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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel.
all'udienza collegiale del giorno 23 gennaio 2025 celebrata con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio, ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 790/2022 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 876/2022, emessa e pubblicata il 17.05.2022 dal
Tribunale di Palmi e vertente
TRA
, C.F. , in proprio e nella qualità di socio Parte_1 C.F._1
amministratore e legale rappresentante della Parte_2
Codice Fiscale e P. Iva n. rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
Elisabetta Sofo (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del Dirigente e legale rappresentate pro tempore, dott. P.IVA_2
( ), che rappresenta e difende l'ente unitamente e Controparte_2 C.F._3
disgiuntamente ai funzionari dott.ssa , dott.ssa e Controparte_3 Controparte_4
dott.ssa Controparte_5
- appellato-
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.07.2021 il sig. in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della Società Parte_2
impugnava innanzi al Tribunale Civile di Palmi, Sezione Lavoro, l'Ordinanza-
Ingiunzione n. 358/2021 (Responsabile) e n. 358/1/2021 (Obbligato Solidale), prot. n.
14420, emessa in data 23.06.2021 dall' di Controparte_1 [...]
, Processo Legale, notificata il 28.06.2021, nonché il verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. RC00003/2019-113-01 del 14.10.2019, sotteso all'ordinanza-ingiunzione e da questa espressamente richiamato.
Con la suddetta ordinanza-ingiunzione veniva ordinato ed ingiunto al sig.
[...]
ed alla in solido, di pagare la somma Pt_1 Parte_2
complessiva di € 4.098,80, oltre spese di notifica, per non avere inviato il mod. Unificato
UniLav contenente i dati relativi al rapporto di lavoro con il sig. , trovato CP_6 operativo in servizio all'atto dell'accesso ispettivo avvenuto in data 05.06.2019, ossia mentre stava predisponendo una mascherina di un'auto per la verniciatura.
Pertanto, l'odierno appellante chiedeva, preliminarmente, che venisse accertata e dichiarata la nullità del verbale unico e della successiva ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981; nel merito, che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la Parte_1 [...]
e il sig. e l'inesistenza della violazione dell'art. 3, Parte_2 CP_6
commi 3 e 3 ter del D.L. n. 12 del 22.2.2002, convertito con modificazioni nella Legge n.
73 del 23.04.2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151 del 14.09.2015; per l'effetto, che venisse annullato, revocato e dichiarato di nessun effetto il verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00003/2019-113-01 del 14.10.2019, nonché
l'ordinanza-ingiunzione n. 358/2021 e n. 358/1/2021, prot. 14420, del 23.06.2021, con ogni consequenziale provvedimento;
in via subordinata, che venisse rideterminata la sanzione irrogata, con contenimento nella misura minima prevista dalla legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva ritualmente l' , Controparte_7 Controparte_8
che chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'ordinanza- Controparte_1
ingiunzione e il riconoscimento di spese, diritti ed onorari di lite.
Il giudice di prime cure, all'udienza del 17.05.2022, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, espletato il libero interrogatorio del ricorrente, decideva con sentenza n. 876/2022, con la quale rigettava il ricorso e condannava alla refusione Parte_1 in favore dell' – Sede Territoriale di Controparte_7 Controparte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.059,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Avverso la predetta sentenza il sig. ha proposto appello per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che, nel termine del 23 gennaio 2025 loro assegnato, hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame parte appellante sostiene che la motivazione della sentenza impugnata debba ritenersi manifestamente contraddittoria per travisamento delle risultanze istruttorie.
Il giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione sull'esito dell'interrogatorio libero del sig. e sulle prove documentali consistenti nel verbale di accertamento, Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione e la visura camerale della ditta, nonostante non fosse possibile desumere l'esatta condotta tenuta dal sig. al momento dell'accesso ispettivo. CP_6
Evidenzia, infatti, come non risultasse alcuna descrizione né degli abiti da lavoro indossati dal , né dell'attività di presunta preparazione della mascherina auto per CP_6
la verniciatura, né la descrizione del materiale presente in officina per valutare se fosse idoneo all'attività di verniciatura.
Sottolinea, altresì, come la sede di lavoro non fosse incustodita e che in officina non fosse presente soltanto il sig. , ma che ci fosse anche il sig. , fratello CP_6 CP_9
del titolare e dipendente della ditta.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante sostiene che la sentenza sia nulla per violazione dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 in quanto la decisione non risulterebbe suffragata da prove sufficienti.
Ritiene, infatti, che non sia stato verificato se il indossasse la tuta e le scarpe CP_6
antinfortunistica, se fosse dotato di guanti, se avesse la mascherina protettiva, se l'autovettura fosse la propria, se fossa dotata di una targa, se l'espressione “intento a lavorare” fosse ascrivibile all'utilizzo di macchinari.
Sostiene che, alla luce della mancata escussione dei testi, nonché della scarsità dell'accertamento e della produzione documentale, non siano emersi elementi tali da dimostrare l'assoggettamento del ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari CP_6 del titolare della ditta, ovvero il suo inserimento nell'organizzazione aziendale e che non sia stata mai verificata la continuità e sistematicità della prestazione lavorativa o l'obbligo di osservanza di un preciso orario di lavoro.
3) Con il terzo motivo di gravame l'appellante sostiene che la sentenza sia nulla per error in procedendo poiché il Giudice di prime cure ha rigettato le richieste istruttorie che avrebbero condotto ad un sottesa all'ordinanza – ingiunzione impugnata.
Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati.
Come noto, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti.
Dunque, non essendo stata presentata alcuna querela di falso risultano pienamente provate le seguenti circostanze, indicate nel verbale ispettivo: 1) il Sig era CP_6
l'unico lavoratore preposto all'officina al momento dell'accesso ispettivo;
solo successivamente sopraggiungevano i fratelli 2) il Sig. è stato trovato Pt_1 CP_6
intento a lavorare sulla mascherina di un'auto; 3) il Sig. era in abiti da lavoro, la CP_6
doglianza relativa alla mancata indicazione di quali abiti da lavoro indossasse, appare francamente speciosa, perchè è evidente che gli Ispettori indicando, nel riquadro del verbale destinato ad indicare quali attività i lavoratori sono stati trovati intenti ad effettuare e quale abbigliamento indossino , che il si trovava in abiti da lavoro, si CP_6
riferissero agli abiti adatti al tipo di lavoro che il stava effettuando. Se fosse CP_6
stato trovato in divisa da chef avrebbero registrato che il non indossava abiti da CP_6
lavoro, ma anzi un abbigliamento incongruo rispetto alla lavorazione alla quale era intento;
4) Il ha reso la seguente dichiarazione “Sono venuto stamane in officina CP_6 in quanto legato da un rapporto di amicizia con il sig. . All'arrivo degli CP_9 ispettori stavo preparando una mascherina di un'auto per la verniciatura. Preciso che il sig. è il fratello del titolare. Aggiungo che la mia presenza operativa in CP_9 azienda è avvenuta solo stamattina”;5) il in sede di accesso Ispettivo anziché Pt_1
dichiarare che il non era non fosse un suo dipendente si è esclusivamente CP_6 riservato di produrre in un secondo momento “documentazione giustificativa della presenza oggi in azienda del sig. in uno con la documentazione CP_6 richiesta”.
Il compendio probatorio offerto dall' a sostegno del proprio operato è solido. CP_1 I fatti attestati dagli Ispettori nella loro oggettività, e cioè che il era intento a CP_6
lavorare su una autovettura trovano conferma, in relazione alla qualificazione giuridica che di tale attività deve darsi, dalla dichiarazione appena citata resa nell'immediatezza dal ossia la stessa conferma che il sig. quella mattina stesse svolgendo Pt_1 CP_6 all'interno dell'officina attività lavorativa “in nero” e che per questo il datore di lavoro non è stato in grado nell'immediatezza di giustificare la presenza del dipendente irregolare, ma ha preferito rinviare ad un secondo momento la risposta.
Appare, altresì, del tutto inverosimile la spiegazione resa durante il libero interrogatorio innanzi al Giudice dal il quale ha affermato che al momento dell'ispezione si è Pt_1
riservato di presentare documentazione giustificativa della presenza del sig. CP_6
in un secondo momento in quanto “è stata la prima cosa che mi è venuta in
[...] mente”.
E', infatti, singolare che la prima cosa che gli sia venuta in mente non fosse l'asserita verità, ossia che il era un amico che stava lavorando sulla propria autovettura, che CP_6 era l'unica strada per non incorrere in alcuna sanzione.
Allo stesso modo appaiono poco credibili le altre spiegazioni fornite dal al Giudice Pt_1 durante l'interrogatorio per giustificare la presenza del in officina, lo stesso ha, CP_6
infatti, dichiarato che poteva capitare che l'officina rimanesse incustodita per un breve lasso di tempo senza che questa venisse chiusa, lasciando libero l'accesso a chiunque volesse entrarvi, puntualizzando che comunque non era mai successo che qualcuno entrasse e per questa ragione l'officina veniva lasciata incustodita senza problemi.
Infine, lo stesso sig. ha dichiarato agli ispettori che quella mattina stava CP_6
predisponendo una mascherina di un'auto per la verniciatura, precisando che la sua presenza operativa in azienda fosse avvenuta solo in quella giornata.
Ne scaturisce, pertanto, la prova lampante che il in quella giornata stesse CP_6 svolgendo una attività lavorativa presso l'officina.
Nè la causa avrebbe potuto avere un esito diverso ammettendo le istanze istruttorie richieste, volte a dimostrare che il si trovava occasionalmente nell'autofficina per CP_6 riparare la propria autovettura e che l'autofficina non ha disposizione strumentazione necessaria per la verniciatura.
L'appellante ha indicato come testimoni lo stesso , del quale ha prodotto anche CP_6 una dichiarazione che conferma l'assunto della società, e , fratello e CP_9
dipendente del legale rappresentante della società.
In via generale si osserva che se è vero, come anzi detto, che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti - senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni a lui rese -, tuttavia,
l'esclusione di un'efficacia probatoria diretta delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio, ben potendo il giudice ritenere superflua l'escussione dei lavoratori mediante prova testimoniale, ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 maggio 2014, n. 10427).
Nel caso di specie il ha dichiarato in modo univoco di essere operativo in officina CP_6 dal giorno stesso dell'accesso e di stare lavorando alla mascherina di un'autovettura, non della propria. Non è necessario un particolare sforzo ermeneutico per interpretare il chiaro tenore della dichiarazione.
Nella dichiarazione scritta depositata, il fornisce tutt'altra versione. CP_6
E' logico ritenere che, in caso di divergenza tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle rese in un momento successivo, ove nessuna valida ragione sia dedotta e provata a giustificazione della divergenza, maggiore rilevanza ed attendibilità possa attribuirsi alle prime, perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati ed in ragione della mancanza di interesse del lavoratore sentito a riferire fatti non rispondenti al vero. (Corte d'Appello di Venezia, 26.02.2007, n. 27; Trib. Milano, Sez. Lav., 14 aprile 2009, n. 1625).
Inoltre la dichiarazione scritta resa dal , che sostanzialmente fornisce risposta CP_6
positiva alle circostanze sulle quali era stata richiesta prova per testi, è intrinsecamente inverosimile.
Il afferma, infatti, nella suddetta dichiarazione, che, dopo aver effettuato dei CP_6
lavori sulla propria auto nel proprio domicilio (ed è per questo che si trovava in abiti da lavoro), accorgendosi che la mascherina non poteva essere riparata in quanto avrebbe dovuto essere verniciata, si era messo alla ricerca di un'officina dove realizzare tale lavoro, quando, ricordandosi dell'esistenza dell'Officina Grimi, decideva di recarsi presso la stessa e, in attesa del ritorno di , che si era dovuto assentare, aveva CP_9 cominciato a “portarsi avanti con il lavoro” passando lui stesso lo scotch di sua proprietà sull'autovettur , ignorando che nell'autofficina non facessero lavori di verniciatura.
Delle due l'una: o il era un amico intimo di uno dei due fratelli al quale CP_6 Pt_1
veniva concesso di svolgere da sè i lavori necessari sulla propria autovettura, ed allora non si comprende come lo stesso ignorasse quali lavorazioni si effettuavano nell'autofficina del o era un semplice conoscente ed è allora inverosimile che egli, Pt_1
in autonomia, cominciasse a lavorare in un esercizio commerciale altrui.
Infine, anche la mancata ammissione della prova testimoniale del fratello del Pt_1
appare corretta, in quanto la stessa era in sostanza volta confermare l'assenza di strumentazioni atte alla verniciatura.
Circostanza irrilevante in quanto si scontra con quanto accertato dagli Ispettori, ossia che il era intento a lavorare, e, come detto, alcuna querela di falso è stata azionata. CP_6
4) Con il quarto motivo l'appellante sostiene che la condanna alle spese, pari ad euro
4.059,00, sia stata spropositata rispetto all'attività svolta, al valore della causa, nonché rispetto all'art. 9 d.lg. 149/2015 per l'assistenza in giudizio da parte dei funzionari
Ritiene che, considerato il valore della causa pari ad euro 4.098,80 rispetto ai parametri previsti per la liquidazione giudiziale del compenso per gli avvocati in ambito civile ex
D.M. 55/2014 (aggiornate al 2021), il Giudice di prime cure avrebbe dovuto effettuare un calcolo diverso, in quanto escludendo l'attività istruttoria, avrebbe ottenuto un importo nettamente inferiore come compenso tabellare, da ridurre del venti per cento alla luce del fatto che l' è stato rappresentato in giudizio da funzionari. CP_1
Il motivo è fondato atteso che, in effetti, la causa è stata decisa in prima udienza e, inoltre, il era difeso dai funzionari con conseguente applicabilità dell'art 152 Parte_3
disp.att. c.p.c.
E' necessario, dunque, rideterminare le spese di lite del primo grado, espungendo l'attività istruttoria, operando la chiesta decurtazione del 20%, liquidando le stesse sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia e dunque € 824,00.
5) Con il quinto motivo di gravame l'appellante ritiene insufficiente la motivazione sul rigetto della richiesta della rideterminazione della sanzione inflitta ed il suo contenimento nella misura minima prevista dalla legge e che sia stata omessa la valutazione di un profilo di nullità del provvedimento in ordine alla determinazione dell'importo della sanzione
L'organo giudicante nel calcolo della sanzione applicata non avrebbe tenuto conto della condotta collaborativa tenuta nel corso degli accertamenti, nonché dell'assenza di precedenti in materia di lavoro nell'ultimo quinquennio.
Sostiene che la sanzione sia eccessivamente sproporzionata alla luce della particolare tenuità della presunta violazione contestata, posto si tratta di un rapporto di lavoro inesistente, accertato e verificato per un solo giorno (05.06.2019) e nei fatti irrealizzabile, atteso che l'officina presso cui il lavoratore avrebbe presuntivamente prestato la propria opera, attingendosi ad un intervento di verniciatura, non è dotata di strumentazione in tal senso, atteso che trattasi di un'officina meccanica.
Anche la richiesta di contenere nel minimo edittale la sanzione complessivamente irrogatagli non merita accoglimento.
Il motivo appare piuttosto come una generica doglianza dell'entità del quantum della sanzione inflitta, senza che sia ventilato un qualche profilo di errore nella commisurazione degli importi, che nell'ordinanza ingiunzione opposta sono quantificati sulla base della commisurazione già puntualmente effettuata nella contestazione di illecito amministrativo, ove sono esposte le singole voci che compongono la sanzione.
Le spese, vista la preponderante soccombenza dell'opponente, sono poste carico di quest'ultimo nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/2022, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
DI , avverso la Controparte_1 Controparte_1
sentenza n. 876/2022 del Giudice del Lavoro di Palmi, pubblicata in data 17.05.2022, in parziale accoglimento e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, così provvede;
ridetermina le spese di lite del primo grado di giudzio in € 824,00, oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 962,00 oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria, 24 gennaio 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti) (Dott.ssa Maria Carla Arena)
.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel.
all'udienza collegiale del giorno 23 gennaio 2025 celebrata con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio, ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 790/2022 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 876/2022, emessa e pubblicata il 17.05.2022 dal
Tribunale di Palmi e vertente
TRA
, C.F. , in proprio e nella qualità di socio Parte_1 C.F._1
amministratore e legale rappresentante della Parte_2
Codice Fiscale e P. Iva n. rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
Elisabetta Sofo (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del Dirigente e legale rappresentate pro tempore, dott. P.IVA_2
( ), che rappresenta e difende l'ente unitamente e Controparte_2 C.F._3
disgiuntamente ai funzionari dott.ssa , dott.ssa e Controparte_3 Controparte_4
dott.ssa Controparte_5
- appellato-
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.07.2021 il sig. in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante della Società Parte_2
impugnava innanzi al Tribunale Civile di Palmi, Sezione Lavoro, l'Ordinanza-
Ingiunzione n. 358/2021 (Responsabile) e n. 358/1/2021 (Obbligato Solidale), prot. n.
14420, emessa in data 23.06.2021 dall' di Controparte_1 [...]
, Processo Legale, notificata il 28.06.2021, nonché il verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. RC00003/2019-113-01 del 14.10.2019, sotteso all'ordinanza-ingiunzione e da questa espressamente richiamato.
Con la suddetta ordinanza-ingiunzione veniva ordinato ed ingiunto al sig.
[...]
ed alla in solido, di pagare la somma Pt_1 Parte_2
complessiva di € 4.098,80, oltre spese di notifica, per non avere inviato il mod. Unificato
UniLav contenente i dati relativi al rapporto di lavoro con il sig. , trovato CP_6 operativo in servizio all'atto dell'accesso ispettivo avvenuto in data 05.06.2019, ossia mentre stava predisponendo una mascherina di un'auto per la verniciatura.
Pertanto, l'odierno appellante chiedeva, preliminarmente, che venisse accertata e dichiarata la nullità del verbale unico e della successiva ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981; nel merito, che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la Parte_1 [...]
e il sig. e l'inesistenza della violazione dell'art. 3, Parte_2 CP_6
commi 3 e 3 ter del D.L. n. 12 del 22.2.2002, convertito con modificazioni nella Legge n.
73 del 23.04.2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151 del 14.09.2015; per l'effetto, che venisse annullato, revocato e dichiarato di nessun effetto il verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00003/2019-113-01 del 14.10.2019, nonché
l'ordinanza-ingiunzione n. 358/2021 e n. 358/1/2021, prot. 14420, del 23.06.2021, con ogni consequenziale provvedimento;
in via subordinata, che venisse rideterminata la sanzione irrogata, con contenimento nella misura minima prevista dalla legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva ritualmente l' , Controparte_7 Controparte_8
che chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'ordinanza- Controparte_1
ingiunzione e il riconoscimento di spese, diritti ed onorari di lite.
Il giudice di prime cure, all'udienza del 17.05.2022, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, espletato il libero interrogatorio del ricorrente, decideva con sentenza n. 876/2022, con la quale rigettava il ricorso e condannava alla refusione Parte_1 in favore dell' – Sede Territoriale di Controparte_7 Controparte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.059,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Avverso la predetta sentenza il sig. ha proposto appello per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che, nel termine del 23 gennaio 2025 loro assegnato, hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame parte appellante sostiene che la motivazione della sentenza impugnata debba ritenersi manifestamente contraddittoria per travisamento delle risultanze istruttorie.
Il giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione sull'esito dell'interrogatorio libero del sig. e sulle prove documentali consistenti nel verbale di accertamento, Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione e la visura camerale della ditta, nonostante non fosse possibile desumere l'esatta condotta tenuta dal sig. al momento dell'accesso ispettivo. CP_6
Evidenzia, infatti, come non risultasse alcuna descrizione né degli abiti da lavoro indossati dal , né dell'attività di presunta preparazione della mascherina auto per CP_6
la verniciatura, né la descrizione del materiale presente in officina per valutare se fosse idoneo all'attività di verniciatura.
Sottolinea, altresì, come la sede di lavoro non fosse incustodita e che in officina non fosse presente soltanto il sig. , ma che ci fosse anche il sig. , fratello CP_6 CP_9
del titolare e dipendente della ditta.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante sostiene che la sentenza sia nulla per violazione dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 in quanto la decisione non risulterebbe suffragata da prove sufficienti.
Ritiene, infatti, che non sia stato verificato se il indossasse la tuta e le scarpe CP_6
antinfortunistica, se fosse dotato di guanti, se avesse la mascherina protettiva, se l'autovettura fosse la propria, se fossa dotata di una targa, se l'espressione “intento a lavorare” fosse ascrivibile all'utilizzo di macchinari.
Sostiene che, alla luce della mancata escussione dei testi, nonché della scarsità dell'accertamento e della produzione documentale, non siano emersi elementi tali da dimostrare l'assoggettamento del ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari CP_6 del titolare della ditta, ovvero il suo inserimento nell'organizzazione aziendale e che non sia stata mai verificata la continuità e sistematicità della prestazione lavorativa o l'obbligo di osservanza di un preciso orario di lavoro.
3) Con il terzo motivo di gravame l'appellante sostiene che la sentenza sia nulla per error in procedendo poiché il Giudice di prime cure ha rigettato le richieste istruttorie che avrebbero condotto ad un sottesa all'ordinanza – ingiunzione impugnata.
Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati.
Come noto, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti.
Dunque, non essendo stata presentata alcuna querela di falso risultano pienamente provate le seguenti circostanze, indicate nel verbale ispettivo: 1) il Sig era CP_6
l'unico lavoratore preposto all'officina al momento dell'accesso ispettivo;
solo successivamente sopraggiungevano i fratelli 2) il Sig. è stato trovato Pt_1 CP_6
intento a lavorare sulla mascherina di un'auto; 3) il Sig. era in abiti da lavoro, la CP_6
doglianza relativa alla mancata indicazione di quali abiti da lavoro indossasse, appare francamente speciosa, perchè è evidente che gli Ispettori indicando, nel riquadro del verbale destinato ad indicare quali attività i lavoratori sono stati trovati intenti ad effettuare e quale abbigliamento indossino , che il si trovava in abiti da lavoro, si CP_6
riferissero agli abiti adatti al tipo di lavoro che il stava effettuando. Se fosse CP_6
stato trovato in divisa da chef avrebbero registrato che il non indossava abiti da CP_6
lavoro, ma anzi un abbigliamento incongruo rispetto alla lavorazione alla quale era intento;
4) Il ha reso la seguente dichiarazione “Sono venuto stamane in officina CP_6 in quanto legato da un rapporto di amicizia con il sig. . All'arrivo degli CP_9 ispettori stavo preparando una mascherina di un'auto per la verniciatura. Preciso che il sig. è il fratello del titolare. Aggiungo che la mia presenza operativa in CP_9 azienda è avvenuta solo stamattina”;5) il in sede di accesso Ispettivo anziché Pt_1
dichiarare che il non era non fosse un suo dipendente si è esclusivamente CP_6 riservato di produrre in un secondo momento “documentazione giustificativa della presenza oggi in azienda del sig. in uno con la documentazione CP_6 richiesta”.
Il compendio probatorio offerto dall' a sostegno del proprio operato è solido. CP_1 I fatti attestati dagli Ispettori nella loro oggettività, e cioè che il era intento a CP_6
lavorare su una autovettura trovano conferma, in relazione alla qualificazione giuridica che di tale attività deve darsi, dalla dichiarazione appena citata resa nell'immediatezza dal ossia la stessa conferma che il sig. quella mattina stesse svolgendo Pt_1 CP_6 all'interno dell'officina attività lavorativa “in nero” e che per questo il datore di lavoro non è stato in grado nell'immediatezza di giustificare la presenza del dipendente irregolare, ma ha preferito rinviare ad un secondo momento la risposta.
Appare, altresì, del tutto inverosimile la spiegazione resa durante il libero interrogatorio innanzi al Giudice dal il quale ha affermato che al momento dell'ispezione si è Pt_1
riservato di presentare documentazione giustificativa della presenza del sig. CP_6
in un secondo momento in quanto “è stata la prima cosa che mi è venuta in
[...] mente”.
E', infatti, singolare che la prima cosa che gli sia venuta in mente non fosse l'asserita verità, ossia che il era un amico che stava lavorando sulla propria autovettura, che CP_6 era l'unica strada per non incorrere in alcuna sanzione.
Allo stesso modo appaiono poco credibili le altre spiegazioni fornite dal al Giudice Pt_1 durante l'interrogatorio per giustificare la presenza del in officina, lo stesso ha, CP_6
infatti, dichiarato che poteva capitare che l'officina rimanesse incustodita per un breve lasso di tempo senza che questa venisse chiusa, lasciando libero l'accesso a chiunque volesse entrarvi, puntualizzando che comunque non era mai successo che qualcuno entrasse e per questa ragione l'officina veniva lasciata incustodita senza problemi.
Infine, lo stesso sig. ha dichiarato agli ispettori che quella mattina stava CP_6
predisponendo una mascherina di un'auto per la verniciatura, precisando che la sua presenza operativa in azienda fosse avvenuta solo in quella giornata.
Ne scaturisce, pertanto, la prova lampante che il in quella giornata stesse CP_6 svolgendo una attività lavorativa presso l'officina.
Nè la causa avrebbe potuto avere un esito diverso ammettendo le istanze istruttorie richieste, volte a dimostrare che il si trovava occasionalmente nell'autofficina per CP_6 riparare la propria autovettura e che l'autofficina non ha disposizione strumentazione necessaria per la verniciatura.
L'appellante ha indicato come testimoni lo stesso , del quale ha prodotto anche CP_6 una dichiarazione che conferma l'assunto della società, e , fratello e CP_9
dipendente del legale rappresentante della società.
In via generale si osserva che se è vero, come anzi detto, che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti - senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni a lui rese -, tuttavia,
l'esclusione di un'efficacia probatoria diretta delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio, ben potendo il giudice ritenere superflua l'escussione dei lavoratori mediante prova testimoniale, ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 maggio 2014, n. 10427).
Nel caso di specie il ha dichiarato in modo univoco di essere operativo in officina CP_6 dal giorno stesso dell'accesso e di stare lavorando alla mascherina di un'autovettura, non della propria. Non è necessario un particolare sforzo ermeneutico per interpretare il chiaro tenore della dichiarazione.
Nella dichiarazione scritta depositata, il fornisce tutt'altra versione. CP_6
E' logico ritenere che, in caso di divergenza tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle rese in un momento successivo, ove nessuna valida ragione sia dedotta e provata a giustificazione della divergenza, maggiore rilevanza ed attendibilità possa attribuirsi alle prime, perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati ed in ragione della mancanza di interesse del lavoratore sentito a riferire fatti non rispondenti al vero. (Corte d'Appello di Venezia, 26.02.2007, n. 27; Trib. Milano, Sez. Lav., 14 aprile 2009, n. 1625).
Inoltre la dichiarazione scritta resa dal , che sostanzialmente fornisce risposta CP_6
positiva alle circostanze sulle quali era stata richiesta prova per testi, è intrinsecamente inverosimile.
Il afferma, infatti, nella suddetta dichiarazione, che, dopo aver effettuato dei CP_6
lavori sulla propria auto nel proprio domicilio (ed è per questo che si trovava in abiti da lavoro), accorgendosi che la mascherina non poteva essere riparata in quanto avrebbe dovuto essere verniciata, si era messo alla ricerca di un'officina dove realizzare tale lavoro, quando, ricordandosi dell'esistenza dell'Officina Grimi, decideva di recarsi presso la stessa e, in attesa del ritorno di , che si era dovuto assentare, aveva CP_9 cominciato a “portarsi avanti con il lavoro” passando lui stesso lo scotch di sua proprietà sull'autovettur , ignorando che nell'autofficina non facessero lavori di verniciatura.
Delle due l'una: o il era un amico intimo di uno dei due fratelli al quale CP_6 Pt_1
veniva concesso di svolgere da sè i lavori necessari sulla propria autovettura, ed allora non si comprende come lo stesso ignorasse quali lavorazioni si effettuavano nell'autofficina del o era un semplice conoscente ed è allora inverosimile che egli, Pt_1
in autonomia, cominciasse a lavorare in un esercizio commerciale altrui.
Infine, anche la mancata ammissione della prova testimoniale del fratello del Pt_1
appare corretta, in quanto la stessa era in sostanza volta confermare l'assenza di strumentazioni atte alla verniciatura.
Circostanza irrilevante in quanto si scontra con quanto accertato dagli Ispettori, ossia che il era intento a lavorare, e, come detto, alcuna querela di falso è stata azionata. CP_6
4) Con il quarto motivo l'appellante sostiene che la condanna alle spese, pari ad euro
4.059,00, sia stata spropositata rispetto all'attività svolta, al valore della causa, nonché rispetto all'art. 9 d.lg. 149/2015 per l'assistenza in giudizio da parte dei funzionari
Ritiene che, considerato il valore della causa pari ad euro 4.098,80 rispetto ai parametri previsti per la liquidazione giudiziale del compenso per gli avvocati in ambito civile ex
D.M. 55/2014 (aggiornate al 2021), il Giudice di prime cure avrebbe dovuto effettuare un calcolo diverso, in quanto escludendo l'attività istruttoria, avrebbe ottenuto un importo nettamente inferiore come compenso tabellare, da ridurre del venti per cento alla luce del fatto che l' è stato rappresentato in giudizio da funzionari. CP_1
Il motivo è fondato atteso che, in effetti, la causa è stata decisa in prima udienza e, inoltre, il era difeso dai funzionari con conseguente applicabilità dell'art 152 Parte_3
disp.att. c.p.c.
E' necessario, dunque, rideterminare le spese di lite del primo grado, espungendo l'attività istruttoria, operando la chiesta decurtazione del 20%, liquidando le stesse sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia e dunque € 824,00.
5) Con il quinto motivo di gravame l'appellante ritiene insufficiente la motivazione sul rigetto della richiesta della rideterminazione della sanzione inflitta ed il suo contenimento nella misura minima prevista dalla legge e che sia stata omessa la valutazione di un profilo di nullità del provvedimento in ordine alla determinazione dell'importo della sanzione
L'organo giudicante nel calcolo della sanzione applicata non avrebbe tenuto conto della condotta collaborativa tenuta nel corso degli accertamenti, nonché dell'assenza di precedenti in materia di lavoro nell'ultimo quinquennio.
Sostiene che la sanzione sia eccessivamente sproporzionata alla luce della particolare tenuità della presunta violazione contestata, posto si tratta di un rapporto di lavoro inesistente, accertato e verificato per un solo giorno (05.06.2019) e nei fatti irrealizzabile, atteso che l'officina presso cui il lavoratore avrebbe presuntivamente prestato la propria opera, attingendosi ad un intervento di verniciatura, non è dotata di strumentazione in tal senso, atteso che trattasi di un'officina meccanica.
Anche la richiesta di contenere nel minimo edittale la sanzione complessivamente irrogatagli non merita accoglimento.
Il motivo appare piuttosto come una generica doglianza dell'entità del quantum della sanzione inflitta, senza che sia ventilato un qualche profilo di errore nella commisurazione degli importi, che nell'ordinanza ingiunzione opposta sono quantificati sulla base della commisurazione già puntualmente effettuata nella contestazione di illecito amministrativo, ove sono esposte le singole voci che compongono la sanzione.
Le spese, vista la preponderante soccombenza dell'opponente, sono poste carico di quest'ultimo nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/2022, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
DI , avverso la Controparte_1 Controparte_1
sentenza n. 876/2022 del Giudice del Lavoro di Palmi, pubblicata in data 17.05.2022, in parziale accoglimento e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, così provvede;
ridetermina le spese di lite del primo grado di giudzio in € 824,00, oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 962,00 oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria, 24 gennaio 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti) (Dott.ssa Maria Carla Arena)
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