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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 727/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4394/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 370/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 02/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00954/2019 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.10.2023, RGA n. 4394, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 370/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa il 06 dicembre 2022, pubblicata il 02 febbraio 2023, non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso n. 907/2020 promosso per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TY7011D00954/2019 emesso per l'anno 2014 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, ritenendola ingiusta.
Deduce l'appellante che in data 28 novembre 2019 all'odierno ricorrente, titolare della ditta individuale
“Società_1”, esercente il “commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari nca” (Cod. Att. 464990), è pervenuto, a mezzo pec, dalla Direzione Provinciale di Siracusa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Controlli - l'avviso di accertamento n. TY7011D00954/2019, emesso per l'anno
2014, mercè il quale sarebbe stata accertata ai sensi dell'art.54 del DPR n. 633/72 una maggiore iva dovuta per € 17.853,00.
Nell'ambito di tale controllo l'Ufficio aveva acclarato che dall'esame delle fatture di acquisto era emerso che i fornitori della ditta erano stati : - la società “Società_2
” - la società “Società_3 srl” e - la società “Società_4 sas”. Era stato, quindi, evidenziato che la società “Società_2 snc” emetteva le fatture all'aliquota iva del 10% mentre le altre due società all'aliquota del 22% e che dall'esame delle fatture di acquisto era emerso che la merce più diffusamente commercializzata era la seguente: Esche di mare: Bibi, Americano, Cannolicchio, Cordella, Granchio, Muriddu, Tremolina, Dragone, Cefalo, Pastura, Saltarello, Sarago, Occhiata, Sarda, nonché Esche di terra: Bigattino, Camola del miele, Camola della farina, Lombrico, Raparino, Orsetto, Tarme.
Sostiene parte ricorrente che i beni in oggetto rientrassero nella tabella A, parte III, n. 7 del dpr 633/72 con aliquota del 10% anziché in quella applicata dall'Ufficio del 22%.
Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene dall'esame documentale emerge che gli animali in questione non sono destinati al consumo umano ma ad altri scopi né è ceduto con l'immediata e certa finalità del consumo alimentare e quindi, non assimilabili ai prodotti ittici ma alle esche destinate alla pesca e quindi quale prodotto tecnico per lo sport.
Di conseguenza l'aliquota applicabile è quella del 22% ( Risoluzione n. 220/2022; parere interpello n.
392/20).
Si ritiene, pertanto, che le esche non possono beneficiare dell'aliquota ridotta.
Detta aliquota, tra l'altro, prevista dalla tabella A, parte III, n. 7 del dpr 633/72, è una norma di natura
“eccezionale” e quindi non suscettibile di interpretazione analogica e, poiché i vermi marini, come del resto tutte le altre esche sopra indicate non essendo destinate al consumo alimentare umano e non espressamente elencate nella predetta norma, devono essere tassate con l'aliquota ordinaria ( CTP Treviso sent. 251/2017).
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
Per l'incertezza normativa si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4394/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 370/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 02/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00954/2019 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.10.2023, RGA n. 4394, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 370/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa il 06 dicembre 2022, pubblicata il 02 febbraio 2023, non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso n. 907/2020 promosso per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TY7011D00954/2019 emesso per l'anno 2014 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, ritenendola ingiusta.
Deduce l'appellante che in data 28 novembre 2019 all'odierno ricorrente, titolare della ditta individuale
“Società_1”, esercente il “commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari nca” (Cod. Att. 464990), è pervenuto, a mezzo pec, dalla Direzione Provinciale di Siracusa dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Controlli - l'avviso di accertamento n. TY7011D00954/2019, emesso per l'anno
2014, mercè il quale sarebbe stata accertata ai sensi dell'art.54 del DPR n. 633/72 una maggiore iva dovuta per € 17.853,00.
Nell'ambito di tale controllo l'Ufficio aveva acclarato che dall'esame delle fatture di acquisto era emerso che i fornitori della ditta erano stati : - la società “Società_2
” - la società “Società_3 srl” e - la società “Società_4 sas”. Era stato, quindi, evidenziato che la società “Società_2 snc” emetteva le fatture all'aliquota iva del 10% mentre le altre due società all'aliquota del 22% e che dall'esame delle fatture di acquisto era emerso che la merce più diffusamente commercializzata era la seguente: Esche di mare: Bibi, Americano, Cannolicchio, Cordella, Granchio, Muriddu, Tremolina, Dragone, Cefalo, Pastura, Saltarello, Sarago, Occhiata, Sarda, nonché Esche di terra: Bigattino, Camola del miele, Camola della farina, Lombrico, Raparino, Orsetto, Tarme.
Sostiene parte ricorrente che i beni in oggetto rientrassero nella tabella A, parte III, n. 7 del dpr 633/72 con aliquota del 10% anziché in quella applicata dall'Ufficio del 22%.
Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene dall'esame documentale emerge che gli animali in questione non sono destinati al consumo umano ma ad altri scopi né è ceduto con l'immediata e certa finalità del consumo alimentare e quindi, non assimilabili ai prodotti ittici ma alle esche destinate alla pesca e quindi quale prodotto tecnico per lo sport.
Di conseguenza l'aliquota applicabile è quella del 22% ( Risoluzione n. 220/2022; parere interpello n.
392/20).
Si ritiene, pertanto, che le esche non possono beneficiare dell'aliquota ridotta.
Detta aliquota, tra l'altro, prevista dalla tabella A, parte III, n. 7 del dpr 633/72, è una norma di natura
“eccezionale” e quindi non suscettibile di interpretazione analogica e, poiché i vermi marini, come del resto tutte le altre esche sopra indicate non essendo destinate al consumo alimentare umano e non espressamente elencate nella predetta norma, devono essere tassate con l'aliquota ordinaria ( CTP Treviso sent. 251/2017).
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
Per l'incertezza normativa si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore