Articolo 2 della Legge 29 novembre 1990, n. 387
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 dicembre 1990
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1990