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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/12/2024, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'esito dell'udienza del 17/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 70/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
tutte rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Ancarani del Foro di
EN (c.f. ed elettivamente domiciliate presso C.F._5
lo studio del predetto, sito in EN via Scarpa n. 6.
Ricorrenti
Contro (C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Parte_5
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t.
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Parte_5
del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_5 [...]
, via Parte_5
G. Mazzini 6
Resistenti
In punto a: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per le ricorrenti, come da conclusioni rassegnate in atto introduttivo, depositato il 19.01.2024 e precisate con note scritte autorizzate.
Per il resistente, come da conclusioni rassegnate in memoria di costituzione del 29.08.2024.
SVOL GIMENTO DEL PROCE SSO
E RAGIONI DELLA DECI SIONE
Pag. 2 di 15 Con ricorso depositato il 19.01.2024 , le ricorrenti
Parte_1 Parte_2 Pt_3
e chiedono l'accertamento del diritto al
[...] Parte_4
beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
a mettere a disposizione, in favore delle stesse, tramite il sistema della Carta elettronica del docente, la totale somma di €
6.000,00.
Tutte le ricorrenti allegano di essere docenti ed in servizio – al momento del deposito del ricors o – nella provincia di Pt_5
, atteso che è di ruolo dal
[...] Parte_1
01.09.2023 ed è di ruolo dal 01.09.2021, Parte_2
mentre e sono inserite nelle Parte_3 Parte_4
Graduatorie Provinciali Scolas tiche della medesima provincia per il biennio 2022/2024.
In particolare, ciascuna ricorrente allega di avere prestato serviz io, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo
, in forza di contratti a tempo determinato, annuali o CP_1
fino al termine delle attività didattiche ovvero: negli anni scolas tici 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 202272023;
negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021;
Pag. 3 di 15 negli anni scolas tici 2021/2022, 2022/2023; Parte_3
negli anni scolas tici 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022.
In esecuzione di ques ti contratti, le istanti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il non ha riconosciuto alle stesse il CP_1
beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, stante le lettere di diffida e messa in mora, inviate a mezzo posta e rimaste prive di riscontro.
Pertanto, le ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo s tesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.08.2024, s i costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla not a n.15219 del 15.10. 2015, la quale al paragrafo 2 CP_6
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeter minato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale,
Pag. 4 di 15 compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano s tati sos pesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Inoltre, il eccepisce – in base all'art. 5 D.P.C.M. del CP_1
28.11.2016 - la prescrizione del diritto al beneficio in capo alle ricorrenti e con Parte_2 Parte_4
riferimento all'a.s. 2018/2019, atteso che “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio anteriormente alla data di iscrizione del presente giudizio (i.e. 19.01.2024) ovvero entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza.
Ulteriormente, nei confronti della ricorrente Parte_4
parte resistente solleva l'eccezione relativa alla natura di supplenza breve e saltuaria, svolta dalla predetta nell'anno scolastico 2021/2022, avendo la stes sa conseguito, nel predetto anno scolas tico, diversi incarichi per supplenza breve e saltuaria, seppur continuativi, dal 20.09.2021 al 04.06.2022 e nelle date del 6 e 7 giugno 2022 e nessun incarico annuale o al
30 giugno.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Pag. 5 di 15 Sul contradditorio cos ì ins tauratos i, la causa viene is truita documentalmente.
All'udienza del 10.09.2024 viene disposto rinvio per discussione all'udienza del 17.12.2024 con termine per note scritte fino a 10 giorni prima della predetta udienza, depositate solo dalle ricorrenti.
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G. O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spetta nza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo, in capo a docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi euroc omunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sul decorso della prescrizione relativo all'a.s. 2018/2019, limitatamente alla ricorrente con le note scritte Parte_4
autorizzate e depositate in atti, il procuratore domiciliatario della medesi ma ha precisato la domanda, limitando la richiesta del bonus di cui si tratta agli anni scolas tici s uccessivi al
2018/2019.
Diversamente, per la ricorrente la stessa Parte_2
eccezione di prescrizione, sollevata da parte res istente, risulta
Pag. 6 di 15 infondata e non meritevole di accoglimento, sulla base dell'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 e della sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023, che delineano i presupposti, le modalità e le tempistiche di fruizione della Carta docenti nonché sulla base d elle risultanze documentali.
Sul punto, va osservato che la prescrizione del diritto di cui si tratta è quinquennale e decorre - per l'incarico di docenza fino al termine della attività didattiche ex art. 4 comma II L. n.
124/1999 ovvero fino al 30.06. 2019 – dalla data di inizio dell'incarico ovvero nel caso della ricorrente Parte_4
dal 19.09.2018.
Dalle ris ultanze documentali va rilevato che la diffida reca la data del 31.08.2023 ed è stata spedita in data 31.08.2023; la stessa viene ricevuta dall'A mministrazione scolastica resistente in data 01.09.2023, come da prodotta cartolina di ricevimento.
Stante il principio consolidato per cui l'atto di diffida è tempes tivo quando ha valenza interruttiva in coincidenza della data di ricevimento da parte del des tinatario, è fondato ritenere sussistente ovvero non prescritto il diritto al bonus in relazione all'a.s. 2018/2019 per in quanto dal Parte_4
19.09.2018 (data di inizio dell'incarico) al 01.09.2023 (data di ricezione della diffida) non è decors o il termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, le altre domande delle ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento.
Pag. 7 di 15 Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione e confermate dagli Stati matricolari prodotti da parte res istente, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_1
2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 28.09.2020 al
30.06.2021 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 0 1.09.2022 al 31.08.2023 (18 ore settimanali). ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_2
2018/2019 con contratto di lavoro decorrente dal 19.09.2018 al
30.06.2019 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorren te dal 10.09.2019 al 30.06.2020 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 18.09.2020 al 30.06.2021 (24 ore settimanali). ha prestato attività di docenza nell'a.s. 2021/2022 Parte_3
con contratto di lavoro decorrent e dal 06.09.2021 al 30.06.2022
(7 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal
16.09.2021 al 30.06.2022 (5 ore settimanali); nell'a.s.
2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023 (10 ore settimanali) e con contrat to di lavoro decorrente dal 19.09.2022 al 30.06.2023 (15 ore settimanali).
Pag. 8 di 15 ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_4
2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 16.09.2019 al
30.06.2020 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 18.09.2020 al 30.06.2021 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 20.09.2021 al 11.11.2021 (24 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 12.11.2021 al 09.02.2022
(24 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal
10.02.2022 al 28.02.2022 (24 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 01.03.2022 al 11.03.2022 (24 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 12.03.2022 al 04.06.2022 (24 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123 , la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di lib ri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_7
Pag. 9 di 15 laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta for mativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa o sta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
Pag. 10 di 15 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994 , le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 199 9 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Mini stero.”
Pag. 11 di 15 I principi giuris prudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in atto di ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. docc. da 1 a 4 - copia di contratti di lavoro), risulta che le ricorrenti hanno prestato ser vizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Sul punto, il costituito non ha contestato CP_1
specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolas tico ogni anno scolastico dedotto, che trovano conferma anche nello “Stato matricolare aggiornato” prodotto dal medes imo . CP_1
Va rigettata l'eccezione sollevata dal nei confronti CP_1
della ricorrente relativa alla qualificazione di Parte_4
“supplenza breve e saltuaria” per l'anno 2021/2022 ovvero relativa ad incarico non annuale né fino al termine della attività didattiche.
In particolare, va rilevato che parte resistente ammette la continuità degli incarichi per supplenza breve e saltuaria, prestati da atteso che l'incarico di docenza Parte_4
2021/2022 risulta svolto senza soluzione di continuità ovvero decorrente dal 20.09.2021 al 04.06.2022 per 24 ore settimanali
Pag. 12 di 15 presso il medesimo istituto scolastico “Campagnola Cap.” di
Parte_5
Richiamandosi l'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Ancona (Sentenze Sez. Lavoro n. 446/2024 e n. 565/2023) è fondato ritenere che il p redetto incarico ha una durata maggiore a 180 giorni, trattandosi di giorni lavorativi continuativi.
Inoltre, il medesimo incarico si riferisce “ad una stessa cattedra” o comunque alla medesima concreta impostazione annuale della “programmazione didattico educativa da parte del medesimo Collegio dei docenti”, essendo stato svolto interamente presso il medesimo is tituto scolas tico.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio delle ricorrenti, al momento del depos ito del ricorso, come confermato anche dagli “Stati matricolari completi” prodotti da parte resistente.
Per tutti i motivi sopra es posti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione in favore delle ricorrenti la complessiva somma di € 5.500,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla liquidazione delle spese di lite, vanno considerati i valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, tenuto altresì conto del valore effettivo della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica
Pag. 13 di 15 questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex lege prevista), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivame nte pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 70/2024 R. G. L.:
1) dichiara il diritto delle ricorrenti , Parte_1
, e ad usufruire Parte_2 Parte_3 Parte_4
del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il pers onale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolas tici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
- agli anni scolas tici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di € 1.500,00 a favore di;
Parte_2
- agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di;
Parte_3
- agli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per un importo di € 1.500,00 a favore di Parte_4
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pr o tempore a rifondere alle ricorrenti, con CP_8
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate nel totale in euro 118,50 per esborsi ed euro
Pag. 14 di 15 2490,00 per compensi, con compensazione nella misura di 1/6 a fronte della parziale soccombenza.
Oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 17/12/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 15 di 15
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'esito dell'udienza del 17/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 70/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
tutte rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Ancarani del Foro di
EN (c.f. ed elettivamente domiciliate presso C.F._5
lo studio del predetto, sito in EN via Scarpa n. 6.
Ricorrenti
Contro (C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Parte_5
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t.
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Parte_5
del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_5 [...]
, via Parte_5
G. Mazzini 6
Resistenti
In punto a: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per le ricorrenti, come da conclusioni rassegnate in atto introduttivo, depositato il 19.01.2024 e precisate con note scritte autorizzate.
Per il resistente, come da conclusioni rassegnate in memoria di costituzione del 29.08.2024.
SVOL GIMENTO DEL PROCE SSO
E RAGIONI DELLA DECI SIONE
Pag. 2 di 15 Con ricorso depositato il 19.01.2024 , le ricorrenti
Parte_1 Parte_2 Pt_3
e chiedono l'accertamento del diritto al
[...] Parte_4
beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
a mettere a disposizione, in favore delle stesse, tramite il sistema della Carta elettronica del docente, la totale somma di €
6.000,00.
Tutte le ricorrenti allegano di essere docenti ed in servizio – al momento del deposito del ricors o – nella provincia di Pt_5
, atteso che è di ruolo dal
[...] Parte_1
01.09.2023 ed è di ruolo dal 01.09.2021, Parte_2
mentre e sono inserite nelle Parte_3 Parte_4
Graduatorie Provinciali Scolas tiche della medesima provincia per il biennio 2022/2024.
In particolare, ciascuna ricorrente allega di avere prestato serviz io, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo
, in forza di contratti a tempo determinato, annuali o CP_1
fino al termine delle attività didattiche ovvero: negli anni scolas tici 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 202272023;
negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021;
Pag. 3 di 15 negli anni scolas tici 2021/2022, 2022/2023; Parte_3
negli anni scolas tici 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022.
In esecuzione di ques ti contratti, le istanti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il non ha riconosciuto alle stesse il CP_1
beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, stante le lettere di diffida e messa in mora, inviate a mezzo posta e rimaste prive di riscontro.
Pertanto, le ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo s tesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.08.2024, s i costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla not a n.15219 del 15.10. 2015, la quale al paragrafo 2 CP_6
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeter minato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale,
Pag. 4 di 15 compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano s tati sos pesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Inoltre, il eccepisce – in base all'art. 5 D.P.C.M. del CP_1
28.11.2016 - la prescrizione del diritto al beneficio in capo alle ricorrenti e con Parte_2 Parte_4
riferimento all'a.s. 2018/2019, atteso che “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio anteriormente alla data di iscrizione del presente giudizio (i.e. 19.01.2024) ovvero entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza.
Ulteriormente, nei confronti della ricorrente Parte_4
parte resistente solleva l'eccezione relativa alla natura di supplenza breve e saltuaria, svolta dalla predetta nell'anno scolastico 2021/2022, avendo la stes sa conseguito, nel predetto anno scolas tico, diversi incarichi per supplenza breve e saltuaria, seppur continuativi, dal 20.09.2021 al 04.06.2022 e nelle date del 6 e 7 giugno 2022 e nessun incarico annuale o al
30 giugno.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Pag. 5 di 15 Sul contradditorio cos ì ins tauratos i, la causa viene is truita documentalmente.
All'udienza del 10.09.2024 viene disposto rinvio per discussione all'udienza del 17.12.2024 con termine per note scritte fino a 10 giorni prima della predetta udienza, depositate solo dalle ricorrenti.
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G. O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spetta nza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo, in capo a docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi euroc omunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sul decorso della prescrizione relativo all'a.s. 2018/2019, limitatamente alla ricorrente con le note scritte Parte_4
autorizzate e depositate in atti, il procuratore domiciliatario della medesi ma ha precisato la domanda, limitando la richiesta del bonus di cui si tratta agli anni scolas tici s uccessivi al
2018/2019.
Diversamente, per la ricorrente la stessa Parte_2
eccezione di prescrizione, sollevata da parte res istente, risulta
Pag. 6 di 15 infondata e non meritevole di accoglimento, sulla base dell'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 e della sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023, che delineano i presupposti, le modalità e le tempistiche di fruizione della Carta docenti nonché sulla base d elle risultanze documentali.
Sul punto, va osservato che la prescrizione del diritto di cui si tratta è quinquennale e decorre - per l'incarico di docenza fino al termine della attività didattiche ex art. 4 comma II L. n.
124/1999 ovvero fino al 30.06. 2019 – dalla data di inizio dell'incarico ovvero nel caso della ricorrente Parte_4
dal 19.09.2018.
Dalle ris ultanze documentali va rilevato che la diffida reca la data del 31.08.2023 ed è stata spedita in data 31.08.2023; la stessa viene ricevuta dall'A mministrazione scolastica resistente in data 01.09.2023, come da prodotta cartolina di ricevimento.
Stante il principio consolidato per cui l'atto di diffida è tempes tivo quando ha valenza interruttiva in coincidenza della data di ricevimento da parte del des tinatario, è fondato ritenere sussistente ovvero non prescritto il diritto al bonus in relazione all'a.s. 2018/2019 per in quanto dal Parte_4
19.09.2018 (data di inizio dell'incarico) al 01.09.2023 (data di ricezione della diffida) non è decors o il termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, le altre domande delle ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento.
Pag. 7 di 15 Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione e confermate dagli Stati matricolari prodotti da parte res istente, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_1
2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 28.09.2020 al
30.06.2021 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 0 1.09.2022 al 31.08.2023 (18 ore settimanali). ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_2
2018/2019 con contratto di lavoro decorrente dal 19.09.2018 al
30.06.2019 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorren te dal 10.09.2019 al 30.06.2020 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 18.09.2020 al 30.06.2021 (24 ore settimanali). ha prestato attività di docenza nell'a.s. 2021/2022 Parte_3
con contratto di lavoro decorrent e dal 06.09.2021 al 30.06.2022
(7 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal
16.09.2021 al 30.06.2022 (5 ore settimanali); nell'a.s.
2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023 (10 ore settimanali) e con contrat to di lavoro decorrente dal 19.09.2022 al 30.06.2023 (15 ore settimanali).
Pag. 8 di 15 ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_4
2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 16.09.2019 al
30.06.2020 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 18.09.2020 al 30.06.2021 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 20.09.2021 al 11.11.2021 (24 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 12.11.2021 al 09.02.2022
(24 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal
10.02.2022 al 28.02.2022 (24 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 01.03.2022 al 11.03.2022 (24 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 12.03.2022 al 04.06.2022 (24 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123 , la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di lib ri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_7
Pag. 9 di 15 laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta for mativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa o sta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
Pag. 10 di 15 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994 , le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 199 9 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Mini stero.”
Pag. 11 di 15 I principi giuris prudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in atto di ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. docc. da 1 a 4 - copia di contratti di lavoro), risulta che le ricorrenti hanno prestato ser vizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Sul punto, il costituito non ha contestato CP_1
specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolas tico ogni anno scolastico dedotto, che trovano conferma anche nello “Stato matricolare aggiornato” prodotto dal medes imo . CP_1
Va rigettata l'eccezione sollevata dal nei confronti CP_1
della ricorrente relativa alla qualificazione di Parte_4
“supplenza breve e saltuaria” per l'anno 2021/2022 ovvero relativa ad incarico non annuale né fino al termine della attività didattiche.
In particolare, va rilevato che parte resistente ammette la continuità degli incarichi per supplenza breve e saltuaria, prestati da atteso che l'incarico di docenza Parte_4
2021/2022 risulta svolto senza soluzione di continuità ovvero decorrente dal 20.09.2021 al 04.06.2022 per 24 ore settimanali
Pag. 12 di 15 presso il medesimo istituto scolastico “Campagnola Cap.” di
Parte_5
Richiamandosi l'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Ancona (Sentenze Sez. Lavoro n. 446/2024 e n. 565/2023) è fondato ritenere che il p redetto incarico ha una durata maggiore a 180 giorni, trattandosi di giorni lavorativi continuativi.
Inoltre, il medesimo incarico si riferisce “ad una stessa cattedra” o comunque alla medesima concreta impostazione annuale della “programmazione didattico educativa da parte del medesimo Collegio dei docenti”, essendo stato svolto interamente presso il medesimo is tituto scolas tico.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio delle ricorrenti, al momento del depos ito del ricorso, come confermato anche dagli “Stati matricolari completi” prodotti da parte resistente.
Per tutti i motivi sopra es posti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione in favore delle ricorrenti la complessiva somma di € 5.500,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla liquidazione delle spese di lite, vanno considerati i valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro, tenuto altresì conto del valore effettivo della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica
Pag. 13 di 15 questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex lege prevista), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivame nte pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 70/2024 R. G. L.:
1) dichiara il diritto delle ricorrenti , Parte_1
, e ad usufruire Parte_2 Parte_3 Parte_4
del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il pers onale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolas tici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
- agli anni scolas tici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di € 1.500,00 a favore di;
Parte_2
- agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di;
Parte_3
- agli anni scolas tici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per un importo di € 1.500,00 a favore di Parte_4
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pr o tempore a rifondere alle ricorrenti, con CP_8
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate nel totale in euro 118,50 per esborsi ed euro
Pag. 14 di 15 2490,00 per compensi, con compensazione nella misura di 1/6 a fronte della parziale soccombenza.
Oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 17/12/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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