TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/11/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD NA
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1327/2020 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO ZI, per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Teresa AMATA, per procura in atti, resistente, nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Michela Foto e dall'Avv. Maria Cammaroto, per procura in atti,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 24/08/2020 ha adito il Tribunale del Parte_1
Lavoro esponendo di aver lavorato, dal 10 maggio al 31 agosto 2019, con mansioni di cuoco capo partita, presso il ristorante gestito dalla società ubicato in Controparte_1
Lipari, frazione Vulcano, con un orario di lavoro dalle ore 6:30 alle 12:00 e dalle ore
17:30 alle 23:00, tutti i giorni, per un totale di circa settanta ore settimanali. Ha dedotto che l'assunzione venne formalizzata solo a partire dal 14 luglio 2019, con indicazione di un orario contrattuale di quaranta ore settimanali, e che la società ha corrisposto esclusivamente la retribuzione relativa al mese di luglio, pari a euro 1.108,00, omettendo il pagamento delle mensilità di maggio, giugno e agosto, nonché delle differenze retributive per il lavoro straordinario effettivamente svolto, del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie non godute e delle maggiorazioni previste dal CCNL Turismo
Confesercenti per il IV livello di inquadramento. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo, la condanna della società al pagamento delle spettanze maturate, quantificate in euro 8.000,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con ordine di regolarizzazione contributiva.
La società resistente costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_1 integralmente le allegazioni del ricorrente, deducendo che quest'ultimo non ha prestato attività alle proprie dipendenze prima del 14 luglio 2019, data di effettiva assunzione con contratto a tempo pieno e determinato, stipulato l'11 luglio 2019 con scadenza al 31 agosto 2019.
Ha sostenuto che, nel periodo antecedente, i servizi di ristorazione erano gestiti in autonomia dal sig. , titolare di un distinto rapporto contrattuale con Parte_2 la società, il quale si avvaleva di personale proprio, tra cui il ricorrente, sicché nessuna obbligazione retributiva può gravare sulla resistente per il periodo maggio-luglio.
Ha inoltre affermato di avere corrisposto integralmente le retribuzioni dovute per il rapporto intercorso, come da buste paga e ricevute prodotte, comprensive di TFR e ratei di mensilità aggiuntive, e di avere effettuato i pagamenti mediante bonifici e acconti documentati. Ha negato lo svolgimento di lavoro straordinario, evidenziando che il ricorrente ha osservato l'orario contrattuale di quaranta ore settimanali, e ha eccepito la genericità e l'inammissibilità delle prove testimoniali e della richiesta di CTU contabile, ritenuta esplorativa. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L' , chiamato in causa quale litisconsorte necessario in relazione alla domanda di CP_2 regolarizzazione contributiva, si è costituito precisando che nessuna domanda diretta è stata proposta nei suoi confronti, non potendo il lavoratore vantare un diritto di credito CP_ sui contributi, spettante esclusivamente all' previdenziale. Ha rilevato che il ricorrente risulta denunciato dalla società per il periodo dal 14 luglio al 31 agosto 2019
e iscritto all'AGO – FPLD, e ha concluso per una pronuncia secondo diritto, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
La causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale.
Alla udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- Il teste, , ha dichiarato di avere iniziato a lavorare presso la struttura Testimone_1 alberghiera il 10 maggio 2019 e di avervi prestato attività sino alla metà di luglio dello stesso anno. Ha confermato che, in tale periodo, il ricorrente svolgeva mansioni di cuoco capo partita presso il ristorante dell'hotel, precisando di aver condiviso con lui le giornate lavorative e di essere stato sottoposto, insieme al ricorrente, al controllo di un soggetto identificato come IN Di PA, con il quale entrambi ebbero un colloquio preliminare. Il teste ha inoltre riferito che il ricorrente alloggiava presso il residence dell'hotel e che iniziò a lavorare il giorno successivo al loro arrivo, aggiungendo che, essendo egli responsabile di cucina, lavorava per più ore rispetto al ricorrente.
La teste, , ha affermato di avere lavorato presso la società resistente Testimone_2 dal 10 maggio al 14 settembre 2019 come pasticciera. Ha confermato le circostanze indicate nel ricorso, dichiarando di aver visto il ricorrente cucinare quotidianamente, sin dalle prime ore del mattino, e di averlo notato impegnato nella preparazione dei pasti per il personale e per gli ospiti dell'albergo. Ha descritto in modo dettagliato la scansione temporale delle attività, riferendo che il ricorrente iniziava a lavorare alle 6:30 e rimaneva in cucina fino all'ora di pranzo, per poi riprendere nel pomeriggio la preparazione della cena. Ha aggiunto che il ricorrente alloggiava in una struttura messa a disposizione dalla società e che, in alcune occasioni, lo vedeva ancora al lavoro in tarda serata, talvolta fino alle 23:00. Il test
Le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, e Testimone_3 Tes_4 introducono elementi di contrasto.
ha riferito di avere lavorato come barman per la società resistente dalla seconda Tes_3 metà di luglio 2019, precisando però che, nel periodo precedente, egli e altri colleghi erano stati inviati presso la stessa struttura da un soggetto terzo, , Parte_2 incaricato di gestire i servizi di colazione e ristorazione.
Ha confermato che il ricorrente, in quel periodo, svolgeva mansioni di cuoco, ma ha attribuito la direzione delle attività al , affermando che questi impartiva le Pt_2 direttive ed era quasi sempre presente. Il teste ha inoltre dichiarato che, dopo la metà di luglio, sia lui che il ricorrente furono assunti dalla pur non sapendo CP_1 precisare la tipologia contrattuale del ricorrente.
Il teste ha reso dichiarazioni sostanzialmente analoghe, confermando di aver Tes_4 lavorato per sino alla prima metà di luglio e di aver visto il ricorrente operare Pt_2 come cuoco, senza tuttavia poter indicare con certezza chi fosse il datore di lavoro in quel periodo. Ha aggiunto che, dalla metà di luglio, il ricorrente lavorava presso CP_1
ma ha dichiarato di non conoscere gli orari di lavoro né la ripartizione delle
[...] mansioni.
Appare evidente la divergenza del narrato dei testi della parte avverse.
La chiave risolutiva della controversia deve prendere le mosse dal fatto che il ricorrente ha impostato le proprie domande sostenendo che il datore di lavoro era la CP_1 per l'intero periodo, senza prospettare alcuna ipotesi di somministrazione o
[...] interposizione da parte di terzi soggetti.
Esaminando le prove alla luce di questa impostazione, ritiene il Tribunale che le deposizioni non forniscono una prova rigorosa della subordinazione del ricorrente nei confronti della prima del 14 luglio. Controparte_1
Il primo teste, , conferma la presenza del ricorrente nella struttura e lo svolgimento Tes_1 di mansioni di cuoco, ma non chiarisce chi esercitasse il potere direttivo, anzi introduce la figura di IN Di PA, elemento che rafforza l'incertezza.
Il secondo teste, , è più dettagliato sulla continuità della prestazione e sugli Tes_2 orari, ma la sua dichiarazione non risolve il nodo della titolarità del rapporto: descrive il ricorrente come parte dell'organizzazione, ma non indica chi impartisse ordini né chi fosse il datore di lavoro.
I testi di parte resistente, e confermano che fino alla metà di luglio la Tes_3 Tes_4 gestione era affidata a , il quale impartiva direttive e organizzava il Parte_2 personale, e che solo dopo tale data il ricorrente fu assunto da CP_1
Ciò posto, in assenza di adeguata prova, da parte del ricorrente, non è possibile affermare che abbia esercitato poteri tipici del datore di lavoro (direttivo, CP_1 organizzativo, disciplinare) nel periodo antecedente al 14 luglio.
Quanto al lavoro straordinario nel periodo successivo alla regolarizzazione, la prova è scarna.
Il teste non è di rilievo perché ha cessato di lavorare a metà luglio, prima dell'inizio Tes_1 del rapporto formalizzato.
Il teste , pur confermando di aver visto il ricorrente impegnato in cucina anche Tes_2 in orari estesi, è generico e non fornisce indicazioni precise sulla collocazione temporale delle ore eccedenti, né sul numero complessivo. Inoltre, la teste lavorava solo di mattina e le sue osservazioni sul pomeriggio e la sera sono episodiche e prive di riscontri oggettivi.
Non emergono quindi elementi sufficienti per quantificare il presunto straordinario, né per accertarne la sistematicità.
In sintesi, la prova testimoniale conferma la presenza del ricorrente nella struttura e lo svolgimento di mansioni di cuoco, ma non consente di affermare con certezza che il datore di lavoro fosse la nel periodo antecedente al 14 luglio, né di Controparte_1 accertare il lavoro straordinario nel periodo successivo.
Quante al pagamento della retribuzione ordinaria, la Società ha dedotto di aver corrisposto al dipendente l'importo netto della retribuzione del mese di Luglio 2019, pari a € 1.108,00, con bonifico del 14/8/2019 (v. ricevuta bonifico - all. 8), mentre la retribuzione del mese di Agosto 2019, comprensiva di TFR, pari a complessivi €
1.582,44, è stata corrisposta mediante pagamento di un acconto di € 1.000,00 in contanti, come risulterebbe dalla ricevuta sottoscritta dal sig. (all. 9), e del Parte_1 saldo pari a € 582,44 mediante bonifico bancario del 12/9/2019 (v. ricevuta bonifico - all. 10). La società ha precisato che i suddetti importi erano comprensivi dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, che venivano corrisposti mensilmente, come risulta dalle buste paga in atti.
Parte ricorrente, nelle note del 17.06.2021, prima difesa successiva alla costituzione della società del 11.06.2021, ha contestato di aver percepito la cifra pari ad € 1.000,00 in contanti, e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., ha disconosciuto l'autenticità della firma ivi apposta e l'autenticità del contenuto dell'atto, trattandosi peraltro, nello specifico, di una presunta ricevuta priva di data certa e di numerazione.
La società resistente non ha proposta istanza d verificazione;
di talché, tale documento non può essere utilizzato come prova del pagamento.
Ciò posto, la società deve essere condannata al pagamento di euro 1.000,00, in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
3- Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, possono compensarsi tra le CP_ parti. Spese compensate con in ragione della sua qualità di parte necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1327/2020 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17/11/2025
Il Giudice
UD NA GN