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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 118/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 25/10/2024 ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO iscritta al N°118 R.G. Lav.- anno 2023 - avente ad oggetto:
Opposizione ad ordinanza-ingiunzione
promossa da
1 , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di presso i cui uffici domicilia ope legis Parte_1
APPELLANTE
nei confronti di
in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della ditta Controparte_1 [...]
(già ), rappresentato Controparte_2 Controparte_3
e difeso dall'avv. Carlo Izzi, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado.
Con ricorso in data 28/9/2018 proposto innanzi al Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del
Lavoro, , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 [...]
, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 73/18 Controparte_3
del 25/7/2018 (nonché del verbale unico n. CB00002/2016-065-01 del 19/9/2016), con la quale l' , gli aveva ingiunto il pagamento della Controparte_4 complessiva somma di €3659,00 per violazione degli artt.. 3, commi 3 e 3-ter, e 39, commi 1, 2 3,
e 7, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12.
Il provvedimento era stato emesso in seguito ad accesso ispettivo avvenuto presso il ristorante di in data 21/11/2015, durante il quale era emerso che due dei lavoratori trovati CP_3 Pt_1
intenti al lavoro non risultavano regolarmente assunti: la lavoratrice prestava la Persona_1
propria attività lavorativa, con contratto di lavoro occasionale retribuito con voucher, per la giornata del 21/11/2015 senza che fosse stata effettuata la comunicazione preventiva di inizio attività da parte del committente, mentre per , lavoratore assunto con contratto Parte_2
di lavoro subordinato, erano emerse inesattezze nei dati e nelle prestazioni lavorative (per i mesi
2 di ottobre e novembre 2015) tra quanto risultato dall'accesso ispettivo e quanto registrato sul libro unico del lavoro, con conseguente omissione contributiva.
Deduceva, in via preliminare, l'irregolarità formale del verbale di accertamento e notificazione, poiché emesso a distanza di otto mesi dalla consegna (avvenuta in data 25/1/2016) della documentazione amministrativa richiesta alla ditta, e ciò, a suo dire, in violazione dell'art. 14 della
L. 689/1981.
Nel merito, deduceva l'impossibilità concreta di attivare i voucher, regolarmente acquistati nel giorno dell'accesso ispettivo, per un malfunzionamento del sito dell'INPS e, quanto alla contestata irregolarità della posizione del , di aver già provveduto ad effettuare il Parte_2
pagamento della sanzione in misura ridotta.
Si costituiva l' il quale ribadiva la regolarità formale Controparte_4
del procedimento ispettivo, sia in ordine ai tempi di esecuzione ed emanazione del provvedimento, sia in riferimento al contenuto di quest'ultimo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con sentenza dell'8 febbraio 2023 il Tribunale di Isernia, fondando il proprio convincimento sulle risultanze istruttorie, da cui “era emersa la buona fede del per la mancata attivazione dei CP_3 voucher dovuta a cause non dipendenti dalla sua volontà”, accoglieva il ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 73/18 e condanna dell' Parte_1
alle spese di giudizio.
[...]
2. L'appello e le difese dell'appellato.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello l' Parte_1
, chiedendone la riforma.
[...]
Con il primo motivo di gravame censurava l'omessa pronuncia sull'eccezione di mancato pagamento della sanzione relativa all'infrazione di cui all'art. 39, commi 1, 2, 3 e 7, del D.L.
12/2002, sollevata in primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo censurava la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge
689/1981 - pronuncia contra legem - erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa decisivi”.
Deduceva, al riguardo, che erroneamente “il Tribunale di Isernia ha affermato che dall'istruttoria svolta è emersa la buona fede del sig. per la mancata comunicazione preventiva di inizio Pt_3
3 attività - …. - dovute a cause non dipendenti dalla sua volontà”, in quanto l'esimente prevista dall'art 3 della legge 689/1981 “rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo qualora sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della legittimità della sua condotta e quando risulti che abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al disposto normativo”. Nel caso di specie, invece, a detta dell'odierno appellante, il essendo a conoscenza del malfunzionamento della piattaforma CP_3
INPS e, pertanto dell'impossibilità di procedere all'attivazione del voucher per l'avvio della prestazione lavorativa della lavoratrice , si era dolosamente avvalso della prestazione della Per_1
lavoratrice senza copertura assicurativa e versamento di contributi previdenziali. Avrebbe dovuto, invero, al fine di conformare il proprio comportamento al dettato dell'art 49, comma 3, del d.lgs.
81/2015, rinviare l'inizio della prestazione lavorativa fino allo sblocco della piattaforma INPS, per provvedere, in tal modo, alla prevista comunicazione.
Riproponeva, infine, tutte le difese ed eccezioni del primo grado, rimaste assorbite dall'accoglimento del ricorso.
Spiegava le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., con contestuale conferma dell'ordinanza-ingiunzione n. 73/2018;
- nel merito, riformare e/o annullare la sentenza 11/2023 del Tribunale di Isernia - sezione lavoro, confermando contestualmente l'ordinanza-ingiunzione n. 73/2018;
- spese del doppio grado vinte”.
2.2. Si costituiva , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta Controparte_1
(già , Controparte_2 Controparte_3 che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dello spiegato appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 348 bis c.p.c.
Evidenziava, nel merito, la correttezza dell'operato del primo giudice nella valutazione del materiale probatorio. Affermava di aver dato ampia prova, nel giudizio di primo grado, di aver provveduto alla regolarizzazione della situazione contributiva del lavoratore mediante Parte_2 pagamento della sanzione irrogata per l'importo di €150,00 “determinando gli imponibili da assoggettare a contribuzione obbligatoria e provvedendo al loro relativo versamento sempre in
4 data 24/10/2016 (all. n. 8 del fascicolo di primo grado), in base alle ore effettivamente rese nei mesi di ottobre e novembre 2015 nella misura di 24 ore settimanali”.
Quanto alla doglianza relativa alla violazione dell'art. 3 della legge n.689/1981, ne deduceva l'infondatezza, poiché l'omessa comunicazione sarebbe stata addebitabile esclusivamente ad un disservizio del sito dell'INPS, in quanto era stata fornita la prova dell'acquisto del voucher alle ore
12:24 del 21/11/2015, nonché del tentativo, effettuato più volte nel corso della giornata, di attivazione dello stesso, sia tramite piattaforma che tramite servizio telefonico da altro dipendente, tale . Persona_2
Deduceva, altresì, l'erroneità della doglianza concernente la qualificazione come “lavoro nero” del rapporto tra essa e la lavoratrice , risultante dalla mancata Controparte_2 Per_1 comunicazione all'INPS dell'inizio dell'attività lavorativa. Affermava che correttamente il primo giudice aveva ritenuto provata in giudizio la volontà del datore di lavoro di adempiere agli obblighi di legge previsti, ritenendo, pertanto, di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dall' Parte_1
.
[...]
Concludeva, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che Parte_1
se ne dichiarava, anche per il primo grado di giudizio, antistatario.
2.3. All'esito, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
********************
3. Motivi della decisione
L'appello, seppure non inammissibile, è infondato, essendo l'impugnata sentenza immune dai lamentati vizi.
Molto succintamente e facendo proprie le argomentazioni espresse dal primo giudice, ritenute condivisibili, avendo lo stesso operato una ricostruzione coerente con le risultanze processuali ed il dato normativo e, pertanto, da ritenersi come qui riportate e trascritte, la Corte osserva quanto segue.
5 Rileva in primo luogo il Collegio l'infondatezza del primo motivo di gravame, atteso che il ricorrente-odierno appellato ha prodotto, in allegato al proprio fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado, documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme richieste per la violazione dell'art. 39, commi 1, 3 e 7 del d.l. 25/06/2008, n.112 e ss. mm. ii. (v. all. 7 – quietanza di versamento F23 del 24/10/2016 per il pagamento della sanzione di €150,00 codice tributo 741T – “multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed altro” ed €7,70 codice tributo 790T
“eventuali entrate concernenti il Ministero del Lavoro” e all. 8 – quietanza di versamento F24 effettuato nella medesima data per il pagamento di contributi INPS e per il periodo ottobre- CP_5 novembre 2015, per un importo di €94,00).
Infondato è anche il secondo motivo di gravame. Va osservato al riguardo che, come correttamente affermato dal primo giudice, il ha fornito prova della propria buona fede nell'impiego della CP_3
lavoratrice . Persona_1
Risulta, infatti, agli atti che, alle ore 12:24 del giorno in cui veniva effettuato il primo accesso da parte dell' (v. all.2 fascicolo di parte ricorrente), il aveva acquistato Parte_1 CP_3
i buoni lavoro (cd. voucher) per il pagamento della prestazione lavorativa della lavoratrice, i quali, per un errore del sito web dell'INPS (“99EE accesso anagrafe tributaria errore generico” - cfr. all
3 fascicolo di parte ricorrente), non potevano essere attivati, risultando di fatto impedito l'assolvimento dell'onere di preventiva comunicazione di inizio dell'attività lavorativa.
Peraltro, come risulta dall'allegato n. 4 al fascicolo di parte ricorrente, l'attivazione dei predetti voucher era stata tentata anche tramite il servizio telefonico, chiamando, alle ore 19:20 dello stesso giorno, il numero 06.164164 del Contact Center INPS dall'utenza telefonica n. 3478551979 intestata all'altro dipendente Parte_2
Tutto ciò ha trovato conferma nella deposizione testimoniale della lavoratrice , Persona_1 la quale, escussa all'udienza del 3/10/2019, riferiva che, recatasi presso il locale per CP_3
svolgere la propria attività di cameriera di sala alle ore 20:45 del 21/11/2015, era stata messa al corrente dal titolare dell'impossibilità di attivare i voucher per il pagamento della sua prestazione lavorativa. Dichiarava, inoltre, che il aveva effettuato alcuni tentativi di accesso al portale CP_3
INPS anche in sua presenza, senza riuscirvi, e che di tale impossibilità era stata data immediata comunicazione agli ispettori all'atto dell'accesso. Riferiva, altresì, di essere a conoscenza
6 dell'errore riscontrato in riferimento all'attivazione e della schermata di mancata attivazione dei voucher e che era presente al momento dell'ulteriore tentativo di attivazione tramite il servizio telefonico del Contact Center dell'INPS da parte del attraverso l'utenza telefonica intestata CP_3
ad altro dipendente. Infine, faceva presente che aveva più volte lavorato per il venendo CP_3 retribuita con i buoni lavoro e che quella del 21/11/2015 era l'unica occasione in cui erano stati riscontrati problemi nell'attivazione degli stessi.
Dalle considerazioni che precedono, confermata l'assenza dell'intento elusivo da parte del CP_3 discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere in esse assorbito ogni motivo di doglianza.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per 1/3, attesa l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sull'eccezione di cui al primo motivo di gravame, rivelatasi, in ogni caso infondata, giusta le considerazioni di cui sopra;
l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato dei restanti 2/3 come da liquidazione in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.
Come pure va disposta la chiesta distrazione delle spese del giudizio di primo grado, come già liquidate nella sentenza impugnata.
È, infine, dovuto da parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo è stato indicato, quale parte appellata,
”, in luogo di “ , in proprio e in qualità di legale rappresentante Controparte_1 Controparte_1
p.t. della ditta (già Controparte_2 Controparte_3
C)”, sicchè con la presente sentenza si procede alla relativa correzione.
[...]
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 8/2/2023 e con ricorso qui depositato il 20/7/2023 da Parte_4
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[...] nei confronti di , in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
ditta (già ) Controparte_2 Controparte_3
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-compensa per un terzo tra le parti le spese del presente grado di giudizio, liquidando la restante frazione, al cui pagamento la parte appellante è tenuta in favore della parte appellata, in €1.400,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, IVA, e CAP, come per legge, con distrazione;
-dispone la distrazione delle spese del primo grado di giudizio, come già liquidate nella sentenza impugnata, in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso appello.
Campobasso, 25/10/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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