Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 306_1/2025
Tribunale Ordinario di Marsala Sezione civile
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 306_1/2025 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] Persona_1
13.10.2020, elettivamente domiciliati in Roma, nella via Tor de schiavi n. 165, presso lo studio dell'avv.
Valentina Piraino, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte ricorrenti nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avvocati Angela Maria Ammoscato e Cosimo Di Girolamo, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura in atti parte resistente
*******
1) Con ricorso depositato in data 25.02.2025, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 agito in giudizio, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, onde ottenere l'accertamento e la declaratoria del diritto del minore a usufruire del Persona_1 servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per il numero di 18 ore settimanali, come indicato nel Piano Educativo Individualizzato, nonché della natura discriminatoria della condotta tenuta dal e consistente nell'avere sospeso il detto servizio. Controparte_1
Hanno esposto che:
- con certificato del 25.05.2024 l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Asp di Trapani ha riconosciuto che il minore è affetto da disabilità con connotazione di particolare gravità (v. documento n. 1 allegato al ricorso);
- che la Commissione INPS, in data 24.09.2024, ha pure riconosciuto che il minore è soggetto portatore di handicap ed è, in particolare, affetto da “disturbo del linguaggio e instabilità psicomotoria” (v. documento n. 2 allegato al ricorso);
“De Gasperi-De Vita”;
- che in data 03.10.2024 il G.L.O. (Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione), analizzata la situazione del minore, ha deliberato relativamente all'anno 2024/2025 la necessità dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione per 18 ore settimanali (v. documento n. 3 allegato al ricorso);
- che il servizio, erogato al minore fino al mese di dicembre 2024, è stato sospeso nel mese di gennaio
2025, sospensione che il Comune ha giustificato affermando che “...in sede di avvio del servizio nel mese di settembre 2024, si è comunicato alle famiglie degli alunni con certificazione Inps art 3, comma 1, L. 104/92…. …. che il servizio veniva garantito in deroga al requisito previsto fino al 31.12.2024, nelle more dell'ottenimento, entro il mese di dicembre 2024, dell'accertamento dello stato di handicap grave da parte della competente commissione medica presso l'Inps.
Il requisito dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92 per accedere al servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione è previsto dalle Linee Guida, per la funzione di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione per gli studenti con disabilità. Adottate dall'Assessorato Regionale per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ai sensi dell'art. 41 della
L.R. n. 10 del 20.06.2019” (v. documento n. 5 allegato al ricorso);
- che le linee guida richiamate dal Comune richiedono, ai fini dell'attivazione del servizio, una verbale di accertamento della disabilità ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 redatto dalla commissione medica dell'INPS o un certificato medico ad uso scolastico rilasciato dall'Asp e, in ogni caso, vietano la sospensione del servizio nel corso dell'anno;
- che il Comune ha sospeso il servizio senza il coinvolgimento del G.L.O. e, dunque, in modo illegittimo.
Richiamata la normativa, nazionale e sovranazionale, vigente in materia e lamentata la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'odierna parte resistente, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via cautelare ed urgente, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, Voglia emettere decreto ex art. 700 c.p.c. e di conseguenza, ordinare al Comune di l'immediato ripristino del servizio di assistenza alla CP_1 comunicazione ( ) in favore del minore non avendo lo stesso dato attuazione al Piano Pt_3 Persona_1
Educativo Individualizzato (PEI) deliberato dal Gruppo di lavoro operativo (GLO) che ha previsto un servizio di assistenza per 18 ore settimanali;
Pt_3 in via cautelare e d'urgenza, condannare il Comune di alla cessazione della condotta discriminatoria non avendo CP_1 il Comune dato attuazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI) deliberato dal Gruppo di lavoro operativo (GLO) che ha previsto un servizio di assistenza per 18 ore settimanali;
Pt_3 disporre ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell'atto e/o del comportamento discriminatorio e ad impedirne la ripetizione;
ordinare la pubblicazione del provvedimento come previsto dalla normativa antidiscriminatoria;
condannare il al pagamento della somma di 1000,00 euro, o della maggiore o minore ritenuta di Controparte_1 giustizia, per ogni mese di interruzione del servizio;
con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2) Rigettata la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte e instaurato il contraddittorio, si è costituito il il quale, preliminarmente, ha chiesto disporsi la riunione del presente Controparte_1 procedimento a quello recante n. R.G. 305/2025, pendente innanzi a diverso Giudice di questo Tribunale,
e, nel merito, contestato la fondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
Il resistente ha, in particolare, dedotto che: CP_1
- la normativa regionale vigente in materia di assistenza agli alunni disabili e le linee guida per le funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità adottate dall'Assessorato
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, emanate in attuazione della previsione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 10/2019, stabiliscono che possono accedere al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione i solo alunni affetti da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992;
- che le suddette linee giuda richiedono, nello specifico, che alla domanda diretta ad ottenere l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione deve essere allegato verbale di accertamento della disabilità di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 (v. allegato n. 3);
- che il decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, afferente il
“Servizio di assistenza igienico-personale e in favore degli alunni con disabilità delle scuole Pt_3 comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado”, prevede quali soggetti beneficiari del servizio “Alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, certificata o da certificare dall'Unità Valutazione Multidisciplinare (UVM) od in possesso di altra documentazione, rilasciata dal medico specialista dell'ASP territorialmente competente, attestante l'alta intensità di cura, la cui assistenza non rientra nelle mansioni del personale ATA” (v. allegato n. 4);
- di avere attivato il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore del minore nell'attesa che venisse prodotto, entro il mese di dicembre 2024, il verbale di Persona_1 accertamento della commissione medica dell'Inps di una disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, come da verbale di avvio del servizio con riserva (v. allegato n. 6);
- che la commissione medica dell'Inps ha accertato, come da verbale del 24.09.2024, che il minore
è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, sicché non Persona_1 rientra tra i soggetti beneficiari del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;
Part
- che a fondamento del è stato posto il certificato dell'Asp di Trapani e non anche il verbale di accertamento della commissione medica dell'Inps, unica commissione preposta all'accertamento della disabilità ai fini della legge n. 104/1992, e che il G.L.O. non ha tenuto in considerazione la circostanza che il minore è stato riconosciuto portatore di disabilità ex art. 3, comma 1, legge n. 104/1992; Il Comune, contestati la natura vincolante del PEI e il principio di esclusività delle competenze del G.L.O. nella definizione del piano educativo individualizzato e negata la sussistenza di una condotta discriminatoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17.03.2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della richiesta cautelare e il per il rigetto del ricorso. Il Giudice, all'esito dell'udienza, si è riservato di provvedere. CP_1
3) Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza formulata dal resistente di riunione del presente CP_1 procedimento a quello recante n. R.G. 305/2025, pendente innanzi ad altro Giudice di questo Tribunale,
o, come richiesto in udienza dal medesimo resistente, a quello recante n. R.G. 302/2025, pure pendente innanzi ad altro Giudice di questo Tribunale.
Invero, non ricorrono nel caso di specie i presupposti applicativi di cui all'art. 273 c.p.c., non trattandosi di procedimenti relativi ad una stessa causa, né quelli di cui all'art. 274 c.p.c., poiché non si ravvedono tra i detti procedimenti i profili di connessione di cui agli artt. 31 e ss. c.p.c.
Peraltro, trattasi di procedimenti che, sebbene aventi ad oggetto la stessa materia, sono relativi a dedotte violazioni di diritti individuali che postulano la valutazione della specifica situazione soggettiva oggetto del ricorso.
Infine, va rilevato che l'eventuale riunione dei procedimenti ne impedirebbe la celere definizione, con pregiudizio delle finalità di tutela sottese al ricorso cautelare di cui all'art. 700 c.p.c.
Ciò posto, la richiesta cautelare avanzata da e è fondata e merita Parte_1 Parte_2 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova rammentare che, sotto il profilo normativo, il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno.
In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione».
Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 80/2010 in motivazione).
Quanto all'ordinamento interno, il diritto all'istruzione del disabile è innanzitutto consacrato nell'art. 38
Cost. (Cfr. Corte Costituzionale 276/206, n. 80/20210) e, a livello di normazione primaria, dalla legge n.
104/1992 (recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che, all'art. 12, comma 2, attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università.
Ed ancora, l'art. 2 della legge n. 67/2006 prevede che: “1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti”.
L'art. 2 della legge regionale siciliana n. 15/2004 prevede poi che l'assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana.
In ordine al diritto all'istruzione delle persone disabili, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che in caso di mancata attuazione da parte della Pubblica Amministrazione del Piano Educativo
Individualizzato già predisposto si è in presenza di un autentico diritto soggettivo dell'alunno disabile o portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 a ricevere il servizio di assistenza e di supporto così come riconosciutogli dal PEI e nel monte ore ivi individuato, diritto che rientra nel novero di quelli
“inaffievolibili”, “intangibili” o a “tutt'oltranza” e, come tale, non è suscettibile di alcun bilanciamento con altri interessi, né tollera alcuna limitazione di sorta per ragioni di bilancio, risolvendosi ogni sua limitazione in un'autentica discriminazione ai sensi della legge n. 104/1992, vietata (cfr. Cass. civ., sentenza n. 25011/2014).
Giova altresì ricordare che, come chiarito dalla S.C. (ex multis ordinanza n. 25101//2019), la predisposizione di un piano educativo individualizzato ex art. 12 L. n. 104/1992, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano.
Tanto premesso in punto di diritto e venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che, secondo la prospettazione del comune resistente, la circostanza che la commissione medica dell'Inps, unica commissione preposta all'accertamento della disabilità ai fini della legge n. 104/1992, abbia riconosciuto che il minore è portatore di handicap ex art. 3, comma 1, della menzionata legge, Persona_1 giustificherebbe la sospensione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, non rientrando il minore tra i beneficiari del detto servizio, così come previsto dalle Linee Guida per le funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità adottate dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, emanate in attuazione della previsione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 10/2019.
Ora, osserva in primo luogo il Giudicante che, se è vero che l'art. 22 della legge regionale siciliana n.
15/2004 pone a carico dei Comuni l'obbligo di garantire, al fine di favorirne l'integrazione scolastica,
l'assistenza per l'autonomina e la comunicazione ai soli allievi portatori di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, altrettanto vero è che tale disposizione legislativa non riserva alla commissione medica dell'Inps il compito di accertare la gravità della patologia che affligge gli alunni disabili.
In altri termini, l'art. 22 della legge regionale siciliana pone quale unico limite all'obbligo dei Comuni di garantire il servizio di assistenza per l'autonomina e la comunicazione quello della gravità della patologia della quale devono essere afflitti i minori destinatari del detto servizio, senza riservare alla commissione medica dell'Inps il relativo accertamento.
Le stesse linee guida richiamate dal comune resistente prevedono che alla domanda diretta ad ottenere l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione sia allegato il verbale di accertamento della disabilità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, in corso di validità redatto dalla
Commissione Medica L.104/92 dell'ASP, o, in alternativa, certificato medico ad uso scolastico rilasciato dall'Asp, valido per l'anno scolastico 2020/2021 e successivi, così potendosi escludere che ai fini dell'erogazione del servizio l'unica certificazione ammissibile sia quella della commissione medica dell'Inps.
Anche il decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro afferente il “Servizio di assistenza igienico-personale e in favore degli alunni con disabilità delle scuole Pt_3 comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado” - Individuazione modalità di ripartizione delle risorse”, prevede quali soggetti beneficiari del servizio “Alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, certificata o da certificare dall'Unità Valutazione
Multidisciplinare (UVM) od in possesso di altra documentazione, rilasciata dal medico specialista dell'ASP territorialmente competente, attestante l'alta intensità di cura, la cui assistenza non rientra nelle mansioni del personale ATA”.
Sicché, unico requisito che rileva ai fini della erogazione del servizio di cui di discute agli alunni disabili è quello relativo alla sussistenza di una condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, documentata nei termini di cui sopra.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto verbale redatto dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Asp di Trapani - e, quindi, da personale specializzato - in data 24.05.2024, nel quale si attesta che il minore è affetto da una disabilità con connotazione di particolare gravità e, dunque, Persona_1 da una disabilità sussumibile nella previsione di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
Documentazione, questa, che secondo la disciplina normativa richiamata, pare allo stato bastevole per il riconoscimento del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.
Ed ancora, il suddetto verbale è stato valutato dal G.L.O., in sede di approvazione del P.E.I., unitamente al verbale di accertamento della commissione medica dell'Inps e all'esito dell'esame di detti documenti il
G.L.O. ha comunque riconosciuto in favore del minore per l'anno scolastico Persona_1
2024/2025 il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per un numero complessivo di 18 ore settimanali.
Quanto alla deduzione del resistente, secondo il quale il P.E.I. non avrebbe carattere vincolante CP_1 per l'ente locale in quanto contenente mere “proposte” e non già determinazioni conclusive, come affermato dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 7089/2024, deve osservarsi che la Suprema
Corte di Cassazione, in plurime pronunce (cfr. Cass. SS. UU. n. 9966/2014; Cass. SS.UU. n. 25101/2019;
Cass. SS.UU. n. 1870/2020) ha affermato l'impossibilità per gli enti tenuti all'applicazione del P.E.I. di procedere a modifiche, incorrendo altrimenti nella compressione di un diritto fondamentale, integrante discriminazione;
con la conseguenza che il potere di modificare il Pei deve ritenersi di competenza esclusiva del G.L.O.
Ed ancora, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2023/2017, ha affermato che il nomen iuris di “proposte”, utilizzato dal legislatore rispetto alle indicazioni del P.E.I. non significa che queste siano prive di valore vincolante;
l'utilizzo di tale termine non consente alle autorità diverse dal G.L.O. (prive di specifiche competenze di natura medica o didattica sulle esigenze degli alunni disabili) di esercitare un “potere riduttivo di merito” ovvero di ridurre le ore assegnate;
si parla di “proposte” per “la semplice ragione che tali "proposte" sono atti interni al procedimento, e cioè sono redatte quando non sono ancora state rilevate le effettive esigenze e non sono stati assegnati gli insegnanti di sostegno” (cfr. Consiglio di Stato 2023/2017).
Deve, infine, rilevarsi che l'art. 7 del d. lgs. n. 66/2017 stabilisce che “il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto … è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10”. Par La norma attribuisce dunque al solo G.L.O. il compito di elaborare e approvare il e nessuna disposizione ha attribuito agli Enti territoriali il potere di sottoporre a un riesame di merito quanto proposto dal G.L.O.
Ebbene, a parere di chi scrive, le pregresse considerazioni inducono a ritenere in questa fase cautelare la sussistenza del fumus boni iuris in ordine alla possibile esistenza del diritto del minore Persona_1
a potere fruire, per il corrente anno scolastico 2024/2025, di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per le ore settimanali ritenute necessarie dal G.L.O. Ne deriva che la sospensione del servizio è idonea a concretare una discriminazione c.d. indiretta, vietata dalla richiamata L. n. 67 del 2006, dal momento che tale scelta non assicura all'alunno quel sostegno didattico indispensabile per perseguire gli obiettivi auspicati e garantire quelli raggiunti, con il rischio di non ottenere risultati scolastici ed educativi soddisfacenti, ciò che comporta un grave pregiudizio del suo armonico e complessivo sviluppo personale.
Sussiste altresì l'ulteriore requisito del periculum in mora stante il grave ed irreparabile pregiudizio che l'attuale situazione potrebbe produrre ai danni del minore durante il tempo occorrente per la celebrazione del giudizio ordinario - essendo l'anno scolastico in corso, situazione che impone un tempestivo intervento da parte del comune allo scopo di non pregiudicare ulteriormente il percorso di integrazione dello studente disabile.
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere ordinato al Comune di di porre fine alla condotta CP_1 discriminatoria posta in essere nei confronti del minore , provvedendo alla immediata Persona_1 riattivazione del servizio con il numero di ore settimanali di assistenza alla autonomia e alla comunicazione previste nel PEI.
Ai fini di assicurare l'immediata esecuzione del presente provvedimento, essendo ormai prossima la fine dell'anno scolastico 2024/2025, il comune va condannato, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a pagare ai ricorrenti nella qualità la somma di € 100,00 per ogni mese di ulteriore interruzione del servizio e sino alla fine dell'anno scolastico 2024/2025.
3) Le spese di lite
In ordine alle spese di lite, deve rilevarsi che il ricorso proposto da e Parte_1 [...] nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore va qualificato Parte_2 come ricorso ex art. 700 c.p.c.
Sicché, trattandosi di unico procedimento cautelare, deve revocarsi il decreto di fissazione di udienza del giudizio di merito, giudizio che non risulta promosso dai ricorrenti, e invitarsi la Cancelleria a regolarizzare il contributo unificato dovuto dai medesimi ricorrenti.
Quanto alle spese di lite, sulle quali pure per le suddette ragioni questo Giudice è tenuto a pronunciarsi, le peculiarità della vicenda inducono a ritenere equa la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da e , quali Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , l'art. 700 c.p.c., in Persona_1 accoglimento della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente,
- ordina a parte resistente di cessare immediatamente la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti del minore disponendo che il Comune di provveda all'immediato Persona_2 CP_1 ripristino del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore del detto minore garantendo all'alunno le ore di assistenza previste nel PEI;
- condanna il ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a pagare ai ricorrenti nella qualità la Controparte_1 somma di € 100,00 per ogni mese di ulteriore interruzione del servizio e sino alla fine dell'anno scolastico
2024/2025;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Marsala, 28.03.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona