Ordinanza cautelare 11 ottobre 2022
Sentenza 27 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 10/03/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5192 del 2023, proposto da
Comune di Aymavilles, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Losanna n. 17;
contro
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consiglio Permanente degli Enti Locali - Sportello Unico degli Enti Locali della Valle D'Aosta, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta n. 00011/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Laura Marras in sostituzione dell'avv. Piercarlo Carnelli e Domenico Ielo;
Il Collegio,
premesso che:
- con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, il Comune di Aymaville ha negato a Inwitt S.p.A. l’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base (“SRB”) per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel Comune di Aymavilles, in località Plantey (foglio n. 5, mappale n. 149, del Catasto Terreni): a supporto di tale decisione il Comune di Aymaville ha dedotto la preclusione derivante dalle norme urbanistiche relative al fondo interessato, indicando contestualmente la diversa zona in cui lo strumento urbanistico comunale renderebbe possibile la realizzazione del nuovo impianto;
- con la sentenza oggetto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato rilevando che, differentemente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, le norme urbanistiche di riferimento per il fondo interessato non conterrebbero una preclusione assoluta alla installazione di stazioni radio base; il primo giudice ha inoltre richiamato il principio che vieta ai comuni di adottare divieti generalizzati alla installazione di stazioni radio base, dal quale discende che la legislazione regionale deve essere interpretata conformemente a quella statale, laddove ciò risulti possibile, e che i le previsioni urbanistiche che pongono divieti all’installazione di impianti di telecomunicazione devono essere interpretate come non assolute, ma sempre derogabili, laddove la necessità di garantire un servizio capillare lo imponga; nel caso di specie, appunto, secondo il TAR sarebbe possibile una interpretazione delle norme urbanistiche di riferimento che consentano la realizzazione di nuove stazioni radio base, che a quel punto risulterebbero anche rispettose dell’art. 11, comma 2, della L.R. n. 25/2005, secondo cui “ Il rilascio dell’autorizzazione [all’installazione delle stazioni e delle strutture radioelettriche] è subordinato alla verifica della conformità dell’installazione o della modifica: (…) agli strumenti urbanistici comunali ”; il TAR ha anche osservato che la normativa statale tende a salvaguardare soltanto i “beni ambientali”, ossia quei beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico o correlati alla tutela della salute, precludendo invece limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti, come quelle afferenti ad una generica incompatibilità del progetto con il contesto ambientale, che impedirebbero la realizzazione di una rete completa e capillare di telecomunicazioni;
- il Comune di Aymaville ha impugnato l’indicata decisione ribadendo che le NTA di riferimento, per il fondo interessato, non consentono la realizzazione di nuove stazioni radio base e che lo strumento urbanistico ha previsto a tale scopo sottozone ad hoc , capillarmente disposte sul territorio comunale, tali da non potersi affermare l’esistenza di limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti;
Ritenuto che ai fini del decidere risulti pregiudiziale verificare se la strumentazione urbanistica del Comune di Aymaville sia rispettosa dei criteri di cui all’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001, e quindi consenta all’appellata l’installazione del nuovo impianto in una diversa zona;
Considerato che a tal fine risulta necessario disporre verificazione, mandando al verificatore di rispondere ai seguenti quesiti: (i) quali siano, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Aymaville, le zone del territorio comunale nelle quali è consentita la allocazione di stazioni radio base: indichi, in particolare, il verificatore, se in ciascuna di tali zone, o sottozone, in ragione della rispettiva superficie, sia di fatto possibile l’installazione di un solo traliccio o di più tralicci, riferendo inoltre in ordine alla possibilità/obbligo, per gli operatori, di utilizzare i tralicci esistenti in co-ubicazione; (ii) quale sia in percentuale, rispetto alla superficie totale del territorio comunale, la superficie complessivamente destinata, dallo strumento urbanistico, ad accogliere le stazioni radio base; (iii) se le varie zone che lo strumento urbanistico ha ritenuto idonee alla installazione di stazioni radio base consentano la copertura del segnale in tutto il territorio comunale;
- ritenuto di nominare verificatore il Direttore del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – DET, del Politecnico di Torino, o suo delegato, che dovrà essere eventualmente nominato con avviso da trasmettere alla Segreteria della Sezione entro 8 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;
- ritenuto di fissare al verificatore i seguenti termini: entro il 30 giugno 2025 il verificatore provvederà a comunicare alle parti la versione preliminare del proprio elaborato; nei successivi 15 giorni (ossia entro il 15 luglio 2025) le parti potranno far pervenire al verificatore le proprie osservazioni; nei 15 giorni successivi (ossia entro il 30 luglio 2025) il verificatore provvederà a depositare presso la Segreteria della Sezione il proprio elaborato definitivo, nel quale prenderà posizione sulle osservazioni eventualmente trasmesse dalle parti, osservazioni che allegherà al medesimo elaborato;
- dato atto che le parti sono autorizzate a nominare un tecnico di parte entro l’inizio delle operazioni di verifica, mediante deposito in cancelleria dell’atto di nomina ovvero dandone comunicazione al verificatore.
- ritenuto di invitare il verificatore ad avvisare le parti del momento di inizio delle operazioni di verifica, mediante comunicazione telematica agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dagli atti di costituzione delle parti o mediante raccomandata a.r. da inviare almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni.
- ritenuto di assegnare al verificatore un fondo spese di euro 2.000,00 salvo conguaglio, che pone provvisoriamente a carico solidale delle parti, precisando che la nota per onorari e spese dovrà essere presentata dal verificatore nel rispetto di termini di cui all’art. 71 D.P.R. n. 115/2002 e che la Segreteria metterà a disposizione del verificatore, a sua richiesta ed ai fini di consultazione, il fascicolo di causa con facoltà di estrarre copia degli atti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dispone istruttoria nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione la pubblica udienza del 30 ottobre 2025.
Si comunichi alle parti e al nominato verificatore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO