 12/12/2024) hanno anche statuito che la riscossione coattiva mediante ruolo del diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 comma 100 lettera a) della legge n° 662/1996 è possibile non solo nei confronti del beneficiario del finanziamento, ma anche nei confronti dei prestatori di garanzia, e ciò anche in relazione ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore dell'art.
8-bis comma 3 del d.l.
n° 3/2015 (che ora prevede testualmente la possibilità di agire mediante iscrizione ruolo anche nei confronti dei prestatori di garanzia), trattandosi, quest'ultima, di norma ripetitiva di quella ex art. 9 comma 5 del d.lgs. n° 123/1998.
Infondata è anche la pretesa degli appellanti incidentali di sospendere il presente giudizio in attesa degli esiti del giudizio di opposizione intentato contro il decreto ingiuntivo conseguito nei loro confronti dalla per ottenere la restituzione delle somme concesse Controparte_6
in finanziamento nonché per ottenere il pagamento delle somme dovute in virtù di rapporti di conto corrente.
Ed invero, al di là del fatto che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto non solo la restituzione delle somme concesse in finanziamento ma anche, più in generale, per ottenere il
7 pagamento delle somme dovute in virtù di rapporti di conto corrente e che dall'atto di appello incidentale non si comprende le doglianze proposte con il giudizio di opposizione (il non essere chiare le metodologie di calcolo ed i tassi di interesse applicati;
l'usurarietà dei tassi di interesse applicati) a quali dei rapporti si riferiscano, assorbente è la considerazione che,
come evidenziato dalle succitate pronunce della Suprema Corte, il diritto del gestore del fondo a recuperare nei confronti del beneficiario del finanziamento e dei suoi fideiussori quanto versato alla banca garantita costituisce un autonomo credito privilegiato di natura pubblicistica, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì volto a riacquisire alla disponibilità del fondo risorse pubbliche.
Trattandosi, quindi, di credito, di natura pubblicistica, tutt'affatto diverso del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento e spettante alla banca che aveva concesso il finanziamento, è evidente la totale autonomia dei due rapporti e la non interferenza delle vicende processuali dell'uno sulle vicende processuali dell'altro.
Quanto infine alle doglianze circa le cartelle di pagamento, che risulterebbero viziate in quanto non vi sarebbe una chiara ed univoca indicazione delle causali di cui alle pretese creditorie e circa la formazione degli importi pretesi in pagamento, va evidenziato che il primo giudice le ha (correttamente) qualificate come opposizione agli atti esecutivi (cfr.
l'ultima pagina dell'impugnata sentenza).
Orbene, a tal proposito vale il principio che: “Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al
procedimento esecutivo assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data
dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile
l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre va
proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., qualora la definizione sia stata di opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass., sezione lavoro, n° 860 del 18/01/2006).
Costituisce d'altronde principio generale che: “L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio
dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta
effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione
che ne abbiano dato le parti;
tuttavia, occorre verificare se il giudice "a quo" abbia inteso
effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia fatto in riferimento ad essa una
8 affermazione meramente generica, in quanto, se si ritiene che il potere di qualificazione non
sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma altresì dell'ammissibilità' dell'impugnazione” (cfr. Cass., sez. 3, n° 4507 del 28/02/2006).
Né rileva la circostanza che, nel caso di specie, alcune delle domande proposte sono state dal giudice di primo grado qualificate come integranti opposizione all'esecuzione, atteso che: “Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda” (cfr. Cass., sez. 3, n° 3793 del 12/02/2024).
…
In conclusione, essendo fondato l'appello principale ed in parte infondato ed in parte inammissibile l'appello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza deve essere rigettata l'opposizione proposta in primo grado nei confronti delle cartelle esattoriali impugnate
(01220190002363757000, 01220190002363757001, 01220190002363757 002 e
01220190002363757003).
Va però precisato che la pronuncia di rigetto dell'opposizione vale nei confronti degli originari opponenti, ed odierni appellati ed appellanti incidentali, , e Controparte_2 P_
, mentre nei confronti della il fallimento Controparte_4 Controparte_1
di quest'ultima, intervenuto in data 5.5.2021, ha determinato l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42 (cfr. Cass., sez. 3, n°
29327 del 13/11/2019: “Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del
debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare
stabilita dall'art. 52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo”; in motivazione si legge: “Il giudizio di opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., non può
essere proseguito, successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore opponente,
dalla curatela fallimentare, in quanto, trattandosi di una causa di accertamento negativo
dell'esistenza del credito di cui è stato intimato il pagamento, resta attratta nella competenza
del tribunale fallimentare stabilita dall'art. 52, secondo comma, I.fall., secondo cui ogni
credito deve essere accertato secondo le norme stabilite per la verifica dello stato passivo").
9 …
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò premesso, per quanto riguarda i rapporti tra gli appellati ed appellanti incidentali CP_2
, e , da un lato, e dall'altro
[...] P_ Controparte_4 [...]
nonché (che è stata Controparte_8 Controparte_5
anch'essa destinataria dell'originaria opposizione e che, una volta citata in giudizio dall'appellante Banca del Mezzogiorno per ragioni di integrità del contraddittorio, è stata anch'essa destinataria dell'appello incidentale proposto dalla società dai ), CP_1 CP_2
le spese seguono la soccombenza e pertanto, attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva portata dalle cartelle opposte),
- per il primo grado si ritiene di liquidare, a favore della Parte_1
nonché a favore dell' , per
[...] Controparte_5
quest'ultima con distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, un onorario pari ad euro 9.100 per ciascuna (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 1.100,00; fase
10 istruttoria: euro 3.500,00; fase decisionale: euro 3.000,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge;
- per il grado di appello si ritiene di liquidare a favore della Parte_1
nonché a favore dell' , per
[...] Controparte_5
quest'ultima con distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, un onorario pari ad euro 7.400,00 per ciascuna (fase di studio: euro 2.200,00; fase introduttiva: euro 1.400,00;
fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.800,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge
(non risultano adempiuti gli oneri fiscali, per cui non vi sono spese vive da liquidare).
Quanto ai rapporti con la curatela fallimentare della (non Controparte_1
costituita), ritiene questa Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano una non ripetibilità delle spese processuali sostenute dalle parti vincitrici
[...]
ed , tenuto Parte_1 Controparte_5
conto: che il giudizio di opposizione era stato introdotto dalla società fallita, e non dalla curatela;
che, una volta chiamata in giudizio nel presente processo di appello, la curatela non si è costituita e non ha avanzato difese e pretese (non riproponendo, quindi, nemmeno l'appello incidentale proposto dalla;
che nei suoi confronti si è pervenuti ad una CP_1
pronuncia meramente processuale.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali , Controparte_2 P_
e di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Controparte_4
per la proposizione dell'appello incidentale (peraltro non versato).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
contro la sentenza n° 2190/2019, pubblicata dal Tribunale di Avellino in data
[...]
22.11.2019, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , e nei Controparte_2 P_ Controparte_4
confronti delle cartelle esattoriali nn. 01220190002363757000, 01220190002363757001,
11 - dichiara improcedibile ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42 l'opposizione proposta contro le succitate cartelle esattoriali dalla successivamente fallita;
Controparte_1
- rigetta in parte e dichiara inammissibili per il resto gli appelli incidentali proposti;
- condanna , e , in solido tra loro, al Controparte_2 P_ Controparte_4
pagamento a favore della e della Parte_1
, quanto a quest'ultima con distrazione al difensore Controparte_5
dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati per il primo grado in euro 9.100 per onorari per ciascuna, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e per il grado di appello in euro 7.400,00 per onorari per ciascuna, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellata non costituita curatela del fallimento della le spese processuali sostenute dalle parti vincitrici Controparte_1 [...]
ed ; Parte_1 Controparte_5
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali , Controparte_2 [...]
e di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a P_ Controparte_4
quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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32148 del 12/12/2024).
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La fondatezza dell'appello principale proposto dalla Banca del Mezzogiorno costringe all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati, con il quale essi:
01220190002363757 002 e 01220190002363757003;