Art. 26. Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti
Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.
Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.