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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Giuliana Segna Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3229/2022
avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ) con l'amministratore di sostegno Parte_3 C.F._3
Controparte_1 con l'avv. Massimo Ricci e
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5 con gli avv.ti Paolo Mazzoni, Danilo Pezzi e Massimo Ricci;
attori contro
(C.F.: ) CP_2 C.F._6 con l'avv. Lorenzo Eccher
(C.F. ) CP_3 C.F._7
convenuti posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di data 11 settembre 2024
1 CONCLUSIONI degli attori e “Il sottoscritto Parte_4 Parte_5
procuratore, difensore e domiciliatario dei sig.ri e visto il Parte_4 Pt_5
provvedimento dd. 15.01.2024, richiamandosi integralmente ai propri scritti difensivi, insiste nella rimessione della causa in istruttoria e quindi per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte avanzate nelle memorie ex art. 183 Vi comma cpc n. 2 e 3. In via di mero subordine, conclude come da 1° memoria ex art. 183 Vi comma cpc, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.”
CONCLUSIONI degli attori , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“La difesa degli attori ribadisce che rispetto alla domanda di divisione della proprietà immobiliare indivisa tra , , (figlie di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
), , non ci sono opposizioni. D'altra parte la divisione è un
[...] CP_3 CP_2
diritto e non si palesano ragioni che possano paralizzare la divisione dei beni indivisi tra le persone sopra indicate. La difesa di parte convenuta in sede di mediazione non ha fornito prove o opposto eccezioni attendendo il presente giudizio per allegare documenti, contestati da tutti gli attori. E, in ogni caso, in merito alla divisione non ricorrono opposizioni o ragioni ostative. Parte attrice si riporta a tutte le difese svolte, conclude come da memoria e chiede ammettersi le attività istruttorie dedotte al fine dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, laddove, quanto meno rispetto alla domanda di divisione, non vi è opposizione alcuna.”
CONCLUSIONI del convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_2
contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: - Accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa, per
l'effetto dichiarare inammissibile l'azione proposta dai signori e;
- Pt_1 Pt_4
Accertata e dichiarata in ogni caso l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le domande formulate dalle parti attrici, per tutte le ragioni esposte in narrativa, respingerle;
- Condannare parti attrici alla corresponsione in favore del signor CP_2
delle somme, da quantificarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento per lite
[...]
temeraria ex art. 96 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa. IN VIA
ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse. IN
2 OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 30 dicembre 2022, gli attori , Parte_1 [...]
, e hanno convenuto in giudizio Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale CP_2 CP_3
adito In via principale: - accertare e dichiarare che ha donato a Persona_2 CP_2
la quota di 6/18 sugli immobili siti in DO (meglio specificati in
[...] premessa) a mezzo scrittura privata autenticata 17.01.2006 e per l'effetto dichiarare la nullità, annullabilità e inefficacia del relativo atto di disposizione posto in essere dalla de cuius e segnatamente dell'atto di vendita simulata per difetto di forma, essendo dissimulata la donazione (totale o parziale) e comunque, in ogni caso, l'acquisizione al patrimonio ereditario del compendio donato allo scopo di procedere alla divisione tra tutti i coeredi;
- subordinatamente, accertare e dichiarare che il suddetto atto di vendita
a mezzo scrittura privata autenticata dd. 17.01.2006 ha natura di negotium mixtum cum donatione per la parte eccedente il corrispettivo pattuito;
- all'esito della ricostruzione del patrimonio ereditario, ricomprendendovi le donazioni, determinare l'effettiva consistenza dell'asse ereditario di , procedere al calcolo delle rispettive Persona_2
quote di riserva ex lege spettanti a ciascun erede e conseguentemente procedere, in ogni caso, alla divisione dei beni (ereditari e in comproprietà) tra attori e convenuti, in considerazione dei diritti di cui già sono proprietari , e e Parte_1 Parte_2
(per rappresentazione del padre ), con assegnazione di beni Parte_3 Persona_1
immobili essendo possibile la divisione o, in caso di impossibilità a dividere e quindi in caso di vendita, con attribuzione del relativo valore immobiliare ricavato;
con riserva di domandare la divisione parziale, eventualmente tenendo unite le quote di taluni condividenti di parte attrice;
- condannare, per le causali di cui in premessa, il convenuto al rilascio degli immobili e al pagamento in favore degli eredi e CP_2
comproprietari pro indiviso del risarcimento dei danni e dell'indennità di occupazione da parametrare sulla base del valore locatizio medio per le quote di beni immobili spettanti agli attori, godute da;
In ogni caso: - condannarsi a CP_2 CP_2
3 pagare e versare, anche a titolo di risarcimento del danno, a favore di parte attrice, quelle somme dallo stesso indebitamente introitate o per le quali si è arricchito, il cui ammontare spettante a parte attrice dovrà essere determinato in corso di causa il tutto maggiorato dell'indennità di rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- stante il fatto che la presente controversia è stata necessitata dalla posizione di assoluta chiusura adottata dal convenuto , conseguentemente CP_2
condannare lo stesso per responsabilità aggravata al risarcimento dei danni in favore degli attori. - Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi.”.
Gli attori hanno esposto che in data 10 gennaio 2018 è deceduta, senza lasciare testamento, la SI , lasciando quali chiamati all'eredità i figli Persona_2 [...]
, nonché e – quali eredi del Pt_1 CP_2 CP_3 Parte_2 Parte_3
figlio , deceduto in data 23 dicembre 2018, la cui moglie, LY Restrepo, ha Persona_1 rinunciato all'eredità – e e – quali gli eredi della figlia Parte_5 Parte_4
premorta . Gli stessi hanno rappresentato che in data 19 gennaio Parte_6
2021 ha donato la sua quota pari a 3/18 al fratello . CP_3 CP_2
Gli attori hanno dedotto che la de cuius, quando era in vita, ha ceduto al figlio , CP_2
odierno convenuto, tutti i propri beni, tanto che al momento dell'apertura della successione non vi sono beni immobili né somme di denaro o oggetti preziozi.
In particolare, gli attori hanno esposto che, con scrittura privata autenticata di data 17 gennaio 2006, la de cuius ha ceduto al figlio la proprietà di 6/18 della p.ed. 638/2 CP_2
e la proprietà di 6/18 della p.ed. 792 al prezzo di euro 150.000,00, lamentando che tale prezzo non è mai pagato – con conseguente nullità della donazione dissimulata per difetto di forma – e, in ogni caso, è inferiore rispetto al reale valore della quota (negotium mixtum cum donatione).
Gli attori hanno anche rappresentato che il convenuto gode in modo pieno CP_2
ed esclusivo degli immobili per cui è causa e si è appropriato degli ori e oggetti di valore della de cuius, sicché spetta ai coeredi l'indennità per l'occupazione di tali beni oltre che la restituzione dei canoni della locazione di un negozio (concesso a Parte_7
) e dei beni da lui detenuti e goduti in via esclusiva.
[...]
4 Infine, gli attori hanno chiesto disporsi l'acquisizione della documentazione bancaria presso Cassa Rurale Giudicarie Paganella, lamentando che la de cuius, pur risultando aver avuto rapporti bancari, è deceduta senza lasciare liquidità.
In ragione di quanto esposto, gli attori hanno rappresentato di agire in questa sede per la ricostruzione del patrimonio della de cuius, per la riduzione delle eventuali donazioni e, all'esito, per la divisione di tutti i beni, con restituzione da parte del convenuto di CP_2 tutti i beni goduti in via esclusiva e condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni e/o al pagamento dell'indennità di occupazione.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il solo convenuto
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Egli ha dedotto, da un lato, che gli CP_2 attori nulla abbiano provato in merito alla simulazione della vendita, non potendo gli stessi godere del regime probatorio di cui all'articolo 1417 c.c., in quanto riservato solo ai creditori dei contraenti o ai soggetti terzi rispetto al contratto ovvero alle parti del contratto qualora ne vogliano far valere l'illiceità; dall'altro lato, che il prezzo è stato interamente pagato, come dimostrato dagli assegni allegati al preliminare di vendita di data 20 dicembre 2005, e che, in ogni caso, tale prezzo è congruo atteso che la vendita ha riguardato la quota di 6/18 e solo la nuda proprietà. Il convenuto ha, altresì, dedotto che gli attori non hanno fornito alcuna prova del maggior valore dell'immobile, sicché la richiesta di CTU risulta esplorativa.
Con ordinanza di data 3 luglio 2023 è stata dichiarata la contumacia di . CP_3
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di data 11 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità e indeterminatezza del petitum ex art. 164 c.p.c., considerato che dal contenuto complessivo della citazione è possibile evincere quale sia l'oggetto della domanda, come, peraltro, confermato dalle diffuse e argomentate difese della parte convenuta (cfr. Cass. 1681/2015: “La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del
5 requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte”).
Ciò posto, la domanda attorea di simulazione non è fondata e va rigetta per i motivi di seguito esposti.
Il contratto per cui è causa è una scrittura privata autenticata di data 17 gennaio 2006 ove si legge che “Art. 1 La SI , trattenendosi il diritto di usufrutto sua Persona_2 vita natural durante, vende al signor che accetta ed acquista qwuanto CP_2 segue in: - P.T. 1005 – la quota di 6/18 (sei diciottesimi) della Controparte_4 particella edificiale 638/2 (…) – la quota di 6/18 (sei diciottesimi) della particella edificiale 792 (…) Art. 2 Il prezzo della presente vendita è convenuto e stabilito in Euro
150.000,00 (…). Il prezzo è stato già pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice, come questa dichiara, rilasciando ampia e liberatoria quietanza di saldo dell'intero prezzo di vendita, con rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale” (doc. 1 parte convenuta).
Orbene, ritiene il Collegio che tale contratto – di cui la parte attrice lamenta la nullità sul presupposto che lo stesso dissimuli una donazione, nulla per difetto di forma – non dissimuli una donazione diretta, essendovi in atti la prova che il prezzo pattuito per il trasferimento immobiliare venne integralmente pagato dall'acquirente in CP_2 occasione della stipula del relativo contratto preliminare di vendita, di data 20 dicembre
2005 (doc. 2 parte convenuta). Tale pagamento venne eseguito a mezzo di sei assegni circolari, di cui due dell'importo di euro 50.000,00, due dell'importo di euro 20.000,00 e due dell'importo di euro 5.000,00, per un totale di euro 150.000,00. Tali assegni sono stati emessi in data 19 dicembre 2005 in favore della de cuius da e sono stati CP_2 versati da sul proprio conto corrente in data 22 dicembre 2005, come risulta Persona_2 dai docc. 2 e 4 prodotti dalla parte convenuta: al riguardo, osserva il Collegio, da un lato, che il nome di è leggibile, ancorché l'inchiostro sia molto chiaro, anche negli CP_2 assegni 131720-04, 131719-03, 182199-04, 185288-12, prodotti nuovamente dalla parte convenuta con il doc. 4 allegato alla II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., ove si legge
“TAVA FR DI GI (laddove Luigi, dagli atti di causa, risulta essere il padre
(deceduto) di (cfr. certificato di eredità doc. 4 parte ricorrente), sicché non CP_2 può porsi in dubbio che tali assegni furono emessi dall'acquirente ); dall'altro CP_2
6 lato, che gli assegni prodotti in atti corrispondono a quelli versati dalla de cuius sul proprio conto corrente (i numeri degli assegni coincidono), cfr. docc. 2 e 4).
Peraltro, va osservato che la parte attrice non ha contestato che tali assegni vennero incassati dalla de cuius, sicché tale circostanza va ritenuta pacifica, limitandosi gli attori ad ipotizzare che le somme non siano poi rimaste sul conto corrente di : cfr. Persona_2 pag. 5 I memoria di parte attrice: “Sul punto, si evidenzia innanzitutto come non vi sia prova che i denari in questione (150 mila euro) siano poi effettivamente rimasti sul conto corrente della defunta sig.ra In altre parole, in assenza di una specifica Per_2 allegazione del conto corrente della de cuius - di cui si chiederà pertanto la produzione ex art. 210 cpc -, non è dato sapere se effettivamente quei denari non siano poi stati
“restituiti” al figlio in un momento successivo.”. Orbene, ritiene il Collegio che tali deduzioni siano del tutto generiche (anche sotto il profilo temporale) ed ipotetiche, risultando la richiesta di ordine di esibizione dei conti correnti esplorativa, come tale non ammissibile (“L'ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente quando la prova dei fatti non può essere fornita o acquisita con altri mezzi e non deve avere finalità esplorative. Non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'onerato.”, cfr.
Cass. 25523/2024).
Ritiene, inoltre, il Collegio che la parte attrice non abbia assolto l'onere di provare che il contratto di data 17 gennaio 2006 si sostanzi in un negotium mixtum cum donatione – in cui la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene posto in essere dai contraenti per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta (cfr. Cass. 10614/2016).
Ed invero, la parte attrice si è limitata a dedurre che “il prezzo indicato è, in ogni caso, inferiore al valore della quota ceduta pari a 6/18 dell'intero” (cfr. pag. 3 atto di citazione).
Tale deduzione risulta del tutto generica e non corroborata da alcun ulteriore elemento, non essendo stata prodotta in atti alcuna perizia di parte né, in ogni caso, essendo stato quantificato, neppure in modo approssimativo, il preteso maggior valore di mercato delle quote dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita, elemento necessario al
7 fine di valutare l'esistenza di una sproporzione di entità significativa tra le prestazioni oggetto del contratto. Peraltro, va considerato che la de cuius ha venduto solo quote dei beni immobili (pari a 6/18) e solo la nuda proprietà (essendosi riservata l'usufrutto su tali beni), circostanza quest'ultima non evidenziata dalla parte attrice. In ragione di ciò, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio risulta esplorativa, come tale non ammissibile
(La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti;
la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito.”, cfr.
Cass. 1266/2013).
Allo stesso modo, va ritenuta del tutto esplorativa la richiesta di esibizione della
“documentazione bancaria presso Cassa Rurale Giudicarie Paganella a nome Per_2
e , essendo le relative deduzioni di parte attrice generiche e non
[...] CP_2 suffragate da alcun riscontro probatorio: gli attori, infatti, da un lato, si sono limitati a rappresentare che la de cuius, al momento del decesso, “è risultata priva di liquidità” (cfr. pag. 6 atto di citazione) e che “la SI.ra ha ceduto al figlio tutti Persona_2 CP_2
i propri beni” (cfr. pag. 2 citazione), senza ulteriori specificazioni;
dall'altro lato, gli stessi ben avrebbero potuto attivarsi al fine di acquisire la documentazione bancaria di cui in questa sede richiedono l'esibizione. La richiesta di esibizione non può, dunque, trovare accoglimento (cfr. Cass. 25523/2024), con rigetto anche della domanda di “pagare e versare, anche a titolo di risarcimento del danno, a favore di parte attrice, quelle somme dallo stesso indebitamente introitate o per le quali si è arricchito”, stante la genericità delle deduzioni svolte e la mancanza di elementi probatori a sostegno delle pretese.
In ragione di quanto sopra, restano assorbite anche le ulteriori domande svolte dalla parte attrice, ad eccezione della domanda di divisione ordinaria dei beni immobili p.ed. 638/2
e p.ed. 792 in già in comproprietà tra (quota di 12/18), Controparte_4 CP_2
(quota di 3/18) e e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
(restante quota di 1/3), come da estratto tavolare in atti (doc. 12 parte attrice).
Ritiene il Collegio che tale domanda di divisione debba essere ulteriormente istruita, dovendosi a tal fine in questa sede separare tale domanda, con formazione di distinto
8 fascicolo a cura della cancelleria tra le sole parti , , CP_2 Parte_1 Parte_2
e Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori ridotti per le fasi istruttoria e decisionale tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria) in favore del convenuto
[...]
, con rigetto della domanda svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal predetto convenuto, CP_2
osservandosi al riguardo che non può ravvisarsi nella condotta di parte attrice mala fede o colpa grave, tenuto conto che i documenti in questa sede prodotti dal convenuto relativi all'avvenuto pagamento del prezzo per cui è causa avrebbero potuti da costui essere prodotti già in sede di mediazione, e non avendo in ogni caso la parte attrice serbato nel presente procedimento un contegno rilevante ai fini di cui all'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. rigetta le domande attoree di simulazione di donazione diretta e/o di accertamento di donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione) relative al contratto di data 17 gennaio 2006;
2. rigetta le domande attoree di condanna del convenuto al pagamento di somme “anche a titolo di risarcimento del danno, indebitamente introitate o per le quali si è arricchito”;
3. condanna la parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite CP_2
liquidate in complessivi euro 5.261,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dispone la separazione della domanda di divisione ordinaria dei beni immobili p.ed.
638/2 e p.ed. 792 in CC DO tra , , e CP_2 Parte_1 Parte_2
come da separata ordinanza. Parte_3
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Giuliana Segna Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3229/2022
avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ) con l'amministratore di sostegno Parte_3 C.F._3
Controparte_1 con l'avv. Massimo Ricci e
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5 con gli avv.ti Paolo Mazzoni, Danilo Pezzi e Massimo Ricci;
attori contro
(C.F.: ) CP_2 C.F._6 con l'avv. Lorenzo Eccher
(C.F. ) CP_3 C.F._7
convenuti posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di data 11 settembre 2024
1 CONCLUSIONI degli attori e “Il sottoscritto Parte_4 Parte_5
procuratore, difensore e domiciliatario dei sig.ri e visto il Parte_4 Pt_5
provvedimento dd. 15.01.2024, richiamandosi integralmente ai propri scritti difensivi, insiste nella rimessione della causa in istruttoria e quindi per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte avanzate nelle memorie ex art. 183 Vi comma cpc n. 2 e 3. In via di mero subordine, conclude come da 1° memoria ex art. 183 Vi comma cpc, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.”
CONCLUSIONI degli attori , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“La difesa degli attori ribadisce che rispetto alla domanda di divisione della proprietà immobiliare indivisa tra , , (figlie di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
), , non ci sono opposizioni. D'altra parte la divisione è un
[...] CP_3 CP_2
diritto e non si palesano ragioni che possano paralizzare la divisione dei beni indivisi tra le persone sopra indicate. La difesa di parte convenuta in sede di mediazione non ha fornito prove o opposto eccezioni attendendo il presente giudizio per allegare documenti, contestati da tutti gli attori. E, in ogni caso, in merito alla divisione non ricorrono opposizioni o ragioni ostative. Parte attrice si riporta a tutte le difese svolte, conclude come da memoria e chiede ammettersi le attività istruttorie dedotte al fine dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, laddove, quanto meno rispetto alla domanda di divisione, non vi è opposizione alcuna.”
CONCLUSIONI del convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_2
contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE: - Accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa, per
l'effetto dichiarare inammissibile l'azione proposta dai signori e;
- Pt_1 Pt_4
Accertata e dichiarata in ogni caso l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le domande formulate dalle parti attrici, per tutte le ragioni esposte in narrativa, respingerle;
- Condannare parti attrici alla corresponsione in favore del signor CP_2
delle somme, da quantificarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento per lite
[...]
temeraria ex art. 96 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa. IN VIA
ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse. IN
2 OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 30 dicembre 2022, gli attori , Parte_1 [...]
, e hanno convenuto in giudizio Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale CP_2 CP_3
adito In via principale: - accertare e dichiarare che ha donato a Persona_2 CP_2
la quota di 6/18 sugli immobili siti in DO (meglio specificati in
[...] premessa) a mezzo scrittura privata autenticata 17.01.2006 e per l'effetto dichiarare la nullità, annullabilità e inefficacia del relativo atto di disposizione posto in essere dalla de cuius e segnatamente dell'atto di vendita simulata per difetto di forma, essendo dissimulata la donazione (totale o parziale) e comunque, in ogni caso, l'acquisizione al patrimonio ereditario del compendio donato allo scopo di procedere alla divisione tra tutti i coeredi;
- subordinatamente, accertare e dichiarare che il suddetto atto di vendita
a mezzo scrittura privata autenticata dd. 17.01.2006 ha natura di negotium mixtum cum donatione per la parte eccedente il corrispettivo pattuito;
- all'esito della ricostruzione del patrimonio ereditario, ricomprendendovi le donazioni, determinare l'effettiva consistenza dell'asse ereditario di , procedere al calcolo delle rispettive Persona_2
quote di riserva ex lege spettanti a ciascun erede e conseguentemente procedere, in ogni caso, alla divisione dei beni (ereditari e in comproprietà) tra attori e convenuti, in considerazione dei diritti di cui già sono proprietari , e e Parte_1 Parte_2
(per rappresentazione del padre ), con assegnazione di beni Parte_3 Persona_1
immobili essendo possibile la divisione o, in caso di impossibilità a dividere e quindi in caso di vendita, con attribuzione del relativo valore immobiliare ricavato;
con riserva di domandare la divisione parziale, eventualmente tenendo unite le quote di taluni condividenti di parte attrice;
- condannare, per le causali di cui in premessa, il convenuto al rilascio degli immobili e al pagamento in favore degli eredi e CP_2
comproprietari pro indiviso del risarcimento dei danni e dell'indennità di occupazione da parametrare sulla base del valore locatizio medio per le quote di beni immobili spettanti agli attori, godute da;
In ogni caso: - condannarsi a CP_2 CP_2
3 pagare e versare, anche a titolo di risarcimento del danno, a favore di parte attrice, quelle somme dallo stesso indebitamente introitate o per le quali si è arricchito, il cui ammontare spettante a parte attrice dovrà essere determinato in corso di causa il tutto maggiorato dell'indennità di rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- stante il fatto che la presente controversia è stata necessitata dalla posizione di assoluta chiusura adottata dal convenuto , conseguentemente CP_2
condannare lo stesso per responsabilità aggravata al risarcimento dei danni in favore degli attori. - Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi.”.
Gli attori hanno esposto che in data 10 gennaio 2018 è deceduta, senza lasciare testamento, la SI , lasciando quali chiamati all'eredità i figli Persona_2 [...]
, nonché e – quali eredi del Pt_1 CP_2 CP_3 Parte_2 Parte_3
figlio , deceduto in data 23 dicembre 2018, la cui moglie, LY Restrepo, ha Persona_1 rinunciato all'eredità – e e – quali gli eredi della figlia Parte_5 Parte_4
premorta . Gli stessi hanno rappresentato che in data 19 gennaio Parte_6
2021 ha donato la sua quota pari a 3/18 al fratello . CP_3 CP_2
Gli attori hanno dedotto che la de cuius, quando era in vita, ha ceduto al figlio , CP_2
odierno convenuto, tutti i propri beni, tanto che al momento dell'apertura della successione non vi sono beni immobili né somme di denaro o oggetti preziozi.
In particolare, gli attori hanno esposto che, con scrittura privata autenticata di data 17 gennaio 2006, la de cuius ha ceduto al figlio la proprietà di 6/18 della p.ed. 638/2 CP_2
e la proprietà di 6/18 della p.ed. 792 al prezzo di euro 150.000,00, lamentando che tale prezzo non è mai pagato – con conseguente nullità della donazione dissimulata per difetto di forma – e, in ogni caso, è inferiore rispetto al reale valore della quota (negotium mixtum cum donatione).
Gli attori hanno anche rappresentato che il convenuto gode in modo pieno CP_2
ed esclusivo degli immobili per cui è causa e si è appropriato degli ori e oggetti di valore della de cuius, sicché spetta ai coeredi l'indennità per l'occupazione di tali beni oltre che la restituzione dei canoni della locazione di un negozio (concesso a Parte_7
) e dei beni da lui detenuti e goduti in via esclusiva.
[...]
4 Infine, gli attori hanno chiesto disporsi l'acquisizione della documentazione bancaria presso Cassa Rurale Giudicarie Paganella, lamentando che la de cuius, pur risultando aver avuto rapporti bancari, è deceduta senza lasciare liquidità.
In ragione di quanto esposto, gli attori hanno rappresentato di agire in questa sede per la ricostruzione del patrimonio della de cuius, per la riduzione delle eventuali donazioni e, all'esito, per la divisione di tutti i beni, con restituzione da parte del convenuto di CP_2 tutti i beni goduti in via esclusiva e condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni e/o al pagamento dell'indennità di occupazione.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il solo convenuto
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Egli ha dedotto, da un lato, che gli CP_2 attori nulla abbiano provato in merito alla simulazione della vendita, non potendo gli stessi godere del regime probatorio di cui all'articolo 1417 c.c., in quanto riservato solo ai creditori dei contraenti o ai soggetti terzi rispetto al contratto ovvero alle parti del contratto qualora ne vogliano far valere l'illiceità; dall'altro lato, che il prezzo è stato interamente pagato, come dimostrato dagli assegni allegati al preliminare di vendita di data 20 dicembre 2005, e che, in ogni caso, tale prezzo è congruo atteso che la vendita ha riguardato la quota di 6/18 e solo la nuda proprietà. Il convenuto ha, altresì, dedotto che gli attori non hanno fornito alcuna prova del maggior valore dell'immobile, sicché la richiesta di CTU risulta esplorativa.
Con ordinanza di data 3 luglio 2023 è stata dichiarata la contumacia di . CP_3
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di data 11 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità e indeterminatezza del petitum ex art. 164 c.p.c., considerato che dal contenuto complessivo della citazione è possibile evincere quale sia l'oggetto della domanda, come, peraltro, confermato dalle diffuse e argomentate difese della parte convenuta (cfr. Cass. 1681/2015: “La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del
5 requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte”).
Ciò posto, la domanda attorea di simulazione non è fondata e va rigetta per i motivi di seguito esposti.
Il contratto per cui è causa è una scrittura privata autenticata di data 17 gennaio 2006 ove si legge che “Art. 1 La SI , trattenendosi il diritto di usufrutto sua Persona_2 vita natural durante, vende al signor che accetta ed acquista qwuanto CP_2 segue in: - P.T. 1005 – la quota di 6/18 (sei diciottesimi) della Controparte_4 particella edificiale 638/2 (…) – la quota di 6/18 (sei diciottesimi) della particella edificiale 792 (…) Art. 2 Il prezzo della presente vendita è convenuto e stabilito in Euro
150.000,00 (…). Il prezzo è stato già pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice, come questa dichiara, rilasciando ampia e liberatoria quietanza di saldo dell'intero prezzo di vendita, con rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale” (doc. 1 parte convenuta).
Orbene, ritiene il Collegio che tale contratto – di cui la parte attrice lamenta la nullità sul presupposto che lo stesso dissimuli una donazione, nulla per difetto di forma – non dissimuli una donazione diretta, essendovi in atti la prova che il prezzo pattuito per il trasferimento immobiliare venne integralmente pagato dall'acquirente in CP_2 occasione della stipula del relativo contratto preliminare di vendita, di data 20 dicembre
2005 (doc. 2 parte convenuta). Tale pagamento venne eseguito a mezzo di sei assegni circolari, di cui due dell'importo di euro 50.000,00, due dell'importo di euro 20.000,00 e due dell'importo di euro 5.000,00, per un totale di euro 150.000,00. Tali assegni sono stati emessi in data 19 dicembre 2005 in favore della de cuius da e sono stati CP_2 versati da sul proprio conto corrente in data 22 dicembre 2005, come risulta Persona_2 dai docc. 2 e 4 prodotti dalla parte convenuta: al riguardo, osserva il Collegio, da un lato, che il nome di è leggibile, ancorché l'inchiostro sia molto chiaro, anche negli CP_2 assegni 131720-04, 131719-03, 182199-04, 185288-12, prodotti nuovamente dalla parte convenuta con il doc. 4 allegato alla II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., ove si legge
“TAVA FR DI GI (laddove Luigi, dagli atti di causa, risulta essere il padre
(deceduto) di (cfr. certificato di eredità doc. 4 parte ricorrente), sicché non CP_2 può porsi in dubbio che tali assegni furono emessi dall'acquirente ); dall'altro CP_2
6 lato, che gli assegni prodotti in atti corrispondono a quelli versati dalla de cuius sul proprio conto corrente (i numeri degli assegni coincidono), cfr. docc. 2 e 4).
Peraltro, va osservato che la parte attrice non ha contestato che tali assegni vennero incassati dalla de cuius, sicché tale circostanza va ritenuta pacifica, limitandosi gli attori ad ipotizzare che le somme non siano poi rimaste sul conto corrente di : cfr. Persona_2 pag. 5 I memoria di parte attrice: “Sul punto, si evidenzia innanzitutto come non vi sia prova che i denari in questione (150 mila euro) siano poi effettivamente rimasti sul conto corrente della defunta sig.ra In altre parole, in assenza di una specifica Per_2 allegazione del conto corrente della de cuius - di cui si chiederà pertanto la produzione ex art. 210 cpc -, non è dato sapere se effettivamente quei denari non siano poi stati
“restituiti” al figlio in un momento successivo.”. Orbene, ritiene il Collegio che tali deduzioni siano del tutto generiche (anche sotto il profilo temporale) ed ipotetiche, risultando la richiesta di ordine di esibizione dei conti correnti esplorativa, come tale non ammissibile (“L'ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente quando la prova dei fatti non può essere fornita o acquisita con altri mezzi e non deve avere finalità esplorative. Non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'onerato.”, cfr.
Cass. 25523/2024).
Ritiene, inoltre, il Collegio che la parte attrice non abbia assolto l'onere di provare che il contratto di data 17 gennaio 2006 si sostanzi in un negotium mixtum cum donatione – in cui la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene posto in essere dai contraenti per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta (cfr. Cass. 10614/2016).
Ed invero, la parte attrice si è limitata a dedurre che “il prezzo indicato è, in ogni caso, inferiore al valore della quota ceduta pari a 6/18 dell'intero” (cfr. pag. 3 atto di citazione).
Tale deduzione risulta del tutto generica e non corroborata da alcun ulteriore elemento, non essendo stata prodotta in atti alcuna perizia di parte né, in ogni caso, essendo stato quantificato, neppure in modo approssimativo, il preteso maggior valore di mercato delle quote dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita, elemento necessario al
7 fine di valutare l'esistenza di una sproporzione di entità significativa tra le prestazioni oggetto del contratto. Peraltro, va considerato che la de cuius ha venduto solo quote dei beni immobili (pari a 6/18) e solo la nuda proprietà (essendosi riservata l'usufrutto su tali beni), circostanza quest'ultima non evidenziata dalla parte attrice. In ragione di ciò, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio risulta esplorativa, come tale non ammissibile
(La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti;
la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito.”, cfr.
Cass. 1266/2013).
Allo stesso modo, va ritenuta del tutto esplorativa la richiesta di esibizione della
“documentazione bancaria presso Cassa Rurale Giudicarie Paganella a nome Per_2
e , essendo le relative deduzioni di parte attrice generiche e non
[...] CP_2 suffragate da alcun riscontro probatorio: gli attori, infatti, da un lato, si sono limitati a rappresentare che la de cuius, al momento del decesso, “è risultata priva di liquidità” (cfr. pag. 6 atto di citazione) e che “la SI.ra ha ceduto al figlio tutti Persona_2 CP_2
i propri beni” (cfr. pag. 2 citazione), senza ulteriori specificazioni;
dall'altro lato, gli stessi ben avrebbero potuto attivarsi al fine di acquisire la documentazione bancaria di cui in questa sede richiedono l'esibizione. La richiesta di esibizione non può, dunque, trovare accoglimento (cfr. Cass. 25523/2024), con rigetto anche della domanda di “pagare e versare, anche a titolo di risarcimento del danno, a favore di parte attrice, quelle somme dallo stesso indebitamente introitate o per le quali si è arricchito”, stante la genericità delle deduzioni svolte e la mancanza di elementi probatori a sostegno delle pretese.
In ragione di quanto sopra, restano assorbite anche le ulteriori domande svolte dalla parte attrice, ad eccezione della domanda di divisione ordinaria dei beni immobili p.ed. 638/2
e p.ed. 792 in già in comproprietà tra (quota di 12/18), Controparte_4 CP_2
(quota di 3/18) e e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
(restante quota di 1/3), come da estratto tavolare in atti (doc. 12 parte attrice).
Ritiene il Collegio che tale domanda di divisione debba essere ulteriormente istruita, dovendosi a tal fine in questa sede separare tale domanda, con formazione di distinto
8 fascicolo a cura della cancelleria tra le sole parti , , CP_2 Parte_1 Parte_2
e Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori ridotti per le fasi istruttoria e decisionale tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria) in favore del convenuto
[...]
, con rigetto della domanda svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal predetto convenuto, CP_2
osservandosi al riguardo che non può ravvisarsi nella condotta di parte attrice mala fede o colpa grave, tenuto conto che i documenti in questa sede prodotti dal convenuto relativi all'avvenuto pagamento del prezzo per cui è causa avrebbero potuti da costui essere prodotti già in sede di mediazione, e non avendo in ogni caso la parte attrice serbato nel presente procedimento un contegno rilevante ai fini di cui all'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. rigetta le domande attoree di simulazione di donazione diretta e/o di accertamento di donazione indiretta (negotium mixtum cum donatione) relative al contratto di data 17 gennaio 2006;
2. rigetta le domande attoree di condanna del convenuto al pagamento di somme “anche a titolo di risarcimento del danno, indebitamente introitate o per le quali si è arricchito”;
3. condanna la parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite CP_2
liquidate in complessivi euro 5.261,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dispone la separazione della domanda di divisione ordinaria dei beni immobili p.ed.
638/2 e p.ed. 792 in CC DO tra , , e CP_2 Parte_1 Parte_2
come da separata ordinanza. Parte_3
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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