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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1216/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239001327840 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120005931145 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e si riporta agli scritti depositati. Parte resistente assente alle ore 10.38.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1216/2024, depositato il 03/04/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120239001327840, limitatamente e nei confronti della cartella di pagamento n. 29120120005931145, relativa ad IRPEF anno 2008, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, dichiarata notificata in data 16/11/2023, e la sottesa cartella di pagamento citata in epigrafe, relativa ad IRPEF anno 2008.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Prescrizione ed inesistenza giuridica della pretesa;
2) Intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
3) Mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
4) Inesistenza della notifica dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento;
5) Intervenuta decadenza dal diritto di notifica delle cartelle in violazione dell'art. 25 DPR 602/73;
6) Difetto di motivazione;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data
07/05/2024. Eccepisce l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento in iscrizione a ruolo per tardiva proposizione rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento. Deduce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Chiede che sia disposta l'integrazione del contraddittorio onerando la parte ricorrente a provvedere alla chiamata in causa dell'ente impositore.
Insiste sulla legittimità della procedura di riscossione. Controdeduce sui motivi del ricorso.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
In data 04/07/2024, la parte ricorrente ha depositato ricevuta di pagamento CUT.
Con memoria illustrativa depositata in data 21/11/2025, la parte ricorrente contesta la regolarità della notifica della cartella di pagamento, effettuata con consegna a persona diversa dal destinatario, poiché non vi è prova della raccomandata informativa al destinatario. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è parzialmente fondato.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione del ricorso rispetto alla data di notifica della sottesa cartella di pagamento, è infondata e va rigettata. L'atto impugnato è l'intimazione di pagamento ed i vizi sollevati sono propri dell'intimazione di pagamento. L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 16/11/2023 ed il ricorso proposto in data 07/12/2023, entro il termine di giorni 60 previsto dall'art. 21 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In tema di impugnazione dell'intimazione di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio. (Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30792, Rv. 672965 - 01).
In ordine all'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, la Corte rileva che nella fattispecie in esame non trova applicazione la citata norma - nel testo applicabile ratione temporis-, essendo il ricorso proposto in data 07/12/2023 antecedente alla data di entrata in vigore della predetta norma.
La cartella di pagamento n. 29120120005931145, sottesa all'intimazione impugnata, risulta notificata in data 15/06/2012, con consegna dell'atto alla figlia della destinataria. La comunicazione di avvenuta notifica (CAN) è stata inviata alla destinataria con racco pronto ciao è solo dopo questa è mandata R
20000482429-3 giusta distinta n. 14 del 03/07/2012 prodotta in copia dall'agente della riscossione.
Essendo la cartella regolarmente notificata vanno dichiarati inammissibili, il 4 e 5 motivo del ricorso poiché afferenti a vizi propri di atto divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini.
Dalla notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2945 c.c.
Per le imposte erariali trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale, ex articolo 2946 c.
c. Il termine di prescrizione ordinaria risulta sospeso dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014 (166 giorni) in virtù dell'art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147 del 2013 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33627 del 2024).
Ulteriore sospensione è disposta dall'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.
L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al
31/08/2021. Ne segue il termine di prescrizione va ulteriormente aggiunto il termine di sospensione di giorni 542. Essendo l'atto impugnato notificato in data 16/11/2023 (per come dichiarato nel ricorso dalla parte ricorrente) antecedentemente alla data del 11/06/2024, non è maturata l'eccepita prescrizione.
Le sanzioni non derivanti da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, rientrano nel termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20. Sicché va accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni (Cass. Sez. V, Ordinanza,
19/06/2024, n. 16893). Va accolta anche l'eccezione di intervenuta prescrizione degli interessi fino al
16/11/2018, essendo soggette al termine previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.
L' eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nell'atto impugnato sono riportati i numeri delle sottese cartelle di pagamento, la loro data di notifica, elementi idonei al collegamento con le cartelle di pagamento, regolarmente notificate alla parte ricorrente.
Il parziale accoglimento del ricorso implica la sussistenza dei presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritte le sanzioni;
gli interessi fino alla data del
16/11/2018. Rigetta nel resto il ricorso. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1216/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239001327840 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120005931145 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e si riporta agli scritti depositati. Parte resistente assente alle ore 10.38.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1216/2024, depositato il 03/04/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120239001327840, limitatamente e nei confronti della cartella di pagamento n. 29120120005931145, relativa ad IRPEF anno 2008, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, dichiarata notificata in data 16/11/2023, e la sottesa cartella di pagamento citata in epigrafe, relativa ad IRPEF anno 2008.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Prescrizione ed inesistenza giuridica della pretesa;
2) Intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
3) Mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
4) Inesistenza della notifica dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento;
5) Intervenuta decadenza dal diritto di notifica delle cartelle in violazione dell'art. 25 DPR 602/73;
6) Difetto di motivazione;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data
07/05/2024. Eccepisce l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento in iscrizione a ruolo per tardiva proposizione rispetto alla data di notifica della cartella di pagamento. Deduce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Chiede che sia disposta l'integrazione del contraddittorio onerando la parte ricorrente a provvedere alla chiamata in causa dell'ente impositore.
Insiste sulla legittimità della procedura di riscossione. Controdeduce sui motivi del ricorso.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
In data 04/07/2024, la parte ricorrente ha depositato ricevuta di pagamento CUT.
Con memoria illustrativa depositata in data 21/11/2025, la parte ricorrente contesta la regolarità della notifica della cartella di pagamento, effettuata con consegna a persona diversa dal destinatario, poiché non vi è prova della raccomandata informativa al destinatario. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è parzialmente fondato.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione del ricorso rispetto alla data di notifica della sottesa cartella di pagamento, è infondata e va rigettata. L'atto impugnato è l'intimazione di pagamento ed i vizi sollevati sono propri dell'intimazione di pagamento. L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 16/11/2023 ed il ricorso proposto in data 07/12/2023, entro il termine di giorni 60 previsto dall'art. 21 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In tema di impugnazione dell'intimazione di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio. (Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30792, Rv. 672965 - 01).
In ordine all'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, la Corte rileva che nella fattispecie in esame non trova applicazione la citata norma - nel testo applicabile ratione temporis-, essendo il ricorso proposto in data 07/12/2023 antecedente alla data di entrata in vigore della predetta norma.
La cartella di pagamento n. 29120120005931145, sottesa all'intimazione impugnata, risulta notificata in data 15/06/2012, con consegna dell'atto alla figlia della destinataria. La comunicazione di avvenuta notifica (CAN) è stata inviata alla destinataria con racco pronto ciao è solo dopo questa è mandata R
20000482429-3 giusta distinta n. 14 del 03/07/2012 prodotta in copia dall'agente della riscossione.
Essendo la cartella regolarmente notificata vanno dichiarati inammissibili, il 4 e 5 motivo del ricorso poiché afferenti a vizi propri di atto divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini.
Dalla notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2945 c.c.
Per le imposte erariali trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale, ex articolo 2946 c.
c. Il termine di prescrizione ordinaria risulta sospeso dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014 (166 giorni) in virtù dell'art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147 del 2013 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33627 del 2024).
Ulteriore sospensione è disposta dall'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.
L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al
31/08/2021. Ne segue il termine di prescrizione va ulteriormente aggiunto il termine di sospensione di giorni 542. Essendo l'atto impugnato notificato in data 16/11/2023 (per come dichiarato nel ricorso dalla parte ricorrente) antecedentemente alla data del 11/06/2024, non è maturata l'eccepita prescrizione.
Le sanzioni non derivanti da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, rientrano nel termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20. Sicché va accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni (Cass. Sez. V, Ordinanza,
19/06/2024, n. 16893). Va accolta anche l'eccezione di intervenuta prescrizione degli interessi fino al
16/11/2018, essendo soggette al termine previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.
L' eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nell'atto impugnato sono riportati i numeri delle sottese cartelle di pagamento, la loro data di notifica, elementi idonei al collegamento con le cartelle di pagamento, regolarmente notificate alla parte ricorrente.
Il parziale accoglimento del ricorso implica la sussistenza dei presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritte le sanzioni;
gli interessi fino alla data del
16/11/2018. Rigetta nel resto il ricorso. Spese di giudizio compensate.