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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1569/2023 R.G.
Promossa dalla
Gestione Liquidatoria di in persona del Parte_1 Parte_2
Commissario e legale rappresentante p.t., (P. IVA C.F. Parte_3 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Lorena Vacca, ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il proprio Ufficio Legale
Opponente
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico de Angelis del Foro di Campobasso,
presso il quale è elettivamente domiciliata
Opposta
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 5.5.2023 la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di
[...]
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Pt_2
Lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2023, mediante il quale, su ricorso della lavoratrice , era stato ingiunto il pagamento Controparte_1
dell'importo di euro 885,22 oltre accessori e spese, a titolo di straordinario festivo, nei giorni coincidenti con le festività infrasettimanali, ai sensi dell'art. 9 C.C.N.L. sanità pubblica del 20.9.2001, modificato dall'art. 29, comma 6, C.C.N.L. sanità pubblica
pagina 1 2016/2018, secondo cui: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà
titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
A fondamento della propria opposizione, pur non contestando che la lavoratrice avesse prestato effettivamente la propria attività nei giorni indicati nel ricorso per ingiunzione, la Gestione richiamava i pareri dell'ARAN, nonché il parere della
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica e la nota della
Regione Autonoma della prot. 19425 del 1.10.2019, secondo i quali il Pt_2
personale turnista sarebbe escluso dalla previsione contrattuale.
2. Parte opposta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
Ha richiamato alcune pronunce favorevoli della Suprema Corte, le quali avevano chiarito che l'indennità prevista per i lavoratori turnisti (art. 44, commi 12 e 13 del
C.C.N.L. 1.9.1995) è cumulabile con il diritto, riconosciuto dal citato articolo 9 del
C.C.N.L. 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. In corso di causa, con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, i procuratori delle parti hanno entrambi dato atto che esse avevano sottoscritto e portato ad esecuzione un atto di transazione della lite, conformemente agli impegni ivi assunti,
ed hanno pertanto concluso entrambi affinché il Tribunale volesse dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza provvedere sulle spese, essendo state le stesse già regolate dalle parti nell'intesa.
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4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della concorde richiesta delle parti in tal senso.
Le parti hanno, infatti, dato atto che si è verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto, determinando la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire.
pagina 2 5. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, avendo le parti dato reciprocamente atto che le stesse hanno già formato oggetto di specifica regolamentazione in sede transattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese.
Cagliari, 9.4.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 3