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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.20511 r.g. dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], e residente in [...] Parte_1
C.F: , cittadino italiano, elettivamente domiciliato in Casoria alla C.F._1
Via Raffaele Viviani n.73, presso lo studio dell' Avv. Antonietta Falcone
CF: dalla quale è rappresentato e difeso, giusta mandato C.F._2
rilasciato su foglio separato che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. L'avvocato Antonietta Falcone dichiara, ai sensi del II comma dell'art.176 c p c, di voler ricevere le comunicazioni via p.e.c. così indicata ai sensi di legge;
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E
INPS
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.9.24 il rappresentava che in data 12/10/23 veniva Pt_1
emesso dal Tribunale di Napoli decreto di omologa con riconoscimento di una invalidità civile pari all'83%; in data 23/10/2023,a mezzo pec, veniva inviato mod.AP70 al fine della liquidazione delle spettanze economiche;
in data 14/02/2024, il ricorrente
1 riceveva comunicazione dall'Inps con cui si comunicava il mancato pagamento degli arretrati spettantigli in forza del suddetto provvedimento di omologa con la seguente motivazione: ”... gli arretrati spettanti sono stati interamente recuperati per indebito reddito di cittadinanza...” dovuto dalla madre tal signora , giusta Parte_2 comunicazione allegata al presente ricorso del 16.2.2022.”
Eccepiva la carenza di legittimazione passiva nel rapporto creditorio, ritenendo che nulla dovesse all'Ente convenuto non rispondendo dei debiti che la madre avrebbe verso l'Inps.
Chiedeva: “…previa dichiarazione di nullità, illegittimità, e privo di effetti il mancato pagamento al ricorrente di quanto spettantigli in virtù del decreto di omologa reso dal
Tribunale di Napoli, e per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento nei confronti di di tutti gli arretrati scaturenti dal conteggio e conseguenziali al Parte_1 decreto di omologa con interessi e rivalutazione , condannare infine l'INPS al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione;
compensare le spese di lite, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso de quo, in considerazione della posizione reddituale del ricorrente.”
Pur regolarmente citato non si costituiva l'Inps e ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza tenutasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il debito opposto dall'Inps in compensazione è relativo al reddito di cittadinanza erogato a favore della madre del ricorrente che, come egli stesso prova, è parte del suo nucleo familiare.
Il reddito di cittadinanza è riconosciuto per nucleo familiare e non per singolo cittadino. Questo significa che, in linea di principio, lo stesso non può essere richiesto da due o più soggetti all'interno della stessa famiglia e che dunque ne sono beneficiari tutti i membri della famiglia.
I requisiti per beneficiarne vengono considerati in riferimento all'intero nucleo familiare. Con riferimento ai requisiti economici, dunque, bisognerà verificare se la famiglia ha un ISEE inferiore a quello annuo previsto dalla legge e se soddisfa gli altri requisiti patrimoniali e reddituali richiesti. Dunque nel caso del ricorrente è stato
2 esaminato anche il suo reddito e la prestazione è stata erogata anche in suo favore.
Il produce il provvedimento con cui l'Inps richiede la restituzione di quanto Pt_1
richiesto alla madre del , e/o ad altro componente maggiorenne del Pt_2 Pt_1
nucleo familiare.
Pertanto quello azionato dall'Inps non è un credito vantato solo verso Parte_2 ma verso l'intero nucleo familiare, dunque anche verso il ricorrente.
[...]
Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese stimasi equo siano compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto così provvede:
a) rigetta il ricorso b) compensa le spese di lite
Napoli, 17 aprile 2025
Il Giudice
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