Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 03/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico
AL AS
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 36/2026 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69787 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 16 gennaio 2025 e proposto da M. M., nata a [...] (C.F. OMISSIS) e residente in [...]
rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta Sorgi, e con questa elettivamente domiciliata in Palermo presso e nello studio del procuratore in P.zza G. Amendola, 31 C.F. SRG RRT 79R 71G 273Y, giusta procura in calce al ricorso introduttivo PEC: robertasorgi@pec.it
- parte ricorrente -
contro Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, in persona del Direttore pro-tempore, C.F.
80043760828, dott.ssa Manuela Dagnino, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 158 c.g.c. congiuntamente e disgiuntamente dal Dott.
Stefano Carlo Lo AS, Dirigente di 2° fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo e dai Funzionari: dott.ssa Piera Valeria Civiletti (C.F.
[...]), dott.ssa Mariangela Scorsone (C.F.
[...]), dott.ssa Claudia Seccia (C.F.
[...]), e dott. Michele Faraci (C.F.
[...]), elettivamente domiciliato ai fini della presente controversia presso la sede della Ragioneria Territoriale dello Stato, con sede in Palermo, Piazza Marina - Salita Intendenza n. 2, 90133 Palermo, Posta elettronica certificata: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it;
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G. Norrito (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
NC AM (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. NC DI (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5
-parte resistenteEsaminati gli atti ed i documenti della causa.
Udito, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, per parte ricorrente l’Avv. Daniele Dalfino in sostituzione dell’Avv.Sorgi, per l’INPS l’Avv.
DI e, per il MEF, il Dott. Faraci come da relativo verbale di
udienza.
Ritenuto in
FATTO E DIRITTO
I. Parte ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in congedo straordinario per assistenza alla madre disabile dal mese di settembre 2022 e fino al 22 agosto 2024, nell’evidenziare di aver presentato in data 28.09.2023 e ripetutamente sollecitato la domanda di pensione anticipata, ha convenuto in giudizio l’INPS e l’Amministrazione in epigrafe chiedendo di: “- accertare e dichiarare che la Ragioneria Generale dello Stato ha erroneamente indicato nella posizione assicuratrice della Sig.ra M. lavoratrice in servizio in luogo di lavoratrice in congedo straordinario;
- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra M. ad ottenere la correzione dei DMA ed il conseguente invio all’Inps;
- conseguentemente condannare il MEF – Ragioneria Generale dello Stato a provvedere alla correzione dei DMA ed all’invio all’Istituto Previdenziale;
- altresì, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione della pensione di anzianità anticipata in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari”.
II. Con decreto del 6 giugno 2025, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l’udienza del 16 ottobre 2025 ed il 30 giugno 2025 parte ricorrente ha depositato prova delle notifiche effettuate nei confronti delle parti resistenti.
III. Con comparsa depositata il 2 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo che, anzitutto, ha precisato come l’aggiornamento delle posizioni contributive degli amministrati venga effettuato tramite le Dichiarazioni Mensili Analitiche (DMA), le quali sono gestite in maniera automatizzata dal sistema informativo NoiPA, non incombendo alcun onere specificamente previsto a livello normativo e/o amministrativo a carico delle Ragionerie Territoriali dello Stato.
L’Amministrazione ha, pertanto, puntualizzato di essere venuta a conoscenza, per la prima volta e soltanto in occasione dell’instaurazione del presente giudizio, del mancato aggiornamento della posizione contributiva della sig.ra M. e di essersi immediatamente adoperata per il superamento della criticità riscontrata. Sul punto, in particolare, la RTS ha osservato che nella fattispecie interessata, i dati sulla posizione contributiva dell’odierna ricorrente non risultavano correttamente aggiornati verosimilmente a causa di una anomalia informatica che, se rappresentata fin da subito, avrebbe condotto all’apertura di un ticket all’Assistenza tecnica dedicata NoiPa al fine di ottenere una pronta regolarizzazione della base informativa che viene utilizzata dall’INPS per gli adempimenti di propria competenza. Il MEF ha, quindi, concluso chiedendo: “- in via principale, dichiarare la cessata materia del contendere per il venir meno delle ragioni poste a fondamento delle domande dell’odierna ricorrente, per quanto di competenza di questa Amministrazione in considerazione della correzione della posizione contributiva interessata, effettuata su richiesta di questa Ragioneria Territoriale sull’applicativo NoiPa;
- in via subordinata, disporre l’estromissione dal presente giudizio della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, non risultando ulteriori attività di competenza della stessa finalizzate al soddisfacimento delle domande dell’odierna ricorrente;
- disporre la compensazione delle spese di giudizio”.
IV. L’INPS, costituitosi con comparsa depositata il 3 ottobre 2025, ha evidenziato la liquidazione in data 24/01/2025 (con pagamenti da febbraio 2025) con ritardo rispetto alla decorrenza prevista per settembre 2024, a seguito di un’erronea trasmissione dei flussi DMA da parte del MEF. Al riguardo, è stato reso noto che la modifica è necessaria è arrivata l'8/8/25 per cui si è proceduto allo sblocco degli arretrati su rata novembre 2025.
L’INPS ha quindi chiesto di “Rigettare con ogni statuizione il ricorso accertando il corretto operato dell’Istituto con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio. In subordine dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione di spese”.
V. Nel corso dell’udienza del 16 ottobre 2025, parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio della causa ad un momento successivo al mese di novembre 2025, al fine di verificare la corretta liquidazione dei pagamenti preannunciati da parte dell’INPS nei confronti della ricorrente. Le parti resistenti presenti non si sono opposte e, pertanto, è stata disposta la prosecuzione della trattazione all’udienza del 15 gennaio 2026.
VI. Con altre note depositate il 12 gennaio 2026 parte ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento di quanto preannunciato dall’INPS e, pertanto, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalle Amministrazioni resistenti chiedendo, al contempo, la condanna delle stesse al pagamento delle spese di lite in ossequio al c.d. principio della soccombenza virtuale.
VII. Nel corso dell’udienza del 16 gennaio 2026, le parti resistenti presenti hanno insistito come in atti, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Sentite le parti resistenti, il giudizio è stato posto in decisione.
VIII. Anzitutto, considerato che alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalle Amministrazioni resistenti, ha fatto eco l’adesione delle altre parti, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Sul punto, occorre precisare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n.
210).
IX. Ai soli fini delle spese legali, si deve rilevare che la soluzione della controversia in esame è derivata dalla rimozione di un’anomalia di carattere informatico ad opera del Ministero resistente che, sino alla notifica del ricorso in esame, non era al corrente di detta criticità emersa nel sistema NOIPA. Si osserva, infatti, che i solleciti di parte ricorrente sono stati indirizzati soltanto all’INPS che, tuttavia, necessitava del citato intervento correttivo esterno.
Tanto premesso, questo Giudice ritiene che non si possa, invero, contestare alcuna condotta inerte nei confronti delle parti resistenti che, non appena venute al corrente di detta criticità, si sono prontamente attivate per la rimozione della stessa e, pertanto, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Giudice
AL AS
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 2 febbraio 2026 Pubblicata il 3 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Giudice
AL AS
(f.to digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di M.M. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 3 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)