Ordinanza cautelare 2 febbraio 2024
Sentenza 27 giugno 2024
Decreto cautelare 26 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza breve 7 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Decreto collegiale 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 18/02/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2025
N. 01317/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06533/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6533 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima) n. 572/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Vista la sentenza n. 8045/2024, pubblicata il 7 ottobre 2024;
Vista l’istanza depositata il 14 novembre 2024;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avv. Massimo Gilardoni;
Considerato che con decreto n. 209 dell’11 ottobre 2024, dunque successivo alla pubblicazione della sentenza di appello (7 ottobre 2024), la Commissione presso il Consiglio di Stato ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza relativa al giudizio di appello, in quanto “dal verbale della camera di consiglio tenutasi il 19 settembre 2024 emerge che, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa potrebbe essere definita con sentenza in forma semplificata, il che determinerebbe l’assenza dei presupposti per una pronuncia in via anticipata e provvisoria da parte di questa Commissione”;
Rilevato che in data 14 novembre 2024 il difensore dell’appellante ha proposto istanza di riesame del Decreto della Commissione: “ si chiede di ammettere con separato decreto il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, per la fase di giudizio, giusta l’istanza di riesame qui allegata, da ritenersi ammissibile, in quanto non poteva essere proposta precedentemente nel giudizio di merito, in assenza del decreto della Commissione che è stato depositato dopo la pubblicazione della sentenza del 7.10.2024 ”;
Considerato che con la stessa istanza si chiede anche di correggere conseguentemente il dispositivo della sentenza “ Si chiede di conseguenza, per le ragioni di cui sopra, di emendare il dispositivo, condannando il Ministero dell’Interno a rifondere allo Stato ex art. 133 dpr n.115/2002 le spese di lite come da dispositivo indicato nella sentenza, provvedendo con separato decreto alla liquidazione in favore della parte ammessa al patrocinio ”;
Rilevato che con la richiamata sentenza è stata disposta la condanna alle spese dell’amministrazione soccombente, onde si rende necessario accertare se nelle more siano stati percepiti i relativi compensi dalla parte istante;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire da entrambe le parti documentati chiarimenti in merito alla eventuale esecuzione della sentenza n. 8045/2024, nella parte relativa al capo con cui è stata disposta la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali.
Al predetto adempimento le parti dovranno provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di dover fissare la camera di consiglio per la decisione sulla predetta istanza alla data del 29 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO