Articolo 5 della Legge 16 dicembre 1940, n. 1902
Articolo 4
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30 gennaio 1941
Art. 5.

La presente legge entrera' in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI


Entrata in vigore il 30 gennaio 1941