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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 4471/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 4471/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, I Sezione Civile, in persona del giudice unico Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4471 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Fabrizio Parte_1
ED e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del di- fensore;
ricorrente
e
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Nicola de CP_1
MA e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del di- fensore;
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.10.2025 di discussione ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15.06.2023,
conveniva in giudizio il fratello Parte_1 CP_1 adducendo:
1. che al termine dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Caserta in via Marchesiello 44, pervenutogli per
2
successione alla morte del genitore , aveva rinvenuto Persona_1 le matrici di una serie di assegni, per complessivi €55.869,00, tratti sia sul Banco di Napoli che sulla Banca di Roma, emessi in favore di
[...]
;
2. che unitamente agli assegni aveva rinvenuto una lettera Persona_2 accompagnatoria del defunto padre nella quale esplicitava che detti as- segni erano stati emessi per far fronte alle difficoltà economiche del figlio , a titolo di donazione;
3. che tali somme, ignorate CP_1 all'epoca dell'apertura della successione, devono concorrere ex art. 737 c.c. alla formazione dell'asse ereditario e, pertanto, il Parte_2
[...
era tenuto a conferire alla comunione ereditaria quanto ricevuto in vita dal de cuius;
4. che l'asse ereditario, stante la rinuncia all'eredità espressa dalla consorte sig.ra è stato suddiviso in Parte_3 due quote uguali tra i figli e;
5. che intende richiedere a Pt_1 CP_1
il conferimento pro quota di quanto a lui donato (ri- CP_1 dotta ad € 26.000,00), dovendosi ritenere nulle le donazioni a lui con- ferite a mezzo degli assegni sopra indicati e che la presente azione non
è soggetta a prescrizione perché il beneficiario delle donazioni nulle non le ha portate a conoscenza dell'istante.
Ciò posto il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: A) accertare e dichiarare che le somme sopra indicate in ragione di € 55.869,00, ignorate all'epoca dell'apertura della successione, vi devono concorrere ex art. 737 c.c., e pro quota, riconoscendo il diritto dell'attore a percepire dal fratello nato CP_1
a Caserta il 24/121965 e res.te in Casagiove alla via A. Moro 20 CF
quanto a lui donato dal genitore a C.F._1 Persona_1 mezzo dei richiamati assegni e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore del ricorrente della somma, ridotta ai fini del presente giudizio, di € 26.000,00; B)
Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il resistente adducendo:
1. il CP_1 mancato esperimento della procedura di mediazione e di aver aderito all'invito per la negoziazione assistita;
2. di disconoscere, ai sensi degli artt.214 c.p.c. e 2712 c.c., sia la lettera dattiloscritta e priva di data at- tribuita al defunto padre sia la relativa sottoscrizione, mai menzionata dal ricorrente in alcuna comunicazione stragiudiziale;
3.
l'improponibilità e/o inammissibilità e/o illegittimità e/o infondatezza
3
della domanda ex artt. 764 e 1965 ss. c.c. stante la ricorrenza nella fat- tispecie della “divisione transattiva” di cui all'art. 764 comma 1 c.c., per cui al ricorrente è preclusa la pretesa al supplemento di cui all'art. 762 c.c.; 4. che la “divisione transattiva” è legalmente assoggettata alla sola azione di rescissione per lesione oltre il quarto, ex art. 764 comma
1 c.c., in relazione all'art. 763 c.c., azione che non è stata esperita mancando l'allegazione della supposta lesione nella misura legalmente prevista;
5. che in ogni caso non potrebbe essere esperita considerato il valore di € 554.110,00 del patrimonio del de cuius e l'importo di €
55.869,00 dedotto negli assegni che è inferiore al “quarto”;
6. la decor- renza del termine prescrizionale biennale cui è assoggettata l'azione di rescissione “dalla divisione”, risalendo quest'ultima alla sequenza ne- goziale perfezionatasi con l'atto pubblico del 6.11.2014 e le successive scritture private al 7.11.2014, per cui la prescrizione è maturata addì
7.11.2016; 7. che il ricorrente nemmeno ha invocato ovvero potrebbe invocare l'errore, legalmente inibito rispetto alla divisione anche non transattiva se non per le ipotesi previste dagli articoli 1971 e 1975 cc, la cui ricorrenza mai risulta essere stata dedotta;
8. che il ricorrente mai potrebbe invocare la “scoperta di documenti” successiva alla con- clusione della transazione, ex art. 1975 comma 2 c.c., perché inappli- cabile alla fattispecie, stante l'esclusione del presupposto applicativo costituito dal fatto che una delle parti ora in lite non avesse “alcun di- ritto”, entrambe essendo pacificamente eredi ex lege del comune pa- dre premorto e della zia;
9. che la relativa azione sarebbe in ogni caso prescritta, considerato che almeno dal giugno 2018 erano terminati i lavori di ristrutturazione dell'immobile ove sarebbe avvenuto il ritro- vamento;
10. l'omessa prova dell'emissione, della consegna e dell'esazione degli assegni evocati in ricorso;
11. che non potrebbero legittimamente assoggettarsi a collazione dazioni consentanee alla po- sizione sociale e alla consistenza patrimoniale del de cuius, oltre che a vincoli socialmente rilevanti o legalmente cogenti (battesimo, festività natalizie e condizioni di difficoltà del donatario).
Pertanto, il resistente concludeva: preliminarmente preso atto dei disconosci- menti di cui ai superiori Capi 1.1-. e 1.2-., voglia, in ogni caso, rigettare le do- mande tutte proposte dal Dr. con il Ricorso introduttivo per im-Parte_1
4
proponibilità e/o inammissibilità e/o illegittimità e/o infondatezza e/o carenza di prova in fatto e in diritto, in rito e nel merito, in an e in quantum, per i motivi, le ragioni e le causali tutte di cui aio superiori Capi 2-., 3-. e 4-., con ogni altro provvedimento legalmente conseguente, vinte spese e competenze.
Con ordinanza del 06.06.2024, il Giudice ordinava alle banche Uni- credit s.p.a. e Intesa San Paolo s.p.a., l'esibizione degli assegni oggetto di causa.
Con ordinanza del 08.10.2024, veniva altresì disposta CTU grafologi- ca, la quale non poteva avere corso in quanto il documento oggetto di perizia non era presente in originale negli atti di causa, poiché – come dichiarato dall'attore in data 30.01.2025 – il documento era stato tra- fugato;
conseguentemente con ordinanza del 17.02.2025 veniva di- chiarata l'interruzione delle operazioni peritali.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda proposta dall'attore che va inquadrata in termini di collazio- ne, ex art. 737 c.c., delle presunte donazioni elargite in vita dal de cuius in favore del convenuto, da quest'ultimo taciute, e scoperte dall'attore solo dopo aver sottoscritto una divisione transattiva.
In ordine all'ammissibilità della suddetta azione si rileva che, poiché
l'obbligo di conferire le donazioni alla massa ereditaria sorge automa- ticamente all'apertura della successione, la relativa azione non è sog- getta a termini di decadenza e prescrizione. Inoltre, l'art. 762 c.c. stabi- lisce che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nulli- tà della divisione, ma determina esclusivamente la necessità di proce- dere ad un supplemento della divisione stessa (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/09/1997, n. 8448). La divisione contrattuale può, infatti, avere per oggetto l'intera eredità o una parte soltanto di essa, perma- nendo in questa seconda ipotesi la comunione ereditaria per i beni non divisi. Infatti, quando i coeredi procedono alla divisione amiche- vole soltanto di alcuni beni della massa ereditaria, il loro consenso unanime di limitare a tali beni lo scioglimento e di mantenere lo stato di comunione per gli altri è in re ipsa, con conseguente applicabilità
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dell'art. 762 cod. civ., secondo cui l'omissione di uno o più beni dell'e- redità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supple- mento della divisione stessa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1337 del
09/02/1987).
La giurisprudenza ha poi chiarito che “l'eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l'errore, non determinato da dolo, sull'essenza
e sul valore dei beni da dividere trovano il loro specifico rimedio, rispettivamente, nell'art. 762 c.c., che ammette la possibilità di procedere ad un supplemento della divisione e nel successivo art. 763 che, prevedendo l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, mostra di considerare rilevante l'errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione di detta entità” (Cassazione civile sez.
II, 11/02/1995, n.1529).
Ed ancora "Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legi- slativa (articoli 713, comma 3; 720; 722, 1112 del c.c.) o per accordo dei condi- videnti. L'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui sia- no stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione". Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 17/12/2024) 15/04/2025, n. 9869.
Premessa l'ammissibilità della suddetta azione, presupposto dell'obbligo di collazione è, dunque, che il coerede ad esso tenuto ab- bia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal de cuius, direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest'ultimo, pertanto, era onere dell'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare che il conve- nuto avesse ricevuto donazioni dirette o indirette, fatte CP_1 in vita dal de cuius, mentre era onere del convenuto provare la eventua- le dispensa dalla collazione.
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante atteso che nonostante sia stata acquisita prova - attra- verso l'ordine di esibizione - che parte degli assegni emessi dal de cuius
risultano effettivamente incassati dal convenuto Persona_1
, non è provato il titolo per il quale sono eseguiti i sud- CP_1 detti pagamenti ed in particolare se alla base degli stessi vi fosse una causa donativa.
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Sul punto, si osserva che secondo principio di diritto consolidato in giurisprudenza di legittimità, l'attore nell'azione di collazione è tenuto a provare l'esistenza dell'animus donandi sotteso alle elargizioni effettua- te in favore del coerede oggi convenuto.
Come, infatti, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassa- zione SS.UU. n. 5068/2016) “elementi costitutivi della donazione sono l'arric- chimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di libera- lità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arric- chimento del donatario e che, nella giurisprudenza di questa Corte, va ravvisato
"nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale" (Cass. n. 8018 del
2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1997; Cass. n. 3621 del 1980).
Tale prova non può ritenersi raggiunta, né essa può essere desunta dalla lettera presuntivamente scritta dal de cuius - come riferito dall'attore - atteso che a seguito di disconoscimento ed impossibilità di sottoporla al procedimento di verificazione per assenza dell'originale, al suddetto documento non può essere attribuita alcuna efficacia pro- batoria. Né, peraltro, potrebbe disporsi CTU grafologica sulla copia fotostatica del documento stante il consolidato indirizzo della giuri- sprudenza di legittimità, al quale questo Tribunale aderisce, secondo il quale “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata
o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre
l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consu- lenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del do- cumento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissi- bilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà es- sere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata ef- fettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con
l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limi-
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tato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma uni- tamente agli altri elementi istruttori disponibili». (Cass. Civ. Sez. III, sent. n.
2777/2025).
Come chiarito dalla Suprema Corte, le ragioni alla base di tale indiriz- zo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sot- toscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recan- te la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamen- te, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accer- tamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano. Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'o- riginale, semplicemente per l'indisponibilità di quest'ultimo, come nel caso in esame in cui il documento originale è stato trafugato.
Né peraltro può pensarsi che la consulenza tecnica si sarebbe potuta svolgere sulla copia fotostatica, in quanto le indagini concretamente necessarie da svolgere comportavano una verifica dell'inchiostro, che non può essere svolta in assenza dell'originale, e non può peraltro dir- si che la perdita del documento sia avvenuta per fatto “non imputabi- le” al ricorrente, il quale ne aveva la disponibilità e lo portava con sé incautamente in auto, nonostante l'avvenuto disconoscimento della firma e la conseguente necessità di depositarlo fisicamente per gli adempimenti di cui all'art 221 e ss c.p.c..
Occorre, inoltre, osservare che la Corte rende ben avvertiti che la ri- sultanze dell'eventuale consulenza disposta su fotocopia non potreb- bero in ogni caso fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito posi- tivo del procedimento di verificazione, occorrendo piuttosto che le stesse, dalla valenza meramente indiziaria, siano lette congiuntamente agli altri elementi istruttori, in quanto solo dalla convergenza degli elementi raccolti potrebbe ritenersi accertata la sottoscrizione oggetto del disconoscimento pur se verificata su copia e non su originale. Or-
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bene proprio tale convergenza di elementi a supporto della autenticità della firma – e quindi della causa donativa dei pagamenti - nel caso in esame difetta, non ricorrendo significativi elementi che consentano, in assenza della prova del titolo, ritenere superato il carattere neutrale delle disposizioni eseguite in favore del resistente. Né il titolo negozia- le può essere desunto, salvo inammissibili presunzioni logiche, dal so- lo rapporto padre figlio, che di per sé considerato, in assenza di ele- menti di maggior chiarezza, lascia impregiudicati i dubbi che la sola verifica della firma avrebbe permesso di fugare.
Ciò posto, in assenza di prova che il coerede abbia ricevuto le somme dal de cuius a titolo di liberalità, la domanda di collazione è infondata e va rigettata.
In ordine alle spese di lite, è opinione di questo Tribunale che, in ap- plicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n° 77/2018 che ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'art 92 cpc nella parte in cui non consente la compensazione in “altre analoghe gravi ed ec- cezionali ragioni”, sussistano giustificati motivi per dichiararle com- pensate, restando comunque incerta la causa alla base delle disposi- zioni eseguite in favore del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ec- cezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara compensate le spese di lite.
Santa RI Capua Vetere, 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 4471/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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N. 4471/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, I Sezione Civile, in persona del giudice unico Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4471 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Fabrizio Parte_1
ED e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del di- fensore;
ricorrente
e
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Nicola de CP_1
MA e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del di- fensore;
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.10.2025 di discussione ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15.06.2023,
conveniva in giudizio il fratello Parte_1 CP_1 adducendo:
1. che al termine dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Caserta in via Marchesiello 44, pervenutogli per
2
successione alla morte del genitore , aveva rinvenuto Persona_1 le matrici di una serie di assegni, per complessivi €55.869,00, tratti sia sul Banco di Napoli che sulla Banca di Roma, emessi in favore di
[...]
;
2. che unitamente agli assegni aveva rinvenuto una lettera Persona_2 accompagnatoria del defunto padre nella quale esplicitava che detti as- segni erano stati emessi per far fronte alle difficoltà economiche del figlio , a titolo di donazione;
3. che tali somme, ignorate CP_1 all'epoca dell'apertura della successione, devono concorrere ex art. 737 c.c. alla formazione dell'asse ereditario e, pertanto, il Parte_2
[...
era tenuto a conferire alla comunione ereditaria quanto ricevuto in vita dal de cuius;
4. che l'asse ereditario, stante la rinuncia all'eredità espressa dalla consorte sig.ra è stato suddiviso in Parte_3 due quote uguali tra i figli e;
5. che intende richiedere a Pt_1 CP_1
il conferimento pro quota di quanto a lui donato (ri- CP_1 dotta ad € 26.000,00), dovendosi ritenere nulle le donazioni a lui con- ferite a mezzo degli assegni sopra indicati e che la presente azione non
è soggetta a prescrizione perché il beneficiario delle donazioni nulle non le ha portate a conoscenza dell'istante.
Ciò posto il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: A) accertare e dichiarare che le somme sopra indicate in ragione di € 55.869,00, ignorate all'epoca dell'apertura della successione, vi devono concorrere ex art. 737 c.c., e pro quota, riconoscendo il diritto dell'attore a percepire dal fratello nato CP_1
a Caserta il 24/121965 e res.te in Casagiove alla via A. Moro 20 CF
quanto a lui donato dal genitore a C.F._1 Persona_1 mezzo dei richiamati assegni e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore del ricorrente della somma, ridotta ai fini del presente giudizio, di € 26.000,00; B)
Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il resistente adducendo:
1. il CP_1 mancato esperimento della procedura di mediazione e di aver aderito all'invito per la negoziazione assistita;
2. di disconoscere, ai sensi degli artt.214 c.p.c. e 2712 c.c., sia la lettera dattiloscritta e priva di data at- tribuita al defunto padre sia la relativa sottoscrizione, mai menzionata dal ricorrente in alcuna comunicazione stragiudiziale;
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l'improponibilità e/o inammissibilità e/o illegittimità e/o infondatezza
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della domanda ex artt. 764 e 1965 ss. c.c. stante la ricorrenza nella fat- tispecie della “divisione transattiva” di cui all'art. 764 comma 1 c.c., per cui al ricorrente è preclusa la pretesa al supplemento di cui all'art. 762 c.c.; 4. che la “divisione transattiva” è legalmente assoggettata alla sola azione di rescissione per lesione oltre il quarto, ex art. 764 comma
1 c.c., in relazione all'art. 763 c.c., azione che non è stata esperita mancando l'allegazione della supposta lesione nella misura legalmente prevista;
5. che in ogni caso non potrebbe essere esperita considerato il valore di € 554.110,00 del patrimonio del de cuius e l'importo di €
55.869,00 dedotto negli assegni che è inferiore al “quarto”;
6. la decor- renza del termine prescrizionale biennale cui è assoggettata l'azione di rescissione “dalla divisione”, risalendo quest'ultima alla sequenza ne- goziale perfezionatasi con l'atto pubblico del 6.11.2014 e le successive scritture private al 7.11.2014, per cui la prescrizione è maturata addì
7.11.2016; 7. che il ricorrente nemmeno ha invocato ovvero potrebbe invocare l'errore, legalmente inibito rispetto alla divisione anche non transattiva se non per le ipotesi previste dagli articoli 1971 e 1975 cc, la cui ricorrenza mai risulta essere stata dedotta;
8. che il ricorrente mai potrebbe invocare la “scoperta di documenti” successiva alla con- clusione della transazione, ex art. 1975 comma 2 c.c., perché inappli- cabile alla fattispecie, stante l'esclusione del presupposto applicativo costituito dal fatto che una delle parti ora in lite non avesse “alcun di- ritto”, entrambe essendo pacificamente eredi ex lege del comune pa- dre premorto e della zia;
9. che la relativa azione sarebbe in ogni caso prescritta, considerato che almeno dal giugno 2018 erano terminati i lavori di ristrutturazione dell'immobile ove sarebbe avvenuto il ritro- vamento;
10. l'omessa prova dell'emissione, della consegna e dell'esazione degli assegni evocati in ricorso;
11. che non potrebbero legittimamente assoggettarsi a collazione dazioni consentanee alla po- sizione sociale e alla consistenza patrimoniale del de cuius, oltre che a vincoli socialmente rilevanti o legalmente cogenti (battesimo, festività natalizie e condizioni di difficoltà del donatario).
Pertanto, il resistente concludeva: preliminarmente preso atto dei disconosci- menti di cui ai superiori Capi 1.1-. e 1.2-., voglia, in ogni caso, rigettare le do- mande tutte proposte dal Dr. con il Ricorso introduttivo per im-Parte_1
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proponibilità e/o inammissibilità e/o illegittimità e/o infondatezza e/o carenza di prova in fatto e in diritto, in rito e nel merito, in an e in quantum, per i motivi, le ragioni e le causali tutte di cui aio superiori Capi 2-., 3-. e 4-., con ogni altro provvedimento legalmente conseguente, vinte spese e competenze.
Con ordinanza del 06.06.2024, il Giudice ordinava alle banche Uni- credit s.p.a. e Intesa San Paolo s.p.a., l'esibizione degli assegni oggetto di causa.
Con ordinanza del 08.10.2024, veniva altresì disposta CTU grafologi- ca, la quale non poteva avere corso in quanto il documento oggetto di perizia non era presente in originale negli atti di causa, poiché – come dichiarato dall'attore in data 30.01.2025 – il documento era stato tra- fugato;
conseguentemente con ordinanza del 17.02.2025 veniva di- chiarata l'interruzione delle operazioni peritali.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda proposta dall'attore che va inquadrata in termini di collazio- ne, ex art. 737 c.c., delle presunte donazioni elargite in vita dal de cuius in favore del convenuto, da quest'ultimo taciute, e scoperte dall'attore solo dopo aver sottoscritto una divisione transattiva.
In ordine all'ammissibilità della suddetta azione si rileva che, poiché
l'obbligo di conferire le donazioni alla massa ereditaria sorge automa- ticamente all'apertura della successione, la relativa azione non è sog- getta a termini di decadenza e prescrizione. Inoltre, l'art. 762 c.c. stabi- lisce che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nulli- tà della divisione, ma determina esclusivamente la necessità di proce- dere ad un supplemento della divisione stessa (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/09/1997, n. 8448). La divisione contrattuale può, infatti, avere per oggetto l'intera eredità o una parte soltanto di essa, perma- nendo in questa seconda ipotesi la comunione ereditaria per i beni non divisi. Infatti, quando i coeredi procedono alla divisione amiche- vole soltanto di alcuni beni della massa ereditaria, il loro consenso unanime di limitare a tali beni lo scioglimento e di mantenere lo stato di comunione per gli altri è in re ipsa, con conseguente applicabilità
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dell'art. 762 cod. civ., secondo cui l'omissione di uno o più beni dell'e- redità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supple- mento della divisione stessa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1337 del
09/02/1987).
La giurisprudenza ha poi chiarito che “l'eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l'errore, non determinato da dolo, sull'essenza
e sul valore dei beni da dividere trovano il loro specifico rimedio, rispettivamente, nell'art. 762 c.c., che ammette la possibilità di procedere ad un supplemento della divisione e nel successivo art. 763 che, prevedendo l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, mostra di considerare rilevante l'errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione di detta entità” (Cassazione civile sez.
II, 11/02/1995, n.1529).
Ed ancora "Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legi- slativa (articoli 713, comma 3; 720; 722, 1112 del c.c.) o per accordo dei condi- videnti. L'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui sia- no stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione". Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 17/12/2024) 15/04/2025, n. 9869.
Premessa l'ammissibilità della suddetta azione, presupposto dell'obbligo di collazione è, dunque, che il coerede ad esso tenuto ab- bia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal de cuius, direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest'ultimo, pertanto, era onere dell'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare che il conve- nuto avesse ricevuto donazioni dirette o indirette, fatte CP_1 in vita dal de cuius, mentre era onere del convenuto provare la eventua- le dispensa dalla collazione.
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante atteso che nonostante sia stata acquisita prova - attra- verso l'ordine di esibizione - che parte degli assegni emessi dal de cuius
risultano effettivamente incassati dal convenuto Persona_1
, non è provato il titolo per il quale sono eseguiti i sud- CP_1 detti pagamenti ed in particolare se alla base degli stessi vi fosse una causa donativa.
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Sul punto, si osserva che secondo principio di diritto consolidato in giurisprudenza di legittimità, l'attore nell'azione di collazione è tenuto a provare l'esistenza dell'animus donandi sotteso alle elargizioni effettua- te in favore del coerede oggi convenuto.
Come, infatti, sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassa- zione SS.UU. n. 5068/2016) “elementi costitutivi della donazione sono l'arric- chimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di libera- lità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arric- chimento del donatario e che, nella giurisprudenza di questa Corte, va ravvisato
"nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale" (Cass. n. 8018 del
2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1997; Cass. n. 3621 del 1980).
Tale prova non può ritenersi raggiunta, né essa può essere desunta dalla lettera presuntivamente scritta dal de cuius - come riferito dall'attore - atteso che a seguito di disconoscimento ed impossibilità di sottoporla al procedimento di verificazione per assenza dell'originale, al suddetto documento non può essere attribuita alcuna efficacia pro- batoria. Né, peraltro, potrebbe disporsi CTU grafologica sulla copia fotostatica del documento stante il consolidato indirizzo della giuri- sprudenza di legittimità, al quale questo Tribunale aderisce, secondo il quale “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata
o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre
l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consu- lenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del do- cumento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissi- bilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà es- sere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata ef- fettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con
l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limi-
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tato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma uni- tamente agli altri elementi istruttori disponibili». (Cass. Civ. Sez. III, sent. n.
2777/2025).
Come chiarito dalla Suprema Corte, le ragioni alla base di tale indiriz- zo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sot- toscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recan- te la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamen- te, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accer- tamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano. Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'o- riginale, semplicemente per l'indisponibilità di quest'ultimo, come nel caso in esame in cui il documento originale è stato trafugato.
Né peraltro può pensarsi che la consulenza tecnica si sarebbe potuta svolgere sulla copia fotostatica, in quanto le indagini concretamente necessarie da svolgere comportavano una verifica dell'inchiostro, che non può essere svolta in assenza dell'originale, e non può peraltro dir- si che la perdita del documento sia avvenuta per fatto “non imputabi- le” al ricorrente, il quale ne aveva la disponibilità e lo portava con sé incautamente in auto, nonostante l'avvenuto disconoscimento della firma e la conseguente necessità di depositarlo fisicamente per gli adempimenti di cui all'art 221 e ss c.p.c..
Occorre, inoltre, osservare che la Corte rende ben avvertiti che la ri- sultanze dell'eventuale consulenza disposta su fotocopia non potreb- bero in ogni caso fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito posi- tivo del procedimento di verificazione, occorrendo piuttosto che le stesse, dalla valenza meramente indiziaria, siano lette congiuntamente agli altri elementi istruttori, in quanto solo dalla convergenza degli elementi raccolti potrebbe ritenersi accertata la sottoscrizione oggetto del disconoscimento pur se verificata su copia e non su originale. Or-
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bene proprio tale convergenza di elementi a supporto della autenticità della firma – e quindi della causa donativa dei pagamenti - nel caso in esame difetta, non ricorrendo significativi elementi che consentano, in assenza della prova del titolo, ritenere superato il carattere neutrale delle disposizioni eseguite in favore del resistente. Né il titolo negozia- le può essere desunto, salvo inammissibili presunzioni logiche, dal so- lo rapporto padre figlio, che di per sé considerato, in assenza di ele- menti di maggior chiarezza, lascia impregiudicati i dubbi che la sola verifica della firma avrebbe permesso di fugare.
Ciò posto, in assenza di prova che il coerede abbia ricevuto le somme dal de cuius a titolo di liberalità, la domanda di collazione è infondata e va rigettata.
In ordine alle spese di lite, è opinione di questo Tribunale che, in ap- plicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n° 77/2018 che ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'art 92 cpc nella parte in cui non consente la compensazione in “altre analoghe gravi ed ec- cezionali ragioni”, sussistano giustificati motivi per dichiararle com- pensate, restando comunque incerta la causa alla base delle disposi- zioni eseguite in favore del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ec- cezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara compensate le spese di lite.
Santa RI Capua Vetere, 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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