CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 855/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 855/24 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliata in Acqui Terme (AL), Via Carducci Parte_1
n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Graziano Mallarino che la rappresenta e difende in forza di procura in atti (Ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato con delibera dell'11.07.2024); appellante nei confronti di
, elettivamente domiciliato in Acqui Terme (AL), Piazza CP_1
Giacomo Matteotti, n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Merlo e Andrea Olivieri che lo rappresentano e difendono, in via disgiunta tra loro, in forza di procura in atti;
appellato e nei confronti di
di persona maggiorenne portatore di handicap grave Controparte_2
(n. il 26.09.1986), in persona dell'Avv. Sabrina Rago, con Persona_1 studio in Alessandria, Corso Roma n. 9 (nominata con provvedimento del 11.07.2023);
appellato
avverso la sentenza emessa in data 25.06.2024 n. 550/2024 dal Tribunale di Alessandria, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale, in persona del Sost. Dott.ssa Per_2
, in data 11.12.2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento del
[...] ricorso;
Conclusioni delle parti come da note di cui al verbale di udienza del 10.1.2025, in particolare:
Parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previe le declaratorie tutte del caso,
- disporre a carico del marito, sig. , di corrispondere mensilmente CP_1 alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma di €. 700,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche;
- revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Per_1
[...]
- in subordine, disporre che l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne venga versato direttamente a quest'ultimo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, da pagare allo Stato che li anticipa in forza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Parte appellata sig. CP_1
“in via preliminare, di rito
- previ i più opportuni accertamenti e le declaratorie ritenute più opportune, non ultima quella in punto di inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario per le vedute eccezioni e i veduti motivi;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c., ovvero, in subordine,
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per indeterminatezza del motivo di appello, anche ex art. 342 c.p.c.; nel merito, in via principale
- disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione;
- rigettare l'appello formulato dalla sig.ra , e, per l'effetto, Parte_1 - confermare integralmente la sentenza la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 550/2024, resa in composizione collegiale in data 25.06.2024, pubblicata in data 26.06.2024 nel procedimento R.G. 809/2023, e notificata in data 28.06.2024, e per l'effetto,
- in ogni caso, respingersi e rigettarsi le domande svolte in appello dall'appellante, nonché eventuali appelli incidentali della stessa, ed eventuali eccezioni, istanze e deduzioni della controparte, in quanto inammissibili, improcedibili, nulle, nonché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di prova;
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre IVA e CPA di legge, oltre eventuali rimborsi di spese CTP e CTU”.
Parte appellata Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
• rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e dare conferma Parte_1 dell'impugnata sentenza;
• con accollo all'appellante delle spese processuali della scrivente difesa del primo e secondo grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Castrovillari (CS), in data 28.09.1985, adottando un regime di comunione dei beni. Dall'unione sono nati tre figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, ad eccezione del figlio “affetto da un ritardo Persona_1 mentale medio-grave”. L'appellante procedeva alla richiesta di separazione. Pt_1
Con la sentenza definitiva, qui appellata, il Tribunale di Alessandria, pronunciando la separazione personale dei coniugi, ha dichiarato inammissibili tutte le domande non dotate della c.d. “connessione forte” con quelle tipiche del rito speciale, ivi incluse quelle inerenti ai buoni fruttiferi, alle polizze e al riparto dei trattamenti pensionistici e indennità percepiti dal figlio maggiorenne portatore di handicap grave ha inoltre dichiarato inammissibile la Persona_1 domanda inerente la collocazione del figlio ha assegnato al padre, sig. Per_1
la casa coniugale sita in Acqui Terme, con ogni arredo e CP_1 pertinenza, nell'interesse del figlio maggiorenne in punto economico, ha Per_1 posto a carico della madre, sig.ra , l'obbligo di corrispondere al Parte_1 padre, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo del 2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne portatore di handicap grave, la somma di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha invece posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di marzo del 2023, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
ha infine condannato la sig.ra a corrispondere in favore del sig. Pt_1 Per_1
[...] la somma di € 3.206,00, oltre spese generali nella misura del 15% del
[...] compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame la sig.ra , chiedendo, Pt_1 in parziale riforma della sentenza, un aumento del contributo mensile per il suo mantenimento ad € 700,00; ha altresì chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento disposto dal primo giudice in capo alla madre in favore del figlio maggiorenne in subordine, ha domandato che tale assegno di Per_1 mantenimento in favore del figlio venga quantomeno versato direttamente a quest'ultimo, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la parte appellata eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello interposto ex art. 348 bis c.p.c., ovvero, in subordine, l'inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi, anche ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata, con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si è, altresi', costituita nell'interesse del figlio maggiorenne disabile Per_1
la Curatrice Speciale chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla
[...] sig.ra e la conferma integrale dell'impugnata sentenza, con accollo alla Pt_1 parte appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il fascicolo risulta iscritto a ruolo, in primo grado, in data 14 marzo 2023; si applica quindi il rito previsto dalla Riforma Cartabia. Alla prima udienza in data 10 gennaio 2025 le parti hanno rinunciato ai termini per nuove note e la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
*** Preliminarmente la difesa del sig eccepisce l'inammissibilità CP_1 dell'avversario appello, sulla base della manifesta infondatezza dell'impugnazione. Benché il gravame riproponga in gran parte le questioni già esaminate e trattate dal giudice di prime cure, la Corte non considera fondata l'eccezione di inammissibilità. Ritiene, quindi, la Corte che nel caso di specie l'appello non possa cadere sotto la scure dell'inammissibilità. Ancora in via preliminare deve ritenersi inammissibile ex art. 473 bis 35 c.p.c. – come richiesto dalla parte all'udienza in data 10.1.2025 - il documento Per_1 prodotto in data 9.1.2025 dalla parte ( lettera ATC assegnazione casa Pt_1 popolare).
Passando al merito dell'impugnazione, con il primo motivo parte appellante lamenta l'entità del contributo posto a carico del marito ed a suo favore, quantificato in soli € 300,00 mensili;
somma, quest'ultima che assume del tutto insufficiente a far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana. Precisa, infatti, la parte appellante che ella si è sposata giovanissima, all'età di soli 19 anni, l'unione coniugale è durata oltre 40 anni e, nel corso del matrimonio, ella si è dedicata totalmente ai tre figli della coppia, tralasciando lo studio e non acquisendo alcuna qualifica professionale, né tantomeno esperienze lavorative (non ha neppure conseguito la patente di guida). La sig.ra fa pertanto presente che, allo Pt_1 stato, all'età di quasi 60 anni (cl. 1965), l'unica entrata percepita dalla medesima è quella costituita dal versamento del marito, che, come emerge dagli atti di causa, dal giugno del 2021 al gennaio 2023, ha versato in suo favore la somma di
€ 400,00 mensili, poi ridotta ad € 300,00. Sottolinea, peraltro, che la ex casa coniugale sita in Acqui Terme è stata assegnata al sig. di conseguenza, Per_1
l'appellante dovrà reperire un appartamento ove stabilirsi e sostenere, altresì, i costi di locazione. Precisa al contrario che il sig. oltre a vivere nella casa Per_1 coniugale insieme al figlio percepisce una pensione mensile netta pari a Per_1 circa €. 1.550,00, oltre tredicesima e quattordicesima. Siffatto motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato. La Corte condivide e fa proprie le considerazioni del primo giudice, il quale ha rilevato che, a fronte della richiesta di parte ricorrente di € 700,00 mensili , alla luce dell'istruttoria svolta, detto contributo dovesse contenersi nella somma già provvisoriamente determinata nell'ordinanza in data 19.6.2023, pari ad € 300,00 mensili. Il giudicante a quo ha correttamente e congruamente motivato la conferma del quantum del contributo, già in precedenza riconosciuto a favore della sig.ra
[...] ed a carico del sig. pari ad € 300,00 mensili. Dalla documentazione Pt_1 Per_1 in atti – sebbene la sigra abbia dichiarato di essere disoccupata e di non Pt_1 potersi impiegare – non si evince un divario reddituale tale da giustificare un contributo al mantenimento dell'appellante superiore rispetto a quello effettivamente riconosciutole. Parte appellata sostiene che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla controparte, nel corso della lunga unione coniugale, egli ha ripetutamente stimolato la moglie ad attivarsi nel reperire una qualche attività lavorativa, suggerendole a tal fine anche di studiare per acquisire la licenza di guida automobilistica, ma la sig.ra si è sempre rifiutata, preferendo svolgere Pt_1
l'attività di casalinga. Egli, inoltre, sottolinea che la controparte ha sempre lavorato svolgendo attività di pulizia dietro pagamento orario presso vicini e parenti, oppure accudendo e prestando assistenza per un certo numero di ore settimanali a persone anziane nel paese. Quanto alla propria situazione economica, il sig. precisa che, al netto di Per_1 eventuali trattenute e ritenute, egli percepisce una pensione mensile media di € 1.400,00/1.500,00 circa;
su tale somma, peraltro, vi è una trattenuta di € 150,00 mensili sino al 31.08.2025 per il rimborso di un finanziamento del valore complessivo di € 9.000,00, acceso dal medesimo per far fronte alle esigenze familiari, sia dei figli sia della moglie;
egli, inoltre, ha sempre provveduto personalmente al pagamento delle utenze domestiche, nonché alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia della casa in Acqui Terme, sia di quella in Quaranti;
si occupa, altresì, di tutte le esigenze economiche facenti capo al figlio non economicamente autosufficiente, con cui convive. Per_1 Sottolinea, poi, che la deduzione avversaria di una futura spesa della sig.ra
[...]
per fini locatizi, è del tutto destituita di fondamento posto che ella è Pt_1 comproprietaria di altro bene immobile sito nel Comune di Quaranti che occupa stabilmente. La sigra replica che – secondo un consolidato orientamento Pt_1 giurisprudenziale - la possibilità di trovare lavoro deve essere concreta e che il marito sino alla separazione aveva sempre versato spontaneamente alla moglie la somma di 400 €, permettendole di trattenere l'indennità riconosciuta al figlio pari a 300 €, pagando lui le spese di casa e che questo dovrà Per_1 trasformarsi in assegno di mantenimento congruo. Vale la pena di ricordare che l'assegno di mantenimento ha una funzione da un lato assistenziale, trattandosi di un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa e dall'altro perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole. Viceversa, tale assegno non ha una funzione compensativa, ossia non è diretto a ricompensare il coniuge per i sacrifici fatti durante il matrimonio, né risarcitoria, ossia non è volto a ristorare il coniuge per le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto. La Corte richiama integralmente il punto 16 della sentenza impugnata che ritiene il quantum dell'assegno congruo alla luce delle rispettive condizioni economiche delle parti. Sulla determinazione dell'entità dell'assegno separativo, la Suprema Corte ( cfr. ordinanza n. 22408/2022) ha ancorato l'assegno di mantenimento ad elementi di fatto caratterizzanti la vicenda oggetto del giudizio, tra cui l'età avanzata della donna e le sue precarie condizioni di salute: nel caso in esame la sigra ha sessant'anni ma ben puo' continuare ad effettuare i lavoretti che già prima poneva in essere ( attività di pulizie, badanza a persone anziane); non risulta che ella versi in cattive condizioni di salute.
Lamenta, in secondo luogo, l'appellante non essersi dimostrato che il ritardo mentale del figlio di media gravità, “abbia ridotto la sua autonomia Per_1 personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Rappresenta, infatti, la sig.ra che il figlio fisicamente “sta Pt_1 benissimo” ed il ritardo mentale non impedisce al ragazzo di effettuare lavori di sola “manovalanza”. Precisa, peraltro, l'appellante che il sig. nelle proprie Per_1 difese di primo grado, non ha mai chiesto in proprio favore un concorso da parte della madre nel mantenimento del figlio maggiorenne;
né, tantomeno, tale richiesta è pervenuta dal Curatore Speciale del maggiorenne. Ad avviso dell'appellante, pertanto, la previsione del Tribunale di porre un contributo materno per il figlio, pari ad € 100,00 mensili, viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.. Chiede, dunque, la revoca del contributo pari a 100 € mensili posto a suo carico dal giudice di prime cure. In subordine, chiede che l'assegno di mantenimento in favore del figlio venga versato direttamente a quest'ultimo.
Precisa, invero, la Curatrice che le doglianze mosse dalla sig.ra , volte a Pt_1 negare l'evidenza di una disabilità di rilievo del figlio, sono finalizzate, a parere della medesima, alla mera richiesta di un suo esonero dal contributo alle spese di mantenimento del ragazzo che percepisce - dato non contestato - una pensione di invalidità civile pari a circa € 300,00 mensili, utilizzata dalla madre in via esclusiva. Come ben osservato dalla Curatrice stessa, non si comprende quale sarebbe la carenza di prova della disabilità del figlio lamentata dalla madre appellante, posto che tale disabilità risulta documentata (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione di primo grado del sig. e provata nel corso CP_1 dell'istruttoria di primo grado.
Correttamente, pertanto – osserva questo Collegio _ il Tribunale ha ritenuto di accollare alla stessa l'onere di un contributo minimo al mantenimento di corrispondendo mensilmente al padre convivente con il figlio Per_1 maggiorenne portatore di handicap grave, a titolo di contributo al suo Per_1 mantenimento, la somma mensile di € 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano intgralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori: si veda l'art. 337 septies c.p.c.
Come evidenziato dal primo giudice, il genitore che non sia del tutto privo di capacità lavorativa (circostanza la cui prova non è stata fornita dalla madre) non può essere esonerato dal contribuire al mantenimento - anche ordinario - del figlio. Né è stato provato – ribadisce il Tribunale – che il figlio potrebbe, nonostante la sua patologia, essere in grado di provvedere autonomamente, anche solo in parte, alle proprie esigenze. Precisa in ogni caso il Giudicante – e la Corte condivide anche tale osservazione - che, se in futuro la madre si determinerà nel senso di rendere in favore del figlio maggiorenne portatore di handicap grave un livello di assistenza pari a quello reso dal padre, potrà ella chiedere la revoca del contributo al mantenimento ordinario qui posto a suo carico.
Anche la domanda subordinata della parte appellante di versare direttamente l'assegno al figlio maggiorenne è da rigettare. Il pagamento diretto al figlio, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere deciso solo dal giudice (Cass. n. 9700/2021) Deve, pertanto, convalidarsi anche in questa sede la scelta del primo giudice di determinare il versamento a favore del padre convivente che, in maniera certa, provata ed incontestata, si è sempre occupato del figlio.
Alla luce delle premesse considerazioni in fatto e in diritto l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
In punto spese la parte appellante, sig.ra , soccombente, deve Parte_1 essere condannata al pagamento delle spese del presente grado sostenute per la lite dall'appellato sig. e dal e dal Curatore speciale del figlio CP_1 maggiorenne disabile Persona_1
Le spese vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 3.476,00 ( € 2.058,00 per fase studio, € 1418 per fase introduttiva), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.,
Rigetta l'appello presentato da e conferma l'appellata sentenza;
Parte_1
Condanna la parte appellante, sig.ra al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado sostenute per la lite dall'appellato, sig . e CP_1 dalla Curatrice speciale del figlio maggiore disabile Avv. Sabrina Rago, spese che vengono liquidate per ciascuna delle parti appellate in importo pari ad € 3476,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello di Torino in data 10 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Roberta COLLIDA'
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carla BELTRAMINO