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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1033/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tarulli, con domicilio eletto presso la casella di posta elettronica certificata: pec
Email_1
APPELLANTE contro
- ) e, per essa, CP_1 PartitaIVA_1 Controparte_2
(P.I. e C.F.: ), in persona dei suoi procuratori speciali;
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Catiuscia Marilungo, sito in Montegranaro (FM), via
Boncore n. 62;
APPELLATA
pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 871/2023 del Tribunale di Fermo, emessa in data 15.11.2023 e relativa al procedimento R.G. n. 2292/2017.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.871/2023 emessa dal Tribunale di Fermo nella persona del G.O. dott.ssa Tiziana Liberti - dichiarare la nullità del pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 224/15 r.g.e. nella parte in cui incide sul minimo vitale ex Legge 132/15 e Legge 142/22 e conseguentemente ridurre il pignoramento al quinto della somma eccedente l'importo di €.672,00 con decorrenza dalla domanda (29/03/2017) sino all'entrata in vigore della
L.142/22 nonché la nullità integrale del pignoramento della pensione con decorso dalla data successiva all'entrata in vigore della L.142/22 , per violazione di norme imperative sopraggiunte”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, ivi inclusa quella formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. poiché carente nei presupposti di legge, così giudicare:
In via preliminare:
1. dichiarare inammissibile, emettendo ordinanza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'impugnazione proposta in quanto manifestamente infondata e pretestuosa, confermando la sentenza n. 871/23 pubblicata in data
15/11/23 notificata in data 17/11/23, nella causa civile iscritta al n.2292/17 r.g. del Tribunale di Fermo, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Nel merito e in via principale: rigettare, in quanto inammissibili e infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello proposto dalla sig.ra
[...]
confermando la sentenza n. 871/23 pubblicata in data 15/11/23 Parte_1 notificata in data 17/11/23, nella causa civile iscritta al n.2292/17 r.g. del
Tribunale di Fermo, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
2. respingere, con la miglior formula, tutte le istanze proposte dalla sig.ra
ivi comprese quelle istruttorie, per i motivi meglio esposti in Parte_1 narrativa.
pagina 2 di 8 In ogni caso:
3. accertare e dichiarare che la sig.ra ha agito Parte_1 temerariamente in giudizio, quanto meno con colpa grave e, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, 3 comma c.p.c., condannare l'appellante al risarcimento dei danni a favore di (già CP_1 Controparte_2 nella misura che l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà quantificare in via equitativa;
4. con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
A seguito dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione - che in data 10.11.2015 disponeva l'assegnazione alla creditrice (società quale procuratrice CP_3 mandataria della società Gemini Spv S.r.l.) del quinto delle pensioni percepite dalla pari a €.402,24 netti, con ricorso del 29.3.2017 Parte_1 Parte_1
chiedeva la riduzione del pignoramento in ragione dell'impignorabilità
[...] assoluta del minimo vitale ex art.545 c.p.c.
Il G.E. rigettava il ricorso, sull'assunto dell'irretroattività della normativa - secondo l'interpretazione affermatasi in subiecta materia - e della tardività del ricorso.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.10.2017, l'attrice adiva il
Tribunale di Fermo chiedendo la nullità del pignoramento e della successiva ordinanza di assegnazione - nella parte in cui incideva sulla soglia del minimo vitale, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge 132/2015 e dalla Legge
142/2022 - e la conseguente riduzione del pignoramento al quinto della somma eccedente €.672,10 (ex l. 132/2015) ed €.1.000,00 (ex l. 142/2022), così domandando al Tribunale l'adeguamento allo ius superveniens delle trattenute della pensione, poste in essere durante la fase attuativa della procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice mandataria della CP_3
Gemini SPV s.r.l., eccependo - in rito - l'inammissibilità dell'atto di opposizione avversario, in quanto tardivo rispetto ai termini perentori posti dall'art. 617 c.p.c.
e chiedendo - nel merito - di respingere la domanda avversaria, in quanto priva di fondamento in punto di fatto e di diritto.
Con sentenza n. 871/2023, emessa in data 15.11.2023, il primo Giudice
pagina 3 di 8 dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma.
Nel merito, l'appellante ha chiesto che sia dichiarata la nullità del pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 224/15 R.G.E., nella parte in cui incide sul minimo vitale, per effetto delle modifiche introdotte - prima - dalla Legge n. 132/2015 e - poi - dalla Legge n. 142/2022.
Si è costituita in giudizio la (già e già CP_1 Controparte_4
Gemini Spv S.r.l.) e, per essa, chiedendo il rigetto del Controparte_2 gravame - in quanto infondato in fatto e in diritto - con conseguente condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
In data 9.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza gravata lamentando l'errata qualificazione della domanda e l'insussistenza della decadenza prevista dall'art. 617 c.p.c.
Al riguardo, l'appellante osserva che il ricorso andava qualificato come opposizione tardiva, ex art.615, ult. comma, c.p.c. - perché fondato su fatti sopravvenuti - e non come opposizione agli atti esecutivi, atteso che l'opposizione all'esecuzione tardiva è svincolata da decadenze e limiti temporali, fondandosi su sopravvenienze - come verificatosi nella fattispecie - a seguito dell'introduzione normativa di una soglia minima impignorabile di portata generale.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, la fattispecie concreta
(afferente l'impignorabilità del bene esecutato) sarebbe riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 615 c.p.c. e non, invece, alla disciplina dell'art. 617 c.p.c., dal momento che con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il quomodo e, quindi, la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi formali del titolo, del precetto o di altro atto del procedimento esecutivo.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
pagina 4 di 8 infatti, ha instaurato il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'adeguamento delle trattenute della pensione, durante la fase attuativa della procedura esecutiva, conformemente alle novelle legislative medio tempore succedetesi (Legge 132/2015 e Legge 142/2022), onde diminuire conseguentemente il pignoramento per cui è causa.
Consolidato in Giurisprudenza, infatti, è il principio, in base al quale “in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e
l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva” (v., e multis, Cass. n. 8112/06).
Pertanto, l'opposizione per cui è causa (così come proposta) è riconducibile all'alveo dell'art.615 ultimo comma, c.p.c., con la conseguenza che non è previsto alcun termine di decadenza, in quanto il presente giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata, per difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e della pignorabilità dei beni.
In ossequio ai principi giurisprudenziali richiamati, nella fattispecie al vaglio del
Collegio, l'opposizione all'esecuzione proposta dalla appare svincolata Parte_1 da decadenze e limiti temporali, in quanto legata a sopravvenienze, muovendo dall'introduzione normativa di una soglia minima impignorabile, estendibile a tutti i cittadini.
Ed invero, sebbene la legge n. 132 del 2015 preveda che la nuova soglia di impignorabilità del minimo vitale in subiecta materia (pari ad €.672,00, successivamente elevati ad €.1.000,00 dalla L.142/2022) si applichi solo alle procedure iniziate in epoca successiva alla sua data di entrata in vigore, la
Consulta - con sentenza n.12/2019 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.23 L. 132/2015 cit. osservando quanto segue.
pagina 5 di 8 “Premesso che «il quadro normativo e giurisprudenziale del regime delle impignorabilità dei crediti afferenti a redditi esigui si presenta complesso a causa di molteplici fattispecie riferibili a situazioni giuridiche diverse, tra loro difficilmente comparabili e sostanzialmente disomogenee» (sentenza n. 248 del
2015), per quel che riguarda gli emolumenti dovuti a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni, l'orientamento di questa Corte è nel senso che debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità la parte necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato (ex plurimis, sentenza n. 506 del 2002).
Rispetto al “diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, benché sia ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva”, il Giudice delle Leggi ha ritenuto che tale diversificato trattamento non superi il vaglio di costituzionalità, osservando che “per tale esigenza prevale, infatti, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato”.
Facendo buon governo dei principi sopra richiamati, alla procedura esecutiva a carico della sig.ra vanno coerentemente applicati i limiti relativi alla/e Parte_1 nuova/e soglia/e di impignorabilità, poiché, come chiarito dal Giudice delle Leggi,
l'applicabilità della norma va estesa oltre i limiti temporali indicati nella legge, essendo il principio di certezza “recessivo” rispetto a quello di tutela della persona.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta evidente che, in forza dello ius superveniens costituito dalla Legge n. 132/2015 (prima) e dalla Legge n.
142/2022 (poi), la quaestio iuris del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei confronti della sig.ra afferente l'impignorabilità Parte_1 della pensione nei limiti delineati, ricade nell'ambito applicativo dell'art. 615, ultimo comma, c.p.c. e non, invece, nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., risultando, di conseguenza, non pertinente il richiamo alla decadenza relativa al decorso del termine di venti giorni dall'atto di esecuzione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
pagina 6 di 8 Le spese del presente grado e quelle relative al primo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata - e, per essa, CP_1 Controparte_2
- e vengono liquidate come da dispositivo (escluso l'importo relativo alla
[...] voce “istruttoria/trattazione”, per quanto attiene al presente grado, in mancanza della relativa attività processuale); in ragione della bassa complessità della lite e dell'assenza di contrasto giurisprudenziale in subiecta materia, si fa riferimento ai valori minimi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 871/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in
[...] data 15.11.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello;
- dichiara la nullità del pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 224/15
R.G.E., nella parte in cui incide sul minimo vitale, per effetto delle previsioni di cui alla legge n.132/2015 e alla legge n.142/2022;
- dispone la riduzione del pignoramento al quinto della somma eccedente l'importo di €.672,00 con decorrenza dalla domanda (29.3.2017) sino all'entrata in vigore della L.142/22, nonché la nullità integrale del pignoramento della pensione, con decorso dalla data successiva all'entrata in vigore della
L.142/2022;
- condanna - e, per essa, alla CP_1 Controparte_2 refusione, in favore di , delle spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio, che si liquidano - quanto al primo grado - in complessivi €.2.540,00 per compensi professionali e - quanto al presente grado - in complessivi €.1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
pagina 7 di 8 Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F.: ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tarulli, con domicilio eletto presso la casella di posta elettronica certificata: pec
Email_1
APPELLANTE contro
- ) e, per essa, CP_1 PartitaIVA_1 Controparte_2
(P.I. e C.F.: ), in persona dei suoi procuratori speciali;
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Catiuscia Marilungo, sito in Montegranaro (FM), via
Boncore n. 62;
APPELLATA
pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 871/2023 del Tribunale di Fermo, emessa in data 15.11.2023 e relativa al procedimento R.G. n. 2292/2017.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.871/2023 emessa dal Tribunale di Fermo nella persona del G.O. dott.ssa Tiziana Liberti - dichiarare la nullità del pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 224/15 r.g.e. nella parte in cui incide sul minimo vitale ex Legge 132/15 e Legge 142/22 e conseguentemente ridurre il pignoramento al quinto della somma eccedente l'importo di €.672,00 con decorrenza dalla domanda (29/03/2017) sino all'entrata in vigore della
L.142/22 nonché la nullità integrale del pignoramento della pensione con decorso dalla data successiva all'entrata in vigore della L.142/22 , per violazione di norme imperative sopraggiunte”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, ivi inclusa quella formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. poiché carente nei presupposti di legge, così giudicare:
In via preliminare:
1. dichiarare inammissibile, emettendo ordinanza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'impugnazione proposta in quanto manifestamente infondata e pretestuosa, confermando la sentenza n. 871/23 pubblicata in data
15/11/23 notificata in data 17/11/23, nella causa civile iscritta al n.2292/17 r.g. del Tribunale di Fermo, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Nel merito e in via principale: rigettare, in quanto inammissibili e infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello proposto dalla sig.ra
[...]
confermando la sentenza n. 871/23 pubblicata in data 15/11/23 Parte_1 notificata in data 17/11/23, nella causa civile iscritta al n.2292/17 r.g. del
Tribunale di Fermo, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
2. respingere, con la miglior formula, tutte le istanze proposte dalla sig.ra
ivi comprese quelle istruttorie, per i motivi meglio esposti in Parte_1 narrativa.
pagina 2 di 8 In ogni caso:
3. accertare e dichiarare che la sig.ra ha agito Parte_1 temerariamente in giudizio, quanto meno con colpa grave e, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, 3 comma c.p.c., condannare l'appellante al risarcimento dei danni a favore di (già CP_1 Controparte_2 nella misura che l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà quantificare in via equitativa;
4. con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
A seguito dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione - che in data 10.11.2015 disponeva l'assegnazione alla creditrice (società quale procuratrice CP_3 mandataria della società Gemini Spv S.r.l.) del quinto delle pensioni percepite dalla pari a €.402,24 netti, con ricorso del 29.3.2017 Parte_1 Parte_1
chiedeva la riduzione del pignoramento in ragione dell'impignorabilità
[...] assoluta del minimo vitale ex art.545 c.p.c.
Il G.E. rigettava il ricorso, sull'assunto dell'irretroattività della normativa - secondo l'interpretazione affermatasi in subiecta materia - e della tardività del ricorso.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.10.2017, l'attrice adiva il
Tribunale di Fermo chiedendo la nullità del pignoramento e della successiva ordinanza di assegnazione - nella parte in cui incideva sulla soglia del minimo vitale, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge 132/2015 e dalla Legge
142/2022 - e la conseguente riduzione del pignoramento al quinto della somma eccedente €.672,10 (ex l. 132/2015) ed €.1.000,00 (ex l. 142/2022), così domandando al Tribunale l'adeguamento allo ius superveniens delle trattenute della pensione, poste in essere durante la fase attuativa della procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice mandataria della CP_3
Gemini SPV s.r.l., eccependo - in rito - l'inammissibilità dell'atto di opposizione avversario, in quanto tardivo rispetto ai termini perentori posti dall'art. 617 c.p.c.
e chiedendo - nel merito - di respingere la domanda avversaria, in quanto priva di fondamento in punto di fatto e di diritto.
Con sentenza n. 871/2023, emessa in data 15.11.2023, il primo Giudice
pagina 3 di 8 dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma.
Nel merito, l'appellante ha chiesto che sia dichiarata la nullità del pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 224/15 R.G.E., nella parte in cui incide sul minimo vitale, per effetto delle modifiche introdotte - prima - dalla Legge n. 132/2015 e - poi - dalla Legge n. 142/2022.
Si è costituita in giudizio la (già e già CP_1 Controparte_4
Gemini Spv S.r.l.) e, per essa, chiedendo il rigetto del Controparte_2 gravame - in quanto infondato in fatto e in diritto - con conseguente condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
In data 9.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza gravata lamentando l'errata qualificazione della domanda e l'insussistenza della decadenza prevista dall'art. 617 c.p.c.
Al riguardo, l'appellante osserva che il ricorso andava qualificato come opposizione tardiva, ex art.615, ult. comma, c.p.c. - perché fondato su fatti sopravvenuti - e non come opposizione agli atti esecutivi, atteso che l'opposizione all'esecuzione tardiva è svincolata da decadenze e limiti temporali, fondandosi su sopravvenienze - come verificatosi nella fattispecie - a seguito dell'introduzione normativa di una soglia minima impignorabile di portata generale.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, la fattispecie concreta
(afferente l'impignorabilità del bene esecutato) sarebbe riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 615 c.p.c. e non, invece, alla disciplina dell'art. 617 c.p.c., dal momento che con l'opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il quomodo e, quindi, la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi formali del titolo, del precetto o di altro atto del procedimento esecutivo.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
pagina 4 di 8 infatti, ha instaurato il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'adeguamento delle trattenute della pensione, durante la fase attuativa della procedura esecutiva, conformemente alle novelle legislative medio tempore succedetesi (Legge 132/2015 e Legge 142/2022), onde diminuire conseguentemente il pignoramento per cui è causa.
Consolidato in Giurisprudenza, infatti, è il principio, in base al quale “in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e
l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva” (v., e multis, Cass. n. 8112/06).
Pertanto, l'opposizione per cui è causa (così come proposta) è riconducibile all'alveo dell'art.615 ultimo comma, c.p.c., con la conseguenza che non è previsto alcun termine di decadenza, in quanto il presente giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata, per difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e della pignorabilità dei beni.
In ossequio ai principi giurisprudenziali richiamati, nella fattispecie al vaglio del
Collegio, l'opposizione all'esecuzione proposta dalla appare svincolata Parte_1 da decadenze e limiti temporali, in quanto legata a sopravvenienze, muovendo dall'introduzione normativa di una soglia minima impignorabile, estendibile a tutti i cittadini.
Ed invero, sebbene la legge n. 132 del 2015 preveda che la nuova soglia di impignorabilità del minimo vitale in subiecta materia (pari ad €.672,00, successivamente elevati ad €.1.000,00 dalla L.142/2022) si applichi solo alle procedure iniziate in epoca successiva alla sua data di entrata in vigore, la
Consulta - con sentenza n.12/2019 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.23 L. 132/2015 cit. osservando quanto segue.
pagina 5 di 8 “Premesso che «il quadro normativo e giurisprudenziale del regime delle impignorabilità dei crediti afferenti a redditi esigui si presenta complesso a causa di molteplici fattispecie riferibili a situazioni giuridiche diverse, tra loro difficilmente comparabili e sostanzialmente disomogenee» (sentenza n. 248 del
2015), per quel che riguarda gli emolumenti dovuti a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni, l'orientamento di questa Corte è nel senso che debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità la parte necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato (ex plurimis, sentenza n. 506 del 2002).
Rispetto al “diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, benché sia ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva”, il Giudice delle Leggi ha ritenuto che tale diversificato trattamento non superi il vaglio di costituzionalità, osservando che “per tale esigenza prevale, infatti, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato”.
Facendo buon governo dei principi sopra richiamati, alla procedura esecutiva a carico della sig.ra vanno coerentemente applicati i limiti relativi alla/e Parte_1 nuova/e soglia/e di impignorabilità, poiché, come chiarito dal Giudice delle Leggi,
l'applicabilità della norma va estesa oltre i limiti temporali indicati nella legge, essendo il principio di certezza “recessivo” rispetto a quello di tutela della persona.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta evidente che, in forza dello ius superveniens costituito dalla Legge n. 132/2015 (prima) e dalla Legge n.
142/2022 (poi), la quaestio iuris del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei confronti della sig.ra afferente l'impignorabilità Parte_1 della pensione nei limiti delineati, ricade nell'ambito applicativo dell'art. 615, ultimo comma, c.p.c. e non, invece, nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., risultando, di conseguenza, non pertinente il richiamo alla decadenza relativa al decorso del termine di venti giorni dall'atto di esecuzione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
pagina 6 di 8 Le spese del presente grado e quelle relative al primo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata - e, per essa, CP_1 Controparte_2
- e vengono liquidate come da dispositivo (escluso l'importo relativo alla
[...] voce “istruttoria/trattazione”, per quanto attiene al presente grado, in mancanza della relativa attività processuale); in ragione della bassa complessità della lite e dell'assenza di contrasto giurisprudenziale in subiecta materia, si fa riferimento ai valori minimi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 871/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in
[...] data 15.11.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello;
- dichiara la nullità del pignoramento di cui alla procedura esecutiva n. 224/15
R.G.E., nella parte in cui incide sul minimo vitale, per effetto delle previsioni di cui alla legge n.132/2015 e alla legge n.142/2022;
- dispone la riduzione del pignoramento al quinto della somma eccedente l'importo di €.672,00 con decorrenza dalla domanda (29.3.2017) sino all'entrata in vigore della L.142/22, nonché la nullità integrale del pignoramento della pensione, con decorso dalla data successiva all'entrata in vigore della
L.142/2022;
- condanna - e, per essa, alla CP_1 Controparte_2 refusione, in favore di , delle spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio, che si liquidano - quanto al primo grado - in complessivi €.2.540,00 per compensi professionali e - quanto al presente grado - in complessivi €.1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
pagina 7 di 8 Dr. Guido Federico
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