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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 379/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 379/2022
Oggi 18.03.2025, alle ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per 'avv Cosimo Chiaramonti, Parte_1 per il SI l'avv Lamberto Galletti, Parte_2
Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiara la contumacia dei convenuti non costituiti.
I procuratori precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 17.09.2024, procedono a breve discussione orale, riportandosi alle memorie conclusionali depositate in atti e contestando quanto evidenziato nelle note conclusive avversarie. Dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Alle ore 16.00 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 6 Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 379/2022, promossa da:
con l'Avv. Cosimo Chiaramonti, Parte_1
ATTRICE
contro
, con gli Avv.ti Lamberto Galletti e Federico Galletti, Parte_2
CONVENUTO
Conclusioni
Preso atto della discussione svolte all'udienza odierna e delle conclusioni delle parti costituite come precisate, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1
, , , , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Parte_2 CP_4 Controparte_5
, e per sentirli condannare in solido al Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 risarcimento dei danni dalla stessa subito in conseguenza dell'evento alla medesima occorso in data 28.05.2019, quantificato in euro 13.802,50, oltre euro 1.212,35 per spese vive documentate, dipeso da responsabilità dei convenuti. Parte attrice deduceva che: i) nel 2019 conduceva in locazione un appartamento di proprietà di , situato in una palazzina sita in via Controparte_1
Dell'Agio n. 69 in Prato;
ii) il 28.05.2019, nel rientrare a domicilio con in braccio il proprio nipotino, improvvisamente si staccava una massa d'intonaco dalla parete sopra il portone d'ingresso e la stessa, nel tentativo di schivarlo, cadendo, si procurava un trauma contusivo alla spalla sinistra, iii) sul luogo accorrevano i Vigili del Fuoco e accertavano che il crollo era dovuto ad un cattivo stato di manutenzione della parete;
intimavano, quindi, alla proprietà il relativo pagina 2 di 6 rispristino;
iv) in conseguenza del sinistro all'attrice veniva diagnosticato un trauma distorsivo della spalla sinistra con lesione della c.d. cuffia dei rotatori e del labbro glenoideo e la stessa veniva sottoposta ad intervento di riparazione alla spalla in day hospital il 07.02.2020, v) il medico legale, Dott. riconosceva un'invalidità permanente del 6% ed un'invalidità Per_1 temporanea nella misura di giorni 30 al 100%, giorni 20 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 30 al
25%. Rappresentava, infine, che vano era risultato il tentativo di ottenere il risarcimento in via stragiudiziale. Concludeva, quindi: “ Voglia il Tribunale di Prato, per tutti i titoli e le causali esposte nella premessa del presente atto respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti rispetto alla produzione del sinistro descritto nella premessa del presente atto;
conseguentemente condannare i suddetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla SI.ra per Parte_1 effetto del sinistro per cui è causa, per la somma complessiva di Euro 15.014,85, come descritto nella premessa del presente atto, o nella diversa somma maggiore o minore, quale risulterà dall'istruttoria di causa o, comunque, di giustizia. Con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio unicamente il SI. , il quale contestava la domanda attrice, sia Parte_2 in punto di an che di quantum debeatur, sostenendone l'infondatezza sia in fatto che diritto.
Contestava la ricostruzione dell'evento operata dall'attrice e, in particolare, che il distacco di parte dell'intonaco esterno dell'immobile posto in via Dell'Agio n. 69 avesse arrecato lesioni e/o danni alla medesima. Concludeva “Affinche' l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, voglia rigettare la domanda proposta dalla SI.ra Parte_1 nei confronti del SI. in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata, Parte_3 eccessiva ed inconferente, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, escussione dei testi all'udienza del
08.03.2023 e CTU medico legale. All'esito dell'istruttoria il Giudice fissava l'udienza cartolare del
17.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, fissava l'udienza odierna dando termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza odierna, il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia dei convenuti non costituiti e le parti procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. .
Motivi di fatto e di diritto
Alla luce dell'istruttoria assunta nel presente giudizio, la domanda di parte attrice non merita accoglimento, in quanto non risulta integrata la prova in ordine al nesso causale tra l'evento pagina 3 di 6 allegato e provato da parte attrice e le lesioni subite dalla signora Parte_1
Come noto, per poter ottenere il risarcimento dei danni extracontrattuali a seguito di un sinistro, occorre che siano provati nel Giudizio: l'evento dannoso dedotto, la responsabilità nella causazione del sinistro (esclusiva o concorrente), il nesso causale tra l'evento e ed i danni lamentati ed il quantum dei danni di cui si chiede il risarcimento. Orbene la documentazione in atti, in particolare il verbale dei Vigili del Fuoco e la prova orale (prova testimoniale) assunta, confermano la dinamica della caduta dei calcinacci in via Dell'Agio n. 69 in Prato, il giorno
28.05.2019. La prova testimoniale, in particolare le dichiarazioni del teste , è Testimone_1
l'unica che ha confermato anche che la signora è caduta a causa dell'intonaco con in braccio il nipotino: cfr cap 2 si, cascato intonaco da tutte le parti non solo lì, io passavo da lì con la carretta perchè sono andato al garage, ho visto che ha preso qualcosa, dell'intonaco cascato dal Pt_1 portone da lì, e poi sono andato via”, cap. 3:”si io l'ho vista cadere , sono andato vicino ma poi lei si è alzata e ha detto che stava bene, che non sentiva male ed è andata via, c'era un bambino in braccio
e l'ha tenuto mentre cascava, era nell'altro braccio”. Tutti gli altri testimoni hanno dichiarato di non aver visto la caduta e neppure nel verbale di intervento dei Vigili si dà conto che la SI.ra avrebbe riferito di essere caduta a causa dei calcinacci che stava segnalando alle Parte_1 autorità. Ma ciò che risulta privo di adeguato supporto probatorio, anche all'esito della CTU medica, è la prova del nesso causale tra la caduta del 28.05.2019 e le lesioni di parte attrice costituite da un politraumatismo contusivo-distorsivo con interessamento del braccio sinistro e della spalla sinistra, come emergenti dagli esami clinici in atti e per i quali parte attrice richiede i danni.
Tutti i testimoni, intervenuti sul luogo del sinistro al tempo del sinistro, riferiscono che parte attrice stava bene e non riportava lesioni. Anche il teste che ha visto la signora Testimone_1 cadere, riferisce, come sopra riportato, che la stessa gli diceva che stava bene, tanto che lui decideva di andare a pranzo. La CTU sul punto del nesso causale si limita a riferire che: Le lesioni riportate costituite da un politraumatismo contusivo-distorsivo con interessamento del braccio sinistro e della spalla sinistra, sono di natura traumatica e correlabili da un valido nesso di causalità con l'infortunio per cui è causa, tenuto tuttavia presente che il trauma ha agito su preesistenti alterazioni degenerative artrosiche-tenopatiche, determinendo un verosimile aggravamento di alterazioni e di sintomatologia algo-funzionale.
Orbene ad avviso della scrivente non viene fornito adeguata spiegazione che permetta di correlare le lesioni riscontrate solo in data 21.08.2019 all'esito di un esame ecografico, con la pagina 4 di 6 caduta di tre mesi prima, del 28.05.2019 per cui è causa. Secondo quanto emerso all'esito dell'espletata CTU medica, infatti, la signora nonostante il fatto per cui e' causa sia Parte_1 avvenuto in data 28.5.2019, solo in data 3.6.2019, a distanza di ben 6 gg, si recava dal proprio medico curante, Dott.ssa che certificava un “Ematoma braccio sx post trauma”, senza Per_2 alcun riferimento alla spalla, ed ancora, solo in data 21.8.2019, quasi tre mesi dopo il fatto, un esame diagnostico rilevava “Alterazioni ecostrutturali a carattere teninosico del t. sovraspinato”, che poi conduceva all'intervento chirurgico a Febbraio 2020 presso l'ospedale di Pistoia in cui la sig.ra veniva ricoverata con diagnosi “lesione alla spalla sinistra”. Il lasso di tempo Parte_1 intercorso fra l'evento (28.05.2019) ed il primo accertamento medico, ma soprattutto il lasso di tempo tra l'evento e quanto riscontrato a fine agosto 2019, che poi ha condotto all'operazione del
Febbraio 2020 della parte attrice, per l'entità della riscontrata lesione alla spalla sinistra, si pone in contrasto e con quanto riferito dai testimoni circa le condizioni in cui versava la beneficiaria il giorno dei fatti, ed anche con le condizioni dei giorni successivi, posto che il certificato medico del curante, fatto anch'esso dopo 6 giorni dall'evento, riporta unicamente il riscontro di un Ematoma braccio sx post trauma, senza alcun riferimento alla spalla. Il tempo di tre mesi trascorso tra l'evento dedotto in giudizio, il primo certificato dopo 6 giorni e poi la lesione di cui agli accertamenti di fine agosto 2019 non permette di porre in correlazione dette lesioni con il fatto del 28.05.2019, essendo potuto intervenire in detto periodo qualsiasi altro trauma causativo di dette lesioni. Le suddette risultanze probatorie del caso concreto escludono di rinvenire il necessario nesso causale tra l'evento coincidente con il sinistro del 28.05.2019 e le lesioni dedotte da parte attrice, per cui chiede il risarcimento dei danni nel presente giudizio. La consequenzialità temporale delle visite e degli esami rispetto al sinistro non permettono di riconoscere il necessario nesso causale. Quanto sopra esposto porta quindi al rigetto della domanda attorea.
Spese di lite
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che verosimilmente le risultanze della relazione medico legale di parte abbiano ingenerato in parte attrice il convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa risarcitoria per le lesioni.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice;
pagina 5 di 6 Compensa le spese di lite.
Prato, 18.03.2025
Il Giudice Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.00 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 379/2022
Oggi 18.03.2025, alle ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per 'avv Cosimo Chiaramonti, Parte_1 per il SI l'avv Lamberto Galletti, Parte_2
Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiara la contumacia dei convenuti non costituiti.
I procuratori precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 17.09.2024, procedono a breve discussione orale, riportandosi alle memorie conclusionali depositate in atti e contestando quanto evidenziato nelle note conclusive avversarie. Dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Alle ore 16.00 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 6 Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 379/2022, promossa da:
con l'Avv. Cosimo Chiaramonti, Parte_1
ATTRICE
contro
, con gli Avv.ti Lamberto Galletti e Federico Galletti, Parte_2
CONVENUTO
Conclusioni
Preso atto della discussione svolte all'udienza odierna e delle conclusioni delle parti costituite come precisate, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1
, , , , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Parte_2 CP_4 Controparte_5
, e per sentirli condannare in solido al Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 risarcimento dei danni dalla stessa subito in conseguenza dell'evento alla medesima occorso in data 28.05.2019, quantificato in euro 13.802,50, oltre euro 1.212,35 per spese vive documentate, dipeso da responsabilità dei convenuti. Parte attrice deduceva che: i) nel 2019 conduceva in locazione un appartamento di proprietà di , situato in una palazzina sita in via Controparte_1
Dell'Agio n. 69 in Prato;
ii) il 28.05.2019, nel rientrare a domicilio con in braccio il proprio nipotino, improvvisamente si staccava una massa d'intonaco dalla parete sopra il portone d'ingresso e la stessa, nel tentativo di schivarlo, cadendo, si procurava un trauma contusivo alla spalla sinistra, iii) sul luogo accorrevano i Vigili del Fuoco e accertavano che il crollo era dovuto ad un cattivo stato di manutenzione della parete;
intimavano, quindi, alla proprietà il relativo pagina 2 di 6 rispristino;
iv) in conseguenza del sinistro all'attrice veniva diagnosticato un trauma distorsivo della spalla sinistra con lesione della c.d. cuffia dei rotatori e del labbro glenoideo e la stessa veniva sottoposta ad intervento di riparazione alla spalla in day hospital il 07.02.2020, v) il medico legale, Dott. riconosceva un'invalidità permanente del 6% ed un'invalidità Per_1 temporanea nella misura di giorni 30 al 100%, giorni 20 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 30 al
25%. Rappresentava, infine, che vano era risultato il tentativo di ottenere il risarcimento in via stragiudiziale. Concludeva, quindi: “ Voglia il Tribunale di Prato, per tutti i titoli e le causali esposte nella premessa del presente atto respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti rispetto alla produzione del sinistro descritto nella premessa del presente atto;
conseguentemente condannare i suddetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla SI.ra per Parte_1 effetto del sinistro per cui è causa, per la somma complessiva di Euro 15.014,85, come descritto nella premessa del presente atto, o nella diversa somma maggiore o minore, quale risulterà dall'istruttoria di causa o, comunque, di giustizia. Con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio unicamente il SI. , il quale contestava la domanda attrice, sia Parte_2 in punto di an che di quantum debeatur, sostenendone l'infondatezza sia in fatto che diritto.
Contestava la ricostruzione dell'evento operata dall'attrice e, in particolare, che il distacco di parte dell'intonaco esterno dell'immobile posto in via Dell'Agio n. 69 avesse arrecato lesioni e/o danni alla medesima. Concludeva “Affinche' l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, voglia rigettare la domanda proposta dalla SI.ra Parte_1 nei confronti del SI. in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata, Parte_3 eccessiva ed inconferente, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, escussione dei testi all'udienza del
08.03.2023 e CTU medico legale. All'esito dell'istruttoria il Giudice fissava l'udienza cartolare del
17.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, fissava l'udienza odierna dando termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza odierna, il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia dei convenuti non costituiti e le parti procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. .
Motivi di fatto e di diritto
Alla luce dell'istruttoria assunta nel presente giudizio, la domanda di parte attrice non merita accoglimento, in quanto non risulta integrata la prova in ordine al nesso causale tra l'evento pagina 3 di 6 allegato e provato da parte attrice e le lesioni subite dalla signora Parte_1
Come noto, per poter ottenere il risarcimento dei danni extracontrattuali a seguito di un sinistro, occorre che siano provati nel Giudizio: l'evento dannoso dedotto, la responsabilità nella causazione del sinistro (esclusiva o concorrente), il nesso causale tra l'evento e ed i danni lamentati ed il quantum dei danni di cui si chiede il risarcimento. Orbene la documentazione in atti, in particolare il verbale dei Vigili del Fuoco e la prova orale (prova testimoniale) assunta, confermano la dinamica della caduta dei calcinacci in via Dell'Agio n. 69 in Prato, il giorno
28.05.2019. La prova testimoniale, in particolare le dichiarazioni del teste , è Testimone_1
l'unica che ha confermato anche che la signora è caduta a causa dell'intonaco con in braccio il nipotino: cfr cap 2 si, cascato intonaco da tutte le parti non solo lì, io passavo da lì con la carretta perchè sono andato al garage, ho visto che ha preso qualcosa, dell'intonaco cascato dal Pt_1 portone da lì, e poi sono andato via”, cap. 3:”si io l'ho vista cadere , sono andato vicino ma poi lei si è alzata e ha detto che stava bene, che non sentiva male ed è andata via, c'era un bambino in braccio
e l'ha tenuto mentre cascava, era nell'altro braccio”. Tutti gli altri testimoni hanno dichiarato di non aver visto la caduta e neppure nel verbale di intervento dei Vigili si dà conto che la SI.ra avrebbe riferito di essere caduta a causa dei calcinacci che stava segnalando alle Parte_1 autorità. Ma ciò che risulta privo di adeguato supporto probatorio, anche all'esito della CTU medica, è la prova del nesso causale tra la caduta del 28.05.2019 e le lesioni di parte attrice costituite da un politraumatismo contusivo-distorsivo con interessamento del braccio sinistro e della spalla sinistra, come emergenti dagli esami clinici in atti e per i quali parte attrice richiede i danni.
Tutti i testimoni, intervenuti sul luogo del sinistro al tempo del sinistro, riferiscono che parte attrice stava bene e non riportava lesioni. Anche il teste che ha visto la signora Testimone_1 cadere, riferisce, come sopra riportato, che la stessa gli diceva che stava bene, tanto che lui decideva di andare a pranzo. La CTU sul punto del nesso causale si limita a riferire che: Le lesioni riportate costituite da un politraumatismo contusivo-distorsivo con interessamento del braccio sinistro e della spalla sinistra, sono di natura traumatica e correlabili da un valido nesso di causalità con l'infortunio per cui è causa, tenuto tuttavia presente che il trauma ha agito su preesistenti alterazioni degenerative artrosiche-tenopatiche, determinendo un verosimile aggravamento di alterazioni e di sintomatologia algo-funzionale.
Orbene ad avviso della scrivente non viene fornito adeguata spiegazione che permetta di correlare le lesioni riscontrate solo in data 21.08.2019 all'esito di un esame ecografico, con la pagina 4 di 6 caduta di tre mesi prima, del 28.05.2019 per cui è causa. Secondo quanto emerso all'esito dell'espletata CTU medica, infatti, la signora nonostante il fatto per cui e' causa sia Parte_1 avvenuto in data 28.5.2019, solo in data 3.6.2019, a distanza di ben 6 gg, si recava dal proprio medico curante, Dott.ssa che certificava un “Ematoma braccio sx post trauma”, senza Per_2 alcun riferimento alla spalla, ed ancora, solo in data 21.8.2019, quasi tre mesi dopo il fatto, un esame diagnostico rilevava “Alterazioni ecostrutturali a carattere teninosico del t. sovraspinato”, che poi conduceva all'intervento chirurgico a Febbraio 2020 presso l'ospedale di Pistoia in cui la sig.ra veniva ricoverata con diagnosi “lesione alla spalla sinistra”. Il lasso di tempo Parte_1 intercorso fra l'evento (28.05.2019) ed il primo accertamento medico, ma soprattutto il lasso di tempo tra l'evento e quanto riscontrato a fine agosto 2019, che poi ha condotto all'operazione del
Febbraio 2020 della parte attrice, per l'entità della riscontrata lesione alla spalla sinistra, si pone in contrasto e con quanto riferito dai testimoni circa le condizioni in cui versava la beneficiaria il giorno dei fatti, ed anche con le condizioni dei giorni successivi, posto che il certificato medico del curante, fatto anch'esso dopo 6 giorni dall'evento, riporta unicamente il riscontro di un Ematoma braccio sx post trauma, senza alcun riferimento alla spalla. Il tempo di tre mesi trascorso tra l'evento dedotto in giudizio, il primo certificato dopo 6 giorni e poi la lesione di cui agli accertamenti di fine agosto 2019 non permette di porre in correlazione dette lesioni con il fatto del 28.05.2019, essendo potuto intervenire in detto periodo qualsiasi altro trauma causativo di dette lesioni. Le suddette risultanze probatorie del caso concreto escludono di rinvenire il necessario nesso causale tra l'evento coincidente con il sinistro del 28.05.2019 e le lesioni dedotte da parte attrice, per cui chiede il risarcimento dei danni nel presente giudizio. La consequenzialità temporale delle visite e degli esami rispetto al sinistro non permettono di riconoscere il necessario nesso causale. Quanto sopra esposto porta quindi al rigetto della domanda attorea.
Spese di lite
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che verosimilmente le risultanze della relazione medico legale di parte abbiano ingenerato in parte attrice il convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa risarcitoria per le lesioni.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice;
pagina 5 di 6 Compensa le spese di lite.
Prato, 18.03.2025
Il Giudice Dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.00 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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