CASS
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/12/2025, n. 31902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31902 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21235/2020 R.G. proposto da: NN AN, rappresentata e difesa dall'avvocato BERTOZZI MARCO;
- ricorrente – contro NI IU, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ANGELO FRANCESCO;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1374/2019, depositata il 24/04/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere IS MA;
udito il Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31902 Anno 2025 Presidente: IL NZ Relatore: MA IS Data pubblicazione: 07/12/2025 2 di 7 udito l’avvocato NZ PROSPERI MANGILI per parte controricorrente. RITENUTO IN FATTO NA ON, proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione sito in Monte Colombo (RN), costruito in aderenza con altro immobile di proprietà di LI AN, conveniva in giudizio quest’ultima dinanzi al Tribunale di Rimini per sentire ordinare alla medesima: la demolizione delle opere realizzate a contatto alla casa dell’attrice e disporre l’arretramento sino alla distanza legale di mt. 10 oppure, in subordine, alla diversa e massima distanza di legge;
la demolizione delle ulteriori opere edilizie costruite a contatto, in sopraelevazione e in appoggio, alla casa dell’attrice. Chiedeva, altresì, l’attrice la condanna della convenuta al risarcimento del danno. Esponeva l’attrice, per quanto ancora di interesse, che nel 1993 la convenuta aveva iniziato lavori di straordinaria manutenzione del proprio fabbricato con sopraelevazione dello stesso senza rispettare la distanza contemplata dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (mt. 10), in violazione sia del Regolamento Edilizio Comunale che del Piano Regolatore Generale Comunale;
ciò comportava una diminuzione di visualità, amenità, soleggiamento e panoramicità del fabbricato dell’attrice, e pertanto riteneva sussistere i presupposti per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Rimini condannava AN all’arretramento di dieci metri dell’ampliamento in sopraelevazione, rigettando le restanti domande di parte attrice. Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello LI AN;
si costituiva NA ON spiegando appello incidentale. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1374/2019, per quanto ancora qui di interesse, accoglieva parzialmente l’appello 3 di 7 principale e, per l’effetto, riformava la sentenza impugnata ordinando all’appellante l’abbattimento dell’ampliamento in sopraelevazione nella parte in cui la fabbrica superava il colmo del tetto dell’edificio di proprietà della confinante ON;
rigettava l’appello incidentale. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte: - il limite dei tre metri previsto dall’art. 973 cod. civ., o quello eventualmente maggiore stabilito dai regolamenti locali, trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti;
- osservando la situazione di fatto, la AN ha, invece, sopraelevato il proprio edificio in aderenza a quello della ON sino al colmo del tetto dell’immobile di quest’ultima, per poi, superato in altezza il colmo, spostare la linea del verticale finendo per appoggiarsi sul tetto posto a copertura della proprietà ON: tanto in violazione dell’art. 877 cod. civ., che contempla il diritto del vicino di costruire sul confine stesso in aderenza ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente;
ma anche in violazione dell’art. 5, lett. C del Regolamento Edilizio del Comune di Monte Colombo, a mente del quale si può costruire in aderenza al fabbricato del vicino purché la sopraelevazione non superi in altezza l’edificio confinante. Contro la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione LI AN affidandolo a tre motivi. Resiste con controricorso NA ON. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed in udienza ha ribadito la richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 di 7 1. Preliminarmente, si rileva l’infondatezza delle eccezioni di giudicato interno sollevate nel controricorso con riferimento a tutti i motivi del ricorso. Il controricorrente invoca il giudicato interno (ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ.) in quanto nell’appello avversario non era stata espressamente impugnata la decisione di prime cure riguardante l’abbattimento e/o l’arretramento riferiti alla falsa applicazione o violazione del capo 5 del Regolamento edilizio del Comune di Monte Colombo, quali norme integrative dell’art. 872 cod. civ.: l’appellante aveva fatto unicamente riferimento al d.m. 1444/69 (recte: 1968) e, pertanto, su tale specifica doglianza si è formato il giudicato. Le eccezioni non hanno fondamento. Come rilevato dal Pubblico Ministero, nel ricorso si deduce l’illegittimità della costruzione in violazione dei diritti domenicali, a prescindere dagli specifici riferimenti normativi suggeriti dalla parte: le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, Rv. 664191 – 02; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020, Rv. 657089 – 01; conf. di recente: Sez. 2, Ordinanza n. 17793 del 01.07.2025; Sez. 2, Ordinanza n. 19770 del 17.07.2025; Sez. 2, Sentenza n. 19987 del 17.07.2025). Tanto chiarito, è ora possibile esaminare i motivi del ricorso. 2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento Edilizio del Comune di Monte Colombo 5 di 7 approvato con Delibera Consiliare n. 14 del 24/02/1984 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Parte ricorrente si duole della non corretta applicazione della normativa generale di cui all’art. 5 lett. C in luogo della normativa speciale di cui alla lett. A del medesimo articolo, come peraltro sostenuto anche nella relazione del CTU, nella quale si prevede, nel caso di ampliamento di un edificio che dista dal confine meno di 5 metri ed a cui si oppone una parete finestrata o meno, la possibilità di sopraelevazioni non finestrate mantenendo l’allineamento preesistente, comunque nel rispetto del d.m. 2 aprile 1968. Del resto, osserva la ricorrente che qualche anno prima era stata la stessa ON a sopraelevare per prima superando il colmo del tetto dell’abitazione dell’odierna ricorrente. 3. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente l’errata applicazione dell’art. 877 cod. civ. in luogo dell’art. 885 cod. civ., dovuta ad un errore di fatto in quanto il giudice di seconde cure avrebbe omesso di considerare che il muro su cui è stata realizzata la sopraelevazione, prima in aderenza e poi in appoggio, sia comune alle parti in causa. Conseguentemente, il caso de quo non deve essere regolato dall’art. 877 cod. civ., norma che consente la costruzione in aderenza ma senza appoggio, bensì dall’art. 885 cod. civ., disposizione quest’ultima che riconosce ai comproprietari il diritto di alzare il muro comune, ossia di fabbricare appoggiando ad esso le proprie costruzioni. 4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la sentenza con riferimento alle norme applicate in relazione allo stato di fatto. Entrambi meritano accoglimento per le ragioni che seguono. 6 di 7 E’ pacifico che si discute di una sopraelevazione realizzata, secondo le doglianze dell’attrice originaria, a distanza illegale: è, dunque, inconferente il richiamo all’art. 5 lett. C del Regolamento Edilizio, in quanto norma generale riguardante le nuove costruzioni fatte sul confine. La Corte d’Appello, pertanto, previa individuazione della zona in cui gli immobili in questione sono ubicati, avrebbe dovuto valutare la applicazione della lett. A del medesimo art. 5, riferita alla possibilità di ampliamenti in sopraelevazione. Anche il richiamo all’art. 877 cod. civ. è inconferente (v. secondo motivo), atteso che detta norma non riguarda le sopraelevazioni, ma le nuove costruzioni sul confine in aderenza. Sì che la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare l’applicabilità dell’art. 885 cod. civ., previa verifica della natura comune o meno del muro sul quale è stata eseguita la sopraelevazione: verifica che non è dato riscontrare nella sentenza impugnata. 5. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Ritiene la ricorrente che la Corte territoriale - ordinando l’abbattimento dell’ampliamento in sopraelevazione realizzato nel preesistente edificio di sua proprietà nella parte in cui la fabbrica supera il colmo del tetto dell’edificio di proprietà della confinante ON - si sia erroneamente pronunciata oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni avanzate dalle parti e su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto e diverso da quello domandato. In particolare, a dire della ricorrente parte attrice non ha mai chiesto l’abbattimento dell’ampliamento in sopraelevazione perché in aderenza e in appoggio su un muro esclusivo bensì, in maniera generica, l’attrice aveva lamentato in citazione in primo grado la contrarietà della costruzione alla normativa antisismica, alle 7 di 7 volumetrie e alle altezze consentite dalle leggi urbanistiche. Pertanto, conclude la ricorrente, il giudice di seconde cure non avrebbe dovuto ricercare, come invece ha fatto, fuori dal perimetro dell’oggetto del processo, come delimitato dalle parti, differenti irregolarità che giustificassero il provvedimento adottato. 5.1. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi del ricorso, il terzo si dichiara logicamente assorbito. 6. In definitiva, il Collegio accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025. La Relatrice Il Presidente IS MA NZ IL
- ricorrente – contro NI IU, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ANGELO FRANCESCO;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1374/2019, depositata il 24/04/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere IS MA;
udito il Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31902 Anno 2025 Presidente: IL NZ Relatore: MA IS Data pubblicazione: 07/12/2025 2 di 7 udito l’avvocato NZ PROSPERI MANGILI per parte controricorrente. RITENUTO IN FATTO NA ON, proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione sito in Monte Colombo (RN), costruito in aderenza con altro immobile di proprietà di LI AN, conveniva in giudizio quest’ultima dinanzi al Tribunale di Rimini per sentire ordinare alla medesima: la demolizione delle opere realizzate a contatto alla casa dell’attrice e disporre l’arretramento sino alla distanza legale di mt. 10 oppure, in subordine, alla diversa e massima distanza di legge;
la demolizione delle ulteriori opere edilizie costruite a contatto, in sopraelevazione e in appoggio, alla casa dell’attrice. Chiedeva, altresì, l’attrice la condanna della convenuta al risarcimento del danno. Esponeva l’attrice, per quanto ancora di interesse, che nel 1993 la convenuta aveva iniziato lavori di straordinaria manutenzione del proprio fabbricato con sopraelevazione dello stesso senza rispettare la distanza contemplata dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (mt. 10), in violazione sia del Regolamento Edilizio Comunale che del Piano Regolatore Generale Comunale;
ciò comportava una diminuzione di visualità, amenità, soleggiamento e panoramicità del fabbricato dell’attrice, e pertanto riteneva sussistere i presupposti per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Rimini condannava AN all’arretramento di dieci metri dell’ampliamento in sopraelevazione, rigettando le restanti domande di parte attrice. Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello LI AN;
si costituiva NA ON spiegando appello incidentale. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1374/2019, per quanto ancora qui di interesse, accoglieva parzialmente l’appello 3 di 7 principale e, per l’effetto, riformava la sentenza impugnata ordinando all’appellante l’abbattimento dell’ampliamento in sopraelevazione nella parte in cui la fabbrica superava il colmo del tetto dell’edificio di proprietà della confinante ON;
rigettava l’appello incidentale. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte: - il limite dei tre metri previsto dall’art. 973 cod. civ., o quello eventualmente maggiore stabilito dai regolamenti locali, trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti;
- osservando la situazione di fatto, la AN ha, invece, sopraelevato il proprio edificio in aderenza a quello della ON sino al colmo del tetto dell’immobile di quest’ultima, per poi, superato in altezza il colmo, spostare la linea del verticale finendo per appoggiarsi sul tetto posto a copertura della proprietà ON: tanto in violazione dell’art. 877 cod. civ., che contempla il diritto del vicino di costruire sul confine stesso in aderenza ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente;
ma anche in violazione dell’art. 5, lett. C del Regolamento Edilizio del Comune di Monte Colombo, a mente del quale si può costruire in aderenza al fabbricato del vicino purché la sopraelevazione non superi in altezza l’edificio confinante. Contro la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione LI AN affidandolo a tre motivi. Resiste con controricorso NA ON. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed in udienza ha ribadito la richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 di 7 1. Preliminarmente, si rileva l’infondatezza delle eccezioni di giudicato interno sollevate nel controricorso con riferimento a tutti i motivi del ricorso. Il controricorrente invoca il giudicato interno (ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ.) in quanto nell’appello avversario non era stata espressamente impugnata la decisione di prime cure riguardante l’abbattimento e/o l’arretramento riferiti alla falsa applicazione o violazione del capo 5 del Regolamento edilizio del Comune di Monte Colombo, quali norme integrative dell’art. 872 cod. civ.: l’appellante aveva fatto unicamente riferimento al d.m. 1444/69 (recte: 1968) e, pertanto, su tale specifica doglianza si è formato il giudicato. Le eccezioni non hanno fondamento. Come rilevato dal Pubblico Ministero, nel ricorso si deduce l’illegittimità della costruzione in violazione dei diritti domenicali, a prescindere dagli specifici riferimenti normativi suggeriti dalla parte: le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022, Rv. 664191 – 02; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020, Rv. 657089 – 01; conf. di recente: Sez. 2, Ordinanza n. 17793 del 01.07.2025; Sez. 2, Ordinanza n. 19770 del 17.07.2025; Sez. 2, Sentenza n. 19987 del 17.07.2025). Tanto chiarito, è ora possibile esaminare i motivi del ricorso. 2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento Edilizio del Comune di Monte Colombo 5 di 7 approvato con Delibera Consiliare n. 14 del 24/02/1984 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Parte ricorrente si duole della non corretta applicazione della normativa generale di cui all’art. 5 lett. C in luogo della normativa speciale di cui alla lett. A del medesimo articolo, come peraltro sostenuto anche nella relazione del CTU, nella quale si prevede, nel caso di ampliamento di un edificio che dista dal confine meno di 5 metri ed a cui si oppone una parete finestrata o meno, la possibilità di sopraelevazioni non finestrate mantenendo l’allineamento preesistente, comunque nel rispetto del d.m. 2 aprile 1968. Del resto, osserva la ricorrente che qualche anno prima era stata la stessa ON a sopraelevare per prima superando il colmo del tetto dell’abitazione dell’odierna ricorrente. 3. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente l’errata applicazione dell’art. 877 cod. civ. in luogo dell’art. 885 cod. civ., dovuta ad un errore di fatto in quanto il giudice di seconde cure avrebbe omesso di considerare che il muro su cui è stata realizzata la sopraelevazione, prima in aderenza e poi in appoggio, sia comune alle parti in causa. Conseguentemente, il caso de quo non deve essere regolato dall’art. 877 cod. civ., norma che consente la costruzione in aderenza ma senza appoggio, bensì dall’art. 885 cod. civ., disposizione quest’ultima che riconosce ai comproprietari il diritto di alzare il muro comune, ossia di fabbricare appoggiando ad esso le proprie costruzioni. 4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la sentenza con riferimento alle norme applicate in relazione allo stato di fatto. Entrambi meritano accoglimento per le ragioni che seguono. 6 di 7 E’ pacifico che si discute di una sopraelevazione realizzata, secondo le doglianze dell’attrice originaria, a distanza illegale: è, dunque, inconferente il richiamo all’art. 5 lett. C del Regolamento Edilizio, in quanto norma generale riguardante le nuove costruzioni fatte sul confine. La Corte d’Appello, pertanto, previa individuazione della zona in cui gli immobili in questione sono ubicati, avrebbe dovuto valutare la applicazione della lett. A del medesimo art. 5, riferita alla possibilità di ampliamenti in sopraelevazione. Anche il richiamo all’art. 877 cod. civ. è inconferente (v. secondo motivo), atteso che detta norma non riguarda le sopraelevazioni, ma le nuove costruzioni sul confine in aderenza. Sì che la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare l’applicabilità dell’art. 885 cod. civ., previa verifica della natura comune o meno del muro sul quale è stata eseguita la sopraelevazione: verifica che non è dato riscontrare nella sentenza impugnata. 5. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Ritiene la ricorrente che la Corte territoriale - ordinando l’abbattimento dell’ampliamento in sopraelevazione realizzato nel preesistente edificio di sua proprietà nella parte in cui la fabbrica supera il colmo del tetto dell’edificio di proprietà della confinante ON - si sia erroneamente pronunciata oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni avanzate dalle parti e su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto e diverso da quello domandato. In particolare, a dire della ricorrente parte attrice non ha mai chiesto l’abbattimento dell’ampliamento in sopraelevazione perché in aderenza e in appoggio su un muro esclusivo bensì, in maniera generica, l’attrice aveva lamentato in citazione in primo grado la contrarietà della costruzione alla normativa antisismica, alle 7 di 7 volumetrie e alle altezze consentite dalle leggi urbanistiche. Pertanto, conclude la ricorrente, il giudice di seconde cure non avrebbe dovuto ricercare, come invece ha fatto, fuori dal perimetro dell’oggetto del processo, come delimitato dalle parti, differenti irregolarità che giustificassero il provvedimento adottato. 5.1. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi del ricorso, il terzo si dichiara logicamente assorbito. 6. In definitiva, il Collegio accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025. La Relatrice Il Presidente IS MA NZ IL