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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 8250/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Rosetta Roma;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui aveva chiesto il Persona_1 riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge n. 118/71
a far data dalla domanda amministrativa – depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c..
Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue:
“…US DIAGNOSTICHE
Diabete in insulinoterapia complicato da arteriopatia periferica (piede diabetico). Tiroidite di
IM in buon compenso farmacologico. Stato ansioso-depressivo lieve. orientata nel Pt_2 tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi.
VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Scopo dell'attuale consulenza tecnica, dopo aver accertate le infermità da cui è affetta la ricorrente,
è quello di verificare se, a causa delle medesime, la capacità di lavoro della stessa sia ridotta in misura superiore del 74%, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/03/1971 n° 118 modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509.
1 Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico–cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato essenzialmente da “Diabete in insulinoterapia complicato da arteriopatia periferica (piede diabetico). Tiroidite di IM in buon compenso farmacologico. Stato ansioso-depressivo lieve. orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”. Pt_2
Il giudizio di invalidità si deve basare, in primo luogo, su elementi di ordine clinico, al fine di stabilire le precise condizioni fisiche e psichiche del soggetto;
in secondo luogo, su una valutazione medico legale che consideri tali condizioni ai fini della capacità lavorativa.
Il Ministero della Sanità (con circolare del 10/04/1981) fornisce una propria definizione di
“capacità lavorativa”, intesa come “una generica validità fisico-psichica del soggetto [...] come fatto meramente potenziale e come parametro medio”. Di certo, una tale valutazione traviserebbe completamente le finalità di una Legge di cui uno degli scopi principali è il proficuo collocamento dell'invalido; l'accertare integralmente la disposizione della circolare ministeriale significherebbe vanificare il concetto di “validità somatopsichica”, ricadendo in quella di “generica capacità di lavoro” che ormai la totalità della Dottrina non ritiene più opportuno accogliere. Rammentiamo con che “il lavoro generico”, quale media di tutte le attività storicamente esistenti, non è CP_2 concretamente esistente e neppure “teoricamente definibile, essendo un'astrazione concettuale”, perché ogni singolo lavoro è “lavoro specifico”. Il concetto di “capacità lavorativa” riguardo agli invalidi civili, in un primo tempo interpretato sulla scorta del parametro della “capacità lavorativa generica”, è stato poi ricondotto nell'ambito della capacità lavorativa cosiddetta “semispecifica”, rapportata cioè al patrimonio biopsichico ed attitudinale dell'individuo ( Per_2 Per_3
. Sinteticamente, quindi, il giudizio di “invalidità civile” deve scaturire come atto Per_4 conclusivo e sintetico di due ben distinte fasi valutative : quella prettamente medica (diagnosi e prognosi) in cui si valuta l'efficienza psico-fisica del soggetto ovvero la sua “validità” ad impiegare le proprie energie biopsichiche per svolgere un lavoro, e quella “ergo-biologico- attitudinale” condizionata oltre che dallo stato psico-fisico del soggetto, anche dall'età, dal grado di cultura e di sviluppo intellettuale, dal lavoro in precedenza esercitato, dalla adattabilità; in una parola, dall'attitudine del soggetto a mettere a profitto le sue qualità “biologiche”. In concreto, il giudizio medico legale deve scaturire da una matematica valutazione di tutte le infermità diagnosticate, facendo riferimento alle minorazioni e malattie invalidanti direttamente contemplate nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Sanità del 05/02/1992 ovvero secondo un criterio analogico rispetto a quelle tabellate, e rammentando che quelle con una percentuale inferiore al 10% non vanno prese in considerazione se non siano concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce percentuali invalidanti superiori. Per questo motivo, la tiroidite di IM e il meningioma frontale non rientreranno nella valutazione finale in quanto in totale assenza di segni clinici invalidanti.
Nel dettaglio:
- Diabete con complicanze microangiopatiche (piede diabetico): trova specifico riferimento al codice 9309 “Diabete mellito tipo I o II con complicanze micro-macroangiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado” (Punteggio tra il 41% e 50%) considerando equa la valutazione intermedia del 45%.
- Stato ansioso-depressivo: da quanto rilevato all'esame obiettivo e dalla documentazione in Atti può essere valutato con riferimento al codice 2204 “Sindrome depressiva endoreattiva lieve”
(Punteggio fisso 10%).
2 Tanto premesso, tramite la formula del calcolo riduzionistico di Balthazard, la capacità di lavoro della Sig.ra è dunque ridotta nella misura del 50%, non raggiungendo il Parte_1 requisito minimo per il diritto all'assegno di invalidità civile e confermando quanto già espresso dalla Commissione Medica di Prima Istanza.
Sulla base della letteratura scientifica, della comune esperienza medico-legale e dalla documentazione esaminata tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa
(24/01/2023)”. Il consulente, in risposta alle osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale formulate dal procuratore di parte ricorrente, ha esposto: “…Riguardo la presunta non valutazione del glaucoma/angiosclerosi retinica, della displasia fibronodulare mammaria e del meningioma calcifico si rimanda nuovamente a quanto previsto dal DM 05/02/1992. A pag. 13 avevo già specificato del perché il meningioma non avrebbe fatto parte della valutazione finale perché non sufficientemente invalidante. Riguardo alla displasia fibronodulare e il glaucoma/angiosclerosi retinica, rappresentano meri rilievi anamnestici e da quanto documentato e obiettivato non si manifestano clinicamente, nel loro singolo, in modo sufficientemente invalidante.
Tanto premesso, si confermano le seguenti:
US
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 10, è affetta da “Diabete in insulinoterapia complicato da arteriopatia periferica (piede diabetico). Tiroidite di IM in buon compenso farmacologico. Stato ansiosodepressivo lieve. orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”. Pt_2
1) Per effetto delle predette infermità, la capacità di lavoro della stessa è permanentemente ridotta nella misura del 50% (cinquanta per cento), pertanto non soddisfa il requisito clinico per beneficiare del diritto all'assegno di invalidità civile
2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (24/01/2023)”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle
3 affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998,
Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve pertanto accertarsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge 118/1971.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico di parte ricorrente, stante la non applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali presente in ricorso non è sottoscritta dalla parte (cfr. Sez. L, Sentenza n. 5363 del 04/04/2012);
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi €1.300,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso il 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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