CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3614/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro, 1 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. Società Di Gestione Entrate E Tributi - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0082906 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: : Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e carenza di potere dell'agente addetto alla riscossione;
2. Conseguentemente dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento nr. 0082906 del 01/04/2025 emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A. notificata in data 19/04/2025, per tutto quanto esposto nella premessa e per tutti i motivi in diritto esposti nel presente ricorso.
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato nell'intimazione impugnata;
4. Condannare la SO.G.E.T. S.p.a., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, anche ex art. 96 cpc, oltre rimb. forf., IVA e Cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc. Resistente
Comune : Rigettare la domanda, con condanna alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
SOGET: Accertare e dichiarare la legittimità del credito sotteso in quanto lo stesso NON è prescritto né la Società è decaduta dall'esigibilità del credito, avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé, nonché la legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici, così come specificato in atti;
d) In ogni caso, rigettare le eccezioni e pretese avanzate da controparte;
e) Tenere indenne il Concessionario dall'eventuale annullamento degli atti di competenza dell'Ente impositore;
f) Vinte le spese in favore della GE Spa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 11.06.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno l'intimazione di pagamento n. 0082906 del 01.04.2025, notificata il 19.04.2025, emessa da SO.G.E.T. S.p.A. per conto del Comune di Cava de' Tirreni, recante richiesta di euro 211,43 a titolo di TARI – tassa sui rifiuti – per l'anno 2016, in relazione ad immobile sito in Cava de' Tirreni, Indirizzo_1 già intestato al padre Nominativo_1.
Il ricorrente espone che l'ingiunzione trae origine dall'avviso di accertamento TARI n. 3575 del 23.10.2020, riferito al medesimo immobile e notificato, secondo l'assunto degli enti resistenti, al Nominativo_2 quale erede del de cuius, nonché dal precedente avviso di pagamento per gli anni 2015-2016 notificato al fratello Nominativo_2 quale erede di Nominativo_1. Deduce, in fatto, di aver effettuato scissione di nucleo familiare in data 04.11.2003, come da certificato anagrafico prodotto, e di non aver più occupato l'abitazione del padre nell'anno oggetto di imposizione, contestando quindi di essere mai stato detentore dell'unità immobiliare ai fini TARI. Deduce ed eccepisce:
1. La carenza del presupposto impositivo TARI per mancata occupazione/detenzione dell'immobile;
2. la mancata o irrituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 3575/2020 né al de cuius né agli eredi, con richiamo alla giurisprudenza sulla nullità dell'ingiunzione in assenza di valido atto presupposto;
3. la decadenza dall'azione di riscossione e la prescrizione del credito TARI 2016 per assenza di idonei atti interruttivi;
4. il difetto di legittimazione e di potere della concessionaria SO.G.E.T. S.p.A., assumendo l'intervenuta scadenza del contratto di concessione con il Comune e l'illegittimità delle proroghe e rinnovi successivi, tali da escludere la possibilità di emettere, alla data del 19.04.2025, l'ingiunzione impugnata.
Si costituisce in giudizio SO.G.E.T. S.p.A., che in via preliminare chiede la riunione del presente procedimento con altri ricorsi pendenti fra le stesse parti relativi alle annualità TARI 2014, 2015 e 2017, deducendo la connessione soggettiva e oggettiva. Nel merito eccepisce, da un lato, l'inammissibilità o tardività del ricorso, sul rilievo che l'intimazione sarebbe stata preceduta da diversi atti prodromici – tra cui la comunicazione di coobbligazione, il preavviso di fermo e il fermo amministrativo, oltre all'avviso di accertamento – regolarmente notificati e mai impugnati, con conseguente definitività della pretesa;
dall'altro lato, la propria carenza di legittimazione in ordine ai vizi afferenti il merito del tributo e alla fase di accertamento, essendo la società responsabile solo di eventuali vizi propri dell'attività di riscossione. La concessionaria contesta, inoltre, la dedotta prescrizione, richiamando la sequenza degli atti notificati e la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione e proroga dei termini, e rivendica la piena legittimità del proprio potere di riscossione in virtù del contratto di affidamento e delle proroghe disposte dal Comune, evidenziando che le annualità richieste rientrano comunque nel perimetro dei carichi ad essa affidati e che, in base al capitolato, la società è tenuta a proseguire la gestione e il recupero delle posizioni ancora in essere anche oltre la scadenza formale del rapporto.
Si costituisce il Comune di Cava dei Tirreni affermando di aver emesso e notificato regolarmente l'avviso di accertamento TARI 2016 n. 3575 il 09/12/2020 all'erede/coobbligato Nominativo_2 , previo invito al pagamento del 23/12/2019, regolarmente consegnato al destinatario, così rispettando termini di decadenza e prescrizione quinquennale. Richiama la disciplina della solidarietà tra coobbligati (artt. 1292 e 1310 c.c.; art. 1, commi 641 e 684, L. 147/2013) e giurisprudenza di Cassazione secondo cui la notifica ad uno dei coobbligati interrompe decadenza e prescrizione anche verso gli altri ed eredi. Sostiene che, non essendo stato impugnato l'avviso di accertamento, la pretesa TARI è divenuta definitiva;
l'intimazione può quindi essere censurata solo per vizi propri e non per vizi dell'atto impositivo presupposto. Alla doglianza sulla carenza di potere di SO.G.E.T. per presunta scadenza del contratto di concessione, il Comune oppone la convenzione del 2016, le successive deliberazioni e determinazioni che hanno prorogato/adeguato l'affidamento, nonché le clausole sull'ultrattività per i carichi già affidati. Richiama anche giurisprudenza della
CGT Salerno che riconosce la legittimità della prosecuzione delle attività coattive da parte di SO.G.E.T. per i ruoli già trasmessi. chiede il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto, con conferma della legittimità dell'intimazione di pagamento e condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute e spese di lite.
Con memoria integrativa, il ricorrente insiste nelle proprie difese, evidenziando, in particolare, che la prova della notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016 si fonderebbe su una cartolina di ricevimento priva dei dati essenziali, recante solo una sottoscrizione non riconducibile con certezza al destinatario, già ritenuta inidonea a comprovare la notifica in un parallelo giudizio relativo all'annualità 2015 definito da questa Corte con sentenza n. 6772/2025. Chiede pertanto la conferma della nullità dell'atto prodromico, l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune e di SO.G.E.T. alle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione relativa alla carenza del presupposto impositivo TARI per mancata occupazione/ detenzione dell'immobile è irrilevante. L'intimazione impugnata è stata notificata al ricorrente nella qualità di erede di Nominativo_1; la scissione del nucleo familiare del 04.11.2003 non esclude la responsabilità ereditaria pro quota ex artt. 752 e 1295 c.c..
La seconda eccezione è accolta. L'avviso di accertamento TARI 2016 n. 3575 del 23.10.2020 è stato notificato solo al coerede Nominativo_2, mediante raccomandata A/R ritirata in data 09.12.2020, come da prova documentale del Comune. Tale notifica è valida unicamente verso Nominativo_2 . Con l'ordinanza n. 11097/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 65 del D.P.R. 600/1973 — che prevede la responsabilità solidale degli eredi — si applica solo alle imposte sui redditi, non ai tributi locali come l'IMU
(e, per identità normativa, TARI). La Corte giustifica tale pronuncia sostenendo che in mancanza di una norma specifica, si applica il modello civilistico: Ogni erede risponde solo per la propria quota ereditaria.
Tale principio è espresso dall'art. 752 c.c. (i coeredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle quote ereditarie, salvo diversa volontà del testatore) e dall'art. 1295 c.c. (ciascun debitore in una obbligazione parziaria risponde solo per la propria parte). Allo stesso tempo la pronuncia ammette la notificazione impersonale e collettiva agli eredi del defunto presso il suo ultimo domicilio, ma nel caso di specie l'atto non
è stato così intestato né notificato, limitandosi alla forma personale verso un solo erede.
Nel processo tributario, la mancata notifica dell'atto propedeutico comporta la nullità dell'atto consequenziale
(intimazione), ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992 (Cass. n. 11474/2025).
L'accoglimento della seconda eccezione assorbe la terza (prescrizione/decadenza), non rilevando ulteriori atti interruttivi specifici verso il ricorrente. Il preavviso di fermo del 2024 è atto esecutivo successivo e non sana il vizio originario, presenta inoltre vizi di notifica.
La quarta eccezione (difetto di legittimazione SO.G.E.T.) è respinta. La SO.G.E.T. S.p.A. agisce in forza del contratto n. 3314 del 21.09.2016 stipulato con il Comune di Cava de' Tirreni per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di tributi ed entrate patrimoniali diverse, con scadenza naturale il 22.09.2021; - l'art. 5 del predetto contratto prevede che ”al termine della durata dell'affidamento, il Concessionario provvederà, comunque, alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione, proseguendo le attività per i giudizi pendenti fino a conclusione degli stessi.” - con Determina n. 142 del 7/12/2021 , il contratto è stato prorogato al 17.03.2023, a seguito dell'emergenza COVID. La SO.G.E.T. S.p.A. con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0082906 del 01.04.2025, ha solo posto in essere un'ulteriore azione esecutiva di un carico pendente, trasmesso dal Comune di Cava de' Tirreni - ruolo n. 9 del 2022.
L'accoglimento della seconda e terza eccezione comporta l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite quantificate in € 200,00, oltre oneri di legge, se dovuti, vengono liquidate a favore del ricorrente con attribuzione al procuratore antistatario e poste a carico delle convenute in solido tra loro.
Non sussistono i presupposti di evidente mala fede o colpa grave per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., che va respinta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 0082906/2025 nei confronti del ricorrente per nullità dell'avviso di accertamento presupposto. Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 200,00 oltre IVA, CPA, se dovuti, e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Non sussistono i presupposti di evidente mala fede o colpa grave per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., che va respinta.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3614/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro, 1 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. Società Di Gestione Entrate E Tributi - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0082906 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: : Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e carenza di potere dell'agente addetto alla riscossione;
2. Conseguentemente dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento nr. 0082906 del 01/04/2025 emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A. notificata in data 19/04/2025, per tutto quanto esposto nella premessa e per tutti i motivi in diritto esposti nel presente ricorso.
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato nell'intimazione impugnata;
4. Condannare la SO.G.E.T. S.p.a., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, anche ex art. 96 cpc, oltre rimb. forf., IVA e Cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc. Resistente
Comune : Rigettare la domanda, con condanna alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
SOGET: Accertare e dichiarare la legittimità del credito sotteso in quanto lo stesso NON è prescritto né la Società è decaduta dall'esigibilità del credito, avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé, nonché la legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici, così come specificato in atti;
d) In ogni caso, rigettare le eccezioni e pretese avanzate da controparte;
e) Tenere indenne il Concessionario dall'eventuale annullamento degli atti di competenza dell'Ente impositore;
f) Vinte le spese in favore della GE Spa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 11.06.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno l'intimazione di pagamento n. 0082906 del 01.04.2025, notificata il 19.04.2025, emessa da SO.G.E.T. S.p.A. per conto del Comune di Cava de' Tirreni, recante richiesta di euro 211,43 a titolo di TARI – tassa sui rifiuti – per l'anno 2016, in relazione ad immobile sito in Cava de' Tirreni, Indirizzo_1 già intestato al padre Nominativo_1.
Il ricorrente espone che l'ingiunzione trae origine dall'avviso di accertamento TARI n. 3575 del 23.10.2020, riferito al medesimo immobile e notificato, secondo l'assunto degli enti resistenti, al Nominativo_2 quale erede del de cuius, nonché dal precedente avviso di pagamento per gli anni 2015-2016 notificato al fratello Nominativo_2 quale erede di Nominativo_1. Deduce, in fatto, di aver effettuato scissione di nucleo familiare in data 04.11.2003, come da certificato anagrafico prodotto, e di non aver più occupato l'abitazione del padre nell'anno oggetto di imposizione, contestando quindi di essere mai stato detentore dell'unità immobiliare ai fini TARI. Deduce ed eccepisce:
1. La carenza del presupposto impositivo TARI per mancata occupazione/detenzione dell'immobile;
2. la mancata o irrituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 3575/2020 né al de cuius né agli eredi, con richiamo alla giurisprudenza sulla nullità dell'ingiunzione in assenza di valido atto presupposto;
3. la decadenza dall'azione di riscossione e la prescrizione del credito TARI 2016 per assenza di idonei atti interruttivi;
4. il difetto di legittimazione e di potere della concessionaria SO.G.E.T. S.p.A., assumendo l'intervenuta scadenza del contratto di concessione con il Comune e l'illegittimità delle proroghe e rinnovi successivi, tali da escludere la possibilità di emettere, alla data del 19.04.2025, l'ingiunzione impugnata.
Si costituisce in giudizio SO.G.E.T. S.p.A., che in via preliminare chiede la riunione del presente procedimento con altri ricorsi pendenti fra le stesse parti relativi alle annualità TARI 2014, 2015 e 2017, deducendo la connessione soggettiva e oggettiva. Nel merito eccepisce, da un lato, l'inammissibilità o tardività del ricorso, sul rilievo che l'intimazione sarebbe stata preceduta da diversi atti prodromici – tra cui la comunicazione di coobbligazione, il preavviso di fermo e il fermo amministrativo, oltre all'avviso di accertamento – regolarmente notificati e mai impugnati, con conseguente definitività della pretesa;
dall'altro lato, la propria carenza di legittimazione in ordine ai vizi afferenti il merito del tributo e alla fase di accertamento, essendo la società responsabile solo di eventuali vizi propri dell'attività di riscossione. La concessionaria contesta, inoltre, la dedotta prescrizione, richiamando la sequenza degli atti notificati e la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione e proroga dei termini, e rivendica la piena legittimità del proprio potere di riscossione in virtù del contratto di affidamento e delle proroghe disposte dal Comune, evidenziando che le annualità richieste rientrano comunque nel perimetro dei carichi ad essa affidati e che, in base al capitolato, la società è tenuta a proseguire la gestione e il recupero delle posizioni ancora in essere anche oltre la scadenza formale del rapporto.
Si costituisce il Comune di Cava dei Tirreni affermando di aver emesso e notificato regolarmente l'avviso di accertamento TARI 2016 n. 3575 il 09/12/2020 all'erede/coobbligato Nominativo_2 , previo invito al pagamento del 23/12/2019, regolarmente consegnato al destinatario, così rispettando termini di decadenza e prescrizione quinquennale. Richiama la disciplina della solidarietà tra coobbligati (artt. 1292 e 1310 c.c.; art. 1, commi 641 e 684, L. 147/2013) e giurisprudenza di Cassazione secondo cui la notifica ad uno dei coobbligati interrompe decadenza e prescrizione anche verso gli altri ed eredi. Sostiene che, non essendo stato impugnato l'avviso di accertamento, la pretesa TARI è divenuta definitiva;
l'intimazione può quindi essere censurata solo per vizi propri e non per vizi dell'atto impositivo presupposto. Alla doglianza sulla carenza di potere di SO.G.E.T. per presunta scadenza del contratto di concessione, il Comune oppone la convenzione del 2016, le successive deliberazioni e determinazioni che hanno prorogato/adeguato l'affidamento, nonché le clausole sull'ultrattività per i carichi già affidati. Richiama anche giurisprudenza della
CGT Salerno che riconosce la legittimità della prosecuzione delle attività coattive da parte di SO.G.E.T. per i ruoli già trasmessi. chiede il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto, con conferma della legittimità dell'intimazione di pagamento e condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute e spese di lite.
Con memoria integrativa, il ricorrente insiste nelle proprie difese, evidenziando, in particolare, che la prova della notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016 si fonderebbe su una cartolina di ricevimento priva dei dati essenziali, recante solo una sottoscrizione non riconducibile con certezza al destinatario, già ritenuta inidonea a comprovare la notifica in un parallelo giudizio relativo all'annualità 2015 definito da questa Corte con sentenza n. 6772/2025. Chiede pertanto la conferma della nullità dell'atto prodromico, l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune e di SO.G.E.T. alle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima eccezione relativa alla carenza del presupposto impositivo TARI per mancata occupazione/ detenzione dell'immobile è irrilevante. L'intimazione impugnata è stata notificata al ricorrente nella qualità di erede di Nominativo_1; la scissione del nucleo familiare del 04.11.2003 non esclude la responsabilità ereditaria pro quota ex artt. 752 e 1295 c.c..
La seconda eccezione è accolta. L'avviso di accertamento TARI 2016 n. 3575 del 23.10.2020 è stato notificato solo al coerede Nominativo_2, mediante raccomandata A/R ritirata in data 09.12.2020, come da prova documentale del Comune. Tale notifica è valida unicamente verso Nominativo_2 . Con l'ordinanza n. 11097/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 65 del D.P.R. 600/1973 — che prevede la responsabilità solidale degli eredi — si applica solo alle imposte sui redditi, non ai tributi locali come l'IMU
(e, per identità normativa, TARI). La Corte giustifica tale pronuncia sostenendo che in mancanza di una norma specifica, si applica il modello civilistico: Ogni erede risponde solo per la propria quota ereditaria.
Tale principio è espresso dall'art. 752 c.c. (i coeredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle quote ereditarie, salvo diversa volontà del testatore) e dall'art. 1295 c.c. (ciascun debitore in una obbligazione parziaria risponde solo per la propria parte). Allo stesso tempo la pronuncia ammette la notificazione impersonale e collettiva agli eredi del defunto presso il suo ultimo domicilio, ma nel caso di specie l'atto non
è stato così intestato né notificato, limitandosi alla forma personale verso un solo erede.
Nel processo tributario, la mancata notifica dell'atto propedeutico comporta la nullità dell'atto consequenziale
(intimazione), ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992 (Cass. n. 11474/2025).
L'accoglimento della seconda eccezione assorbe la terza (prescrizione/decadenza), non rilevando ulteriori atti interruttivi specifici verso il ricorrente. Il preavviso di fermo del 2024 è atto esecutivo successivo e non sana il vizio originario, presenta inoltre vizi di notifica.
La quarta eccezione (difetto di legittimazione SO.G.E.T.) è respinta. La SO.G.E.T. S.p.A. agisce in forza del contratto n. 3314 del 21.09.2016 stipulato con il Comune di Cava de' Tirreni per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di tributi ed entrate patrimoniali diverse, con scadenza naturale il 22.09.2021; - l'art. 5 del predetto contratto prevede che ”al termine della durata dell'affidamento, il Concessionario provvederà, comunque, alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione, proseguendo le attività per i giudizi pendenti fino a conclusione degli stessi.” - con Determina n. 142 del 7/12/2021 , il contratto è stato prorogato al 17.03.2023, a seguito dell'emergenza COVID. La SO.G.E.T. S.p.A. con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0082906 del 01.04.2025, ha solo posto in essere un'ulteriore azione esecutiva di un carico pendente, trasmesso dal Comune di Cava de' Tirreni - ruolo n. 9 del 2022.
L'accoglimento della seconda e terza eccezione comporta l'accoglimento del ricorso. Le spese di lite quantificate in € 200,00, oltre oneri di legge, se dovuti, vengono liquidate a favore del ricorrente con attribuzione al procuratore antistatario e poste a carico delle convenute in solido tra loro.
Non sussistono i presupposti di evidente mala fede o colpa grave per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., che va respinta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 0082906/2025 nei confronti del ricorrente per nullità dell'avviso di accertamento presupposto. Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 200,00 oltre IVA, CPA, se dovuti, e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Non sussistono i presupposti di evidente mala fede o colpa grave per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., che va respinta.