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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7776/2021 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio degli Avv.ti Antonio Domenico Liuzzi e Martino Parte_1
Angelini,
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Federico Dettori e Barbara Michini,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.9.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue.
ha convenuto in giudizio per l'udienza del Parte_1 Controparte_1
11.10.2021 affinché quest'ultima fosse condannata ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - quantificati nella somma di euro 145.691,50, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione - patiti a seguito della caduta verificatasi presso l'Aeroporto
Karol Wojtyła di Bari-Palese il 30.8.2018 alle ore 20:30 circa, allorquando l'attrice, dopo aver riconsegnato l'auto noleggiata nel parcheggio rent a car, nell'uscire dal varco per
Pag. 1 a 8 dirigersi verso il terminal aeroportuale, nello spazio esistente fra l'inizio delle strisce pedonali e la rete di recinzione della predetta area di parcheggio, metteva il piede in fallo in una buca, non visibile e non segnalata, cadendo rovinosamente al suolo.
L'attrice ha, inoltre, dedotto che in conseguenza dell'accaduto riportava lesioni tali da dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari, ove le veniva diagnosticata frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno del ginocchio destro, a cui seguiva in data 4.9.2018 intervento chirurgico. si è costituita il 17.9.2021, contestando l'an e il quantum Controparte_1 della pretesa attorea e deducendo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa azione, anche alla luce del comportamento colposo della danneggiata.
Pertanto, la convenuta ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) nel merito, in via principale: rigettare le domande formulate dalla parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2) nel merito, in via principale: accertare che l'evento dannoso per cui è causa è unicamente riconducibile al caso fortuito e/o all'esclusiva responsabilità della parte attrice, con conseguente rigetto delle domande formulate dalla parte attrice;
3) nel merito, in via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse riconoscere la astratta fondatezza delle domande avversarie sotto il profilo dell'an debeatur, accertare il concorso del fatto colposo della parte attrice nella verificazione del danno e, per l'effetto, escludere il risarcimento o ridurne l'entità nella misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.; nel merito, in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accogliere le domande attoree sotto il profilo dell'an debeatur, limitare l'entità del risarcimento biologico nella misura che verrà provata dalla parte attrice e che comunque risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, escludendo in ogni caso la risarcibilità del danno morale e/o personalizzazione del danno;
5) in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15% ex D.M. 55/2014, iva e cpa come per legge”.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
17.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.7.2025.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va rilevato che la C.T.U. medico-legale richiesta dall'attrice, non ammessa in corso di causa
Pag. 2 a 8 e reiterata nelle note conclusive del 16.6.2025 e nelle note di trattazione per l'udienza del
17.9.2025 è inammissibile alla luce delle risultanze di causa, tali da escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la res e l'evento di danno richiesto dall'art. 2051 c.c.
(cfr. infra).
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che l'attrice ha dedotto di esser caduta presso l'area adibita ai parcheggi rent a car dell'Aeroporto Karol Wojtyła di Bari-Palese a causa della presenza di una buca non visibile e non segnalata sul manto stradale.
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da
Pag. 3 a 8 rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato
(che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da
Pag. 4 a 8 essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tornando all'esame del caso concreto, va osservato che in base alle risultanze processuali
è possibile affermare che abbia assunto una condotta colposa tale da Parte_1 elidere il nesso eziologico tra la res e l'evento di danno.
Difatti, parte attrice si è limitata a provare la sola esistenza di una buca sul manto stradale: invero, ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza di un elemento insidioso ma l'idoneità dello stesso, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento (ossia il nesso tra la res e la caduta).
Inoltre, va evidenziato che la dinamica dell'evento di danno, come rappresentata da parte attrice, non è stata formulata in modo sufficientemente chiaro, tanto da non potersi affermare che l'attrice abbia adempiuto all'onere sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. In particolare:
- dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice (priva di ora e data certa), emerge la presenza di una lieve disconnessione del manto stradale pienamente visibile, sia per l'ampiezza della buca, sia per l'adeguata illuminazione, sussistendo diversi lampioni stradali di grandi dimensioni, tra cui uno in corrispondenza nel luogo teatro del sinistro
(cfr. doc. 2 e doc. 3 fasc. parte convenuta); inoltre, la presenza della buca è collocata ai margini delle strisce pedonali presenti all'uscita del richiamato parcheggio, le quali indicano il percorso pedonale per raggiungere l'aerostazione, con la conseguenza che la dedotta insidia poteva essere evitata dall'attrice con l'uso dell'ordinaria diligenza;
- nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha rimodulato la dinamica dell'evento di danno, introducendo per la prima volta la circostanza che “la signora
, che aveva con sé vari numerosi bagagli, per poter oltrepassare il varco che Pt_1 porta dall'area parcheggio alle strisce pedonali, in ragione della ridotta larghezza del passaggio che non permetteva di continuare a procedere in linea retta, necessariamente deviava la propria traiettoria verso sinistra, andando ad interagire con l'insidia”; tale versione stride con le risultanze della prova testimoniale, in quanto i testimoni escussi hanno dichiarato che l'attrice portava “una borsa a mano” (la teste Testimone_1 escussa all'udienza del 1.3.2023, ha dichiarato: “posso precisare di aver visto la sig.ra
mettere il piede in fallo in una buca e rovinare per terra. La sig.ra Parte_1 Pt_1
Pag. 5 a 8 portava una borsa a mano, era seguita dalla sig.ra e dal Persona_1 marito/compagno che portavano i trolley”; analogamente il teste CP_2 Tes_2 escusso alla medesima udienza, ha dichiarato: “Ho visto la sig.ra mettere il piede Pt_1 in fallo in una buca e rovinare per terra… La sig.ra portava con se solo una Pt_1 borsa a mano”; inoltre, la teste , escussa all'udienza del Testimone_3
13.9.2023, ha dichiarato “seguivo la sig.ra che portava una borsa a Parte_1 mano… ho visto la sig.ra cadere dinanzi a me”); in ogni caso, i testimoni, pur Pt_1 avendo affermato di aver visto l'attrice cadere, non consentono di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la derivazione causale del danno dallo stato dei luoghi, la cui prova è necessaria, non essendo nel caso di specie il danno effetto di un dinamismo interno alla cosa;
- non risulta dimostrato o dimostrabile che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche intrinseche tali da rendere inevitabile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per la danneggiata di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della res; tanto, sia laddove si voglia prendere in considerazione la dedotta scarsa illuminazione dei luoghi, che avrebbe dovuto indurre la danneggiata a procedere con maggior cautela, sia laddove venga presa in considerazione la dedotta circostanza che la buca fosse ricoperta di foglie, il che costituisce circostanza tale per cui la danneggiata avrebbe dovuto apprestare maggiore attenzione durante il calpestio del tratto di strada interessato, evitando di camminare su punti di strada ricoperti di foglie, stante, appunto, la prevedibile presenza di avvallamenti nella pavimentazione stradale, ed avendo ella preferito non percorrere le strisce pedonali così da evitare la caduta.
Per di più, che la caduta non sia imputabile alla res lo si evince dalla documentazione medica prodotta, da cui risulta che in data 31.10.2018 in occasione di una visita presso l'ospedale Cedars Sinai Kerlan – Job Institute di Santa Monica (California) l'attrice ha riferito di “aver inciampato sui propri bagagli fratturandosi la tibia prossimale in Italia, in data 30 agosto 2018” (“The patient states that the pain is a result of tripping over luggage and fracturing the proximal tibia in Italy on 8/30/2018”, cfr. all. n. 5 fasc. attoreo e all. n. 1 fasc. convenuta).
Tali elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della danneggiata, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa, ragione per cui il nesso causale tra res ed evento di danno deve ritenersi interrotto dalla
Pag. 6 a 8 condotta dell'attrice, tale da porsi come causa assorbente del danno, sicché ne è del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (cfr. Cass. n. 15355/2025): sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Pertanto, può ritenersi provata la circostanza pacifica della caduta, ma la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che è onere della danneggiata dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res. Pertanto, in mancanza di idoneo supporto probatorio, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n.
34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte dell'attrice dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata alla convenuta.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Pag. 7 a 8 In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 5, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c.
1, stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
liquidate in complessivi euro 7.051,50 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.9.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7776/2021 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio degli Avv.ti Antonio Domenico Liuzzi e Martino Parte_1
Angelini,
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Federico Dettori e Barbara Michini,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.9.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue.
ha convenuto in giudizio per l'udienza del Parte_1 Controparte_1
11.10.2021 affinché quest'ultima fosse condannata ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - quantificati nella somma di euro 145.691,50, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione - patiti a seguito della caduta verificatasi presso l'Aeroporto
Karol Wojtyła di Bari-Palese il 30.8.2018 alle ore 20:30 circa, allorquando l'attrice, dopo aver riconsegnato l'auto noleggiata nel parcheggio rent a car, nell'uscire dal varco per
Pag. 1 a 8 dirigersi verso il terminal aeroportuale, nello spazio esistente fra l'inizio delle strisce pedonali e la rete di recinzione della predetta area di parcheggio, metteva il piede in fallo in una buca, non visibile e non segnalata, cadendo rovinosamente al suolo.
L'attrice ha, inoltre, dedotto che in conseguenza dell'accaduto riportava lesioni tali da dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari, ove le veniva diagnosticata frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno del ginocchio destro, a cui seguiva in data 4.9.2018 intervento chirurgico. si è costituita il 17.9.2021, contestando l'an e il quantum Controparte_1 della pretesa attorea e deducendo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa azione, anche alla luce del comportamento colposo della danneggiata.
Pertanto, la convenuta ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) nel merito, in via principale: rigettare le domande formulate dalla parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
2) nel merito, in via principale: accertare che l'evento dannoso per cui è causa è unicamente riconducibile al caso fortuito e/o all'esclusiva responsabilità della parte attrice, con conseguente rigetto delle domande formulate dalla parte attrice;
3) nel merito, in via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse riconoscere la astratta fondatezza delle domande avversarie sotto il profilo dell'an debeatur, accertare il concorso del fatto colposo della parte attrice nella verificazione del danno e, per l'effetto, escludere il risarcimento o ridurne l'entità nella misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.; nel merito, in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accogliere le domande attoree sotto il profilo dell'an debeatur, limitare l'entità del risarcimento biologico nella misura che verrà provata dalla parte attrice e che comunque risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, escludendo in ogni caso la risarcibilità del danno morale e/o personalizzazione del danno;
5) in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15% ex D.M. 55/2014, iva e cpa come per legge”.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
17.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.7.2025.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va rilevato che la C.T.U. medico-legale richiesta dall'attrice, non ammessa in corso di causa
Pag. 2 a 8 e reiterata nelle note conclusive del 16.6.2025 e nelle note di trattazione per l'udienza del
17.9.2025 è inammissibile alla luce delle risultanze di causa, tali da escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la res e l'evento di danno richiesto dall'art. 2051 c.c.
(cfr. infra).
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che l'attrice ha dedotto di esser caduta presso l'area adibita ai parcheggi rent a car dell'Aeroporto Karol Wojtyła di Bari-Palese a causa della presenza di una buca non visibile e non segnalata sul manto stradale.
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da
Pag. 3 a 8 rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato
(che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da
Pag. 4 a 8 essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tornando all'esame del caso concreto, va osservato che in base alle risultanze processuali
è possibile affermare che abbia assunto una condotta colposa tale da Parte_1 elidere il nesso eziologico tra la res e l'evento di danno.
Difatti, parte attrice si è limitata a provare la sola esistenza di una buca sul manto stradale: invero, ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza di un elemento insidioso ma l'idoneità dello stesso, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento (ossia il nesso tra la res e la caduta).
Inoltre, va evidenziato che la dinamica dell'evento di danno, come rappresentata da parte attrice, non è stata formulata in modo sufficientemente chiaro, tanto da non potersi affermare che l'attrice abbia adempiuto all'onere sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. In particolare:
- dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice (priva di ora e data certa), emerge la presenza di una lieve disconnessione del manto stradale pienamente visibile, sia per l'ampiezza della buca, sia per l'adeguata illuminazione, sussistendo diversi lampioni stradali di grandi dimensioni, tra cui uno in corrispondenza nel luogo teatro del sinistro
(cfr. doc. 2 e doc. 3 fasc. parte convenuta); inoltre, la presenza della buca è collocata ai margini delle strisce pedonali presenti all'uscita del richiamato parcheggio, le quali indicano il percorso pedonale per raggiungere l'aerostazione, con la conseguenza che la dedotta insidia poteva essere evitata dall'attrice con l'uso dell'ordinaria diligenza;
- nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha rimodulato la dinamica dell'evento di danno, introducendo per la prima volta la circostanza che “la signora
, che aveva con sé vari numerosi bagagli, per poter oltrepassare il varco che Pt_1 porta dall'area parcheggio alle strisce pedonali, in ragione della ridotta larghezza del passaggio che non permetteva di continuare a procedere in linea retta, necessariamente deviava la propria traiettoria verso sinistra, andando ad interagire con l'insidia”; tale versione stride con le risultanze della prova testimoniale, in quanto i testimoni escussi hanno dichiarato che l'attrice portava “una borsa a mano” (la teste Testimone_1 escussa all'udienza del 1.3.2023, ha dichiarato: “posso precisare di aver visto la sig.ra
mettere il piede in fallo in una buca e rovinare per terra. La sig.ra Parte_1 Pt_1
Pag. 5 a 8 portava una borsa a mano, era seguita dalla sig.ra e dal Persona_1 marito/compagno che portavano i trolley”; analogamente il teste CP_2 Tes_2 escusso alla medesima udienza, ha dichiarato: “Ho visto la sig.ra mettere il piede Pt_1 in fallo in una buca e rovinare per terra… La sig.ra portava con se solo una Pt_1 borsa a mano”; inoltre, la teste , escussa all'udienza del Testimone_3
13.9.2023, ha dichiarato “seguivo la sig.ra che portava una borsa a Parte_1 mano… ho visto la sig.ra cadere dinanzi a me”); in ogni caso, i testimoni, pur Pt_1 avendo affermato di aver visto l'attrice cadere, non consentono di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la derivazione causale del danno dallo stato dei luoghi, la cui prova è necessaria, non essendo nel caso di specie il danno effetto di un dinamismo interno alla cosa;
- non risulta dimostrato o dimostrabile che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche intrinseche tali da rendere inevitabile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per la danneggiata di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della res; tanto, sia laddove si voglia prendere in considerazione la dedotta scarsa illuminazione dei luoghi, che avrebbe dovuto indurre la danneggiata a procedere con maggior cautela, sia laddove venga presa in considerazione la dedotta circostanza che la buca fosse ricoperta di foglie, il che costituisce circostanza tale per cui la danneggiata avrebbe dovuto apprestare maggiore attenzione durante il calpestio del tratto di strada interessato, evitando di camminare su punti di strada ricoperti di foglie, stante, appunto, la prevedibile presenza di avvallamenti nella pavimentazione stradale, ed avendo ella preferito non percorrere le strisce pedonali così da evitare la caduta.
Per di più, che la caduta non sia imputabile alla res lo si evince dalla documentazione medica prodotta, da cui risulta che in data 31.10.2018 in occasione di una visita presso l'ospedale Cedars Sinai Kerlan – Job Institute di Santa Monica (California) l'attrice ha riferito di “aver inciampato sui propri bagagli fratturandosi la tibia prossimale in Italia, in data 30 agosto 2018” (“The patient states that the pain is a result of tripping over luggage and fracturing the proximal tibia in Italy on 8/30/2018”, cfr. all. n. 5 fasc. attoreo e all. n. 1 fasc. convenuta).
Tali elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della danneggiata, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa, ragione per cui il nesso causale tra res ed evento di danno deve ritenersi interrotto dalla
Pag. 6 a 8 condotta dell'attrice, tale da porsi come causa assorbente del danno, sicché ne è del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (cfr. Cass. n. 15355/2025): sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Pertanto, può ritenersi provata la circostanza pacifica della caduta, ma la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che è onere della danneggiata dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res. Pertanto, in mancanza di idoneo supporto probatorio, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n.
34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte dell'attrice dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata alla convenuta.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Pag. 7 a 8 In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 5, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c.
1, stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
liquidate in complessivi euro 7.051,50 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.9.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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