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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2405/2021 R.A.C.L., promossa da
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata dell'avv. Mauro Sandri, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Enzo Pinna, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2021, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti di (in seguito anche solo , Controparte_1 CP_1 esponendo:
- di lavorare alle dipendenze della convenuta con qualifica di fisioterapista;
- che il giorno 30 marzo 2021 era stata dichiarata idonea alle mansioni dal medico competente;
- che il 3 agosto 2021 la datrice di lavoro le aveva consegnato il provvedimento con il quale l'aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti -2, di giustizia e di concorsi pubblici).
Ad avviso della ricorrente, la decisione datoriale avrebbe presentato numerosi profili di illegittimità.
Innanzitutto, la convenuta non avrebbe seguito l'iter procedimentale stabilito dall'art. 4 del pagina 1 di 12 d.l. n. 44/2021 e la sospensione sarebbe stata disposta senza il previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della competente azienda sanitaria.
Inoltre, non sarebbe stata considerata la sua particolare condizione di salute, che avrebbe giustificato l'esenzione dall'obbligo vaccinale.
Infine, la ricorrente avrebbe potuto essere adibita ad altre mansioni, diverse da quelle già ricoperte.
Alla stregua dei predetti rilievi, ha domandato al Tribunale di accertare Parte_1
l'illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione dal servizio e il diritto alla conservazione della retribuzione e alla contribuzione.
Il C.R.N. ha resistito in giudizio.
In corso di causa, la ricorrente ha contratto infezione da -2 ed è guarita il 12 novembre 2021 (circostanza riferita dalla stessa lavoratrice in sede di interrogatorio libero all'udienza del 2 dicembre 2021, mai contestata dalla resistente); dal 17 gennaio 2022 è stata pacificamente riammessa in servizio (circostanza dedotta all'udienza del 24 febbraio 2022 dalla difesa attorea e non contestata).
2. Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. La domanda ruota attorno alla disciplina contenuta all'art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n.
44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, nel testo vigente a partire dalla data della sospensione della lavoratrice dal servizio, ossia dal 3 agosto 2021.
L'articolo di cui si discute, entrato in vigore il 1° aprile 2021, modificato dalla legge di conversione del decreto che lo contiene, aveva introdotto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da -2, a carico degli “esercenti le professioni sanitarie
e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio
2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”
(comma 1), con un unico motivo di esenzione, costituito dall'accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale
(comma 2).
Per l'accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale era previsto un complesso procedimento, che aveva coinvolto regioni e provincie autonome, ordini professionali, datori di lavoro e aziende sanitarie locali, inteso ad incrociare gli elenchi degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario con i dati relativi allo stato vaccinale di ciascuno di essi, per consentire la comunicazione dei nominativi dei non pagina 2 di 12 vaccinati all'azienda sanitaria locale del luogo di residenza dell'interessato, azienda cui era stato assegnato il compito di invitare il singolo operatore segnalato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa per comprovato pericolo per la salute, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale (commi 3, 4
e 5).
Al comma 5 era previsto anche che, in caso di mancata presentazione di alcuna documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invitasse formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti -2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale avrebbe invitato l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, era stabilito che l'azienda sanitaria locale competente accertasse l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne desse immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza.
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale avrebbe determinato la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni implicanti contatti interpersonali o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
-2 (comma 6).
La sospensione doveva essere comunicata immediatamente all'interessato dall'ordine professionale di appartenenza (comma 7).
Ricevuta la comunicazione di inadempimento dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro avrebbe dovuto adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle per le quali la sospensione era stata disposta, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicassero rischi di diffusione del contagio.
Quando l'assegnazione a mansioni diverse non fosse stata possibile, per il periodo di sospensione (che sarebbe durato “fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre pagina 3 di 12 2021” – comma 9) non sarebbero stati dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (comma 8).
2.2. La scelta inizialmente operata dal legislatore era stata quella di individuare in determinate categorie di lavoratori i destinatari dell'obbligo vaccinale, sancito a pena di sospensione del rapporto di lavoro, e di ammettere anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto aziendale, coloro che non si fossero sottoposti alla vaccinazione
(cfr. Corte cost. 9 ottobre 2023, n. 186).
Quella stessa scelta è stata poi rimeditata, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, e, come osservato anche dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. L, 5 giugno 2024, n.
15697) il legislatore ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo, cui appartiene la ricorrente, e con il d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 ed in particolare:
a) al comma 1 ha soppresso l'inciso "che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali", di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute;
c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali;
d) è stato riformulato il comma 10 dell'art. 4 secondo cui "per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6”.
L'art. 4-ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 ed inserito nel testo dell'originario d.l. n. 44 del 2021 sempre dal d.l. n. 172 del 2021, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (commi 2 e 3). pagina 4 di 12 Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che
"l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (ancora comma 3).
Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza", ed ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del decreto legge, come riformulato.
In particolare il comma 6 dell'art. 4-ter, nel rinviare alla disciplina delle sanzioni dettata dall'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020 n. 19 (riferibile alla violazione delle misure di contenimento dettate per evitare la diffusione del Covid 19), ha precisato che “per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del Decreto-
Legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche questi ultimi, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Infatti il comma 6, nel prevedere che "la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35", deve essere riferito all'inciso "i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c)
e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1", atteso che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza dell'assolvimento dell'obbligo, e, quindi, del requisito richiesto dalla prima parte del comma 2, è già autonomamente considerato e sanzionato nel comma 5 della disposizione.
La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2023, n. 15, nel ritenere non fondate le plurime questioni di legittimità prospettate dai giudici rimettenti, ricostruita l'evoluzione del quadro normativo, ha sottolineato che con la modifica introdotta dal d.l. n. 172/2021 il pagina 5 di 12 legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente, la cui tutela, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire.
D'altra parte, come affermato da Cass. 15697/2024 cit., “è razionale che, evolvendosi
l'obbligo vaccinale nel senso di coinvolgere la "categoria" in sé degli operatori sanitari, a prescindere dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa […], venisse correlativamente meno l'obbligo di repechage, non avendo più fondamento, a quel punto, un tentativo di ricollocazione di personale che, a parte il caso di chi fosse esentato per altre ragioni dalla vaccinazione, nella propria generalità non era più ammesso al lavoro se non previa copertura vaccinale”.
Nella stessa pronuncia di legittimità si legge ancora:
“Sempre Corte Costituzionale n. 15 cit. ha, poi, evidenziato, e le considerazioni espresse vanno integralmente richiamate perché condivise da questa Corte, che, una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage, il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo "si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile"”.
2.3. Alla luce della ricostruzione della normativa di riferimento di cui sopra si è dato conto, la legittimità della sospensione disposta dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. n. 44/2021
(1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (26 novembre 2021), il datore di pagina 6 di 12 lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il d.l. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass., S.U., 5 aprile 2023, n.
9403), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvo soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.
Tutto ciò ha comportato che gli operatori sanitari che, nella prima fase, erano esentati in ragione dell'attività in concreto svolta o potevano fare affidamento sull'obbligo del repechage imposto al datore di lavoro, nella seconda fase, persistendo il rifiuto, sono divenuti, per espressa volontà del legislatore, inidonei allo svolgimento dell'attività lavorativa - il tutto sempre fatta eccezione per gli esentati per ragioni di salute, sempre soggetti incondizionatamente al repechage - con le conseguenze di cui sopra si è già dato conto, quanto alla necessità della sospensione ed alla sanzionabilità della condotta tenuta in violazione del divieto posto dalla normativa sopravvenuta.
Detta evoluzione va apprezzata anche nei casi in cui si discute della legittimità di provvedimenti di sospensione adottati nella vigenza dell'originario art. 4 del d.l. n. 44/2021 perché, sebbene la valutazione sulla legittimità del provvedimento debba essere espressa in relazione alla normativa vigente ratione temporis, nondimeno dello ius superveniens occorre tener conto per determinare le conseguenze che derivano dall'eventuale illegittimità della sospensione medesima, se disposta nella prima fase in violazione della normativa di legge.
La Corte costituzionale, nell'escludere l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede anche la sospensione dell'obbligo retributivo, ha condivisibilmente evidenziato che questo obbligo, in assenza di prestazione, può sorgere solo in presenza di mora credendi del datore di lavoro, ossia di rifiuto ingiustificato dell'attività lavorativa che, invece, il dipendente avrebbe potuto legittimamente rendere.
Pertanto, il dipendente che, in ipotesi illegittimamente sospeso nella vigenza del testo originario del d.l. n. 44 del 2021 senza verifica di una sua diversa collocazione lavorativa, non fosse ancora vaccinato pur dopo il sopravvenire del regime di cui al d.l. n. 172, non aveva più diritto alle retribuzioni per il periodo successivo al mutamento normativo.
2.4. Resta da definire quale sia la data dirimente, nel passaggio tra l'una e l'altra delle fasi la cui scansione come sopra ricostruite.
A tal proposito soccorre ancora una volta la sentenza della Suprema Corte n. 15697/2024, più volte citata, a mente della quale: pagina 7 di 12 “In proposito, nonostante il d.l. n. 172 del 2021 cit. sia entrato in vigore fin dal
27.11.2021, ritiene il collegio che il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo sia da fissare al 15.12.2021.
Infatti, il rinvio dell'art. 4 co. 10, alle disposizioni dei neo-introdotti commi 2, 3 e 6 dell'art.
4-ter, nonché il richiamo del co. 5 della stessa norma ai casi dell'art. 4, fa ritenere che sia unitario anche l'evolversi temporale delle discipline sostanziali, cui va aggiunta
l'osservazione per cui la medesima data è considerata dall'art. 4, co. 1, con riferimento all'eventuale integrazione dei vaccini con la dose di richiamo, profilo anch'esso che fa propendere per un'unificazione in quel medesimo contesto temporale dello svilupparsi nei sensi sopra esposti del regime normativo.
È invece da escludere che abbiano rilievo gli adempimenti cui all'art. 4, co. 3 ss., che riguardano gli Ordini professionali, le cui decisioni finali di sospensione dall'esercizio delle professioni possono avere conseguenze sui rapporti di lavoro, senza però togliere che rispetto
a questi ultimi valga il divieto di prestazione che è insito nella sanzione comminata dall'art.
4-ter, co. 5, espressamente estesa allo "svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4" (che qui interessa) "e 4-bis".
Divieto che relega altresì a mero iter procedimentale, da seguire a cura del datore di lavoro - anche per i fini di cui alla sanzione del comma 6 - quanto previsto dal comma 3 del medesimo art.
4-ter, ma che porta a ritenere che fin dal 15.12.2021 il mancato pagamento della retribuzione agli operatori sanitari che non si fossero vaccinati non fosse più contra ius.
8.1 La ricostruzione in questi termini dell'evolversi temporale della disciplina sugli obblighi vaccinali e degli effetti di essa sui rapporti di lavoro è altresì coerente con la necessità di assicurare un lasso temporale - quello tra il 27.11.2021 (data di entrata in vigore del nuovo D.L.) ed il 15.12.2021 - al fine di permettere ai lavoratori di valutare il da farsi, stante il fatto che il loro rifiuto della prestazione evolveva dall'ambito della liceità - fino ad allora sussistente in mancanza di offerta di prestazioni alternative da parte del datore - a quello dell'inadempimento.
9. In definitiva, fino al 14.12.2021, chi non rientrava […] tra le categorie esentate dalla vaccinazione, poteva rifiutare il vaccino ed il rapporto di lavoro proseguiva, seppure in regime di sospensione ma con obbligo retributivo, a meno che il datore di lavoro avesse dimostrato di non poter trovare una diversa collocazione non a rischio, nel quale caso le retribuzioni non erano dovute;
dal 15.12.2021, invece, il rifiuto del vaccino diveniva causa tout court di inadempimento per tali lavoratori, senza ulteriori mediazioni attraverso pagina 8 di 12 repechage e, con ciò, il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, per quanto già detto ai punti 6.2 e 7.2, da quel momento non può più essere considerato illegittimo”.
2.5. Altra questione controversa riguarda un fatto sopravvenuto al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ossia la guarigione di dall'infezione da SARS- Parte_1
CoV-2, risalente al 12 novembre 2021 (circostanza riferita dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero all'udienza del 2 dicembre 2021, mai contestata dalla resistente).
Ad avviso della ricorrente, infatti, la guarigione le avrebbe consentito di riprendere immediatamente servizio, quale evento equiparabile alla vaccinazione, ma, alla richiesta del
22 dicembre 2021 di immediata riammissione nel posto di lavoro, la datrice avrebbe dato corso soltanto il 17 gennaio 2022.
A tal riguardo si deve osservare che la normativa emergenziale aveva scelto di non regolare direttamente i tempi per l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione e di delegare al
Ministero della Salute il compito di fissarli;
ciò trovava conferma all'art. 3 ter, comma 1, del d.l. 44/2021 introdotto dal d.l. 172/2021: “1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da -2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".
In materia si sono succedute tre circolari, che è opportuno richiamare:
- la n. 8284 del 3 marzo 2021, in cui era stato previsto che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da -2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”;
- la n. 32884 del 21 luglio 2021, in cui era stato previsto che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da -2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”;
- la n. 59207 del 24 dicembre 2021, in cui era stato previsto che “la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da pagina 9 di 12 intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da -2, in base alle relative indicazioni)”.
Dalla lettura delle citate circolari, a partire da quella del 3 marzo 2021, si può ricavare che la guarigione non equivaleva al completamento del ciclo vaccinale ma consentiva di accorciarlo;
il ciclo vaccinale primario per il personale non precedentemente vaccinato che avesse contratto il virus si completava solo nel momento in cui - a tre mesi dall'infezione – fosse stata inoculata l'unica dose di vaccino, a cui sarebbe seguita la dose booster, solo dopo il decorso di quattro mesi, come stabilito dalla circolare del Ministero della Salute del 24 dicembre 2021 (il rinvio per il booster alle circolari ministeriali è posto dall'art. 3 ter del d.l.
44/2021).
Cha i soggetti guariti dal Covid dovessero anch'essi vaccinarsi entro il termine stabilito dalla normativa secondaria è confermato anche dall'art. 9, comma 3, terzultimo periodo, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87 (“La certificazione verde
CO-VID-19 di cui al primo periodo" - e cioè quella emessa a seguito di vaccinazione – “è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da -2, nei termini stabiliti con circolare del
Ministero della salute, e ha validità dalla medesima somministrazione”).
Peraltro, mentre ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del d.l. 44/2021, per il personale di cui all'art. 4 bis e per gli operatori di interesse sanitario (cui l'art. 4 ter, comma 3, si applica per effetto del richiamo contenuto all'art. 4, comma 10, del d.l. 44/2021) la sospensione dal rapporto di lavoro sarebbe rimasta efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro
“dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo”, per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.l. 44/2021, la sospensione sarebbe rimasta efficace fino alla comunicazione all'ordine professionale di appartenenza e, per il personale dipendente, al datore di lavoro “del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo”.
In altri termini, medici, infermieri, fisioterapisti e tutti gli esercenti le professioni sanitarie, che non fossero stati mai vaccinati e avessero contratto l'infezione, non avrebbero potuto accedere al luogo di lavoro subito dopo la guarigione, essendo per loro richiesto il completamento del ciclo vaccinale. pagina 10 di 12 Per tutti gli altri lavoratori, per la riammissione in servizio sarebbe stato sufficiente l'avvio del ciclo vaccinale o, per chi non si fosse mai vaccinato, l'avere contratto l'infezione ed essere guarito a condizione di ricevere la dose vaccinale e poi il booster nei termini stabiliti per normativa secondaria.
3. Ciò posto, al fine di apprezzare il fondamento della domanda occorre osservare che:
- la ricorrente, esercente la professione sanitaria di fisioterapista, non rientrava nel novero dei soggetti esonerati dall'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 44/2021, non avendo esibito al datore di lavoro, e non avendo neppure mai prodotto in giudizio, un certificato del proprio medico curante di medicina generale che attestasse pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti -2
(l'unico certificato medico esibito dalla ricorrente in causa non proviene dalla categoria dei medici abilitati a rilasciare l'attestato);
- con riferimento al tempo della sospensione dal servizio risalente al 3 agosto 2021, parte convenuta non ha peraltro dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di adibire la ricorrente, non vaccinata e non esonerata dall'obbligo vaccinale, a mansioni alternative che non comportassero il rischio di diffusione del contagio da (a tal proposito non è Per_1 sufficiente la produzione dell'estratto del LUL per i mesi da aprile 2020 fino ad ottobre 2021,
e neppure la rappresentazione dell'organigramma aziendale contenuta a pag. 3 della memoria di costituzione della resistente, la quale avrebbe dovuto chiarire perché non fosse possibile assegnare alla ricorrente mansioni alternative e dar prova delle proprie allegazioni);
- alla data del 12 novembre 2021 la ricorrente era guarita dall'infezione da -2, ma ciò non l'aveva esonerata dall'obbligo di completare il ciclo vaccinale;
- la sua riammissione in servizio era comunque avvenuta il 17 gennaio 2022.
Da ciò si ricava che la ricorrente aveva diritto, dal 3 agosto 2021 al 14 dicembre 2021, alla conservazione del trattamento retributivo (e consequenzialmente, di quello contributivo).
Aveva invece perduto il diritto alla retribuzione e al trattamento contributivo connesso dal
15 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022.
4. A proposito dell'accertamento dell'obbligo contributivo a carico della resistente, è appena il caso di evidenziare che costituisce ius receptum che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 11730 del 2 maggio 2024). pagina 11 di 12 Nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato rammentato che la domanda di accertamento sorge sul piano contrattuale e va indirizzata nei confronti del datore di lavoro nei cui riguardi il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, perché la posizione assicurativa, pur strumentale per l'accesso alla prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro quando non risultino pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto.
La legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore.
Svolgendosi esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale, l'azione è rivolta ad accertare soltanto la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive.
Poiché si discute di una domanda di accertamento e non di condanna, non si pone nemmeno un problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, che non è litisconsorte necessario.
5. Considerata la assoluta novità e l'elevata complessità delle questioni interpretative sottoposte a cognizione del Tribunale, con riguardo al tempo di introduzione del giudizio, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento retributivo contrattualmente dovuto dalla resistente, dal 3 agosto al 14 dicembre 2021, oltre che il diritto alla regolarizzazione contributiva consequenziale;
- rigetta ogni ulteriore domanda della ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cagliari, 25 settembre 2025.
Il Giudice
Riccardo Ponticelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2405/2021 R.A.C.L., promossa da
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata dell'avv. Mauro Sandri, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Enzo Pinna, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2021, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti di (in seguito anche solo , Controparte_1 CP_1 esponendo:
- di lavorare alle dipendenze della convenuta con qualifica di fisioterapista;
- che il giorno 30 marzo 2021 era stata dichiarata idonea alle mansioni dal medico competente;
- che il 3 agosto 2021 la datrice di lavoro le aveva consegnato il provvedimento con il quale l'aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti -2, di giustizia e di concorsi pubblici).
Ad avviso della ricorrente, la decisione datoriale avrebbe presentato numerosi profili di illegittimità.
Innanzitutto, la convenuta non avrebbe seguito l'iter procedimentale stabilito dall'art. 4 del pagina 1 di 12 d.l. n. 44/2021 e la sospensione sarebbe stata disposta senza il previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della competente azienda sanitaria.
Inoltre, non sarebbe stata considerata la sua particolare condizione di salute, che avrebbe giustificato l'esenzione dall'obbligo vaccinale.
Infine, la ricorrente avrebbe potuto essere adibita ad altre mansioni, diverse da quelle già ricoperte.
Alla stregua dei predetti rilievi, ha domandato al Tribunale di accertare Parte_1
l'illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione dal servizio e il diritto alla conservazione della retribuzione e alla contribuzione.
Il C.R.N. ha resistito in giudizio.
In corso di causa, la ricorrente ha contratto infezione da -2 ed è guarita il 12 novembre 2021 (circostanza riferita dalla stessa lavoratrice in sede di interrogatorio libero all'udienza del 2 dicembre 2021, mai contestata dalla resistente); dal 17 gennaio 2022 è stata pacificamente riammessa in servizio (circostanza dedotta all'udienza del 24 febbraio 2022 dalla difesa attorea e non contestata).
2. Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. La domanda ruota attorno alla disciplina contenuta all'art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n.
44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, nel testo vigente a partire dalla data della sospensione della lavoratrice dal servizio, ossia dal 3 agosto 2021.
L'articolo di cui si discute, entrato in vigore il 1° aprile 2021, modificato dalla legge di conversione del decreto che lo contiene, aveva introdotto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da -2, a carico degli “esercenti le professioni sanitarie
e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio
2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”
(comma 1), con un unico motivo di esenzione, costituito dall'accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale
(comma 2).
Per l'accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale era previsto un complesso procedimento, che aveva coinvolto regioni e provincie autonome, ordini professionali, datori di lavoro e aziende sanitarie locali, inteso ad incrociare gli elenchi degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario con i dati relativi allo stato vaccinale di ciascuno di essi, per consentire la comunicazione dei nominativi dei non pagina 2 di 12 vaccinati all'azienda sanitaria locale del luogo di residenza dell'interessato, azienda cui era stato assegnato il compito di invitare il singolo operatore segnalato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa per comprovato pericolo per la salute, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale (commi 3, 4
e 5).
Al comma 5 era previsto anche che, in caso di mancata presentazione di alcuna documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invitasse formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti -2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale avrebbe invitato l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, era stabilito che l'azienda sanitaria locale competente accertasse l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne desse immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza.
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale avrebbe determinato la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni implicanti contatti interpersonali o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
-2 (comma 6).
La sospensione doveva essere comunicata immediatamente all'interessato dall'ordine professionale di appartenenza (comma 7).
Ricevuta la comunicazione di inadempimento dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro avrebbe dovuto adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle per le quali la sospensione era stata disposta, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicassero rischi di diffusione del contagio.
Quando l'assegnazione a mansioni diverse non fosse stata possibile, per il periodo di sospensione (che sarebbe durato “fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre pagina 3 di 12 2021” – comma 9) non sarebbero stati dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (comma 8).
2.2. La scelta inizialmente operata dal legislatore era stata quella di individuare in determinate categorie di lavoratori i destinatari dell'obbligo vaccinale, sancito a pena di sospensione del rapporto di lavoro, e di ammettere anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto aziendale, coloro che non si fossero sottoposti alla vaccinazione
(cfr. Corte cost. 9 ottobre 2023, n. 186).
Quella stessa scelta è stata poi rimeditata, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, e, come osservato anche dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. L, 5 giugno 2024, n.
15697) il legislatore ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo, cui appartiene la ricorrente, e con il d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 ed in particolare:
a) al comma 1 ha soppresso l'inciso "che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali", di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute;
c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali;
d) è stato riformulato il comma 10 dell'art. 4 secondo cui "per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6”.
L'art. 4-ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 ed inserito nel testo dell'originario d.l. n. 44 del 2021 sempre dal d.l. n. 172 del 2021, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (commi 2 e 3). pagina 4 di 12 Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che
"l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (ancora comma 3).
Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza", ed ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del decreto legge, come riformulato.
In particolare il comma 6 dell'art. 4-ter, nel rinviare alla disciplina delle sanzioni dettata dall'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020 n. 19 (riferibile alla violazione delle misure di contenimento dettate per evitare la diffusione del Covid 19), ha precisato che “per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del Decreto-
Legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche questi ultimi, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Infatti il comma 6, nel prevedere che "la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35", deve essere riferito all'inciso "i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c)
e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1", atteso che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza dell'assolvimento dell'obbligo, e, quindi, del requisito richiesto dalla prima parte del comma 2, è già autonomamente considerato e sanzionato nel comma 5 della disposizione.
La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2023, n. 15, nel ritenere non fondate le plurime questioni di legittimità prospettate dai giudici rimettenti, ricostruita l'evoluzione del quadro normativo, ha sottolineato che con la modifica introdotta dal d.l. n. 172/2021 il pagina 5 di 12 legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente, la cui tutela, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire.
D'altra parte, come affermato da Cass. 15697/2024 cit., “è razionale che, evolvendosi
l'obbligo vaccinale nel senso di coinvolgere la "categoria" in sé degli operatori sanitari, a prescindere dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa […], venisse correlativamente meno l'obbligo di repechage, non avendo più fondamento, a quel punto, un tentativo di ricollocazione di personale che, a parte il caso di chi fosse esentato per altre ragioni dalla vaccinazione, nella propria generalità non era più ammesso al lavoro se non previa copertura vaccinale”.
Nella stessa pronuncia di legittimità si legge ancora:
“Sempre Corte Costituzionale n. 15 cit. ha, poi, evidenziato, e le considerazioni espresse vanno integralmente richiamate perché condivise da questa Corte, che, una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage, il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo "si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile"”.
2.3. Alla luce della ricostruzione della normativa di riferimento di cui sopra si è dato conto, la legittimità della sospensione disposta dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. n. 44/2021
(1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (26 novembre 2021), il datore di pagina 6 di 12 lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il d.l. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass., S.U., 5 aprile 2023, n.
9403), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvo soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.
Tutto ciò ha comportato che gli operatori sanitari che, nella prima fase, erano esentati in ragione dell'attività in concreto svolta o potevano fare affidamento sull'obbligo del repechage imposto al datore di lavoro, nella seconda fase, persistendo il rifiuto, sono divenuti, per espressa volontà del legislatore, inidonei allo svolgimento dell'attività lavorativa - il tutto sempre fatta eccezione per gli esentati per ragioni di salute, sempre soggetti incondizionatamente al repechage - con le conseguenze di cui sopra si è già dato conto, quanto alla necessità della sospensione ed alla sanzionabilità della condotta tenuta in violazione del divieto posto dalla normativa sopravvenuta.
Detta evoluzione va apprezzata anche nei casi in cui si discute della legittimità di provvedimenti di sospensione adottati nella vigenza dell'originario art. 4 del d.l. n. 44/2021 perché, sebbene la valutazione sulla legittimità del provvedimento debba essere espressa in relazione alla normativa vigente ratione temporis, nondimeno dello ius superveniens occorre tener conto per determinare le conseguenze che derivano dall'eventuale illegittimità della sospensione medesima, se disposta nella prima fase in violazione della normativa di legge.
La Corte costituzionale, nell'escludere l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede anche la sospensione dell'obbligo retributivo, ha condivisibilmente evidenziato che questo obbligo, in assenza di prestazione, può sorgere solo in presenza di mora credendi del datore di lavoro, ossia di rifiuto ingiustificato dell'attività lavorativa che, invece, il dipendente avrebbe potuto legittimamente rendere.
Pertanto, il dipendente che, in ipotesi illegittimamente sospeso nella vigenza del testo originario del d.l. n. 44 del 2021 senza verifica di una sua diversa collocazione lavorativa, non fosse ancora vaccinato pur dopo il sopravvenire del regime di cui al d.l. n. 172, non aveva più diritto alle retribuzioni per il periodo successivo al mutamento normativo.
2.4. Resta da definire quale sia la data dirimente, nel passaggio tra l'una e l'altra delle fasi la cui scansione come sopra ricostruite.
A tal proposito soccorre ancora una volta la sentenza della Suprema Corte n. 15697/2024, più volte citata, a mente della quale: pagina 7 di 12 “In proposito, nonostante il d.l. n. 172 del 2021 cit. sia entrato in vigore fin dal
27.11.2021, ritiene il collegio che il discrimine temporale tra le due diverse discipline succedutesi nel tempo sia da fissare al 15.12.2021.
Infatti, il rinvio dell'art. 4 co. 10, alle disposizioni dei neo-introdotti commi 2, 3 e 6 dell'art.
4-ter, nonché il richiamo del co. 5 della stessa norma ai casi dell'art. 4, fa ritenere che sia unitario anche l'evolversi temporale delle discipline sostanziali, cui va aggiunta
l'osservazione per cui la medesima data è considerata dall'art. 4, co. 1, con riferimento all'eventuale integrazione dei vaccini con la dose di richiamo, profilo anch'esso che fa propendere per un'unificazione in quel medesimo contesto temporale dello svilupparsi nei sensi sopra esposti del regime normativo.
È invece da escludere che abbiano rilievo gli adempimenti cui all'art. 4, co. 3 ss., che riguardano gli Ordini professionali, le cui decisioni finali di sospensione dall'esercizio delle professioni possono avere conseguenze sui rapporti di lavoro, senza però togliere che rispetto
a questi ultimi valga il divieto di prestazione che è insito nella sanzione comminata dall'art.
4-ter, co. 5, espressamente estesa allo "svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4" (che qui interessa) "e 4-bis".
Divieto che relega altresì a mero iter procedimentale, da seguire a cura del datore di lavoro - anche per i fini di cui alla sanzione del comma 6 - quanto previsto dal comma 3 del medesimo art.
4-ter, ma che porta a ritenere che fin dal 15.12.2021 il mancato pagamento della retribuzione agli operatori sanitari che non si fossero vaccinati non fosse più contra ius.
8.1 La ricostruzione in questi termini dell'evolversi temporale della disciplina sugli obblighi vaccinali e degli effetti di essa sui rapporti di lavoro è altresì coerente con la necessità di assicurare un lasso temporale - quello tra il 27.11.2021 (data di entrata in vigore del nuovo D.L.) ed il 15.12.2021 - al fine di permettere ai lavoratori di valutare il da farsi, stante il fatto che il loro rifiuto della prestazione evolveva dall'ambito della liceità - fino ad allora sussistente in mancanza di offerta di prestazioni alternative da parte del datore - a quello dell'inadempimento.
9. In definitiva, fino al 14.12.2021, chi non rientrava […] tra le categorie esentate dalla vaccinazione, poteva rifiutare il vaccino ed il rapporto di lavoro proseguiva, seppure in regime di sospensione ma con obbligo retributivo, a meno che il datore di lavoro avesse dimostrato di non poter trovare una diversa collocazione non a rischio, nel quale caso le retribuzioni non erano dovute;
dal 15.12.2021, invece, il rifiuto del vaccino diveniva causa tout court di inadempimento per tali lavoratori, senza ulteriori mediazioni attraverso pagina 8 di 12 repechage e, con ciò, il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, per quanto già detto ai punti 6.2 e 7.2, da quel momento non può più essere considerato illegittimo”.
2.5. Altra questione controversa riguarda un fatto sopravvenuto al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ossia la guarigione di dall'infezione da SARS- Parte_1
CoV-2, risalente al 12 novembre 2021 (circostanza riferita dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero all'udienza del 2 dicembre 2021, mai contestata dalla resistente).
Ad avviso della ricorrente, infatti, la guarigione le avrebbe consentito di riprendere immediatamente servizio, quale evento equiparabile alla vaccinazione, ma, alla richiesta del
22 dicembre 2021 di immediata riammissione nel posto di lavoro, la datrice avrebbe dato corso soltanto il 17 gennaio 2022.
A tal riguardo si deve osservare che la normativa emergenziale aveva scelto di non regolare direttamente i tempi per l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione e di delegare al
Ministero della Salute il compito di fissarli;
ciò trovava conferma all'art. 3 ter, comma 1, del d.l. 44/2021 introdotto dal d.l. 172/2021: “1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da -2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".
In materia si sono succedute tre circolari, che è opportuno richiamare:
- la n. 8284 del 3 marzo 2021, in cui era stato previsto che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da -2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”;
- la n. 32884 del 21 luglio 2021, in cui era stato previsto che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da -2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”;
- la n. 59207 del 24 dicembre 2021, in cui era stato previsto che “la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da pagina 9 di 12 intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da -2, in base alle relative indicazioni)”.
Dalla lettura delle citate circolari, a partire da quella del 3 marzo 2021, si può ricavare che la guarigione non equivaleva al completamento del ciclo vaccinale ma consentiva di accorciarlo;
il ciclo vaccinale primario per il personale non precedentemente vaccinato che avesse contratto il virus si completava solo nel momento in cui - a tre mesi dall'infezione – fosse stata inoculata l'unica dose di vaccino, a cui sarebbe seguita la dose booster, solo dopo il decorso di quattro mesi, come stabilito dalla circolare del Ministero della Salute del 24 dicembre 2021 (il rinvio per il booster alle circolari ministeriali è posto dall'art. 3 ter del d.l.
44/2021).
Cha i soggetti guariti dal Covid dovessero anch'essi vaccinarsi entro il termine stabilito dalla normativa secondaria è confermato anche dall'art. 9, comma 3, terzultimo periodo, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87 (“La certificazione verde
CO-VID-19 di cui al primo periodo" - e cioè quella emessa a seguito di vaccinazione – “è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da -2, nei termini stabiliti con circolare del
Ministero della salute, e ha validità dalla medesima somministrazione”).
Peraltro, mentre ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, del d.l. 44/2021, per il personale di cui all'art. 4 bis e per gli operatori di interesse sanitario (cui l'art. 4 ter, comma 3, si applica per effetto del richiamo contenuto all'art. 4, comma 10, del d.l. 44/2021) la sospensione dal rapporto di lavoro sarebbe rimasta efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro
“dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo”, per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.l. 44/2021, la sospensione sarebbe rimasta efficace fino alla comunicazione all'ordine professionale di appartenenza e, per il personale dipendente, al datore di lavoro “del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo”.
In altri termini, medici, infermieri, fisioterapisti e tutti gli esercenti le professioni sanitarie, che non fossero stati mai vaccinati e avessero contratto l'infezione, non avrebbero potuto accedere al luogo di lavoro subito dopo la guarigione, essendo per loro richiesto il completamento del ciclo vaccinale. pagina 10 di 12 Per tutti gli altri lavoratori, per la riammissione in servizio sarebbe stato sufficiente l'avvio del ciclo vaccinale o, per chi non si fosse mai vaccinato, l'avere contratto l'infezione ed essere guarito a condizione di ricevere la dose vaccinale e poi il booster nei termini stabiliti per normativa secondaria.
3. Ciò posto, al fine di apprezzare il fondamento della domanda occorre osservare che:
- la ricorrente, esercente la professione sanitaria di fisioterapista, non rientrava nel novero dei soggetti esonerati dall'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 44/2021, non avendo esibito al datore di lavoro, e non avendo neppure mai prodotto in giudizio, un certificato del proprio medico curante di medicina generale che attestasse pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti -2
(l'unico certificato medico esibito dalla ricorrente in causa non proviene dalla categoria dei medici abilitati a rilasciare l'attestato);
- con riferimento al tempo della sospensione dal servizio risalente al 3 agosto 2021, parte convenuta non ha peraltro dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di adibire la ricorrente, non vaccinata e non esonerata dall'obbligo vaccinale, a mansioni alternative che non comportassero il rischio di diffusione del contagio da (a tal proposito non è Per_1 sufficiente la produzione dell'estratto del LUL per i mesi da aprile 2020 fino ad ottobre 2021,
e neppure la rappresentazione dell'organigramma aziendale contenuta a pag. 3 della memoria di costituzione della resistente, la quale avrebbe dovuto chiarire perché non fosse possibile assegnare alla ricorrente mansioni alternative e dar prova delle proprie allegazioni);
- alla data del 12 novembre 2021 la ricorrente era guarita dall'infezione da -2, ma ciò non l'aveva esonerata dall'obbligo di completare il ciclo vaccinale;
- la sua riammissione in servizio era comunque avvenuta il 17 gennaio 2022.
Da ciò si ricava che la ricorrente aveva diritto, dal 3 agosto 2021 al 14 dicembre 2021, alla conservazione del trattamento retributivo (e consequenzialmente, di quello contributivo).
Aveva invece perduto il diritto alla retribuzione e al trattamento contributivo connesso dal
15 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022.
4. A proposito dell'accertamento dell'obbligo contributivo a carico della resistente, è appena il caso di evidenziare che costituisce ius receptum che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 11730 del 2 maggio 2024). pagina 11 di 12 Nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato rammentato che la domanda di accertamento sorge sul piano contrattuale e va indirizzata nei confronti del datore di lavoro nei cui riguardi il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, perché la posizione assicurativa, pur strumentale per l'accesso alla prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro quando non risultino pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto.
La legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore.
Svolgendosi esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale, l'azione è rivolta ad accertare soltanto la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive.
Poiché si discute di una domanda di accertamento e non di condanna, non si pone nemmeno un problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, che non è litisconsorte necessario.
5. Considerata la assoluta novità e l'elevata complessità delle questioni interpretative sottoposte a cognizione del Tribunale, con riguardo al tempo di introduzione del giudizio, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento retributivo contrattualmente dovuto dalla resistente, dal 3 agosto al 14 dicembre 2021, oltre che il diritto alla regolarizzazione contributiva consequenziale;
- rigetta ogni ulteriore domanda della ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cagliari, 25 settembre 2025.
Il Giudice
Riccardo Ponticelli
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