TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2841/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione il 4.6.2025 e vertente tra
in atti gen.ta, res.te in Alessandria, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alexia Parte_1
Cellerino del foro di Alessandria, e presso la stessa domiciliata, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attrice
contro
con sede in Padova, e per essa la procuratrice con Controparte_1 Controparte_2
sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renata Castellan del Foro di Treviso e
Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia, come da procura speciale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, e presso gli stessi domiciliata
Convenuta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 871/23 del 2 agosto 2023
1 CONCLUSIONI: per entrambe le parti: vedi fogli di p.c. depositati rispettivamente il 3 aprile e il 31 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da in data 5/9/2023, avente ad oggetto CP_1
il pagamento, da parte della , della somma di € 18.773,82 - da essa dovuta in base a Pt_1
contratto di finanziamento stipulato il 18.9.2020, contestualmente all'acquisto di autovettura da con Volkswagen Bank - di cui € 16.933,37 a titolo di capitale, € 1.762,98 a titolo Parte_2
di rate scadute e non pagate, ed € 77,47 a titolo di penale.
Asseriva l'attrice di non aver mai stipulato il contratto de quo di cui disconosceva le firme apposte in calce, asserendo altresì che sullo stesso erano riportati dati, in particolare la sua residenza, il suo numero di telefono e il suo indirizzo e- mail, non corrispondenti al vero. Chiedeva pertanto che fosse accertato che ella nulla doveva alla cessionaria del credito e che il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto fosse revocato.
Si costituiva in giudizio evidenziando che il contratto di finanziamento era stato CP_1
stipulato dall'opponente previa esibizione della Carta di Identità n. rilasciata dal NumeroD_1
Comune di Alessandria, su cui erano riportate le generalità dell'attrice. Produceva tale documento
( doc. 3) e il mandato (doc. 4), firmato sempre dalla con cui questa autorizzava Volkswagen Pt_1
Bank ad accreditare la somma finanziata alla dalla quale aveva acquistato Parte_2
l'automobile; evidenziava l'infondatezza dell'opposizione; in ogni caso proponeva formale istanza di verificazione del documento disconosciuto.
Con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. , nell'ambito del procedimento di CP_1
verificazione della firma sul contratto di finanziamento, produceva altresì, quale scrittura di comparazione, il mandato firmato sempre dalla (doc. 5), in cui veniva indicato il suo Pt_3 Pt_1
conto corrente per gli addebiti delle rate da pagare e, all'udienza del 22 maggio 2024, documentazione a prova della circostanza che, proprio tramite il conto corrente dell'attrice - e precisamente con addebiti effettuati rispettivamente il 22 dicembre 2020 e il 22 gennaio 2021 - erano state pagate due rate del finanziamento.
Veniva quindi disposta CTU grafologica per la verifica delle firme apposte sul contratto di finanziamento, consulenza che la professionista incaricata non riteneva di poter effettuare, vista
2 la mancanza di scritture di comparazione utilizzabili al fine di rispondere al quesito proposto
(attribuire o meno all'attrice le firme apposte sul contratto).
Dopodiché la causa veniva avviata alla fase decisionale.
All'esito il Tribunale decide come segue.
L'opposizione appare infondata in quanto, a seguito del giudizio di verificazione delle firme apposte sul contratto di finanziamento in oggetto, le stesse possono essere attribuite all'odierna attrice.
E' vero che non è stato possibile effettuare la disposta CTU grafologica, ma il Tribunale ritiene che vi siano plurimi indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere che la persona che si
è presentata presso ed ha ottenuto il finanziamento oggetto di causa sia stata Parte_2
effettivamente l'odierna attrice.
A tal proposito appare dirimente la produzione da parte di di altro documento CP_1
stipulato in occasione del contratto di finanziamento, il mandato datato 2 settembre 2020 Pt_3
firmato sempre da e non disconosciuto dall'attrice, in cui la stessa indica le Parte_1
coordinate bancarie su cui effettuare gli addebiti delle rate ([...]).
Ebbene quelle coordinate appartenevano certamente all'odierna attrice, in quanto sono le medesime indicate nella busta paga (doc. 5 fascicolo opposta) in possesso dell'opposta – a suo tempo prodotta dalla al fine di ottenere il finanziamento in oggetto. Che la busta paga sia Pt_1
proprio dell'odierna attrice e non di altri è inequivocabilmente confermato dal fatto che si tratta di documento rilasciato, a luglio 2020, dalla ditta Milano Tecnical Services s.r.l. di cui la stessa odierna attrice ha prodotto la lettera di assunzione in data 23 dicembre 2019 (doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Già quanto ora evidenziato è sufficiente per ritenere che sia proprio l'odierna attrice la persona che ha stipulato il finanziamento ma, qualora fosse necessario, un tanto è confermato anche dall'estratto conto del rapporto in oggetto, ( doc. 7 fascicolo opposta, vedi anche videate prodotte sub doc. 9 e 10), da cui risulta che due delle rate iniziali del finanziamento, e precisamente quelle scadenti il 22 dicembre 2020 e il 22 gennaio 2021, furono pagate proprio mediante addebito sul conto corrente dell'odierna attrice. E' chiaro che se l'attrice, come sostiene, fosse stata davvero estranea alla stipula del finanziamento si sarebbe accorta di tali addebiti di quasi 300 Euro ciascuno e non avrebbe mancato di contestarli;
invece, stranamente ma non tanto, ha proposto querela contro ignoto usurpatore della sua identità ma tre anni dopo gli addebiti in questione ( il
1° dicembre 2023) e solo dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo opposto.
3 Infine va opportunamente considerato anche il comportamento tenuto dall'attrice in corso di CTU grafologica, quando la stessa si è in sostanza rifiutata di effettuare il saggio grafico richiesto dalla
CTU, rifiutando di vergare in corsivo le parole “ ” (sostenendo che lei non firma mai Parte_1
in tale modo, ma col diverso nome di “Avatani”, a dispetto del fatto che è proprio Parte_1
– e nessun altro - il nome che ha utilizzato per incardinare questo giudizio e il nome che compare sulle carte dì identità genuine sub doc 3 e 4 che ha lei stessa prodotto), ciò che avrebbe consentito di effettuare una comparazione tra le firme disconosciute e quelle comparative assunte mediante il saggio, necessarie in mancanza di altre firme di provenienza certa.
In conclusione - a fronte del mancato disconoscimento della firma apposta su altro documento stipulato in occasione del contratto di finanziamento (il mandato datato 2 settembre 2020) a Pt_3
fronte di quanto risulta dall'estratto conto del rapporto in oggetto (e cioè che proprio dal conto corrente dell'attrice sono state pagate due iniziali rate del finanziamento), e a fronte della condotta processuale dell'attrice che ha rifiutato di rendere il saggio grafico richiestole dalla CTU - il Tribunale ritiene provata in capo all'attrice la paternità della firme apposte sul contratto di finanziamento.
Né a conclusioni diverse si giunge in considerazione della pressoché certa falsità della carta di identità prodotta da con la comparsa di costituzione, la cui copia era in possesso CP_1
dell'opposta perché utilizzata per identificare la persona che stipulò il finanziamento;
persona ignota che, secondo l'implicita tesi di parte opponente, avrebbe utilizzato un falso documento di identificazione contenente le generalità dell'attrice, a cui avrebbe usurpato l'identità, così come le avrebbe in qualche modo sottratto una busta paga ( quella consegnata alla banca finanziatrice) nonché la sequenza numerica dell'IBAN comunicata alla banca;
oppure tale fantomatica persona
– secondo la versione da ultimo fornita in conclusionale - oltre a sottrarle le generalità e utilizzarle per creare una carta di identità falsa, avrebbe creato anche una busta paga falsa, con un IBAN non davvero attribuibile all'attrice, il che presupporrebbe che sempre con l'usurpazione delle generalità di questa sarebbe stato aperto un conto corrente a suo nome presso Che Banca, e così via.
Non è chi non veda infatti come tale versione potrebbe avere un qualche crisma di attendibilità solo presupponendo che tali condotte siano state tenute da una persona molto vicina all'attrice, e quindi in grado di accedere e sottrarle, a sua insaputa, i dati personali e i suoi documenti: ma questa è l'unica versione che non ha mai sostenuto, né in questo giudizio né nella Parte_1
querela proposta alla Procura della Repubblica di Milano (chissà perché ritenuta competente);
4 sicché l'unica possibilità rimanente è che la - da sola ma molto più probabilmente con la Pt_1
complicità di altri (ad es. il coobbligato presentatosi come ) se non di una vera e Persona_1
propria organizzazione criminale così operante - abbia davvero stipulato il contratto producendo la sua busta paga che la rendeva persona apparentemente solvibile appositamente utilizzando una carta di identità molto simile alla sua, anche nella fotografia, ma del tutto falsa, al solo fine di precostituirsi la prova della sua estraneità al contratto e a quella che è, con ogni evidenza, una truffa imbastita a danno della finanziaria. A tal proposito si noti che, come emerge dalla visura al
PRA acquisita d'ufficio, il veicolo acquistato dalla con i soldi ottenuti in prestito, dopo Pt_1
neanche due mesi dall'acquisto è stato portato all'estero e così probabilmente fatto sparire.
In conclusione il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, avendo dal canto suo parte opposta dato piena prova sia della titolarità del credito ( in qualità di cessionaria, vedi sul punto i documenti sub 5, contratto di cessione, e 6 comunicazione di cessione, a cui è allegata dichiarazione di cessione rilasciata da Volkswagen Bank), sia della sua esistenza e consistenza
(vedi, oltre al contratto di finanziamento e documenti allegati, l'estratto conto, doc. 7, e il certificato di saldaconto prodotto sub doc. 10 col ricorso monitorio).
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo in base al D.M.
55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore compreso fra € 5.200 e € 26.000, valori medi.
In considerazione dell'evidente malafede con cui la ha agito in giudizio, così abusando del Pt_1
processo, sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione risarcitoria di cui all'art. 96 u.c.
c.p.c., che si determina, come da insegnamento della S.C., in misura pari alle spese liquidate.
Infine si dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza, ravvisandosi la possibilità che l'attrice si sia resa responsabile di reati procedibili d'ufficio, come la calunnia e la simulazione di reato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 871/23 del 2 agosto 2023;
5 Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Visto l'art. 96 u.c. c.c. condanna inoltre parte opponente a pagare a parte convenuta l'ulteriore somma di € 5.077,00;
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 21 giugno 2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2841/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione il 4.6.2025 e vertente tra
in atti gen.ta, res.te in Alessandria, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alexia Parte_1
Cellerino del foro di Alessandria, e presso la stessa domiciliata, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Attrice
contro
con sede in Padova, e per essa la procuratrice con Controparte_1 Controparte_2
sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renata Castellan del Foro di Treviso e
Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia, come da procura speciale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, e presso gli stessi domiciliata
Convenuta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 871/23 del 2 agosto 2023
1 CONCLUSIONI: per entrambe le parti: vedi fogli di p.c. depositati rispettivamente il 3 aprile e il 31 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da in data 5/9/2023, avente ad oggetto CP_1
il pagamento, da parte della , della somma di € 18.773,82 - da essa dovuta in base a Pt_1
contratto di finanziamento stipulato il 18.9.2020, contestualmente all'acquisto di autovettura da con Volkswagen Bank - di cui € 16.933,37 a titolo di capitale, € 1.762,98 a titolo Parte_2
di rate scadute e non pagate, ed € 77,47 a titolo di penale.
Asseriva l'attrice di non aver mai stipulato il contratto de quo di cui disconosceva le firme apposte in calce, asserendo altresì che sullo stesso erano riportati dati, in particolare la sua residenza, il suo numero di telefono e il suo indirizzo e- mail, non corrispondenti al vero. Chiedeva pertanto che fosse accertato che ella nulla doveva alla cessionaria del credito e che il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto fosse revocato.
Si costituiva in giudizio evidenziando che il contratto di finanziamento era stato CP_1
stipulato dall'opponente previa esibizione della Carta di Identità n. rilasciata dal NumeroD_1
Comune di Alessandria, su cui erano riportate le generalità dell'attrice. Produceva tale documento
( doc. 3) e il mandato (doc. 4), firmato sempre dalla con cui questa autorizzava Volkswagen Pt_1
Bank ad accreditare la somma finanziata alla dalla quale aveva acquistato Parte_2
l'automobile; evidenziava l'infondatezza dell'opposizione; in ogni caso proponeva formale istanza di verificazione del documento disconosciuto.
Con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. , nell'ambito del procedimento di CP_1
verificazione della firma sul contratto di finanziamento, produceva altresì, quale scrittura di comparazione, il mandato firmato sempre dalla (doc. 5), in cui veniva indicato il suo Pt_3 Pt_1
conto corrente per gli addebiti delle rate da pagare e, all'udienza del 22 maggio 2024, documentazione a prova della circostanza che, proprio tramite il conto corrente dell'attrice - e precisamente con addebiti effettuati rispettivamente il 22 dicembre 2020 e il 22 gennaio 2021 - erano state pagate due rate del finanziamento.
Veniva quindi disposta CTU grafologica per la verifica delle firme apposte sul contratto di finanziamento, consulenza che la professionista incaricata non riteneva di poter effettuare, vista
2 la mancanza di scritture di comparazione utilizzabili al fine di rispondere al quesito proposto
(attribuire o meno all'attrice le firme apposte sul contratto).
Dopodiché la causa veniva avviata alla fase decisionale.
All'esito il Tribunale decide come segue.
L'opposizione appare infondata in quanto, a seguito del giudizio di verificazione delle firme apposte sul contratto di finanziamento in oggetto, le stesse possono essere attribuite all'odierna attrice.
E' vero che non è stato possibile effettuare la disposta CTU grafologica, ma il Tribunale ritiene che vi siano plurimi indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di ritenere che la persona che si
è presentata presso ed ha ottenuto il finanziamento oggetto di causa sia stata Parte_2
effettivamente l'odierna attrice.
A tal proposito appare dirimente la produzione da parte di di altro documento CP_1
stipulato in occasione del contratto di finanziamento, il mandato datato 2 settembre 2020 Pt_3
firmato sempre da e non disconosciuto dall'attrice, in cui la stessa indica le Parte_1
coordinate bancarie su cui effettuare gli addebiti delle rate ([...]).
Ebbene quelle coordinate appartenevano certamente all'odierna attrice, in quanto sono le medesime indicate nella busta paga (doc. 5 fascicolo opposta) in possesso dell'opposta – a suo tempo prodotta dalla al fine di ottenere il finanziamento in oggetto. Che la busta paga sia Pt_1
proprio dell'odierna attrice e non di altri è inequivocabilmente confermato dal fatto che si tratta di documento rilasciato, a luglio 2020, dalla ditta Milano Tecnical Services s.r.l. di cui la stessa odierna attrice ha prodotto la lettera di assunzione in data 23 dicembre 2019 (doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Già quanto ora evidenziato è sufficiente per ritenere che sia proprio l'odierna attrice la persona che ha stipulato il finanziamento ma, qualora fosse necessario, un tanto è confermato anche dall'estratto conto del rapporto in oggetto, ( doc. 7 fascicolo opposta, vedi anche videate prodotte sub doc. 9 e 10), da cui risulta che due delle rate iniziali del finanziamento, e precisamente quelle scadenti il 22 dicembre 2020 e il 22 gennaio 2021, furono pagate proprio mediante addebito sul conto corrente dell'odierna attrice. E' chiaro che se l'attrice, come sostiene, fosse stata davvero estranea alla stipula del finanziamento si sarebbe accorta di tali addebiti di quasi 300 Euro ciascuno e non avrebbe mancato di contestarli;
invece, stranamente ma non tanto, ha proposto querela contro ignoto usurpatore della sua identità ma tre anni dopo gli addebiti in questione ( il
1° dicembre 2023) e solo dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo opposto.
3 Infine va opportunamente considerato anche il comportamento tenuto dall'attrice in corso di CTU grafologica, quando la stessa si è in sostanza rifiutata di effettuare il saggio grafico richiesto dalla
CTU, rifiutando di vergare in corsivo le parole “ ” (sostenendo che lei non firma mai Parte_1
in tale modo, ma col diverso nome di “Avatani”, a dispetto del fatto che è proprio Parte_1
– e nessun altro - il nome che ha utilizzato per incardinare questo giudizio e il nome che compare sulle carte dì identità genuine sub doc 3 e 4 che ha lei stessa prodotto), ciò che avrebbe consentito di effettuare una comparazione tra le firme disconosciute e quelle comparative assunte mediante il saggio, necessarie in mancanza di altre firme di provenienza certa.
In conclusione - a fronte del mancato disconoscimento della firma apposta su altro documento stipulato in occasione del contratto di finanziamento (il mandato datato 2 settembre 2020) a Pt_3
fronte di quanto risulta dall'estratto conto del rapporto in oggetto (e cioè che proprio dal conto corrente dell'attrice sono state pagate due iniziali rate del finanziamento), e a fronte della condotta processuale dell'attrice che ha rifiutato di rendere il saggio grafico richiestole dalla CTU - il Tribunale ritiene provata in capo all'attrice la paternità della firme apposte sul contratto di finanziamento.
Né a conclusioni diverse si giunge in considerazione della pressoché certa falsità della carta di identità prodotta da con la comparsa di costituzione, la cui copia era in possesso CP_1
dell'opposta perché utilizzata per identificare la persona che stipulò il finanziamento;
persona ignota che, secondo l'implicita tesi di parte opponente, avrebbe utilizzato un falso documento di identificazione contenente le generalità dell'attrice, a cui avrebbe usurpato l'identità, così come le avrebbe in qualche modo sottratto una busta paga ( quella consegnata alla banca finanziatrice) nonché la sequenza numerica dell'IBAN comunicata alla banca;
oppure tale fantomatica persona
– secondo la versione da ultimo fornita in conclusionale - oltre a sottrarle le generalità e utilizzarle per creare una carta di identità falsa, avrebbe creato anche una busta paga falsa, con un IBAN non davvero attribuibile all'attrice, il che presupporrebbe che sempre con l'usurpazione delle generalità di questa sarebbe stato aperto un conto corrente a suo nome presso Che Banca, e così via.
Non è chi non veda infatti come tale versione potrebbe avere un qualche crisma di attendibilità solo presupponendo che tali condotte siano state tenute da una persona molto vicina all'attrice, e quindi in grado di accedere e sottrarle, a sua insaputa, i dati personali e i suoi documenti: ma questa è l'unica versione che non ha mai sostenuto, né in questo giudizio né nella Parte_1
querela proposta alla Procura della Repubblica di Milano (chissà perché ritenuta competente);
4 sicché l'unica possibilità rimanente è che la - da sola ma molto più probabilmente con la Pt_1
complicità di altri (ad es. il coobbligato presentatosi come ) se non di una vera e Persona_1
propria organizzazione criminale così operante - abbia davvero stipulato il contratto producendo la sua busta paga che la rendeva persona apparentemente solvibile appositamente utilizzando una carta di identità molto simile alla sua, anche nella fotografia, ma del tutto falsa, al solo fine di precostituirsi la prova della sua estraneità al contratto e a quella che è, con ogni evidenza, una truffa imbastita a danno della finanziaria. A tal proposito si noti che, come emerge dalla visura al
PRA acquisita d'ufficio, il veicolo acquistato dalla con i soldi ottenuti in prestito, dopo Pt_1
neanche due mesi dall'acquisto è stato portato all'estero e così probabilmente fatto sparire.
In conclusione il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, avendo dal canto suo parte opposta dato piena prova sia della titolarità del credito ( in qualità di cessionaria, vedi sul punto i documenti sub 5, contratto di cessione, e 6 comunicazione di cessione, a cui è allegata dichiarazione di cessione rilasciata da Volkswagen Bank), sia della sua esistenza e consistenza
(vedi, oltre al contratto di finanziamento e documenti allegati, l'estratto conto, doc. 7, e il certificato di saldaconto prodotto sub doc. 10 col ricorso monitorio).
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo in base al D.M.
55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore compreso fra € 5.200 e € 26.000, valori medi.
In considerazione dell'evidente malafede con cui la ha agito in giudizio, così abusando del Pt_1
processo, sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione risarcitoria di cui all'art. 96 u.c.
c.p.c., che si determina, come da insegnamento della S.C., in misura pari alle spese liquidate.
Infine si dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza, ravvisandosi la possibilità che l'attrice si sia resa responsabile di reati procedibili d'ufficio, come la calunnia e la simulazione di reato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 871/23 del 2 agosto 2023;
5 Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
Visto l'art. 96 u.c. c.c. condanna inoltre parte opponente a pagare a parte convenuta l'ulteriore somma di € 5.077,00;
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 21 giugno 2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
6