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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause civili riunite iscritte al n. 803/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 aventi ad oggetto:
la causa n. 803/2022 RG : Disconoscimento di paternità e vertente
T R A
(c.f.: ), nato a [...] AR CodiceFiscale_1
(Na) il 30.06.1963 ed elettivamente domiciliato in Sorrento (Na), alla Via degli Aranci n. 35, presso lo studio dell'avv.to Emiliostefano Marzuillo (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione (per le comunicazioni: fax n.
081/8074351; indirizzo di p.e.c.: ) Email_1
Attore
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], , CP_1 CodiceFiscale_3
(c. f.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
9.03.1954 e (c.f.: , nato a [...] Parte_2 C.F._5
(Na) il 2.12.1957 nella qualità di figli ed eredi legittimi del comune genitore , Persona_1
1 elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia (Na), alla Via Salita Ponte Scanzano n.
10, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Gallo (c. f. ), che li CodiceFiscale_6
rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata alla comparsa di risposta (per le comunicazioni: fax n. 081/5627374; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Convenuti
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
la causa n. 1921/2022 RG: dichiarazione giudiziale di paternità naturale, revocazione del testamento ex art. 687 c.c., apertura della successione ab intestato, rilascio/restituzione dei beni ereditari, restituzione dei frutti e risarcimento dei danni per occupazione sine titulo
e vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] AR CodiceFiscale_1
(Na) il 30.06.1963 ed elettivamente domiciliato in Sorrento (Na), alla Via degli Aranci n. 35, presso lo studio dell'avv.to Emiliostefano Marzuillo (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata all'atto di citazione (per le comunicazioni: fax n. 081/8074351; indirizzo di p.e.c.: ) Email_1
Attore
E
(c.f.: ), nata a [...] il [...], ivi CP_3 C.F._7
residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliata alla via degli Aranci n. 39 presso lo studio dell'avv. Alfredo Sguanci (c.f. ) che la rappresenta e C.F._8
difende per procura su foglio separato allegata alla comparsa di risposta (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_3
Convenuta
NONCHE'
(CF: , nato a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_9
08/12/1982, residente in [...] ed elettivamente domiciliato
2 in Castellammare di Stabia (Na), alla Via Denza n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Rosaria
Cinque (CF: ) e dell'Avvocato Angela Cuomo (CF: C.F._10
che lo rappresentano e difendono per procura su foglio separato C.F._11
allegata alla comparsa di costituzione (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_4
Convenuto
(CF: ), nato a [...] il Controparte_5 C.F._12
5.7.1991 e residente in [...]
Convenuto contumace
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter cpc per l'udienza cartolare del 4.12.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
: (attore in entrambi i giudizi riuniti): “si riporta ai Email_5
propri precedenti scritti difensivi e, segnatamente: - quanto al giudizio identificato con il n.R.G.
803/2022 (disconoscimento di paternità), preso atto delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, dalla quale emerge inequivocabilmente il fondamento della domanda, conclude per l'accoglimento della domanda come formulata in citazione ed all'uopo chiede che il
Giudice pronunci sentenza con la quale dichiari che l'istante sig. AR
non è figlio di (il quale era nato il [...] ed è deceduto il 2 ottobre Persona_1
1981), con ogni adempimento successivo in ordine all'annotamento nei pubblici registri della emananda sentenza;
all'uopo dichiara sin da ora di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, ai termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.; - quanto al giudizio identificato con il n.R.G.
1821/22, si riporta a tutti i propri precedenti scritti difensivi e, all'esito della sentenza di cui sopra, insiste affinchè vengano concessi i termini ex art. 183, VI° co., cod. proc. Civ.);
(convenuta nel giudizio riunito n. 1921/2022):” ritenuto che la CP_3 CP_3
è convenuta nel solo giudizio r.g.1921/2022; rilevato che la è impegnata
[...] CP_3 nel giudizio recante r.g. n. 1921/2022 ma l'attività istruttoria è svolta in altro giudizio cui è estranea;
indiscussa la mantenuta autonomia dei giudizi riuniti;
riconosciuta pregiudizialità
3 logica, tecnica e giuridica della decisione di giudizio di disconoscimento di padre IT e la ricorrenza della ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di riconoscimento di paternità naturale solo in situazione processuale non provocata, e cioè in assenza di proposizione di giudizio, immediatamente successivo a quello di disconoscimento paternità, con l'intento – nel caso di specie, peraltro, dichiarato - di chiederne la sospensione;
ribadito che in ipotesi di giudizio di riconoscimento di paternità naturale, proposto, in tempo immediatamente successivo a giudizio di disconoscimento di paternità legittima con l'intento di chiederne la sospensione, si concreta chiara, e non dubitabile, ipotesi di abuso del processo;
richiamato, pertanto, parola per parola tutto quanto dedotto ed eccepito con le note di trattazione scritta depositate in linea telematica il 7/3/2023 per la udienza dello stesso 7/3/2023 e che devesi ritenere qui per brevità, per ripetuto e trascritto;
confermata, quindi, la dedotta, perché evidente, per essere stato proposto giudizio per chiederne la sospensione, ipotesi di abuso del processo;
evidenziata la manifesta, e documentata dalle affermazioni dello stesso , Pt_1
consequenziale improponibilità ed inammissibilità, per abuso del processo, delle domande proposte nel presente giudizio recante r.g. n. 1921/2022; rivendicato potere dispositivo processuale nei limiti che possono essere mitigati dal Giudice solo per irragionevolezza processuale e per incoerenza con “causa petendi” e “petitum”; esclusa “vis attrattiva” e ragioni di competenza ex lege necessarie a far decidere la domanda di rigetto, per abuso del processo, avanzata nel presente giudizio r.g. n. 1921/2022, chiede che il Giudice, “melius re perpensa”, voglia: ante omnia prendere atto della inesistenza ed insussistenza dei presupposti giuridici e processuali – connessione soggettiva e oggettiva - per la disposta riunione dei giudizi;
in media res prendere atto della inesistenza e della insussistenza dei presupposti giuridici e processuali per la rimessione al collegio per la decisione del chiesto rigetto – attesa concretata ipotesi di abuso del processo - per improponibilità ed inammissibilità delle domande dal proposte con citazione notificata il 22-28/3/2022, AR post omnia revocare l'ordinanza con la quale è stata disposta la riunione dei giudizi;
in ultimo
– in subordine - Conclude chiedendo che il Giudice voglia così gradatamente provvedere: prendere atto e dichiarare che il presente giudizio r.g. n. 1921/2022 è stato incardinato con lo scopo, peraltro, dichiarato, della sua sospensione;
prendere atto della inesistenza ed insussistenza dei presupposti giuridici e processuali – connessione soggettiva ed oggettiva - per la riunione dei giudizi;
revocare l'ordinanza 31/5/2023 con la quale è stata disposta la riunione dei giudizi e per l'effetto disporre la separazione del presente giudizio r.g. n.
1921/2022 con l'altro r.g. n. 803/2022; prendere atto della inesistenza e della insussistenza dei presupposti normativi, giuridici e processuali per la rimessione al collegio per la decisione del
4 chiesto rigetto – attesa concretata ipotesi di abuso del processo – delle domande dal
[...]
proposte con la citazione notificata il 22-28/3/2022; rigettare - attesa AR
concretata ipotesi di abuso del processo - le domande dal AR
introdotte con la citazione notificata in data 22-28/3/2022 per improponibilità ed inammissibilità e per l'effetto condannarlo al pagamento delle spese, compensi e sanzione punitiva ex art. 96 – 3° co – c.p.c.; concedere termini ridotti ex art. 190 c.p.c.”
Il P.M., in data 29.05.2024, ha concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 16.2.2022 (ai sensi CP_1 dell'art. 140 c.p.c.), a in data 8.2.2022 (a mezzo posta) e a Parte_2 [...]
in data 14.2.2022 (a mani proprie), esponeva: di essere CP_2 AR
figlio IT di (nata a [...] il [...] e deceduta in Belvedere Spinello Persona_2
– KR – il 28.8.2010) e di (nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Durban – Sud Africa – il 2.10.1981), unitamente ai convenuti e CP_1 CP_2 Parte_2
; di essere tuttavia nato dalla relazione extraconiugale intrattenuta , in costanza di
[...]
matrimonio, dalla propria madre, con il sig. (nato a Persona_2 Persona_3
Sorrento il 23.11.1932 ed ivi deceduto il a luglio del 2021); di avere interesse ad addivenire al riconoscimento del proprio stato di figlio naturale dell' e di dover pertanto _3
preventivamente ottenere pronuncia di disconoscimento della paternità del padre IT.
Tanto premesso, il conveniva in giudizio i germani e Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_2 dinanzi all'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare che l'istante non è figlio di ed ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di eseguire le prescritte Persona_1 annotazioni sull'atto di nascita.
1.2- Instauratosi il contraddittorio, nel costituirsi (tardivamente) in giudizio i germani CP_1
e , nella qualità di eredi legittimi del compianto genitore comune CP_2 Parte_2
, non si opponevano alla domanda attorea di disconoscimento di paternità, di Persona_1 cui chiedevano l'accoglimento, confermando, per quanto di loro conoscenza, la verità dei fatti allegati dall'istante a fondamento della stessa.
1.3- All'udienza di prima comparizione del 23.5.2022, trattata con modalità cartolare, il giudice disponeva c.t.u. e nominava la dott.ssa cui conferiva l'incarico di accertare, Persona_4
attraverso apposite indagini ematologiche, la paternità biologica di deceduto Persona_1
in data 2.10.1981 nei confronti del figlio IT , procedendo – AR
5 ove necessario - all'esumazione del cadavere di al fine di prelevare materiale Persona_1
genetico per eseguire l'esame del dna e rinviava la causa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del c.t.u. alla successiva udienza del 12.9.2022, poi differita per le medesime incombenze e sempre con modalità cartolare, al 15.11.2022 per il giuramento del c.t.u. dott.
, nominato in sostituzione del precedente. Persona_5
2.1- Nelle more, con atto di citazione notificato a (a mani proprie), CP_3 [...]
(a mani proprie) e a (a mezzo posta), rispettivamente in data CP_4 Controparte_5
27.4.2022, 25.3.2022 e 9.5.2022, per l'udienza del 5.12.2022, , AR
premesso quanto già dedotto nel precedente atto di citazione (di essere figlio IT di e e tuttavia di essere in realtà nato da una relazione Persona_2 Persona_1
extraconiugale della propria madre con il sig. esponeva: - che il sig. Controparte_6
non lo aveva mai riconosciuto come figlio naturale, neanche per Persona_3
testamento; - che infatti con testamento del 30 dicembre 2020, pubblicato in seguito al decesso, il sig. , premettendo di essere vedovo e di non avere figli, così disponeva delle sue _3 sostanze: “Istituisco erede la mia compagna , nata a [...] il 12 febbraio CP_3
1970, in considerazione della premurosa e continua assistenza a me prestata, attribuendo alla stessa la proprietà dell'appartamento sito in Sorrento alla Via P.R. Giuliani n. 16, nonché la comproprietà, unitamente agli eredi , dell'altro appartamento sullo stesso piano, Persona_6
nonché tutti i miei beni mobili, compreso il denaro, che si troverà al momento della mia morte ed il credito da me vantato pari ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) nei confronti dei miei nipoti , , , e . Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
Lascio a titolo di legato al sacerdote , figlio di mio nipote Controparte_4 AR
, il terreno con fabbricati alla Via Del Giudice sito in Sant'Agnello, con l'onere di
[...]
celebrare messe in suffragio di mio padre , di mia madre e di Persona_7 Persona_8
mia moglie il giorno della loro nascita, nonché di prendersi cura della luce Persona_9
eterna della nicchia n. 6 del cimitero di Meta ove si trovano i resti di mio padre e dove dovrà trovare sepoltura anche la mia compagna . EG a favore di CP_3 [...]
, figlio di mio nipote , tutte le attrezzature, arredi e finimenti CP_5 AR nonché le carrozze dei cavalli di mia proprietà. EG l'abitazione di mia proprietà in
Sant'Agnello al Corso Italia a favore del sig. , nato il [...], a [...] molto legato e, nel caso quest'ultimo rinunciasse al legato, attribuisco detto immobile alla mia compagna ”. CP_3
6 Tanto premesso, elencati i beni immobili oggetto della scheda testamentaria, dato atto della volontà di veder accertato il suo stato di figlio naturale del defunto e di aver Persona_3
in via preventiva azionato giudizio di disconoscimento dello status di figlio IT di Per_1
l'istante conveniva i predetti sigg. e
[...] CP_3 Controparte_4 dinanzi all'intestato tribunale per sentire così provvedere: 1. in via Controparte_5
preliminare accertarsi e dichiararsi che il concludente è figlio naturale e, conseguentemente, unico erede IT del sig. (nato a [...] il [...] e Persona_3 deceduto ivi il 18 luglio 2021); 2. per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'avvenuta revocazione, ex art. 687 cod. civ., del testamento pubblico da costui redatto il 30 dicembre 2020 (registrato giusta verbale per notaio di Napoli del 21 ottobre 2021, rep. 6021/4346); 3. Persona_10 all'esito dichiararsi aperta la successione ab intestato di , in favore del di lui Persona_3
unico erede, ovvero lo stesso concludente;
4. condannarsi, quindi, i convenuti al rilascio e/o alla consegna di tutti i beni in loro possesso, conseguiti come da testamento innanzi indicato e comunque facenti parte dell'asse ereditario esistente al momento dell'apertura della successione, in essi compresi i beni immobili già analiticamente descritti al capo 9. della premessa;
5. dichiararsi comunque inefficaci, nei confronti del concludente stesso, gli eventuali atti di trasferimento effettuati medio tempore in favore di terzi;
6. condannarsi i convenuti al pagamento dei frutti, nonché al risarcimento del danno per occupazione sine titulo, da quantificarsi anche a mezzo di CTU se del caso, in ragione del valore locativo degli immobili oggetto della disposizione testamentaria, o in via equitativa, a far data dalla apertura della successione, ovvero, in subordine, dalla data di notifica del presente atto;
7. emettersi ogni e consequenziale provvedimento finalizzato alla trascrizione della emananda sentenza presso i competenti Uffici dello Stato Civile e la competente Conservatoria dei RR.II.; 8. condannarsi, infine, le parti convenute all'integrale refusione delle spese di lite e compensi di difesa, in rigida applicazione del criterio di soccombenza, con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
2.2- Costituitasi tempestivamente in giudizio, , premesso di essere stata per circa CP_3 quattordici anni (dall'anno 2007 alla morte in data 18/7/2021) la compagna di _3
, vedovo di (nata a [...] il [...] e deceduta il 24/6/2005),
[...] Persona_9
con la quale aveva contratto matrimonio in data 15/2/1960 e dalla cui unione coniugale non erano nati figli per impedimenti di natura genetica presenti in entrambi i coniugi, chiedeva al
Tribunale in linea preliminare di dichiarare improponibile ed inammissibile, ricorrendo ipotesi di abuso del processo, la domanda di riconoscimento di figlio naturale del sig. _3
dal proposta con spese e compensi di causa;
in linea
[...] AR
7 subordinata rigettare la domanda di riconoscimento di figlio naturale e le altre conseguenti domande proposte dal perché infondate ed inammissibili con spese AR
e compensi di causa. A sostegno delle proprie difese la allegava: - la improponibilità CP_3
ed inammissibilità della domanda in ragione dell'affermata proposizione di giudizio inteso al disconoscimento di paternità del genitore deceduto in Sud Africa nel lontano 1981, stante il testuale disposto dell'art. 253 cod. civ. secondo cui “In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio (IT o legittimato) in cui la persona si trova” (il aveva proposto entrambi i giudizi nella piena consapevolezza della Pt_1
pregiudizialità tecnico-giuridica del giudizio inteso al disconoscimento della paternità già promosso solo un paio di mesi prima, sì che non era applicabile alla fattispecie il principio affermato dalla Suprema Corte - Cass. 3/7/2018 n.17392 - che, esaminando questione relativa alla pendenza di giudizio di riconoscimento di figlio naturale e giudizio di disconoscimento di paternità, ha tra le due cause, ravvisato – e ciò in corrispondenza della ratio dell'istituto della sospensione per pregiudizialità, che è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati - nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica, statuendo così la ricorrenza della sospensione necessaria del giudizio di riconoscimento dello stato di figlio di figlio naturale;
risultava infatti concretizzata - dovendosi ritenere il sistema processualistico civile basato su un criterio di impronta soggettivistica dell'interesse ad agire, quale concreta ed attuale utilità che il soggetto intende conseguire al fine di impegnare il meccanismo processuale - ipotesi di abuso del processo, dovendo negarsi la concreta ed attuale utilità che il AR
intende conseguire impegnando il meccanismo processuale con la proposta azione); -
l'infondatezza della domanda di riconoscimento di figlio naturale per omessa allegazione di una sola circostanza di fatto utile a dar riscontro al riconoscimento di figlio naturale e ancor più a dar riscontro del possesso dello stato reclamato (dovendosi escludere che una dichiarata relazione extraconiugale e un'azione di disconoscimento del padre IT possano avere valore indiziario); - l'infondatezza della domanda di revocazione del testamento e di riconoscimento di figlio IT per non essere applicabile, anche in ipotesi di accertamento dello stato di figlio naturale, il disposto del comma 3 dell'art. 687 cod. civ.; - la infondatezza delle ulteriori domande (pagamento frutti e danni per occupazione, di risarcimento danni etc.) stante la inammissibilità e la infondatezza delle proposte precedenti domande.
2.3- Costituitosi tardivamente in giudizio, resisteva all'avversa domanda, Controparte_4
di cui chiedeva il rigetto, con condanna di spese e loro attribuzione, ex art. 93 cpc. In particolare chiedeva pronunciarsi la inammissibilita' e/o improcedibilita' della domanda di accertamento di status di figlio naturale proposta dall'attore attesa la pendenza della procedura intesa al
8 disconoscimento di paternità e il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica del suddetto giudizio rispetto alla domanda spiegata nel presente giudizio;
in subordine, chiedeva, comunque di voler disporre la sospensione dell'attuale giudizio in attesa dell'esito di quello già proposto e come già detto, volto al disconoscimento della paternità del Sig. . Nel merito Persona_1 il convenuto chiedeva l'estromissione dal giudizio per carenza e/o difetto di legittimazione passiva atteso che con atto pubblico per Notar del 09/06/2022, registrato Persona_11
in data 09/07/2022 al n. 14834 Serie IT, aveva espresso la volontà di rinunciare al legato disposto in suo favore, con tutti gli effetti che da tale atto ne sarebbero derivati per legge e di conseguenza la mancanza di interesse a dirimere le circostanze illustrate nell'atto introduttivo del giudizio de quo attesa la totale carenza di legittimazione passiva non essendo tenuto a rispondere in alcun modo del diritto rivendicato ed essendo totalmente estraneo alla controversia. In ogni caso contestava la fondatezza della domanda attorea di riconoscimento di filiazione naturale, di cui invocava il rigetto, poiché, così come posta, speculativa oltre che non provata, con conseguente caducità dell'ulteriore domanda di risarcimento volta ad ottenere il pagamento dei frutti non goduti e dell'occupazione eventualmente avvenuta, anche se, nel caso di specie, attraverso l'atto di rinuncia posto in essere dal Sig. è lecito Controparte_4
ritenere che sinanche il possesso non si sia mai verificato. Vinte le spese con attribuzione ai sottoscritti procuratori.
2.4- Il giudice assegnatario del giudizio 1921/2022, , all'esito della udienza di prima comparizione del 5.12.2022, trattata con modalità cartolare, dichiarava la contumacia di e, ritenuto che in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico- Controparte_5 giuridica tra il giudizio di disconoscimento della paternità azionato precedentemente dall'attore e pendente dinanzi ad altro giudice del medesimo tribunale ed il predetto giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, revocazione del testamento e restituzione dei beni non poteva farsi luogo alla sospensione del ex art. 295 c.p.c. del procedimento pregiudicato, bensì alla rimessione degli atti al capo dell'ufficio ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., disponeva in tal senso e con provvedimento in data 21.3.2023, sentite le parti, il presidente delegato disponeva la rimessione di entrambi i giudizi dinanzi al giudice assegnatario del procedimento di più risalente iscrizione a ruolo per l'adozione dei provvedimenti opportuni;
quindi, all'udienza del 18.4.2023 veniva disposta la riunione del giudizio n. 1921/2022 RG al giudizio n. 803/2022 RG.
3.- Alla medesima udienza del 18.4.2023 l'istruttore dei giudizi riuniti, precisata la necessità di rispettare la cronologia e la pregiudizialità degli accertamenti riguardanti le due cause e preso
9 atto della mancata accettazione dell'incarico da parte del c.t.u. dott. , nominava c.t.u., in Per_5 sostituzione, la dott. cui conferiva l'incarico alla successiva udienza del Persona_12
12.7.2023; quindi, con ordinanza in data 25.5.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (giorni cinquanta per il deposito delle memorie conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica) decorrenti dal 1 giugno 2024 e mandando alla cancelleria per l'acquisizione delle conclusioni del P.M.
4.- La domanda di disconoscimento della paternità legittima (iscritta al n. 803/222 RG) proposta da nei confronti dei germani e AR CP_1 Controparte_2
, nella qualità di figli ed eredi del genitore IT dell'attore Parte_2 Per_1
è fondata e va pertanto accolta.
[...]
L'azione di disconoscimento di paternità è regolata dall'art. 244 c.c., come modificato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 28-12-2013 n. 154. Tale norma dispone che la madre può esercitare tale azione nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento (comma 1), mentre il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio, mentre, se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza (comma 2); inoltre, se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine di un anno decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'art. 244 c.c., inoltre, stabilisce che nei casi previsti dai primi due commi, l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita;
che l'azione (comma 5) può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età ed è imprescrittibile riguardo allo stesso;
che l'azione (comma 6) può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore. Infine secondo la giurisprudenza, il controllo dell'osservanza dei termini di decadenza spetta d'ufficio al Giudice (cfr. Tribunale Monza sez. IV, 4 gennaio 2008, ne II civilista 2009, 2, 6).
10 Tanto premesso, nella fattispecie in esame sussistono i presupposti di ammissibilità dell'azione di cui all'art. 244 c.c. atteso che l'azione di disconoscimento di paternità è stata proposta da
, figlio maggiorenne concepito in costanza di matrimonio della AR
madre con il coniuge per il quale l'azione è Persona_2 Persona_1
imprescrittibile.
Nel merito, la domanda in esame è fondata e va pertanto accolta.
La c.t.u. espletata in corso di causa dalla dott. (depositata il 5.10.2023), da Persona_12
intendersi qui per integralmente richiamata e trascritta poiché basata su indagini di laboratorio correttamente svolte ed una adeguata e logicamente motivata valutazione degli esiti delle stesse, sulla scorta delle analisi genetiche molecolari di confronto del DNA, ha escluso che l'attore sia fratello germano dei tre convenuti e dunque figlio di Persona_1
In particolare, sull'accordo delle parti, le operazioni peritali sono state svolte analizzando l' Y dei 4 fratelli (ossia l'attore ed i tre germani convenuti) Persona_13
in quanto il test del cromosoma Y consente ai figli maschi di stabilire se hanno lo stesso padre biologico o se condividono una linea paterna comune. Il cromosoma Y, infatti, è tramandato immutato da padre in figlio e in nipote e può essere utilizzato per risalire a una lunga linea paterna diretta. Di conseguenza, se - come nel caso in oggetto - due o più figli maschi hanno bisogno di verificare scientificamente se condividono lo stesso padre, il test del cromosoma Y fornisce la risposta al quesito nel senso che se due o più maschi condividono lo stesso profilo cromosomico Y possono anche concludere che condividono lo stesso padre biologico (o un parente genetico paterno come un nonno), mentre se non c'è lo stesso cromosoma Y , non c'è discendenza paterna comune.
Ciò premesso, il consulente dopo aver eseguito i quattro tamponi boccali sull'attore e sui tre germani dello stesso, ha trasmesso i campioni ad un laboratorio per l'estrazione del DNA e l'analisidei marcatori genetici del cromosoma Y. Ebbene dall'analisi dei marcatori genetici del cromosoma Y investigati è emersa la prova dell'incompatibilità delle caratteristiche genetiche dell'attore con quelle dei presunti fratelli e . Difatti, per quanto si CP_1 CP_2 Parte_2 legge nella relazione depositata dalla c.t.u. dott. , dall'analisi dei marcatori genetici Persona_12
del cromosoma Y investigati è emersa una IDENTITA' genetica tra l'aplotipo ottenuto dai tamponi buccali di (Presunto fratello 1), ( CP_1 Controparte_2
Presunto fratello 2) e (Presunto fratello 3), e dunque che i predetti Parte_2 hanno la stessa discendenza paterna, e, per contro, una NON IDENTITA' genetica tra l'aplotipo ottenuto dai tamponi buccali di Presunto fratello 1), CP_1 Pt_1
11 ( Presunto fratello 2) , ( Presunto fratello 3) e CP_2 Parte_2
l'aplotipo ottenuto dal tampone buccale di (Presunto AR
fratello 4), e dunque che il Sig. non ha lo stesso padre biologico dei AR
suoi fratelli e nemmeno appartiene alla loro discendenza paterna.
Alla luce delle riferite risultanze e tenendo conto di quanto allegato in fatto dall'attore (relazione extraconiugale della propria madre in costanza di matrimonio con ), Persona_3
confermato dai convenuti e indirettamente confortato dal legato testamentario di _3
(presunto padre naturale dell'attore), in favore del medesimo attore, il tribunale
[...] ritiene adeguatamente provato l'assunto attoreo, ossia la esclusione della paternità biologica dello stesso attore in capo a Persona_1
Di qui, attesa l'accertata inesistenza del rapporto di filiazione tra e AR
l'accoglimento della domanda di disconoscimento da questi proposta, con Persona_1
le conseguenti annotazioni di legge.
Deve, quindi, essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ai sensi dell'art. 49 dal d.p.r. 3-11-2002 n. 396 all'annotazione della presente sentenza negli atti di nascita.
4.- Avuto riguardo al carattere definitivo della presente pronuncia, ma anche alla necessità del giudizio di disconoscimento (iscritto al n. 803/2022 RG) per conseguire la modifica dello status richiesta dall'attore ed al comportamento processuale dei convenuti, che non si sono opposti alla domanda ed hanno dato la disponibilità all'esecuzione sulle loro persone delle indagini necessarie ai fini della decisione, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti dello stesso, comprese le spese di c.t.u., liquidate con decreto in pari data, che restano definitivamente a carico dell'attore per la metà e dei convenuti per la restante metà.
5.- Per quanto in precedenza dedotto, la pronuncia assunta nel giudizio (n. 803/2022 RG) come dianzi definito (accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità legittima) ha carattere pregiudiziale rispetto alla ulteriore domanda (accertamento della paternità naturale in capo ad e domande conseguenziali relative alla successione di quest'ultimo) Persona_3
dal medesimo attore ( ) proposta nei confronti di eredi testamentari AR
e legatari del presunto padre biologico ( ) nel giudizio (pregiudicato) iscritto Persona_3
al n. 1921/2022 RG e in ragione di tale rapporto riunito al precedente (n. 803/2022 RG).
Ebbene, con riferimento a tale secondo giudizio, va certamente disattesa l'eccezione di improponibilità ed inammissibilità per abuso del processo delle domande in esso proposte dal
[...]
[...] , eccezione sollevata dalla difesa di (convenuta nel predetto giudizio) CP_12 CP_3
per avere l'attore proposto il giudizio di riconoscimento di paternità naturale in un tempo immediatamente successivo alla proposizione del giudizio di disconoscimento di paternità legittima con l'intento di chiederne la sospensione. Più specificamente, la difesa della CP_3
sostiene che, impregiudicato il riconoscimento della pregiudizialità logica, tecnica e giuridica della decisione del giudizio di disconoscimento di padre IT, l'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di riconoscimento di paternità naturale ricorrerebbe solo in una situazione processuale non provocata, non anche quando, come nel caso di specie, l'attore ha proposto il giudizio di riconoscimento di paternità naturale in un tempo immediatamente successivo al giudizio di disconoscimento di paternità legittima con l'intento di chiedere la sospensione di detto secondo giudizio.
Al riguardo va, invero, ribadito, poiché coerente con l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte, quanto già affermato nell'ordinanza in data 5.12.2022 (di rimessione degli atti al presidente di sezione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.) dal giudice assegnatario del procedimento di accertamento della paternità successivamemte proposto dal
(n. 1921/22), ossia che < Pt_1 sospensione del giudizio, atteso che, come affermato in giurisprudenza: “Tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico con la conseguenza che, in pendenza del primo giudizio, il secondo, ex art. 295 c.p.c., deve essere sospeso, coerentemente con l'art. 253
c.c.” (Cass. civ., ordinanza n. 17392 del 3-7-2018)>> ma che < innanzi a questo tribunale, ricorrono i presupposti per la riunione degli stessi. Invero: “Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione” (Cass. civ., ordinanza n. 12441 del
17-5-2017; conf., Cass. civ., ordinanza n. 7710 del 9-3-2022)>>.
Nessuna rilevanza, tanto meno come ipotesi di abuso del processo, assume quindi - ai fini della invocata declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda di accertamento della paternità - la circostanza che il abbia promosso in tempi successivi l'azione di Pt_1
disconoscimento della paternità legittima e quella di accertamento della paternità naturale, posto che il rapporto di pregiudizialità esclude la possibilità di decidere contestualmente e
13 autonomamente le due domande, non anche la possibilità di proporre entrambe le azioni
(simultaneamente o anche successivamente) e che secondo l'insegnamento ormai consolidato della S.C. (Cass. SSUU n. 8268/2023, già richiamata nell'ordinanza in data 31.5.2023 con cui l'istruttore ha disposto la riunione tra i due giudizi) pregiudizialità affermato, non si può escludere la possibilità, in alcuni casi, del simultaneus processus (che rappresenta in genere la soluzione da privilegiare rispetto a quella della sospensione ex art. 295 c.p.c. che rappresenta sempre un'extrema ratio) tra azione di disconoscimento (o di impugnazione del riconoscimento o di contestazione dello status di figlio) ed azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che potrebbero nascere separatamente e venire riunite (ex art. 40 c.p.c., se pendano davanti a giudici diversi, o ex art.
274 c.p.c., se pendano dinanzi allo stesso ufficio giudiziario) ovvero essere cumulativamente promosse in unico atto introduttivo da parte del soggetto legittimato ad entrambe le azioni (ad es. il figlio e la madre), salva ovviamente la possibilità ex art. 103 c.p.c., comma 2, per il giudice del merito di disporre la separazione dei giudizi, nei casi di difficile gestione del processo cumulativo (laddove ad es. i soggetti direttamente coinvolti dal lato genitoriale siano ancora in vita). Il tutto, nel rispetto della cronologia e della pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento della paternità ed attraverso una necessaria e rigorosa scansione (utilizzando il vigente meccanismo della “calendarizzazione”) dei tempi procedurali
e dell'attività istruttoria relativa all'azione pregiudicante, da esperire necessariamente in via prioritaria.
Il raccordo tra i due istituti e la possibilità di introduzione cumulativa delle due azioni, salva sempre la discrezionalità del giudice di merito nel governo della trattazione del processo, in ragione di variabili organizzative oltre che processuali, potrebbe rispondere all'esigenza, valorizzata dalla Corte EDU nella decisione citata del 2022, di assicurare la più sollecita definizione dello status e di concretizzare nella sua effettività il diritto del figlio all'acquisizione del nuovo status. Rimane comunque ferma la necessità, in difetto di un intervento del legislatore e tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 177/22 (rammentandosi che, sul punto dell'ammissibilità di una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità condizionata sospensivamente all'esito del giudizio demolitivo, la Consulta ha rilevato che essa attiene alla materia processuale, la cui disciplina è riservata in primis al legislatore), di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, parziale, di disconoscimento, prima di potere esaminare la domanda, dipendente, di dichiarazione giudiziale di paternità>>. Con la medesima pronuncia la Suprema Corte a SSUU ha quindi concluso nel senso che
14 condotta alla luce dei principi costituzionali, artt. 2, Cost., 29 e 30, in particolare) e sovranazionali (in particolare, l'art. 8 della CEDU, implicante, oltre ad obblighi negativi delle autorità pubbliche, anche obblighi positivi inerenti all'effettivo rispetto della vita privata).
L'onere particolarmente gravoso a carico del figlio (come qualificato dalla Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 177 del 2022) – che richiede la necessità di un giudizio articolato in più gradi che si concluda con una sentenza passata in giudicato demolitiva del precedente stato – ed il rischio che lo stesso rimanga “privo di status”, in assenza di un intervento del legislatore (cui spetta, come affermato dalla Corte costituzionale, il compito di realizzare un “intervento di sistema” che “possa tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, senza comprimere in maniera sproporzionata diritti di rango costituzionale”), possono essere comunque, in parte, temperati attraverso il riconoscimento della possibilità di sospendere il giudizio relativo all'attribuzione del nuovo status, non essendo ancora definito con sentenza passata in giudicato quello sulla rimozione dello status preesistente.
Ove, infatti, non si consentisse tale sospensione e si propendesse per una declaratoria di inammissibilità – come ha fatto il Tribunale di Roma nel caso concreto richiamato dalla
Procura Generale -, si correrebbe il rischio di violare il principio della ragionevole durata del processo nonchè di realizzare un ostacolo all'esercizio del diritto – garantito dalla Cost., artt.
6 Cedu e 24 – di agire a tutela del diritto fondamentale allo status e all'identità biologica, protetto anche ai sensi dell'art. 8 Cedu>> (nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Roma
l'attore aveva proposto l'azione di accertamento della paternità naturale quando era ancora pendente in Corte di Appello il giudizio, dalla stessa parte proposto in precedenza, di disconoscimento della paternità legittima).
Le argomentazioni che precedono danno, dunque, adeguata contezza della conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte non solo della riunione dei due giudizi pendenti dinanzi al medesimo tribunale disposta dall'istruttore (in luogo della sospensione del giudizio pregiudicato), ma anche del programmato rispetto della pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento della paternità e dunque del preventivo esperimento dell'attività istruttoria relativa all'azione pregiudicante, da svolgere necessariamente in via prioritaria, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza , parziale, di disconoscimento, prima di esaminare la domanda, dipendente, di dichiarazione giudiziale di paternità (cfr. ordinanza in data 31.5.2023).
15 Di qui, in contrasto con l'eccezione e le richieste dei convenuti, la proponibilità ed ammissibilità delle domande proposte dal nel giudizio (pregiudicato) iscritto al n. 1921/2022 poi Pt_1
riunito al precedente giudizio pregiudicante.
La causa va, quindi, rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del suddetto giudizio
(previo passaggio in giudicato della presente sentenza di disconoscimento della paternità) e la decisione delle domande in esso proposte, compresa la domanda di estromissione proposta dal convenuto , con conseguente rimessione al definitivo della Controparte_4
regolamentazione delle spese di lite.
5.2- Tanto premesso, ritiene tuttavia il tribunale che la riunione dei due giudizi come dianzi disposta non ha più ragion d'essere attesa la diversità dell'oggetto e dei soggetti convenuti dei predetti giudizi, il carattere definitivo della decisione assunta nel giudizio (pregiudicante) di disconoscimento (n. 803/2022), la necessità, per contro, di rimettere sul ruolo il solo giudizio
(pregiudicato) già riunito (n. 1921/2022 RG) per procedere all'istruzione e alla decisione dello stesso, per quanto detto, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ragioni di economia processuale in uno all'esigenza di non ritardare la definizione del processo n. 803/2022 inducono quindi a disporre, con separata ordinanza collegiale, la separazione delle cause già riunite con allegazione al fascicolo n. 1921/2022 RG, a cura della cancelleria, di copia della presente sentenza nonché degli atti, delle note di udienza e delle ordinanze del g.i. oltre che delle memorie conclusionali e di replica depositate dalle parti dopo il provvedimento in data 21.3.2023 (che ha rimesso il procedimento n. 1921/2022 RG dinanzi al giudice assegnatario del procedimento n. 803/2022),.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella composizione collegiale indicata in epigrafe,
A) definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 803/2002 R.G. sulla domanda di disconoscimento della paternità di proposta da Persona_1 AR
nei confronti di e , così provvede: CP_1 Parte_2 Controparte_2
1. accoglie la domanda di disconoscimento e, per l'effetto, dichiara che AR
, nato a [...] il [...] non è figlio di nato a
[...] Persona_1
Sant'Agnello il 24.7.1927 e deceduto a Durban (Sud Africa) il 2.q0.1981;
16 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Sant'Agnello (Na) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di
[...]
(atto n. 97, parte I serie A anno 1963) ; AR
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti, comprese le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto che restano definitivamente a carico dell'attore per la giusta metà
e dei convenuti in solido per la restante metà;
B) non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 1921/2022 RG sulla domanda di accertamento della paternità naturale di , di revocazione di testamento e Persona_3
di restituzione dei beni proposta da nei confronti di AR CP_3
, così provvede: Controparte_4 Controparte_5
1. dichiara ammissibile e proponibile la domanda di accertamento della paternità biologica in capo a proposta da;
Persona_3 AR
2. dispone la separazione del presente giudizio da quello iscritto al n. 803/2022 RG e la rimessione dello stesso sul ruolo dinanzi all'istruttore per l'ulteriore corso, come da separa ordinanza;
3.- Spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 14.10.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause civili riunite iscritte al n. 803/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 aventi ad oggetto:
la causa n. 803/2022 RG : Disconoscimento di paternità e vertente
T R A
(c.f.: ), nato a [...] AR CodiceFiscale_1
(Na) il 30.06.1963 ed elettivamente domiciliato in Sorrento (Na), alla Via degli Aranci n. 35, presso lo studio dell'avv.to Emiliostefano Marzuillo (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione (per le comunicazioni: fax n.
081/8074351; indirizzo di p.e.c.: ) Email_1
Attore
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], , CP_1 CodiceFiscale_3
(c. f.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
9.03.1954 e (c.f.: , nato a [...] Parte_2 C.F._5
(Na) il 2.12.1957 nella qualità di figli ed eredi legittimi del comune genitore , Persona_1
1 elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia (Na), alla Via Salita Ponte Scanzano n.
10, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Gallo (c. f. ), che li CodiceFiscale_6
rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata alla comparsa di risposta (per le comunicazioni: fax n. 081/5627374; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Convenuti
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
la causa n. 1921/2022 RG: dichiarazione giudiziale di paternità naturale, revocazione del testamento ex art. 687 c.c., apertura della successione ab intestato, rilascio/restituzione dei beni ereditari, restituzione dei frutti e risarcimento dei danni per occupazione sine titulo
e vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] AR CodiceFiscale_1
(Na) il 30.06.1963 ed elettivamente domiciliato in Sorrento (Na), alla Via degli Aranci n. 35, presso lo studio dell'avv.to Emiliostefano Marzuillo (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata all'atto di citazione (per le comunicazioni: fax n. 081/8074351; indirizzo di p.e.c.: ) Email_1
Attore
E
(c.f.: ), nata a [...] il [...], ivi CP_3 C.F._7
residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliata alla via degli Aranci n. 39 presso lo studio dell'avv. Alfredo Sguanci (c.f. ) che la rappresenta e C.F._8
difende per procura su foglio separato allegata alla comparsa di risposta (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_3
Convenuta
NONCHE'
(CF: , nato a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_9
08/12/1982, residente in [...] ed elettivamente domiciliato
2 in Castellammare di Stabia (Na), alla Via Denza n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Rosaria
Cinque (CF: ) e dell'Avvocato Angela Cuomo (CF: C.F._10
che lo rappresentano e difendono per procura su foglio separato C.F._11
allegata alla comparsa di costituzione (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_4
Convenuto
(CF: ), nato a [...] il Controparte_5 C.F._12
5.7.1991 e residente in [...]
Convenuto contumace
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter cpc per l'udienza cartolare del 4.12.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
: (attore in entrambi i giudizi riuniti): “si riporta ai Email_5
propri precedenti scritti difensivi e, segnatamente: - quanto al giudizio identificato con il n.R.G.
803/2022 (disconoscimento di paternità), preso atto delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, dalla quale emerge inequivocabilmente il fondamento della domanda, conclude per l'accoglimento della domanda come formulata in citazione ed all'uopo chiede che il
Giudice pronunci sentenza con la quale dichiari che l'istante sig. AR
non è figlio di (il quale era nato il [...] ed è deceduto il 2 ottobre Persona_1
1981), con ogni adempimento successivo in ordine all'annotamento nei pubblici registri della emananda sentenza;
all'uopo dichiara sin da ora di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, ai termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.; - quanto al giudizio identificato con il n.R.G.
1821/22, si riporta a tutti i propri precedenti scritti difensivi e, all'esito della sentenza di cui sopra, insiste affinchè vengano concessi i termini ex art. 183, VI° co., cod. proc. Civ.);
(convenuta nel giudizio riunito n. 1921/2022):” ritenuto che la CP_3 CP_3
è convenuta nel solo giudizio r.g.1921/2022; rilevato che la è impegnata
[...] CP_3 nel giudizio recante r.g. n. 1921/2022 ma l'attività istruttoria è svolta in altro giudizio cui è estranea;
indiscussa la mantenuta autonomia dei giudizi riuniti;
riconosciuta pregiudizialità
3 logica, tecnica e giuridica della decisione di giudizio di disconoscimento di padre IT e la ricorrenza della ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di riconoscimento di paternità naturale solo in situazione processuale non provocata, e cioè in assenza di proposizione di giudizio, immediatamente successivo a quello di disconoscimento paternità, con l'intento – nel caso di specie, peraltro, dichiarato - di chiederne la sospensione;
ribadito che in ipotesi di giudizio di riconoscimento di paternità naturale, proposto, in tempo immediatamente successivo a giudizio di disconoscimento di paternità legittima con l'intento di chiederne la sospensione, si concreta chiara, e non dubitabile, ipotesi di abuso del processo;
richiamato, pertanto, parola per parola tutto quanto dedotto ed eccepito con le note di trattazione scritta depositate in linea telematica il 7/3/2023 per la udienza dello stesso 7/3/2023 e che devesi ritenere qui per brevità, per ripetuto e trascritto;
confermata, quindi, la dedotta, perché evidente, per essere stato proposto giudizio per chiederne la sospensione, ipotesi di abuso del processo;
evidenziata la manifesta, e documentata dalle affermazioni dello stesso , Pt_1
consequenziale improponibilità ed inammissibilità, per abuso del processo, delle domande proposte nel presente giudizio recante r.g. n. 1921/2022; rivendicato potere dispositivo processuale nei limiti che possono essere mitigati dal Giudice solo per irragionevolezza processuale e per incoerenza con “causa petendi” e “petitum”; esclusa “vis attrattiva” e ragioni di competenza ex lege necessarie a far decidere la domanda di rigetto, per abuso del processo, avanzata nel presente giudizio r.g. n. 1921/2022, chiede che il Giudice, “melius re perpensa”, voglia: ante omnia prendere atto della inesistenza ed insussistenza dei presupposti giuridici e processuali – connessione soggettiva e oggettiva - per la disposta riunione dei giudizi;
in media res prendere atto della inesistenza e della insussistenza dei presupposti giuridici e processuali per la rimessione al collegio per la decisione del chiesto rigetto – attesa concretata ipotesi di abuso del processo - per improponibilità ed inammissibilità delle domande dal proposte con citazione notificata il 22-28/3/2022, AR post omnia revocare l'ordinanza con la quale è stata disposta la riunione dei giudizi;
in ultimo
– in subordine - Conclude chiedendo che il Giudice voglia così gradatamente provvedere: prendere atto e dichiarare che il presente giudizio r.g. n. 1921/2022 è stato incardinato con lo scopo, peraltro, dichiarato, della sua sospensione;
prendere atto della inesistenza ed insussistenza dei presupposti giuridici e processuali – connessione soggettiva ed oggettiva - per la riunione dei giudizi;
revocare l'ordinanza 31/5/2023 con la quale è stata disposta la riunione dei giudizi e per l'effetto disporre la separazione del presente giudizio r.g. n.
1921/2022 con l'altro r.g. n. 803/2022; prendere atto della inesistenza e della insussistenza dei presupposti normativi, giuridici e processuali per la rimessione al collegio per la decisione del
4 chiesto rigetto – attesa concretata ipotesi di abuso del processo – delle domande dal
[...]
proposte con la citazione notificata il 22-28/3/2022; rigettare - attesa AR
concretata ipotesi di abuso del processo - le domande dal AR
introdotte con la citazione notificata in data 22-28/3/2022 per improponibilità ed inammissibilità e per l'effetto condannarlo al pagamento delle spese, compensi e sanzione punitiva ex art. 96 – 3° co – c.p.c.; concedere termini ridotti ex art. 190 c.p.c.”
Il P.M., in data 29.05.2024, ha concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 16.2.2022 (ai sensi CP_1 dell'art. 140 c.p.c.), a in data 8.2.2022 (a mezzo posta) e a Parte_2 [...]
in data 14.2.2022 (a mani proprie), esponeva: di essere CP_2 AR
figlio IT di (nata a [...] il [...] e deceduta in Belvedere Spinello Persona_2
– KR – il 28.8.2010) e di (nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Durban – Sud Africa – il 2.10.1981), unitamente ai convenuti e CP_1 CP_2 Parte_2
; di essere tuttavia nato dalla relazione extraconiugale intrattenuta , in costanza di
[...]
matrimonio, dalla propria madre, con il sig. (nato a Persona_2 Persona_3
Sorrento il 23.11.1932 ed ivi deceduto il a luglio del 2021); di avere interesse ad addivenire al riconoscimento del proprio stato di figlio naturale dell' e di dover pertanto _3
preventivamente ottenere pronuncia di disconoscimento della paternità del padre IT.
Tanto premesso, il conveniva in giudizio i germani e Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_2 dinanzi all'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare che l'istante non è figlio di ed ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di eseguire le prescritte Persona_1 annotazioni sull'atto di nascita.
1.2- Instauratosi il contraddittorio, nel costituirsi (tardivamente) in giudizio i germani CP_1
e , nella qualità di eredi legittimi del compianto genitore comune CP_2 Parte_2
, non si opponevano alla domanda attorea di disconoscimento di paternità, di Persona_1 cui chiedevano l'accoglimento, confermando, per quanto di loro conoscenza, la verità dei fatti allegati dall'istante a fondamento della stessa.
1.3- All'udienza di prima comparizione del 23.5.2022, trattata con modalità cartolare, il giudice disponeva c.t.u. e nominava la dott.ssa cui conferiva l'incarico di accertare, Persona_4
attraverso apposite indagini ematologiche, la paternità biologica di deceduto Persona_1
in data 2.10.1981 nei confronti del figlio IT , procedendo – AR
5 ove necessario - all'esumazione del cadavere di al fine di prelevare materiale Persona_1
genetico per eseguire l'esame del dna e rinviava la causa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del c.t.u. alla successiva udienza del 12.9.2022, poi differita per le medesime incombenze e sempre con modalità cartolare, al 15.11.2022 per il giuramento del c.t.u. dott.
, nominato in sostituzione del precedente. Persona_5
2.1- Nelle more, con atto di citazione notificato a (a mani proprie), CP_3 [...]
(a mani proprie) e a (a mezzo posta), rispettivamente in data CP_4 Controparte_5
27.4.2022, 25.3.2022 e 9.5.2022, per l'udienza del 5.12.2022, , AR
premesso quanto già dedotto nel precedente atto di citazione (di essere figlio IT di e e tuttavia di essere in realtà nato da una relazione Persona_2 Persona_1
extraconiugale della propria madre con il sig. esponeva: - che il sig. Controparte_6
non lo aveva mai riconosciuto come figlio naturale, neanche per Persona_3
testamento; - che infatti con testamento del 30 dicembre 2020, pubblicato in seguito al decesso, il sig. , premettendo di essere vedovo e di non avere figli, così disponeva delle sue _3 sostanze: “Istituisco erede la mia compagna , nata a [...] il 12 febbraio CP_3
1970, in considerazione della premurosa e continua assistenza a me prestata, attribuendo alla stessa la proprietà dell'appartamento sito in Sorrento alla Via P.R. Giuliani n. 16, nonché la comproprietà, unitamente agli eredi , dell'altro appartamento sullo stesso piano, Persona_6
nonché tutti i miei beni mobili, compreso il denaro, che si troverà al momento della mia morte ed il credito da me vantato pari ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) nei confronti dei miei nipoti , , , e . Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
Lascio a titolo di legato al sacerdote , figlio di mio nipote Controparte_4 AR
, il terreno con fabbricati alla Via Del Giudice sito in Sant'Agnello, con l'onere di
[...]
celebrare messe in suffragio di mio padre , di mia madre e di Persona_7 Persona_8
mia moglie il giorno della loro nascita, nonché di prendersi cura della luce Persona_9
eterna della nicchia n. 6 del cimitero di Meta ove si trovano i resti di mio padre e dove dovrà trovare sepoltura anche la mia compagna . EG a favore di CP_3 [...]
, figlio di mio nipote , tutte le attrezzature, arredi e finimenti CP_5 AR nonché le carrozze dei cavalli di mia proprietà. EG l'abitazione di mia proprietà in
Sant'Agnello al Corso Italia a favore del sig. , nato il [...], a [...] molto legato e, nel caso quest'ultimo rinunciasse al legato, attribuisco detto immobile alla mia compagna ”. CP_3
6 Tanto premesso, elencati i beni immobili oggetto della scheda testamentaria, dato atto della volontà di veder accertato il suo stato di figlio naturale del defunto e di aver Persona_3
in via preventiva azionato giudizio di disconoscimento dello status di figlio IT di Per_1
l'istante conveniva i predetti sigg. e
[...] CP_3 Controparte_4 dinanzi all'intestato tribunale per sentire così provvedere: 1. in via Controparte_5
preliminare accertarsi e dichiararsi che il concludente è figlio naturale e, conseguentemente, unico erede IT del sig. (nato a [...] il [...] e Persona_3 deceduto ivi il 18 luglio 2021); 2. per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'avvenuta revocazione, ex art. 687 cod. civ., del testamento pubblico da costui redatto il 30 dicembre 2020 (registrato giusta verbale per notaio di Napoli del 21 ottobre 2021, rep. 6021/4346); 3. Persona_10 all'esito dichiararsi aperta la successione ab intestato di , in favore del di lui Persona_3
unico erede, ovvero lo stesso concludente;
4. condannarsi, quindi, i convenuti al rilascio e/o alla consegna di tutti i beni in loro possesso, conseguiti come da testamento innanzi indicato e comunque facenti parte dell'asse ereditario esistente al momento dell'apertura della successione, in essi compresi i beni immobili già analiticamente descritti al capo 9. della premessa;
5. dichiararsi comunque inefficaci, nei confronti del concludente stesso, gli eventuali atti di trasferimento effettuati medio tempore in favore di terzi;
6. condannarsi i convenuti al pagamento dei frutti, nonché al risarcimento del danno per occupazione sine titulo, da quantificarsi anche a mezzo di CTU se del caso, in ragione del valore locativo degli immobili oggetto della disposizione testamentaria, o in via equitativa, a far data dalla apertura della successione, ovvero, in subordine, dalla data di notifica del presente atto;
7. emettersi ogni e consequenziale provvedimento finalizzato alla trascrizione della emananda sentenza presso i competenti Uffici dello Stato Civile e la competente Conservatoria dei RR.II.; 8. condannarsi, infine, le parti convenute all'integrale refusione delle spese di lite e compensi di difesa, in rigida applicazione del criterio di soccombenza, con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
2.2- Costituitasi tempestivamente in giudizio, , premesso di essere stata per circa CP_3 quattordici anni (dall'anno 2007 alla morte in data 18/7/2021) la compagna di _3
, vedovo di (nata a [...] il [...] e deceduta il 24/6/2005),
[...] Persona_9
con la quale aveva contratto matrimonio in data 15/2/1960 e dalla cui unione coniugale non erano nati figli per impedimenti di natura genetica presenti in entrambi i coniugi, chiedeva al
Tribunale in linea preliminare di dichiarare improponibile ed inammissibile, ricorrendo ipotesi di abuso del processo, la domanda di riconoscimento di figlio naturale del sig. _3
dal proposta con spese e compensi di causa;
in linea
[...] AR
7 subordinata rigettare la domanda di riconoscimento di figlio naturale e le altre conseguenti domande proposte dal perché infondate ed inammissibili con spese AR
e compensi di causa. A sostegno delle proprie difese la allegava: - la improponibilità CP_3
ed inammissibilità della domanda in ragione dell'affermata proposizione di giudizio inteso al disconoscimento di paternità del genitore deceduto in Sud Africa nel lontano 1981, stante il testuale disposto dell'art. 253 cod. civ. secondo cui “In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio (IT o legittimato) in cui la persona si trova” (il aveva proposto entrambi i giudizi nella piena consapevolezza della Pt_1
pregiudizialità tecnico-giuridica del giudizio inteso al disconoscimento della paternità già promosso solo un paio di mesi prima, sì che non era applicabile alla fattispecie il principio affermato dalla Suprema Corte - Cass. 3/7/2018 n.17392 - che, esaminando questione relativa alla pendenza di giudizio di riconoscimento di figlio naturale e giudizio di disconoscimento di paternità, ha tra le due cause, ravvisato – e ciò in corrispondenza della ratio dell'istituto della sospensione per pregiudizialità, che è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati - nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica, statuendo così la ricorrenza della sospensione necessaria del giudizio di riconoscimento dello stato di figlio di figlio naturale;
risultava infatti concretizzata - dovendosi ritenere il sistema processualistico civile basato su un criterio di impronta soggettivistica dell'interesse ad agire, quale concreta ed attuale utilità che il soggetto intende conseguire al fine di impegnare il meccanismo processuale - ipotesi di abuso del processo, dovendo negarsi la concreta ed attuale utilità che il AR
intende conseguire impegnando il meccanismo processuale con la proposta azione); -
l'infondatezza della domanda di riconoscimento di figlio naturale per omessa allegazione di una sola circostanza di fatto utile a dar riscontro al riconoscimento di figlio naturale e ancor più a dar riscontro del possesso dello stato reclamato (dovendosi escludere che una dichiarata relazione extraconiugale e un'azione di disconoscimento del padre IT possano avere valore indiziario); - l'infondatezza della domanda di revocazione del testamento e di riconoscimento di figlio IT per non essere applicabile, anche in ipotesi di accertamento dello stato di figlio naturale, il disposto del comma 3 dell'art. 687 cod. civ.; - la infondatezza delle ulteriori domande (pagamento frutti e danni per occupazione, di risarcimento danni etc.) stante la inammissibilità e la infondatezza delle proposte precedenti domande.
2.3- Costituitosi tardivamente in giudizio, resisteva all'avversa domanda, Controparte_4
di cui chiedeva il rigetto, con condanna di spese e loro attribuzione, ex art. 93 cpc. In particolare chiedeva pronunciarsi la inammissibilita' e/o improcedibilita' della domanda di accertamento di status di figlio naturale proposta dall'attore attesa la pendenza della procedura intesa al
8 disconoscimento di paternità e il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica del suddetto giudizio rispetto alla domanda spiegata nel presente giudizio;
in subordine, chiedeva, comunque di voler disporre la sospensione dell'attuale giudizio in attesa dell'esito di quello già proposto e come già detto, volto al disconoscimento della paternità del Sig. . Nel merito Persona_1 il convenuto chiedeva l'estromissione dal giudizio per carenza e/o difetto di legittimazione passiva atteso che con atto pubblico per Notar del 09/06/2022, registrato Persona_11
in data 09/07/2022 al n. 14834 Serie IT, aveva espresso la volontà di rinunciare al legato disposto in suo favore, con tutti gli effetti che da tale atto ne sarebbero derivati per legge e di conseguenza la mancanza di interesse a dirimere le circostanze illustrate nell'atto introduttivo del giudizio de quo attesa la totale carenza di legittimazione passiva non essendo tenuto a rispondere in alcun modo del diritto rivendicato ed essendo totalmente estraneo alla controversia. In ogni caso contestava la fondatezza della domanda attorea di riconoscimento di filiazione naturale, di cui invocava il rigetto, poiché, così come posta, speculativa oltre che non provata, con conseguente caducità dell'ulteriore domanda di risarcimento volta ad ottenere il pagamento dei frutti non goduti e dell'occupazione eventualmente avvenuta, anche se, nel caso di specie, attraverso l'atto di rinuncia posto in essere dal Sig. è lecito Controparte_4
ritenere che sinanche il possesso non si sia mai verificato. Vinte le spese con attribuzione ai sottoscritti procuratori.
2.4- Il giudice assegnatario del giudizio 1921/2022, , all'esito della udienza di prima comparizione del 5.12.2022, trattata con modalità cartolare, dichiarava la contumacia di e, ritenuto che in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico- Controparte_5 giuridica tra il giudizio di disconoscimento della paternità azionato precedentemente dall'attore e pendente dinanzi ad altro giudice del medesimo tribunale ed il predetto giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, revocazione del testamento e restituzione dei beni non poteva farsi luogo alla sospensione del ex art. 295 c.p.c. del procedimento pregiudicato, bensì alla rimessione degli atti al capo dell'ufficio ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., disponeva in tal senso e con provvedimento in data 21.3.2023, sentite le parti, il presidente delegato disponeva la rimessione di entrambi i giudizi dinanzi al giudice assegnatario del procedimento di più risalente iscrizione a ruolo per l'adozione dei provvedimenti opportuni;
quindi, all'udienza del 18.4.2023 veniva disposta la riunione del giudizio n. 1921/2022 RG al giudizio n. 803/2022 RG.
3.- Alla medesima udienza del 18.4.2023 l'istruttore dei giudizi riuniti, precisata la necessità di rispettare la cronologia e la pregiudizialità degli accertamenti riguardanti le due cause e preso
9 atto della mancata accettazione dell'incarico da parte del c.t.u. dott. , nominava c.t.u., in Per_5 sostituzione, la dott. cui conferiva l'incarico alla successiva udienza del Persona_12
12.7.2023; quindi, con ordinanza in data 25.5.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (giorni cinquanta per il deposito delle memorie conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica) decorrenti dal 1 giugno 2024 e mandando alla cancelleria per l'acquisizione delle conclusioni del P.M.
4.- La domanda di disconoscimento della paternità legittima (iscritta al n. 803/222 RG) proposta da nei confronti dei germani e AR CP_1 Controparte_2
, nella qualità di figli ed eredi del genitore IT dell'attore Parte_2 Per_1
è fondata e va pertanto accolta.
[...]
L'azione di disconoscimento di paternità è regolata dall'art. 244 c.c., come modificato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 28-12-2013 n. 154. Tale norma dispone che la madre può esercitare tale azione nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento (comma 1), mentre il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio, mentre, se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza (comma 2); inoltre, se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine di un anno decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'art. 244 c.c., inoltre, stabilisce che nei casi previsti dai primi due commi, l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita;
che l'azione (comma 5) può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età ed è imprescrittibile riguardo allo stesso;
che l'azione (comma 6) può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore. Infine secondo la giurisprudenza, il controllo dell'osservanza dei termini di decadenza spetta d'ufficio al Giudice (cfr. Tribunale Monza sez. IV, 4 gennaio 2008, ne II civilista 2009, 2, 6).
10 Tanto premesso, nella fattispecie in esame sussistono i presupposti di ammissibilità dell'azione di cui all'art. 244 c.c. atteso che l'azione di disconoscimento di paternità è stata proposta da
, figlio maggiorenne concepito in costanza di matrimonio della AR
madre con il coniuge per il quale l'azione è Persona_2 Persona_1
imprescrittibile.
Nel merito, la domanda in esame è fondata e va pertanto accolta.
La c.t.u. espletata in corso di causa dalla dott. (depositata il 5.10.2023), da Persona_12
intendersi qui per integralmente richiamata e trascritta poiché basata su indagini di laboratorio correttamente svolte ed una adeguata e logicamente motivata valutazione degli esiti delle stesse, sulla scorta delle analisi genetiche molecolari di confronto del DNA, ha escluso che l'attore sia fratello germano dei tre convenuti e dunque figlio di Persona_1
In particolare, sull'accordo delle parti, le operazioni peritali sono state svolte analizzando l' Y dei 4 fratelli (ossia l'attore ed i tre germani convenuti) Persona_13
in quanto il test del cromosoma Y consente ai figli maschi di stabilire se hanno lo stesso padre biologico o se condividono una linea paterna comune. Il cromosoma Y, infatti, è tramandato immutato da padre in figlio e in nipote e può essere utilizzato per risalire a una lunga linea paterna diretta. Di conseguenza, se - come nel caso in oggetto - due o più figli maschi hanno bisogno di verificare scientificamente se condividono lo stesso padre, il test del cromosoma Y fornisce la risposta al quesito nel senso che se due o più maschi condividono lo stesso profilo cromosomico Y possono anche concludere che condividono lo stesso padre biologico (o un parente genetico paterno come un nonno), mentre se non c'è lo stesso cromosoma Y , non c'è discendenza paterna comune.
Ciò premesso, il consulente dopo aver eseguito i quattro tamponi boccali sull'attore e sui tre germani dello stesso, ha trasmesso i campioni ad un laboratorio per l'estrazione del DNA e l'analisidei marcatori genetici del cromosoma Y. Ebbene dall'analisi dei marcatori genetici del cromosoma Y investigati è emersa la prova dell'incompatibilità delle caratteristiche genetiche dell'attore con quelle dei presunti fratelli e . Difatti, per quanto si CP_1 CP_2 Parte_2 legge nella relazione depositata dalla c.t.u. dott. , dall'analisi dei marcatori genetici Persona_12
del cromosoma Y investigati è emersa una IDENTITA' genetica tra l'aplotipo ottenuto dai tamponi buccali di (Presunto fratello 1), ( CP_1 Controparte_2
Presunto fratello 2) e (Presunto fratello 3), e dunque che i predetti Parte_2 hanno la stessa discendenza paterna, e, per contro, una NON IDENTITA' genetica tra l'aplotipo ottenuto dai tamponi buccali di Presunto fratello 1), CP_1 Pt_1
11 ( Presunto fratello 2) , ( Presunto fratello 3) e CP_2 Parte_2
l'aplotipo ottenuto dal tampone buccale di (Presunto AR
fratello 4), e dunque che il Sig. non ha lo stesso padre biologico dei AR
suoi fratelli e nemmeno appartiene alla loro discendenza paterna.
Alla luce delle riferite risultanze e tenendo conto di quanto allegato in fatto dall'attore (relazione extraconiugale della propria madre in costanza di matrimonio con ), Persona_3
confermato dai convenuti e indirettamente confortato dal legato testamentario di _3
(presunto padre naturale dell'attore), in favore del medesimo attore, il tribunale
[...] ritiene adeguatamente provato l'assunto attoreo, ossia la esclusione della paternità biologica dello stesso attore in capo a Persona_1
Di qui, attesa l'accertata inesistenza del rapporto di filiazione tra e AR
l'accoglimento della domanda di disconoscimento da questi proposta, con Persona_1
le conseguenti annotazioni di legge.
Deve, quindi, essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ai sensi dell'art. 49 dal d.p.r. 3-11-2002 n. 396 all'annotazione della presente sentenza negli atti di nascita.
4.- Avuto riguardo al carattere definitivo della presente pronuncia, ma anche alla necessità del giudizio di disconoscimento (iscritto al n. 803/2022 RG) per conseguire la modifica dello status richiesta dall'attore ed al comportamento processuale dei convenuti, che non si sono opposti alla domanda ed hanno dato la disponibilità all'esecuzione sulle loro persone delle indagini necessarie ai fini della decisione, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti dello stesso, comprese le spese di c.t.u., liquidate con decreto in pari data, che restano definitivamente a carico dell'attore per la metà e dei convenuti per la restante metà.
5.- Per quanto in precedenza dedotto, la pronuncia assunta nel giudizio (n. 803/2022 RG) come dianzi definito (accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità legittima) ha carattere pregiudiziale rispetto alla ulteriore domanda (accertamento della paternità naturale in capo ad e domande conseguenziali relative alla successione di quest'ultimo) Persona_3
dal medesimo attore ( ) proposta nei confronti di eredi testamentari AR
e legatari del presunto padre biologico ( ) nel giudizio (pregiudicato) iscritto Persona_3
al n. 1921/2022 RG e in ragione di tale rapporto riunito al precedente (n. 803/2022 RG).
Ebbene, con riferimento a tale secondo giudizio, va certamente disattesa l'eccezione di improponibilità ed inammissibilità per abuso del processo delle domande in esso proposte dal
[...]
[...] , eccezione sollevata dalla difesa di (convenuta nel predetto giudizio) CP_12 CP_3
per avere l'attore proposto il giudizio di riconoscimento di paternità naturale in un tempo immediatamente successivo alla proposizione del giudizio di disconoscimento di paternità legittima con l'intento di chiederne la sospensione. Più specificamente, la difesa della CP_3
sostiene che, impregiudicato il riconoscimento della pregiudizialità logica, tecnica e giuridica della decisione del giudizio di disconoscimento di padre IT, l'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di riconoscimento di paternità naturale ricorrerebbe solo in una situazione processuale non provocata, non anche quando, come nel caso di specie, l'attore ha proposto il giudizio di riconoscimento di paternità naturale in un tempo immediatamente successivo al giudizio di disconoscimento di paternità legittima con l'intento di chiedere la sospensione di detto secondo giudizio.
Al riguardo va, invero, ribadito, poiché coerente con l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte, quanto già affermato nell'ordinanza in data 5.12.2022 (di rimessione degli atti al presidente di sezione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.) dal giudice assegnatario del procedimento di accertamento della paternità successivamemte proposto dal
(n. 1921/22), ossia che < Pt_1 sospensione del giudizio, atteso che, come affermato in giurisprudenza: “Tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico con la conseguenza che, in pendenza del primo giudizio, il secondo, ex art. 295 c.p.c., deve essere sospeso, coerentemente con l'art. 253
c.c.” (Cass. civ., ordinanza n. 17392 del 3-7-2018)>> ma che < innanzi a questo tribunale, ricorrono i presupposti per la riunione degli stessi. Invero: “Ove tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione” (Cass. civ., ordinanza n. 12441 del
17-5-2017; conf., Cass. civ., ordinanza n. 7710 del 9-3-2022)>>.
Nessuna rilevanza, tanto meno come ipotesi di abuso del processo, assume quindi - ai fini della invocata declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda di accertamento della paternità - la circostanza che il abbia promosso in tempi successivi l'azione di Pt_1
disconoscimento della paternità legittima e quella di accertamento della paternità naturale, posto che il rapporto di pregiudizialità esclude la possibilità di decidere contestualmente e
13 autonomamente le due domande, non anche la possibilità di proporre entrambe le azioni
(simultaneamente o anche successivamente) e che secondo l'insegnamento ormai consolidato della S.C. (Cass. SSUU n. 8268/2023, già richiamata nell'ordinanza in data 31.5.2023 con cui l'istruttore ha disposto la riunione tra i due giudizi) pregiudizialità affermato, non si può escludere la possibilità, in alcuni casi, del simultaneus processus (che rappresenta in genere la soluzione da privilegiare rispetto a quella della sospensione ex art. 295 c.p.c. che rappresenta sempre un'extrema ratio) tra azione di disconoscimento (o di impugnazione del riconoscimento o di contestazione dello status di figlio) ed azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che potrebbero nascere separatamente e venire riunite (ex art. 40 c.p.c., se pendano davanti a giudici diversi, o ex art.
274 c.p.c., se pendano dinanzi allo stesso ufficio giudiziario) ovvero essere cumulativamente promosse in unico atto introduttivo da parte del soggetto legittimato ad entrambe le azioni (ad es. il figlio e la madre), salva ovviamente la possibilità ex art. 103 c.p.c., comma 2, per il giudice del merito di disporre la separazione dei giudizi, nei casi di difficile gestione del processo cumulativo (laddove ad es. i soggetti direttamente coinvolti dal lato genitoriale siano ancora in vita). Il tutto, nel rispetto della cronologia e della pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento della paternità ed attraverso una necessaria e rigorosa scansione (utilizzando il vigente meccanismo della “calendarizzazione”) dei tempi procedurali
e dell'attività istruttoria relativa all'azione pregiudicante, da esperire necessariamente in via prioritaria.
Il raccordo tra i due istituti e la possibilità di introduzione cumulativa delle due azioni, salva sempre la discrezionalità del giudice di merito nel governo della trattazione del processo, in ragione di variabili organizzative oltre che processuali, potrebbe rispondere all'esigenza, valorizzata dalla Corte EDU nella decisione citata del 2022, di assicurare la più sollecita definizione dello status e di concretizzare nella sua effettività il diritto del figlio all'acquisizione del nuovo status. Rimane comunque ferma la necessità, in difetto di un intervento del legislatore e tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 177/22 (rammentandosi che, sul punto dell'ammissibilità di una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità condizionata sospensivamente all'esito del giudizio demolitivo, la Consulta ha rilevato che essa attiene alla materia processuale, la cui disciplina è riservata in primis al legislatore), di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, parziale, di disconoscimento, prima di potere esaminare la domanda, dipendente, di dichiarazione giudiziale di paternità>>. Con la medesima pronuncia la Suprema Corte a SSUU ha quindi concluso nel senso che
14 condotta alla luce dei principi costituzionali, artt. 2, Cost., 29 e 30, in particolare) e sovranazionali (in particolare, l'art. 8 della CEDU, implicante, oltre ad obblighi negativi delle autorità pubbliche, anche obblighi positivi inerenti all'effettivo rispetto della vita privata).
L'onere particolarmente gravoso a carico del figlio (come qualificato dalla Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 177 del 2022) – che richiede la necessità di un giudizio articolato in più gradi che si concluda con una sentenza passata in giudicato demolitiva del precedente stato – ed il rischio che lo stesso rimanga “privo di status”, in assenza di un intervento del legislatore (cui spetta, come affermato dalla Corte costituzionale, il compito di realizzare un “intervento di sistema” che “possa tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, senza comprimere in maniera sproporzionata diritti di rango costituzionale”), possono essere comunque, in parte, temperati attraverso il riconoscimento della possibilità di sospendere il giudizio relativo all'attribuzione del nuovo status, non essendo ancora definito con sentenza passata in giudicato quello sulla rimozione dello status preesistente.
Ove, infatti, non si consentisse tale sospensione e si propendesse per una declaratoria di inammissibilità – come ha fatto il Tribunale di Roma nel caso concreto richiamato dalla
Procura Generale -, si correrebbe il rischio di violare il principio della ragionevole durata del processo nonchè di realizzare un ostacolo all'esercizio del diritto – garantito dalla Cost., artt.
6 Cedu e 24 – di agire a tutela del diritto fondamentale allo status e all'identità biologica, protetto anche ai sensi dell'art. 8 Cedu>> (nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Roma
l'attore aveva proposto l'azione di accertamento della paternità naturale quando era ancora pendente in Corte di Appello il giudizio, dalla stessa parte proposto in precedenza, di disconoscimento della paternità legittima).
Le argomentazioni che precedono danno, dunque, adeguata contezza della conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte non solo della riunione dei due giudizi pendenti dinanzi al medesimo tribunale disposta dall'istruttore (in luogo della sospensione del giudizio pregiudicato), ma anche del programmato rispetto della pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento della paternità e dunque del preventivo esperimento dell'attività istruttoria relativa all'azione pregiudicante, da svolgere necessariamente in via prioritaria, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza , parziale, di disconoscimento, prima di esaminare la domanda, dipendente, di dichiarazione giudiziale di paternità (cfr. ordinanza in data 31.5.2023).
15 Di qui, in contrasto con l'eccezione e le richieste dei convenuti, la proponibilità ed ammissibilità delle domande proposte dal nel giudizio (pregiudicato) iscritto al n. 1921/2022 poi Pt_1
riunito al precedente giudizio pregiudicante.
La causa va, quindi, rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del suddetto giudizio
(previo passaggio in giudicato della presente sentenza di disconoscimento della paternità) e la decisione delle domande in esso proposte, compresa la domanda di estromissione proposta dal convenuto , con conseguente rimessione al definitivo della Controparte_4
regolamentazione delle spese di lite.
5.2- Tanto premesso, ritiene tuttavia il tribunale che la riunione dei due giudizi come dianzi disposta non ha più ragion d'essere attesa la diversità dell'oggetto e dei soggetti convenuti dei predetti giudizi, il carattere definitivo della decisione assunta nel giudizio (pregiudicante) di disconoscimento (n. 803/2022), la necessità, per contro, di rimettere sul ruolo il solo giudizio
(pregiudicato) già riunito (n. 1921/2022 RG) per procedere all'istruzione e alla decisione dello stesso, per quanto detto, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ragioni di economia processuale in uno all'esigenza di non ritardare la definizione del processo n. 803/2022 inducono quindi a disporre, con separata ordinanza collegiale, la separazione delle cause già riunite con allegazione al fascicolo n. 1921/2022 RG, a cura della cancelleria, di copia della presente sentenza nonché degli atti, delle note di udienza e delle ordinanze del g.i. oltre che delle memorie conclusionali e di replica depositate dalle parti dopo il provvedimento in data 21.3.2023 (che ha rimesso il procedimento n. 1921/2022 RG dinanzi al giudice assegnatario del procedimento n. 803/2022),.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella composizione collegiale indicata in epigrafe,
A) definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 803/2002 R.G. sulla domanda di disconoscimento della paternità di proposta da Persona_1 AR
nei confronti di e , così provvede: CP_1 Parte_2 Controparte_2
1. accoglie la domanda di disconoscimento e, per l'effetto, dichiara che AR
, nato a [...] il [...] non è figlio di nato a
[...] Persona_1
Sant'Agnello il 24.7.1927 e deceduto a Durban (Sud Africa) il 2.q0.1981;
16 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Sant'Agnello (Na) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di
[...]
(atto n. 97, parte I serie A anno 1963) ; AR
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti, comprese le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto che restano definitivamente a carico dell'attore per la giusta metà
e dei convenuti in solido per la restante metà;
B) non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 1921/2022 RG sulla domanda di accertamento della paternità naturale di , di revocazione di testamento e Persona_3
di restituzione dei beni proposta da nei confronti di AR CP_3
, così provvede: Controparte_4 Controparte_5
1. dichiara ammissibile e proponibile la domanda di accertamento della paternità biologica in capo a proposta da;
Persona_3 AR
2. dispone la separazione del presente giudizio da quello iscritto al n. 803/2022 RG e la rimessione dello stesso sul ruolo dinanzi all'istruttore per l'ulteriore corso, come da separa ordinanza;
3.- Spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 14.10.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
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