Articolo 2088 del Codice civile
Articolo 2087Articolo 2089
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19 aprile 1942
Art. 2088.

(Responsabilita' dell'imprenditore).

L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformita' della legge e delle norme corporative.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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